CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 marzo 2025
Cassazione n. 07889/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n° 28058del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:PERSONA] 58C67 A294Q - nata ad Angri il [OSCURATO:DATA_NASCITA], residente in Sarno, alla via Sarno – Palma, n. 95, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente – giusta procura in calce al ricorso – dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 42R13 L628I) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 68R08 F924P) elettivamente domiciliati, in Sarno, presso lo studio di quest’ultimo, alla via Nunziante, n. 24/D – telefax 081.94.11.91 - pec: . I difensori dichiarano di voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni e le notifiche di rito di cui agli artt. 133, comma 3, 134 comma 3 e 176 comma 2 c.p.c. al seguente Tel/[OSCURATO:TELEFONO] oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata telefax 081.94.11.91 - pec: d.deliguori @ avvocatinocera-pec.it; avv.francescocastiello @ pec.giuffre.it. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], Comune di Sarno. Intimati avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n° 1250 depositata il 3 settembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Il ricorso per cassazione è stato notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato. Per contro, esso doveva essere notificato all’Avvocatura generale, ai sensi degli artt. 18, terzo comma, del r.d. n° 30 ottobre 1933 n° 1611 e 9 della legge 3 aprile 1979 n° 103. Ritenuto che: La causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, con ordine alla ricorrente di procedere a nuova notificazione del ricorso. p.q.m. rinvia a nuovo ruolo, disponendo che la ricorrente proceda a nuova notificazione del ricorso per cassazione entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma il 12 mar