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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21103/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINO[dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto personalmente ricorsi per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 2.

I ricorsi sono inammissibili.

Con la recente modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione.

A tal riguardo questa Corte (S.U. n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011) ha avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Si è puntualizzato che a nulla rileva la sottoscrizione personale dall'interessato, quand'anche autenticata dal difensore (Sez. 4, n. 41636 del 3/11/2010, Rv. 248449).

Nel caso in esame, quindi, i ricorsi personali, proposti il 14 giugno 2021, vanno dichiarati inammissibili.

3. L'anzidetta declaratoria comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Giuseppina A. R. [OSCURATO:PERSONA] 15 i Paola _ DEPOSUATO n`l CANC

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINO[dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto personalmente ricorsi per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 2. I ricorsi sono inammissibili. Con la recente modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione. A tal riguardo questa Corte (S.U. n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011) ha avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Si è puntualizzato che a nulla rileva la sottoscrizione personale dall'interessato, quand'anche autenticata dal difensore (Sez. 4, n. 41636 del 3/11/2010, Rv. 248449). Nel caso in esame, quindi, i ricorsi personali, proposti il 14 giugno 2021, vanno dichiarati inammissibili. 3. L'anzidetta declaratoria comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Giuseppina A. R. [OSCURATO:PERSONA] 15 i Paola _ DEPOSUATO n`l CANC
Sentenza Cassazione n. 21103/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris