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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47228/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto 0)-21 cne ti primo motivo al ricorsoMiaimo Carmelo - imputato dei reato di cui all'art. 181 del dlgs n. 42 del 2004 - con il quale egli ha lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato a lui ascritto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito (la mere dogiianze in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione probatoria estranea al giudizio di cassazione; che il secondo motivo, con il quale è dedotta la violazione di legge e il vizio di rnntiv7ic.,-ne in ordine alla mancata assoRizione ai sensi dell'art. 530 , comm a 2 cod. proc. pen. sul rilievo dell'insufficienza della prova di reità a carico del ricorrente, è manifestamente infondato poiché attiene ad un asserito difetto della motivazione che non emerge dalla sentenza impugnata, la quale ha, in maniera non 2i-0g-ft:a, t'iichiar;ato resp,onsabliità deiVirnputato per ia realizzazione de-Re opere in contestazione sulla base del dato obbiettivo, non contestato dal ricorrente, costituito dal fatto che egli era l'unico soggetto ad i avere un interesse concreto ed effettivo alla realizzazione del piazzale ricavato dallo sbancamento del terrei-fu di cui atra curitestEiziorie; che, anche, la terza doglianza, con la quale ci si duole della violazione di legge e dell'illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.. è parimenti non consentita dalla legge in sede di legittimità avendo la sentenza impugnata, dopo un adeguato esame delle deduzioni difensive e con non illogica motivazione, escluso che il fatto fosse suscettibile di essere valutato in termini di particolare tenuità sia per la lesione dei beni protetti vista consistenza dell'opera abusiva costruita; Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri .5.000,00 in favore aeiia cassa delle ammende, non potendosi esctudere protiri di colpa nella proposizione del ricorso.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maddio 2023 Il consigliere estensore D y- 7-c [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto 0)-21 cne ti primo motivo al ricorsoMiaimo Carmelo - imputato dei reato di cui all'art. 181 del dlgs n. 42 del 2004 - con il quale egli ha lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato a lui ascritto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito (la mere dogiianze in punto di fatto e volto a prefigurare una rivalutazione probatoria estranea al giudizio di cassazione; che il secondo motivo, con il quale è dedotta la violazione di legge e il vizio di rnntiv7ic.,-ne in ordine alla mancata assoRizione ai sensi dell'art. 530 , comm a 2 cod. proc. pen. sul rilievo dell'insufficienza della prova di reità a carico del ricorrente, è manifestamente infondato poiché attiene ad un asserito difetto della motivazione che non emerge dalla sentenza impugnata, la quale ha, in maniera non 2i-0g-ft:a, t'iichiar;ato resp,onsabliità deiVirnputato per ia realizzazione de-Re opere in contestazione sulla base del dato obbiettivo, non contestato dal ricorrente, costituito dal fatto che egli era l'unico soggetto ad i avere un interesse concreto ed effettivo alla realizzazione del piazzale ricavato dallo sbancamento del terrei-fu di cui atra curitestEiziorie; che, anche, la terza doglianza, con la quale ci si duole della violazione di legge e dell'illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.. è parimenti non consentita dalla legge in sede di legittimità avendo la sentenza impugnata, dopo un adeguato esame delle deduzioni difensive e con non illogica motivazione, escluso che il fatto fosse suscettibile di essere valutato in termini di particolare tenuità sia per la lesione dei beni protetti vista consistenza dell'opera abusiva costruita; Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri .5.000,00 in favore aeiia cassa delle ammende, non potendosi esctudere protiri di colpa nella proposizione del ricorso. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maddio 2023 Il consigliere estensore D y- 7-c [OSCURATO:PERSONA]
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