Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11927/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE di APPELLO di FIRENZE Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; per le parti civili, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata alle conclusioni scritte, già depositate unitamente alla nota spese, chiedendone l'accoglimento; per l'imputato ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso, e conseguentemente l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di estorsione ascrittigli ai capi 2.3.8., ed ai reati ulteriori di cui ai capi

11. (lett.

A. e B.) e 12 (lett.

C.) e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di estorsione ascrittigli ai capi 2.8.

1.1. Gli imputati ricorrono disgiuntamente contro la predetta sentenza, deducendo: - ([OSCURATO:PERSONA]) violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (il reato di cui al capo

2. integrerebbe gli estremi della mera truffa; il ricorrente sarebbe estraneo alla commissione del reato di cui al capo 3, non avendovi fornito alcun contributo materiale causalmente rilevante; nessuna risultanza legittimerebbe l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 8.) ed al complessivo trattamento sanzionatorio, con diniego delle circostanze attenuanti generiche; lamenta, infine, che non vi sarebbe giudicato in ordine ai reati di cui ai capi

11. (lett.

A.B.) e

12. (lett.

C.), poiché il motivo di appello inerente al trattamento sanzionatorio li riguardava; - ([OSCURATO:PERSONA]) violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (il reato di cui al capo

2. integrerebbe gli estremi della mera truffa; nessuna risultanza legittimerebbe l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 8., che andrebbe comunque a sua volta qualificato giuridicamente come truffa) ed al complessivo trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili, perché presentati per motivi in parte non consentiti, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e comunque manifestamente infondati.

1. Il ricorso [OSCURATO:PERSONA] reitera doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta.

1.1. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati dalla Corte di appello.

1.2. La Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento dell'affermazione di responsabilità in continuazione: - per il reato di cui al capo 2., gli elementi indicati a pag. 16 della sentenza impugnata, ed in particolare le dichiarazioni della p.o.

Guidoreni, motivatamente ritenute attendibili e gli esiti detkintercettazioni effettuate, incensurabilmente interpretate in difetto di documentati travisamenti; - per il reato di cui al capo 3., gli elementi indicati a pagg. 16 e seguente della sentenza impugnata, ed in particolare il contributo concorsuale emerso dalle effettuate intercettazioni ambientali, tra le quali di particolare rilievo è apparsa quella del 08/04/2010, incensurabilmente interpretata in difetto di documentati travisamenti; - per il reato di cui al capo 8., gli elementi indicati a pagg. 17 e seguente della sentenza impugnata, ed in particolare le dichiarazioni della p.o.

Bizzarri e del Bicchierai, motivatamente ritenute attendibili.

1.3. La Corte di appello si è anche correttamente conformata, ai fini della qualificazione giuridica dei fatti accertati, all'orientamento, che il collegio condivide e ribadisce, per il quale, integra il reato di estorsione, e non di truffa aggravata, la minaccia di un male, indifferentemente reale o immaginario, dal momento che identico è l'effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell'agente, quanto che questa rappresentazione sia percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa, ancorché in contrasto con la realtà, a lei ignota (Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072 - 01).

1.4. La Corte di appello ha poi ancora una volta incensurabilmente valorizzato - a fondamento della complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio, con diniego delle circostanze attenuanti generiche -, il disvalore della condotta reiteratamente posta in essere dall'imputato e la sua negativa personalità, documentata dai precedenti penali, in difetto di elementi sintomatici di apprezzabile meritevolezza.

1.5. Manifestamente infondato è poi l'ultimo motivo di ricorso, poiché, come evidenziato dalla stessa Corte di appello, per i reati di cui ai capi

11. (lett.

A.B.) e

12. (lett.

C.) non vi era stato appello: il motivo di appello inerente al trattamento sanzionatorio riguardava, infatti, all'evidenza, sol che se ne leggano le argomentazioni ed i riferimenti, unicamente le tre estorsioni.

1.5.1. Deve, peraltro, rilevarsi che l'intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 594 cod. pen. potrà senz'altro essere fatta valere in sede esecutiva.2.

Analoghi rilievi si impongono per il ricorso Scognamillo.

2.1. Per quanto riguarda la qualificazione giuridica del reato di cui al capo 2., vale quanto in precedenza osservato sub 1.3.

2.2. Per quanto riguarda il coinvolgimento del ricorrente nel reato di cui al capo 8., la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento dell'affermazione di responsabilità, gli elementi indicati a pag. 19 della sentenza impugnata, ed in particolare le dichiarazioni della p.o.

Bizzarri e le ammissioni dello stesso Scognamillo, che ha ammesso di aver ricevuto da Bizzarri, per conto dello zio [OSCURATO:PERSONA], la rilevante somma di euro cinquemila, senza giustificarne in alcun modo la ricezione.

2.3. La Corte di appello ha poi ancora una volta incensurabilmente valorizzato - a fondamento della complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio, in misura assai prossima ai limiti editali minimi -, la premessa gravità della condotta reiteratamente posta in essere dall'imputato.

3. In considerazione della totale inammissibilità del ricorso, non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione dei reati eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello.

La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen." (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. n. 217266).

4. La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

4.1. Poiché appare evidente che i ricorrenti hanno proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), essi vanno altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado delle rispettive colpe, nella misura di euro tremila ciascuno. ij .2.

Gli imputati vanno, infine, condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Eredi di Gui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE di APPELLO di FIRENZE Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; per le parti civili, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata alle conclusioni scritte, già depositate unitamente alla nota spese, chiedendone l'accoglimento; per l'imputato ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso, e conseguentemente l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di estorsione ascrittigli ai capi 2.3.8., ed ai reati ulteriori di cui ai capi 11. (lett. A. e B.) e 12 (lett. C.) e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di estorsione ascrittigli ai capi 2.8. 1.1. Gli imputati ricorrono disgiuntamente contro la predetta sentenza, deducendo: - ([OSCURATO:PERSONA]) violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (il reato di cui al capo 2. integrerebbe gli estremi della mera truffa; il ricorrente sarebbe estraneo alla commissione del reato di cui al capo 3, non avendovi fornito alcun contributo materiale causalmente rilevante; nessuna risultanza legittimerebbe l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 8.) ed al complessivo trattamento sanzionatorio, con diniego delle circostanze attenuanti generiche; lamenta, infine, che non vi sarebbe giudicato in ordine ai reati di cui ai capi 11. (lett. A.B.) e 12. (lett. C.), poiché il motivo di appello inerente al trattamento sanzionatorio li riguardava; - ([OSCURATO:PERSONA]) violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (il reato di cui al capo 2. integrerebbe gli estremi della mera truffa; nessuna risultanza legittimerebbe l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 8., che andrebbe comunque a sua volta qualificato giuridicamente come truffa) ed al complessivo trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili, perché presentati per motivi in parte non consentiti, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e comunque manifestamente infondati. 1. Il ricorso [OSCURATO:PERSONA] reitera doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. 1.1. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati dalla Corte di appello. 1.2. La Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento dell'affermazione di responsabilità in continuazione: - per il reato di cui al capo 2., gli elementi indicati a pag. 16 della sentenza impugnata, ed in particolare le dichiarazioni della p.o. Guidoreni, motivatamente ritenute attendibili e gli esiti detkintercettazioni effettuate, incensurabilmente interpretate in difetto di documentati travisamenti; - per il reato di cui al capo 3., gli elementi indicati a pagg. 16 e seguente della sentenza impugnata, ed in particolare il contributo concorsuale emerso dalle effettuate intercettazioni ambientali, tra le quali di particolare rilievo è apparsa quella del 08/04/2010, incensurabilmente interpretata in difetto di documentati travisamenti; - per il reato di cui al capo 8., gli elementi indicati a pagg. 17 e seguente della sentenza impugnata, ed in particolare le dichiarazioni della p.o. Bizzarri e del Bicchierai, motivatamente ritenute attendibili. 1.3. La Corte di appello si è anche correttamente conformata, ai fini della qualificazione giuridica dei fatti accertati, all'orientamento, che il collegio condivide e ribadisce, per il quale, integra il reato di estorsione, e non di truffa aggravata, la minaccia di un male, indifferentemente reale o immaginario, dal momento che identico è l'effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell'agente, quanto che questa rappresentazione sia percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa, ancorché in contrasto con la realtà, a lei ignota (Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072 - 01). 1.4. La Corte di appello ha poi ancora una volta incensurabilmente valorizzato - a fondamento della complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio, con diniego delle circostanze attenuanti generiche -, il disvalore della condotta reiteratamente posta in essere dall'imputato e la sua negativa personalità, documentata dai precedenti penali, in difetto di elementi sintomatici di apprezzabile meritevolezza. 1.5. Manifestamente infondato è poi l'ultimo motivo di ricorso, poiché, come evidenziato dalla stessa Corte di appello, per i reati di cui ai capi 11. (lett. A.B.) e 12. (lett. C.) non vi era stato appello: il motivo di appello inerente al trattamento sanzionatorio riguardava, infatti, all'evidenza, sol che se ne leggano le argomentazioni ed i riferimenti, unicamente le tre estorsioni. 1.5.1. Deve, peraltro, rilevarsi che l'intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 594 cod. pen. potrà senz'altro essere fatta valere in sede esecutiva.2. Analoghi rilievi si impongono per il ricorso Scognamillo. 2.1. Per quanto riguarda la qualificazione giuridica del reato di cui al capo 2., vale quanto in precedenza osservato sub 1.3. 2.2. Per quanto riguarda il coinvolgimento del ricorrente nel reato di cui al capo 8., la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento dell'affermazione di responsabilità, gli elementi indicati a pag. 19 della sentenza impugnata, ed in particolare le dichiarazioni della p.o. Bizzarri e le ammissioni dello stesso Scognamillo, che ha ammesso di aver ricevuto da Bizzarri, per conto dello zio [OSCURATO:PERSONA], la rilevante somma di euro cinquemila, senza giustificarne in alcun modo la ricezione. 2.3. La Corte di appello ha poi ancora una volta incensurabilmente valorizzato - a fondamento della complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio, in misura assai prossima ai limiti editali minimi -, la premessa gravità della condotta reiteratamente posta in essere dall'imputato. 3. In considerazione della totale inammissibilità del ricorso, non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione dei reati eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello. La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen." (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. n. 217266). 4. La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 4.1. Poiché appare evidente che i ricorrenti hanno proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), essi vanno altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado delle rispettive colpe, nella misura di euro tremila ciascuno. ij .2. Gli imputati vanno, infine, condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Eredi di Gui
Sentenza Cassazione n. 11927/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris