Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 110/1963
ECLI:IT:COST:1963:110
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Dalle Sezioni istruttorie delle Corti di appello di Perugia
(ordinanza 26 settembre 1962, nel procedimento penale a carico di
[OSCURATO:PERSONA] ed altri), di Napoli (ordinanze 12 dicembre 1962, nei
procedimenti penali a carico rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] ed
altro e di [OSCURATO:PERSONA] ed altri) e di Roma (ordinanza 11 febbraio 1963,
nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]) , in riferimento
all'art. 25 della Costituzione, è stata proposta questione di
legittimità costituzionale dell'art. 234, secondo comma, del Cod.
proc. pen., il quale dispone che il Procuratore generale presso la
Corte di appello può, con provvedimento insindacabile, prima della
sentenza o del decreto di citazione, a seconda della forma del
procedimento istruttorio, richiamare gli atti e rimettere l'istruzione
alla Sezione istruttoria.
Identica questione è stata sollevata dal Tribunale di Potenza con
ordinanza 15 gennaio 1963, emessa nel procedimento penale a carico di
[OSCURATO:PERSONA] ed altro.
2. - In tutte le ordinanze è stato fatto richiamo alla sentenza di
questa Corte 3 luglio 1962, n. 88, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 30, secondo e terzo comma, del Cod. proc.
pen., dell'art. 31, secondo comma, dello stesso Codice, e dell'art. 10
del R. D. 20 luglio 1934, n. 1404; si è rilevato che la norma
denunziata attribuisce al Procuratore generale la facoltà di sottrarre
quella funzione al giudice istruttore che è precostituito dalla legge
per la funzione stessa, e si è soggiunto che al conferimento di tale
facoltà si oppone il principio della predeterminazione e della
certezza del giudice.
Nelle ordinanze delle Sezioni istruttorie di Perugia e di Napoli e
in quella del Tribunale di Potenza si è inoltre posto in risalto il
carattere giurisdizionale della funzione istruttoria nel procedimento
penale; e il Tribunale di Potenza ha altresì osservato che non avrebbe
valore l'obiezione per cui giudice competente per la pronuncia
definitiva rimane sempre quello predeterminato dalla legge.
La Sezione istruttoria d i Napoli ha pure considerato che l'art. 25
della Costituzione ha stabilito una riserva assoluta di legge in
materia di competenza, e che questa riserva esclude la possibilità di
determinare il giudice in relazione ad un fatto già verificatosi; la
stessa Sezione e il Tribunale di Potenza hanno rilevato che il
provvedimento di rimessione è discrezionale, svincolato da qualsiasi
presupposto, insindacabile.
Il Tribunale di Potenza ha infine osservato che, a far ritenere
legittima la norma denunciata, non vale obiettare che l'istruttoria
condotta da un giudice superiore dà maggior garanzia; sia perché il
principio della certezza del giudice non ammette eccezioni, sia
perché la conseguenza della rimessione dell'istruttoria ad un giudice
superiore è la soppressione dell'appello. Quest'ultimo rilievo è
esposto anche dalla Sezione istruttoria di Napoli.
3. - L'ordinanza della Sezione istruttoria di Perugia è stata
notificata il 4 ottobre 1962 agli imputati, il giorno 5 successivo al
Pubblico Ministero e l'8 stesso ottobre al Presidente del Consiglio dei
Ministri; è stata comunicata il 3 ottobre 1962 ai Presidenti del
Senato e della Camera dei Deputati e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica n. 313 del 7 dicembre 1962.
L'ordinanza della Sezione istruttoria di Napoli, emessa nel
procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altro, è stata notificata
il 21 e il 25 febbraio 1963 agli imputati, il 18 stesso febbraio al
Pubblico Ministero, il 4 gennaio 1963 al Presidente del Consiglio dei
Ministri; è stata comunicata il 10 gennaio 1963 ai Presidenti del
Senato e della Camera dei Deputati e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica n. 87 del 30 marzo 1963.
L'ordinanza della Sezione istruttoria di Napoli, pronunciata nel
procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, è stata notificata il
19 e 20 febbraio 1963 agli imputati, il 18 stesso febbraio al Pubblico
Ministero, il 4 gennaio 1963 al Presidente del Consiglio dei Ministri;
è stata comunicata il 12 gennaio 1963 ai Presidenti del Senato e della
Camera dei Deputati e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della
Repubblica n. 87 del 30 marzo 1963.
L'ordinanza della Sezione istruttoria di Roma è stata notificata
il 14 febbraio 1963 all'imputata, al Pubblico Ministero ed al
Presidente del Consiglio dei Ministri; è stata comunicata il 13 stesso
febbraio ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati e
pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica n. 67 del 9 marzo
1963.
L'ordinanza del Tribunale di Potenza è stata notificata il 23
gennaio 1963 al Presidente del Consiglio dei Ministri; è stata
comunicata il 18 stesso gennaio ai Presidenti del Senato e della Camera
dei Deputati e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica n.
67 del 9 marzo 1963.
Innanzi a questa Corte si sono costituiti soltanto [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la prima per il procedimento di cui
all'ordinanza della Sezione istruttoria della Corte d'appello di Roma,
gli altri per il procedimento di cui all'ordinanza della Sezione
istruttoria della Corte di appello di Napoli.
4. - [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che la questione è stata già
praticamente risolta da questa Corte con la sopracitata sentenza di
questa Corte medesima del 3 luglio 1962, n. 88. Nessuna esigenza
logica o giuridica, ha soggiunto, imponeva o solo consigliava la norma
denunciata; la quale da un lato sostituisce un giudice ad un altro, e
dall'altro fa perdere all'imputato, o gli fa correre il rischio di
perdere, un grado di giurisdizione. In tal modo ad un provvedimento
insindacabile del Pubblico Ministero si dà la forza di togliere alla
parte una garanzia processuale.
[OSCURATO:PERSONA] ed il Frasci si sono richiamati pure alla suddetta
sentenza di questa Corte, ed hanno rilevato che giudice istruttore e
Sezione istruttoria sono organi di funzione giurisdizionale la cui
competenza è garantita dal divieto posto dall'art. 25, primo comma,
della Costituzione: hanno infatti una potestà giurisdizionale di
decisione rispetto all'inesistenza della pretesa punitiva,
all'esistenza delle condizioni per il proseguimento dell'azione penale,
alla libertà personale dell'imputato, alle spese del querelante e
delle parti, all'azione civile esercitata nel procedimento penale, alla
dichiarazione della falsità di atti; a parte l'applicazione delle
misure di sicurezza garantita dalla natura giurisdizionale dell'organo.
Non ha perciò pregio, secondo il Botta ed il Frasci, l'obiezione che
l'imputato non possa essere condannato dagli organi dell'istruzione;
mentre ha importanza che la rimessione gli toglie, in talune ipotesi,
il normale mezzo di impugnazione dell'appello.
Fuori termine la Bratelli ha depositato note illustrative.
5. - All'udienza del 5 giugno 1963, il difensore della Bratelli ha
sviluppato le deduzioni svolte nell'atto di costituzione.
:
1. - Le cinque ordinanze prospettano la medesima questione. Deve
perciò essere pronunciata una sola sentenza.
2. - Esattamente le ordinanze predette ritengono che il divieto di
distrarre dal giudice naturale si applichi, nel procedimento penale,
pure all'istruttoria formale.
L ' art. 25 della Costituzione non si riferisce soltanto al giudice
competente per la pronunzia finale. La norma è formulata
genericamente; e il fondamento di garanzia che la ispira permette di
comprendere nel suo tenore anche l'istruttoria formale perché pure
rispetto a questa è necessaria la protezione del principio di certezza
del giudice.
L'istruttoria formale, a parte altri rilievi, potendo concludersi
con una sentenza di proscioglimento, ha in sé per ciò solo gli
estremi della giurisdizione. La sentenza di assoluzione contiene una
espressa pronuncia sul fondamento dell'accusa, ed è quindi sentenza di
merito al pari di quella pronunziata nel dibattimento. La sua speciale
forza di resistenza è un limite alla sua efficacia, non un dato che le
nega natura giurisdizionale.
3. - Ora, in forza del secondo comma dell'art. 234 del Cod. proc.
pen., che è la norma denunciata, il Procuratore generale della Corte
di appello può spostare la competenza del giudice istruttore senza
vincoli di prescrizioni legali; e per giunta il suo provvedimento non
è soggetto a gravame.
Chiaro è che, in tal modo, la designazione del giudice competente
per l'istruttoria può avvenire post factum, per la sola autorità del
Pubblico Ministero, che può determinarsi anche sulla base di
circostanze ignote alla parte privata, prima che inoppugnabili. E va
soggiunto che il Pubblico Ministero, con l'esercizio del suo
incontrollabile potere, in quanto attrae ad un giudice superiore la
competenza per l'istruttoria, toglie alla parte la garanzia del doppio
grado di giurisdizione; il che certo non contraddice a norme
costituzionali, ma indubbiamente dà la misura della gravità delle
conseguenze che possono risultare da una non congrua osservanza della
norma.
Questa Corte ha altre volte deciso (3 luglio 1962, n. 88; 27 aprile
1963, n. 50) che la determinazione della competenza del giudice deve
dipendere non dall'insindacabile discrezionalità dell'organo
giudiziario, com'è prescritto dalla norma denunziata, ma
necessariamente dall'accertamento di fatti ipotizzati dalla legge, da
verificarsi nel futuro e non già verificati. Eppertanto ritiene che
la competenza della Sezione istruttoria della Corte d'appello, per
rispondere al dettato dell'art. 25 della Costituzione, potrebbe essere
determinata solo mediante la preventiva precisazione dei criteri di
collegamento e con esclusione di ogni discrezionalità, in modo che sia
consentito pure alla parte privata di far valere ragioni in contrasto
con quelle rappresentate dal Pubblico Ministero.
4. - La disposizione denunciata va pertanto dichiarata priva di
legittimità costituzionale, salva la nuova disciplina della materia
nei sensi suesposti.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
riunisce i procedimenti, per la decisione con unica sentenza;
dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma
dell'art. 234 del Codice di procedura penale, in riferimento all'art.
25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1963.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA].