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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09733/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data 30 gennaio 2020, il GUP del capoluogo meneghino aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina aggravata in concorso (con altri separatamente giudicati), e la aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; considerato che il primo motivo del ricorso risulta articolato, in punto di penale responsabilità, in termini non consentiti in quanto, come chiarito da questa Corte (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità salvo che l'argomentazione della sentenza impugnata sia affetta da criticità giustificative; ma, nel caso di specie, i giudici del merito, pienamente aderendo al consolidato indirizzo interpretativo in materia di valutazione delle dichiarazioni rese dalla vittima (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104), hanno ampiamente motivato sul punto (si vedano pagg. 4 e 5 sul contributo concorsuale morale e materiale dell'imputata per l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, anche riscontrate dal ritrovamento degli oggetti sequestrati nell'autovettura) traendo, dalle dichiarazioni della persona offesa, elementi di riscontro alla ricostruzione operata dagli investigatori e che hanno validato con motivazione immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto che il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è a sua volta articolato in termini non consentiti in sede di legittimità perché, oltre ad essere basato su assunti relativi alla ricostruzione dinamica del fatto, non suscettibili di rivalutazione di fronte alla Corte, risulta essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857 e Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685), dai giudici del merito (si veda pag. 5 sulla rilevanza del contributo concorsuale diversamente ricostruito e sulla non particolare tenuità del danno in ragione degli ulteriori effetti dannosi subiti dalla vittima, violentemente aggredita mentre era inerme); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma, il 7 febbr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, in data 30 gennaio 2020, il GUP del capoluogo meneghino aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina aggravata in concorso (con altri separatamente giudicati), e la aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; considerato che il primo motivo del ricorso risulta articolato, in punto di penale responsabilità, in termini non consentiti in quanto, come chiarito da questa Corte (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità salvo che l'argomentazione della sentenza impugnata sia affetta da criticità giustificative; ma, nel caso di specie, i giudici del merito, pienamente aderendo al consolidato indirizzo interpretativo in materia di valutazione delle dichiarazioni rese dalla vittima (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104), hanno ampiamente motivato sul punto (si vedano pagg. 4 e 5 sul contributo concorsuale morale e materiale dell'imputata per l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, anche riscontrate dal ritrovamento degli oggetti sequestrati nell'autovettura) traendo, dalle dichiarazioni della persona offesa, elementi di riscontro alla ricostruzione operata dagli investigatori e che hanno validato con motivazione immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto che il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è a sua volta articolato in termini non consentiti in sede di legittimità perché, oltre ad essere basato su assunti relativi alla ricostruzione dinamica del fatto, non suscettibili di rivalutazione di fronte alla Corte, risulta essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857 e Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685), dai giudici del merito (si veda pag. 5 sulla rilevanza del contributo concorsuale diversamente ricostruito e sulla non particolare tenuità del danno in ragione degli ulteriori effetti dannosi subiti dalla vittima, violentemente aggredita mentre era inerme); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma, il 7 febbr
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