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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34673/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] volta all'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze, emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine la prima, ex art. 444 cod. proc. pen., il 5 ottobre 2017, e la seconda, in esito a giudizio abbreviato, il 5 maggio 2005, confermata il 9 novembre 2011 dalla Corte di appello di Trieste, entrambe irrevocabili; Considerato che il giudice ha apprezzato come ostative alla sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati, pur omogenei, la distanza temporale tra le condotte illecite propedeutiche ai due fallimenti, la diversità dei coimputati e la non emergenza dagli atti di elementi concreti, neppure indicati dall'istante, dai quali fondatamente desumere i presupposti di cui all'art. 81 cod. pen.; Rilevato che il ricorso, con cui si denunciano l'incorsa violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione, sviluppa censure non consentite e manifestamente infondate, poiché, nell'esprimere un diffuso dissenso rispetto a un coerente e logico discorso giustificativo della decisione, si risolve nella prospettazione di una generica rilettura di dati fattuali secondo un modello argomentativo che, valorizzando il modus operandi volto a distrarre risorse della società e a pregiudicarne il patrimonio, e quindi la genericità del programma criminoso, trascura un confronto specifico con il fondamento dell'istituto della continuazione, che suppone la prova della unicità del disegno criminoso sotteso alla commissione dei reati; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente eil pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] volta all'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze, emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine la prima, ex art. 444 cod. proc. pen., il 5 ottobre 2017, e la seconda, in esito a giudizio abbreviato, il 5 maggio 2005, confermata il 9 novembre 2011 dalla Corte di appello di Trieste, entrambe irrevocabili; Considerato che il giudice ha apprezzato come ostative alla sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati, pur omogenei, la distanza temporale tra le condotte illecite propedeutiche ai due fallimenti, la diversità dei coimputati e la non emergenza dagli atti di elementi concreti, neppure indicati dall'istante, dai quali fondatamente desumere i presupposti di cui all'art. 81 cod. pen.; Rilevato che il ricorso, con cui si denunciano l'incorsa violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione, sviluppa censure non consentite e manifestamente infondate, poiché, nell'esprimere un diffuso dissenso rispetto a un coerente e logico discorso giustificativo della decisione, si risolve nella prospettazione di una generica rilettura di dati fattuali secondo un modello argomentativo che, valorizzando il modus operandi volto a distrarre risorse della società e a pregiudicarne il patrimonio, e quindi la genericità del programma criminoso, trascura un confronto specifico con il fondamento dell'istituto della continuazione, che suppone la prova della unicità del disegno criminoso sotteso alla commissione dei reati; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente eil pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 34673/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris