CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13306/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 24 / 04/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 9089 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 9089del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: ZNNFST 51C03 H501I ) rappresentato e difeso dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BRGLSN 69E26 H501I ) e [OSCURATO:PERSONA] di Cesana (C.F.: VRGFNC 70S11 H501P ) -ricorrente- nei confronti di A.D.E.R. – AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 15594/2021, pubblicatain data 6 ottobre 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], ricevuta la notificazione di una intimazione di pagamento da parte dell’agente della riscossione , ha impu- gnato le cartelle di pagamento alla base dellastessa, aventi ad Ric. n. 9089/2022 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 oggetto crediti per sanzioni amministrative derivanti da infra- zioni al codice della strada iscritti a ruolo da [OSCURATO:PERSONA] è stata rigettata dal Giudice di Pace di Roma. Il Tribunale di Roma ha confermatola decisione di primo grado. Ricorre lo Zannetti, sulla base di duemotivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e/o falsa applicazionenella sentenza di secondo grado degli artt.112, 615 c.p.c e 617 c.p.c.e dell’art. 111 Cost. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.». Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa appli- cazione nella sentenza di secondo grado dell’ art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. ». I due motivi del ricorso, connessi logicamente e giuridicamente, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati, per quanto di ragione, nei limiti che saranno esposti. 2. Il tribunale, premesso che la documentazione depositata dall’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi inuti- lizzabile ai fini della decisione, in quanto prodotta solo nel corso del giudizio di appello,ha rilevato che non vi era contestazione in ordine alla regolare notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada che avevano dato luogo alle sanzioni amministrative iscritte a ruolo; qualificata poi la contestazione relativa all’omessa regolare notificazione delle cartelle di pagamento come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ha osservato che essa risultava Ric. n. 9089/2022 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 tardivamente proposta, in relazione alla data di notificazione dell’opposizione,avvenuta oltre il termine di venti giorni di cui allo stesso art. 617 c.p.c.. Ha, quindi, affermato che, «essendo inammissibile la contesta- zione della avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, la stessa non era oggetto di contestazione nel giudizio e di conse- guenza doveva essere considerata la data di notifica risultante della intimazione di pagamento ricevuta» deducendone che, poiché la notificazione dell’intimazione era avvenuta «entro i cinque anni dalla elevazione delle sanzioni amministrative e dalla notifica non ritualmente contestata delle cartelle di paga- mento al momento della consegna della intimazione di paga- mento, anche volendo considerare la data asserita da parte op- ponente, la prescrizione non si era integrata». 3. Da lla qualificazione del la contestazione relativa all’ omessa regolare notificazione delle cartelle di pagamento come opposi- zione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., il tribunale ha, in altri termini,fatto discendere due conclusioni: a)la prima, è l’inammissibilità della stessa opposizione agli atti esecutivi, in relazione alla deduzione della irregolarità formale degli atti della procedura di riscossione in ragione dell’omessa notifica delle cartelle di pagamento (le quali hanno la medesima funzione svolta, nell’esecuzione ordinaria, dall’atto di precetto, la cui omessa notificazione vizia i successivi atti esecutivi: di regola, il pignoramento; nella specie, il successivo atto di inti- mazione di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973); b)la seconda, è l’infondatezza del motivo di opposizione, paci- ficamente da qualificare come motivo di opposizione all’esecu- zione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., con il quale era stata dedotta l’avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell’intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo (cioè l’intimazione di pagamento del16 ottobre 2018, secondo Ric. n. 9089/2022 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 il debitore opponente); il tribunale, infatti, ha in proposito rite- nuto che, essendo stata proposta tardivamente l’opposizione agli atti esecutivi volta a contestare la regolarità degli atti di riscossione in virtù dell’omessa preventiva notificazione delle cartelle di pagamento, se ne dovesse dedurre che la contesta- zione della regolare notificazione delle predette cartelle di pa- gamento non fosse ammissibile neanche al fine di sostenere il diverso profilo di opposizione con il quale era stata fatta valere la prescrizione dei crediti in riscossione. 4.Orbene, sotto il primo profilo, per quanto in linea di astratto diritto il rilievo di tardività dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. sia ineccepibile, in realtà si tratta di un motivo di opposizione che, se anche fosse stato proposto dallo Zannetti, in realtà non era stato oggetto di decisione da parte del giudice di pace (peraltro, il giudice di pace sarebbe stato incompetente ad assumere una siffatta decisione, dal momento che le opposizioni di cui all’art. 617 c.p.c. sono riservate alla competenza per materia del tribunale); in ogni caso, in rela- zione ad esso non era, in radice, ammissibile l’appello, ma solo il ricorso straordinario per cassazione. 5.Per quanto possa avere rilievo nella presente sede, d’altra parte, è opportuno sottolineare che l’omessa tempestiva pro- posizione dell’opposizione agli atti esecutivi volta a far valere la nullità dei successivi atti esecutivi (o della procedura di riscos- sione), per l’omessa o irregolare notificazione della cartella di pagamento, non determina,ovviamente, una situazione anche ad altri finiequivalente alla regolare notificazione della stessa cartella, né sana gli eventuali vizi della sua notificazione, ma semplicemente impedisce di far valere il vizio degli atti succes- sivi alla cartella non regolarmente notificata (e quindi, in tal senso, determina la sanatoria di detto vizio), cioè il vizio for- male della procedura di riscossione determinato dalla mancata o irregolare previa notificazione della cartella, laddove tale Ric. n. 9089/2022 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 ultima notificazione sia prevista come necessario presupposto dell’atto successivo della procedura stessa. Sotto il profilo in esame , la decisione impugnata è, pertanto, manifestamente erronea in diritto, oltre che insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come del resto dedotto dal ri- corrente. La deduzione della prescrizione del credito in riscossione costi- tuisce senza dubbio un motivo di opposizione qualificabile in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in quanto con tale eccezione si contesta lo stesso diritto diprocedere ad esecuzione forzata dell’agente della riscossione (per la sopravvenuta estinzione della relativa ragione di credito) e non la mera irregolarità degli atti della procedura di riscos- sione. Si tratta, pertanto, di una opposizione proponibile senza limiti o preclusioni temporali (quanto meno fino al momento in cui sia disposta la vendita dei beni pignorati, ai sensi dell’attuale formulazione dell’art. 615, comma 2, c.p.c.). Di conseguenza, la valutazione della effettiva e regolare notifi- cazione della cartella di pagamento, in relazione a siffatto mo- tivo di opposizione, assume un valore del tutto differente ri- spetto a quello che assume ai fini della regolarità degli atti suc- cessivi della procedura di riscossione, assume cioè il valore di mero atto interruttivo della prescrizione che, come tale, può e deve essere provato dall’agente della riscossione, senza alcuna preclusione processuale, in positivo o in negativo, derivante dalla mancata o tardiva opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto della riscossione successivo a tale notifica. Sul piano logico, ancor prima che su quello giuridico, non sa- rebbe, del resto, possibile ritenere che, laddove sia previsto che l’omessa o irregolare notificazione di un atto della procedura determini un vizio dell’atto successivo, che il primo atto pre- suppone preventivamente e regolarmente notificato, l’omessa Ric. n. 9089/2022 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 tempestiva opposizione volta a far valere la nullità dell’atto suc- cessivo (conseguente all’omessa notificazione di quello prece- dente) possa in qualche modo far sì che un atto non notificato (o irregolarmente notificato) debba considerarsi come un atto notificato (o regolarmente notificato), anche ad altri fini. D’altra parte, se anche la conoscenza dell’atto successivo possa ritenersi, in qualche modo, determinare la sanatoria di un vizio della notificazione dell’atto precedente, per la conoscenza che comporti di quello, si tratterebbe pur sempre di una sanatoria che opera ex nunc (cioè, dal momento della conoscenza indi- retta del primo atto, determinata dalla conoscenza di quello successivo): dunque, non avrebbe alcun senso logico o giuri- dico ritenere inibita, a diversi fini, la contestazione di quella no- tificazione (o anche solo invertire l’onere della prova della sua esistenza e regolarità). Il tribunale, onde valutare la fondatezza dell’eccezione di pre- scrizione, avrebbe, in definitiva, dovuto valutare in concreto la sussistenza della prova dell’avvenuta regolare notificazione delle cartelle di pagamento, quali atti interruttivi della prescri- zione, e non avrebbe certo potuto ritenere dimostratein posi- tivo l’esistenza e la regolarità di tali notificazioni solo in base alla tardiva deduzione del conseguente vizio del successivo atto di intimazione. Per tale aspetto, la decisione impugnata va cassata affinché all’indicato accertamento si provveda in sede di rinvio, sulla base delle allegazioni assertive e asseverative regolarmente ef- fettuate dalle parti. Resta assorbita ogni altra censura. 6.Il ricorso è accolto, per quanto di ragione, nei limiti di cui in motivazione. La sentenza impugnata è cassata in relazionealle censure ac- colte, con rinvio al Tribunale di Roma , in persona di diverso magistrato,anche per le spese del giudizio di legittimità. Ric. n. 9089/2022 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 Per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione ; cassa , per l’effetto,la sentenza impugnata in relazione