CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 12005/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 025KC90) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe la Corte di appello di Milano ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di revoca o sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari in quanto destinatario di misura cautelare emessa dal Tribunale speciale di primo grado di Tirana, per il delitto di partecipazione ad un gruppo criminale organizzato, ritenendo persistente il pericolo di fuga e in assenza di elementi di novità rispetto agli elementi posti a fondamento della misura cautelare. 2. Avverso l'ordinanza impugnata propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, con un unico motivo per violazione di legge, in relazione agli artt.178, 179 e 718 cod. proc. pen., in quanto il provvedimento è stato emesso de plano violando le norme sul rito in camera di consiglio previsto dall'art. 718 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate. 2.Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, quello secondo il quale il procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di appello chiamata a deliberare sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva disposta nei confronti dell'estradando deve svolgersi nelle forme partecipate previste dall'art. 127 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 26156 del 28/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 224612), sicché è affetta da nullità l'ordinanza adottata secondo la procedura de plano stabilita in via ordinaria dall'art. 299 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 443 del 21/10/2020, dep. 2021, Banjac, Rv. 280553; Sez. 6 n. 53054 del 22/11/2018, Dragutinovikj, Rv. 274612). 3.Sulla base delle suesposte argomentazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per nuovo esame dell'istanza, previa fissazione della camera di consiglio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Milano.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 2113 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 25 marzo 2025 La Consigliera estensora [OSCURATO:PERSONA]