CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 gennaio 2024
Cassazione n. 17369/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 11998-2022 proposto da: C.N.R. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 210, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: Correzione errore materiale RGN 11998/2022 Pag. -controricorrente - per la correzione dell'ordinanza n. 310/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/01/2024 R.G.N. 11998/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Questa Corte con ordinanza n. 310/2024 del 05/01/2024 ha definito il giudizio in epigrafe, introdotto dal C.N.R. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rigettando il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente delle spese relative al giudizio di legittimità. 2. In sede di tale ordinanza si è evidenziato (secondo cpv. del punto 5. del “Considerato che”) che: “non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017)”. 3. È stata avviata la procedura per la correzione d’ufficio exart. 391- biscomma 1 cod. proc. civ., e sono state effettuate le comunicazioni di rito. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’inciso sopra riportatocon il quale si sono ritenute insussistenti le condizioni per il raddoppio del contributo unificato è dovuto ad errore materiale. La definizione di “amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito” non si ricava, in via induttiva, da fonti diverse dal [OSCURATO:PERSONA] di giustizia bensì è consacrata all’art. 3, lett. q), del medesimo d.P.R. n. 115/2002, a mente del quale "amministrazione RGN 11998/2022 Pag. pubblica ammessa alla prenotazione a debito è l'amministrazionedello Stato, o altra amministrazione pubblicaammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico". Dunque, solo le amministrazioni statali e quelle ammesse da apposite norme di legge alla prenotazione a debito, all’atto dell’iscrizione a ruolo di un procedimento civile, non sono tenute ad effettuare il pagamento contestuale del contributo unificato e delle altre imposte o spese a loro carico, beneficiando della prenotazione di cui all’art. 158 d.P.R. n. 115/2002 (mediante annotazione sul foglio delle notizie ai fini del loro successivo recupero; art. 280 del d.P.R. n. 115 del 2002). 2. Il C.N.R. è ente pubblico diverso dall’amministrazione dello Stato (art. 2 del d.lgs. n. 127/2003) ed ai sensi dell’art. 15, comma 7, del medesimo decreto è stato autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’avvocatura senza però essere ammesso espressamente alla prenotazione a debito. P.Q.M La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 310/2024, depositata il 5 gennaio 2024, sia apportata la seguente correzione di errore materiale: nella parte motiva sia eliminata la frase di cui al secondo cpv. del punto 5. del “Considerato che” (da “non occorre dare atto” a “Cass. 28250/2017”); nel dispositivo, dopo l’interpunzione che segue alle parole «accessori di legge» sia aggiunta la frase: «Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto». Manda alla cancelleria per quanto di co