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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04493/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: [OSCURATO:PERSONA] DI RAVENNAavverso la ordinanza del Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nell'ambito del procedimento relativo a: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto la domanda proposta dal condannato [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra i reati per i quali egli ha riportato le condanne indicate nel medesimo provvedimento.

2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, il quale lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento all'art.665, comma quarto, cod. proc. pen. evidenziando che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione competente è, in realtà, la Corte di appello di Bologna e non già il Tribunale di Ravenna. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e, pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

2. Infatti, in ipotesi di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza del giudice dell'esecuzione si radica in capo a quello dell'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile al momento della presentazione della domanda, ancorché lo stesso non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale, e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n.16127 del 01/04/2021, Rv. 281065 - 01).

Nel caso in esame, come risulta dalla provvedimento impugnato e dal certificato penale allegato al ricorso della pubblica accusa, al momento della presentazione della istanza, l'ultimo provvedimento divenuto esecutivo nei confronti del Pekic era la sentenza della Corte di appello di Bologna del 29 gennaio 2021 (divenuta irrevocabile il giorno 25 maggio 2021), che aveva parzialmente riformato quella del Tribunale di Ravenna in data 8 novembre 2013, ritenendo assorbiti i delitti di cui ai capi a) e b) in quello di cui al capo d) della rubrica.

3. Pertanto, il Tribunale di Ravenna non era competente a decidere sulla istanza del condannato e, di conseguenza, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, per l'ulteriore corso.

P. Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: [OSCURATO:PERSONA] DI RAVENNAavverso la ordinanza del Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nell'ambito del procedimento relativo a: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto la domanda proposta dal condannato [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra i reati per i quali egli ha riportato le condanne indicate nel medesimo provvedimento. 2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, il quale lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento all'art.665, comma quarto, cod. proc. pen. evidenziando che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione competente è, in realtà, la Corte di appello di Bologna e non già il Tribunale di Ravenna. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e, pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. 2. Infatti, in ipotesi di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza del giudice dell'esecuzione si radica in capo a quello dell'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile al momento della presentazione della domanda, ancorché lo stesso non risulti ancora inserito nel certificato del casellario giudiziale, e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n.16127 del 01/04/2021, Rv. 281065 - 01). Nel caso in esame, come risulta dalla provvedimento impugnato e dal certificato penale allegato al ricorso della pubblica accusa, al momento della presentazione della istanza, l'ultimo provvedimento divenuto esecutivo nei confronti del Pekic era la sentenza della Corte di appello di Bologna del 29 gennaio 2021 (divenuta irrevocabile il giorno 25 maggio 2021), che aveva parzialmente riformato quella del Tribunale di Ravenna in data 8 novembre 2013, ritenendo assorbiti i delitti di cui ai capi a) e b) in quello di cui al capo d) della rubrica. 3. Pertanto, il Tribunale di Ravenna non era competente a decidere sulla istanza del condannato e, di conseguenza, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, per l'ulteriore corso. P. Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. Co
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