CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 33580/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Potenza confermava la sentenza con cui il tribunale di Potenza, in data 12.11.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex artt. 582, 583, co. 1, n. 1, c.p., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], in rubrica ascrittcgli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge in punto di mancata dichiarazione di estinzione del reato da parte della corte di appello per compiuto decorso del termine di prescrizione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto, la corte territoriale, da un lato, ha omesso di valutare le numerose contraddizioni dei testi escussi in dibattimento, segnalate dalla difesa dell'imputato; dall'altro ha utilizzato le dichiarazioni rese da alcuni testimoni in altro procedimento penale innanzi al giudice di pace di Calvello, testimoni originariamente ammessi dal tribunale, ma alla cui escussione non si procedeva, senza procedere alla revoca della relativa ammissione, essendosi ritenute sufficienti ai fini della decisione le dichiarazioni dagli stessi rese innanzi al menzionato giudice di pace. 3. Con requisitoria scritta del 20.4.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per essere il reato estinto per sopravvenuto decorso del relativo termine di prescrizione. 4. Con conclusioni scritte del 29.4.2022, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, il difensore di fiducia della parte civile chiede che il ricorso venga rigettato, con condanna del riconrente al pagamento in suo favore delle spese del grado, come da allegata' nota spese. 5. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. 6. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, se ne deve innanzitutto rilevare l'assoluta genericità, in quanto il ricorrente si è limitato ad eccepire, genericamente, per l'appunto, il decorso del termine di prescrizione al "novembre del 2018", senza procedere ad una analitica articolazione delle ragioni per cui, pur in presenza di una recidiva specifica reiterata, il termine di prescrizione del reato per cui si procede deve ritenersi perento prima della data della pronuncia della sentenza di secondo grado, intervenuta il 14.1.2021. Si tratta di una rilevante lacuna ove si tenga presente che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la recidiva reiterata specifica, di cui all'art. 99, co. 4, c.p., in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, che determina un aumento della pena di due terzi, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo,c.p., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, c.p. (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 57755 del 12.10.2018, Rv. 274721). Appare pertanto evidente che, trattandosi di reato punito con la pena edittale massima di sette anni di reclusione, commesso il 14.11.2006, da soggetto per il quale è stata ritenuta la sussistenza della recidiva reiterata specifica (da considerare, ai fini che qui interessano, pur risultante sub-valente nel giudizio di comparazione con le riconosciute circostanze attenuanti generiche: cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Rv. 278058; Cass., Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Rv. 275821) il relativo termine di prescrizione non può ritenersi perento in data anteriore al 14.1.2021. 7. Del tutto generico appare anche il secondo motivo di ricorso. Deve ribadirsi al riguardo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare, come nel caso in esame, l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle richieste articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Cass,, sez. III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879; Cass., Sez. 3 n. 8065 del 21.9.2018, rv. 275853). Né il ricorrente ha indicato la decisività delle prove di cui sarebbe stata omessa l'escussione, a fronte di un'esaustiva motivazione in cui l'affermazione di responsabilità dell'imputato viene fondata non solo su quanto riferito dalla persona offesa, ma anche dalle convergenti dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno assistito all'aggressione perpetrata in danno del Gallicchio (cfr. p. 4 della sentenza di appello). 8. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000), nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro 3150,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in comples