CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2023
Cassazione n. 00762/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], condannato alle pene di legge per il reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74 del 2000, lamenta il mancato accoglimento delle doglianze svolte con l'appello a sostegno dell'insussistenza della penale responsabilità a causa della crisi economica attraversata dalla società di cui egli era legale rappresentante; Considerato che si tratta di motivo, peraltro generico, con cui ci si limita a prospettare mere doglianze in punto di fatto non consentite dalla legge in sede di legittimità, senza neppure specificamente evocare da quali vizi - deducibili - sarebbe affetta la sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della gassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2023.