CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 14244/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tq a CHIARAVALLE il 27/03/1986 avverso la sentenza del 21/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca e l'inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena concordemente richiesta dalle parti di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 20.000 di multa per il reato di cui all'ad 73, comma 1, DPR 309/1990. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidando ricorso a quattro motivi. 2.1.Con il primo motivo di ricorso si lamenta vizio della motivazione e violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., posto che il giudice si è limitato a richiamare gli atti di indagine espletati senza nulla argomentare riguardo la loro valenza probatoria.2.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il mancato avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. 2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla confisca del denaro (somma pari a euro 349,90), che sarebbe stata diversamente pattuita nel concordato di pena e che il giudice ha invece mantenuto, senza disporne la restituzione in favore dell'imputata, senza neppure Illustrare le ragioni. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente si duole in ordine al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che sono invece state riconosciute all'altro coimputato, [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di separata istanza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. In conseguenza del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la ricorrente non si è trovata nelle condizioni di poter accedere alle pene sostitutive che invece sono state disposta in favore dell'altro coimputato. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio quanto alla confisca del denaro con restituzione dello stesso e inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data 03/03/2026 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia, all'uopo abilitato con procura speciale, vi ha rinunciato per carenza di interesse. 2.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M