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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 luglio 2024

Cassazione n. 19909/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 8740/2022) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55T43 E397U), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGRISERVICE Sementi S.r.l. in liquidazione (P.IVA: 02198700649), in persona del suo liquidatore pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4609/2021, pubblicata il 14 dicembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Vendita –Bene mobile – Pagamento corrispettivo R.G.N. 8740/22 C.C.12/7/2024 letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con decreto ingiuntivo n. 232/2010 del 7 dicembre 2010, il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi ingiungeva, a carico della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 7.762,56, oltre interessi, a titolo di corrispettivo della fornitura di grano eseguita, risultante dalle ricevute di pesatura elettronica, come da fattura n. 1 del 5 novembre 2010.

Con atto di citazione notificato l’11 febbraio 2011, l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione si opponeva all’emesso decreto ingiuntivo e, per l’effetto, conveniva, davanti al Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che il provvedimento monitorio opposto fosse revocato, poiché era stata effettuata la sola pesatura del grano, e non già la presa in consegna, con la conseguente carenza di titolarità passiva del rapporto ed inesistenza del credito.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la quale concludeva per il rigetto dell’opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, eccependo preliminarmente la mancanza di legittimazione e del potere di rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA], indicato quale rappresentante legale della società opponente, e – nel merito – contestando la ricostruzione avversaria, in quanto infondata sia in fatto che in diritto.

Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa.

Quindi, il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 333/2013, depositata il 28 ottobre 2013, accoglieva l’eccezione preliminare sollevata dall’opposta e, per l’effetto, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e compensando le spese del giudizio. 2.–Proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, la quale lamentava: 1) la nullità della sentenza impugnata, stante l’omessa e apparente motivazione, nonché l’impossibilità di individuare gli elementi di fatto considerati e i presupposti della decisione; 2) l’infondatezza dell’eccezione relativa al difetto di rappresentanza del legale rappresentante della società opponente; 3) il difetto di legittimazione (recte di titolarità) passiva dell’opponente, avuto riguardo alle risultanze istruttorie e al mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’opposta.

Rimaneva contumace [OSCURATO:PERSONA].

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’impugnazione e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l’appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 4.835,00 per il giudizio di primo grado e in euro 3.777,00 per il giudizio d’appello.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che nessuna inammissibilità dell’opposizione derivava dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse esplicitato nell’atto di opposizione la sua qualità di rappresentante legale della società opponente, anziché di suo liquidatore, posto che, ai sensi del verbale assembleare per atto notarile del 20 gennaio 2011, rep. n. 3.454, il [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere ex amministratore, era anche il liquidatore della società opponente, sicché la mancata specificazione della sua qualità di liquidatore integrava una mera inesattezza formale, priva di rilevanza sanzionatoria, e – in ogni caso – tale inesattezza era stata sanata, con efficacia retroattiva, tramite “comparsa di costituzione e ratifica”, in cui il [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto quale liquidatore della società; b) che era onere della parte opposta fornire la prova, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dei fatti costitutivi del suo diritto; c) che dalle ricevute di pesatura prodotte emergeva soltanto l’avvenuta pesatura del grano presso la società, ma non anche la sua consegna, ossia l’effettiva fornitura della merce su cui era basata la pretesa creditoria; d) che anche le testimonianze assunte avevano confermato che alle attività di pesatura del grano, presso i locali della Agriservice, non necessariamente dovesse fare seguito la vendita della merce; e) che, nel giudizio a cognizione piena di opposizione a decreto ingiuntivo, non aveva valenza probatoria la fattura emessa; f) che anche la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui questi aveva accompagnato la Pasciuti per trasportare il grano presso i locali della Agriservice e aveva lasciato nei capannoni la merce pesata, era alquanto generica, poiché non indicava le modalità e le condizioni della presunta cessione del grano, né l’accordo concluso tra le parti; g) che, peraltro, era poco verosimile che la fornitura del grano fosse stata eseguita senza in alcun modo riscontrare, unitamente alla pesatura, anche l’attività di ricezione della merce, oltre che il compenso pattuito; h) che le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguivano il principio di soccombenza e dovevano essere liquidate come in dispositivo, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento compreso tra euro 5.601,00 (recteeuro 5.200,01) ed euro 26.000,00, con esclusione della fase istruttoria per il giudizio d’appello. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 4.– All’esito, è stata formulata proposta di definizione del giudizio dell’11 luglio 2023, depositata il 17 luglio 2023, accettata il 26 luglio 2023, comunicata il 27 luglio 2023, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., alla stregua della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso.

Con atto del 5 ottobre 2023, depositato il 6 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la sospensione del giudizio, in attesa della definizione di connesso procedimento penale, ed ha insistito nell’accoglimento del ricorso per cassazione. 5.–La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Preliminarmente l’istanza di sospensione avanzata è inammissibile.

Si rileva, in proposito, che l’istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, è inammissibile se proposta per la prima volta in cassazione, in quanto il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della Corte Suprema, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità delle anteriori decisioni di merito (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12118 del 08/05/2023; Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 9771 del 25/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 35496 del 19/11/2021; Sez.

U, Sentenza n. 29172 del 21/12/2020). 2.– Tanto premesso, con il primo motivo articolato la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione del d.m. n. 55/2014, della legge n. 140/2012, del d.m. n. 127/2004 e dei “relativi articoli disciplinanti i compensi professionali”, per avere la Corte di merito disposto la liquidazione dei compensi dei due gradi di merito, aderendo integralmente alla notula delle spese presentata dalla parte appellante, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00), con esclusione della fase istruttoria per il giudizio d’appello, sforando così i limiti stabiliti dal tariffario forense anche in correlazione al valore della causa ed applicando le tabelle di cui al d.m. n. 55/2014, anziché quelle vigenti all’epoca della conclusione del giudizio di primo grado, avendo riguardo alla data di instaurazione del giudizio. 2.1.–Il motivo è infondato.

In primis, si evidenzia che la parte che intenda impugnare per cassazione la liquidazione dei compensi di lite, per pretesa violazione dei limiti tariffari, ha l’onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice generico riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 30716 del 21/12/2017; Sez. 1, Sentenza n. 18086 del 07/08/2009).

Inoltre, i parametri cui occorre fare riferimento nella liquidazione sono quelli vigenti al tempo in cui l’attività difensiva è ultimata e non quelli in cui l’attività difensiva è iniziata (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 17577 del 04/07/2018; Sez. 2, Sentenza n. 30529 del 19/12/2017; Sez.

U, Sentenza n. 17405 del 12/10/2012).

Ancora, a fronte dell’indicazione dello scaglione di riferimento e dell’applicazione dei valori medi, non era necessario specificare il quantum dovuto per ogni fase di ogni grado (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8987 del 04/04/2024; Sez. 2, Sentenza n. 22971 del 22/07/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 12914 del 26/06/2020; Sez. 6-L, Ordinanza n. 19482 del 23/07/2018; Sez. 6-L, Ordinanza n. 6306 del 31/03/2016; pronunce, le ultime due, che utilizzano il termine “fase” quale sinonimo di “grado”, come si evince dal tenore complessivo della motivazione).

Ora, a fronte dello scaglione di riferimento compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 (su un valore della causa pari ad euro 7.762,56), secondo la tabella 2 allegata al d.m. n. 55/2014 all’epoca vigente, i compensi spettanti per il giudizio di primo grado, avuto riguardo ai valori medi, ammontavano ad euro 875,00 per la fase di studio, euro 740,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 1.600,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1.620,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 4.835,00, corrispondente al compenso effettivamente liquidato.

Pe il giudizio di gravame i valori medi corrispondevano, in base alla tabella 12 all’epoca vigente, sempre rispetto allo stesso scaglione di riferimento, ad euro 1.080,00 per la fase di studio, euro 877,00 per la fase introduttiva ed euro 1.820,00 per la fase decisionale, esclusa la liquidazione per la fase istruttoria e/o di trattazione, per un totale di euro 3.777,00, pari alla somma riconosciuta dalla sentenza impugnata.

Ebbene, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55/2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021; Sez.

L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019).

In ultimo, i compensi liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda ex art. 91, ultimo comma, c.p.c. per le sole cause di cui all’art. 82, primo comma, c.p.c., ossia per quelle davanti ai giudici di pace in cui le parti possono stare in giudizio personalmente che non superino il valore di euro 1.100,00, tra cui non rientra il contenzioso di specie. 3.– Con il secondo motivo svolto la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità ed inesistenza della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., per avere la Corte territoriale indicato un codice fiscale errato della parte appellata nell’epigrafe della pronuncia e per avere indicato tale parte nel corpo della sentenza come “Pasculli” o “Pascucci” e non già come “Pasciuti”. 3.1.–Il motivo è infondato.

Ed invero gli errori materiali sull’indicazione del codice fiscale e del cognome della parte, non inficiando la sua effettiva identificazione, non comportano la nullità della sentenza, semmai potendo essere oggetto del sub-procedimento di emenda per la verificazione di meri refusi (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14106 del 23/05/2023; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19437 del 18/07/2019; Sez. 1, Sentenza n. 22275 del 25/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 16535 del 28/09/2012; Sez.

L, Sentenza n. 7343 del 26/03/2010). 4.– Con il terzo motivo proposto la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della nullità della sentenza per violazione dell’art. 2310 c.c., per avere la Corte distrettuale ritenuto che, a fronte della corretta identificazione del rappresentante legale della Agriservice, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], l’attribuzione della sua qualità di ex amministratore, anziché di liquidatore, non avesse inficiato la legittimazione della parte a proporre l’opposizione. 4.1.–Il motivo è infondato.

Sul punto, l’azione promossa dal liquidatore di una società, già amministratore unico della stessa, il quale abbia erroneamente speso tale sua precedente qualità, deve ritenersi ammissibile, stante che in tale peculiare caso la identità della persona fisica, già titolare dei poteri di amministrazione e quindi di quelli di liquidazione, impedisce qualsiasi cesura del continuum nei poteri di rappresentanza processuale della società, rendendo irrilevante la errata formale indicazione della qualità rivestita (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19385 del 30/09/2016; Sez. 2, Sentenza n. 25157 del 13/12/2010; Sez. 1, Sentenza n. 6578 del 25/06/1999; Sez. 2, Sentenza n. 6787 del 15/06/1995). 5.–Con il quarto motivo sviluppato la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto inesistente la prova della vendita del grano, anziché della mera pesatura, come sarebbe risultato dalle dichiarazioni testimoniali rese e dalla documentazione prodotta. 5.1.–Il motivo è inammissibile.

Al riguardo, la pronuncia gravata ha argomentato congruamente sulle ragioni dell’accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo, alla stregua della carenza di prova sull’effettiva vendita del grano, che non avrebbe potuto essere desunta dalla semplice operazione di pesatura presso i locali della Agriservice, sulla scorta delle testimonianze assunte.

In conseguenza, attraverso la doglianza esposta, si prospetta una valutazione dei fatti in termini diversi dall’apprezzamento di cui alla pronuncia.

Pertanto, nella sostanza, la censura mira ad una rivalutazione delle risultanze probatorie, come recepite dalla pronuncia impugnata, rivalutazione dei fatti storici comprovati preclusa in sede di legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez.

U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Sez. 6-5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014).

Sotto il profilo della distribuzione dell’onere probatorio, è conforme a diritto l’assunto secondo cui la dimostrazione del contratto di vendita del grano, con la correlata consegna della merce, a fronte della contestazione della parte opponente circa la sussistenza del rapporto rivendicato dall’ingiungente, competeva alla parte opposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quale attrice in senso sostanziale ed asserita alienante (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24374 del 10/08/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 15670 del 05/06/2023; Sez. 2, Sentenza n. 440 del 11/01/2017). 6.–In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poiché, all’esito dell’insistenza della ricorrente nell’accoglimento del ricorso in cassazione (istanza qualificata come opposizione alla proposta di definizione anticipata del giudizio), ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, deve essere applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., con la conseguente condanna ulteriore della ricorrente soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata nonché, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somme che si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge; condanna altresì la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma equitativamente determinata in euro 2.500,00 e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 2.000,00.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 8740/2022) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55T43 E397U), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGRISERVICE Sementi S.r.l. in liquidazione (P.IVA: 02198700649), in persona del suo liquidatore pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4609/2021, pubblicata il 14 dicembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Vendita –Bene mobile – Pagamento corrispettivo R.G.N. 8740/22 C.C.12/7/2024 letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con decreto ingiuntivo n. 232/2010 del 7 dicembre 2010, il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi ingiungeva, a carico della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 7.762,56, oltre interessi, a titolo di corrispettivo della fornitura di grano eseguita, risultante dalle ricevute di pesatura elettronica, come da fattura n. 1 del 5 novembre 2010. Con atto di citazione notificato l’11 febbraio 2011, l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione si opponeva all’emesso decreto ingiuntivo e, per l’effetto, conveniva, davanti al Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che il provvedimento monitorio opposto fosse revocato, poiché era stata effettuata la sola pesatura del grano, e non già la presa in consegna, con la conseguente carenza di titolarità passiva del rapporto ed inesistenza del credito. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], la quale concludeva per il rigetto dell’opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, eccependo preliminarmente la mancanza di legittimazione e del potere di rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA], indicato quale rappresentante legale della società opponente, e – nel merito – contestando la ricostruzione avversaria, in quanto infondata sia in fatto che in diritto. Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa. Quindi, il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 333/2013, depositata il 28 ottobre 2013, accoglieva l’eccezione preliminare sollevata dall’opposta e, per l’effetto, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto e compensando le spese del giudizio. 2.–Proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, la quale lamentava: 1) la nullità della sentenza impugnata, stante l’omessa e apparente motivazione, nonché l’impossibilità di individuare gli elementi di fatto considerati e i presupposti della decisione; 2) l’infondatezza dell’eccezione relativa al difetto di rappresentanza del legale rappresentante della società opponente; 3) il difetto di legittimazione (recte di titolarità) passiva dell’opponente, avuto riguardo alle risultanze istruttorie e al mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’opposta. Rimaneva contumace [OSCURATO:PERSONA]. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’impugnazione e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l’appellata alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 4.835,00 per il giudizio di primo grado e in euro 3.777,00 per il giudizio d’appello. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a ) che nessuna inammissibilità dell’opposizione derivava dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse esplicitato nell’atto di opposizione la sua qualità di rappresentante legale della società opponente, anziché di suo liquidatore, posto che, ai sensi del verbale assembleare per atto notarile del 20 gennaio 2011, rep. n. 3.454, il [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere ex amministratore, era anche il liquidatore della società opponente, sicché la mancata specificazione della sua qualità di liquidatore integrava una mera inesattezza formale, priva di rilevanza sanzionatoria, e – in ogni caso – tale inesattezza era stata sanata, con efficacia retroattiva, tramite “comparsa di costituzione e ratifica”, in cui il [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto quale liquidatore della società; b) che era onere della parte opposta fornire la prova, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dei fatti costitutivi del suo diritto; c) che dalle ricevute di pesatura prodotte emergeva soltanto l’avvenuta pesatura del grano presso la società, ma non anche la sua consegna, ossia l’effettiva fornitura della merce su cui era basata la pretesa creditoria; d) che anche le testimonianze assunte avevano confermato che alle attività di pesatura del grano, presso i locali della Agriservice, non necessariamente dovesse fare seguito la vendita della merce; e) che, nel giudizio a cognizione piena di opposizione a decreto ingiuntivo, non aveva valenza probatoria la fattura emessa; f) che anche la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui questi aveva accompagnato la Pasciuti per trasportare il grano presso i locali della Agriservice e aveva lasciato nei capannoni la merce pesata, era alquanto generica, poiché non indicava le modalità e le condizioni della presunta cessione del grano, né l’accordo concluso tra le parti; g) che, peraltro, era poco verosimile che la fornitura del grano fosse stata eseguita senza in alcun modo riscontrare, unitamente alla pesatura, anche l’attività di ricezione della merce, oltre che il compenso pattuito; h) che le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguivano il principio di soccombenza e dovevano essere liquidate come in dispositivo, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento compreso tra euro 5.601,00 (recteeuro 5.200,01) ed euro 26.000,00, con esclusione della fase istruttoria per il giudizio d’appello. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 4.– All’esito, è stata formulata proposta di definizione del giudizio dell’11 luglio 2023, depositata il 17 luglio 2023, accettata il 26 luglio 2023, comunicata il 27 luglio 2023, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., alla stregua della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso. Con atto del 5 ottobre 2023, depositato il 6 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la sospensione del giudizio, in attesa della definizione di connesso procedimento penale, ed ha insistito nell’accoglimento del ricorso per cassazione. 5.–La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Preliminarmente l’istanza di sospensione avanzata è inammissibile. Si rileva, in proposito, che l’istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, è inammissibile se proposta per la prima volta in cassazione, in quanto il provvedimento richiesto esula dalla funzione istituzionale della Corte Suprema, cui è demandato soltanto il sindacato di legittimità delle anteriori decisioni di merito (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12118 del 08/05/2023; Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 9771 del 25/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 35496 del 19/11/2021; Sez. U, Sentenza n. 29172 del 21/12/2020). 2.– Tanto premesso, con il primo motivo articolato la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione del d.m. n. 55/2014, della legge n. 140/2012, del d.m. n. 127/2004 e dei “relativi articoli disciplinanti i compensi professionali”, per avere la Corte di merito disposto la liquidazione dei compensi dei due gradi di merito, aderendo integralmente alla notula delle spese presentata dalla parte appellante, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00), con esclusione della fase istruttoria per il giudizio d’appello, sforando così i limiti stabiliti dal tariffario forense anche in correlazione al valore della causa ed applicando le tabelle di cui al d.m. n. 55/2014, anziché quelle vigenti all’epoca della conclusione del giudizio di primo grado, avendo riguardo alla data di instaurazione del giudizio. 2.1.–Il motivo è infondato. In primis, si evidenzia che la parte che intenda impugnare per cassazione la liquidazione dei compensi di lite, per pretesa violazione dei limiti tariffari, ha l’onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice generico riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 30716 del 21/12/2017; Sez. 1, Sentenza n. 18086 del 07/08/2009). Inoltre, i parametri cui occorre fare riferimento nella liquidazione sono quelli vigenti al tempo in cui l’attività difensiva è ultimata e non quelli in cui l’attività difensiva è iniziata (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 17577 del 04/07/2018; Sez. 2, Sentenza n. 30529 del 19/12/2017; Sez. U, Sentenza n. 17405 del 12/10/2012). Ancora, a fronte dell’indicazione dello scaglione di riferimento e dell’applicazione dei valori medi, non era necessario specificare il quantum dovuto per ogni fase di ogni grado (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8987 del 04/04/2024; Sez. 2, Sentenza n. 22971 del 22/07/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 12914 del 26/06/2020; Sez. 6-L, Ordinanza n. 19482 del 23/07/2018; Sez. 6-L, Ordinanza n. 6306 del 31/03/2016; pronunce, le ultime due, che utilizzano il termine “fase” quale sinonimo di “grado”, come si evince dal tenore complessivo della motivazione). Ora, a fronte dello scaglione di riferimento compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 (su un valore della causa pari ad euro 7.762,56), secondo la tabella 2 allegata al d.m. n. 55/2014 all’epoca vigente, i compensi spettanti per il giudizio di primo grado, avuto riguardo ai valori medi, ammontavano ad euro 875,00 per la fase di studio, euro 740,00 per la fase introduttiva del giudizio, euro 1.600,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1.620,00 per la fase decisionale, per un totale di euro 4.835,00, corrispondente al compenso effettivamente liquidato. Pe il giudizio di gravame i valori medi corrispondevano, in base alla tabella 12 all’epoca vigente, sempre rispetto allo stesso scaglione di riferimento, ad euro 1.080,00 per la fase di studio, euro 877,00 per la fase introduttiva ed euro 1.820,00 per la fase decisionale, esclusa la liquidazione per la fase istruttoria e/o di trattazione, per un totale di euro 3.777,00, pari alla somma riconosciuta dalla sentenza impugnata. Ebbene, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55/2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021; Sez. L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019). In ultimo, i compensi liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda ex art. 91, ultimo comma, c.p.c. per le sole cause di cui all’art. 82, primo comma, c.p.c., ossia per quelle davanti ai giudici di pace in cui le parti possono stare in giudizio personalmente che non superino il valore di euro 1.100,00, tra cui non rientra il contenzioso di specie. 3.– Con il secondo motivo svolto la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità ed inesistenza della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., per avere la Corte territoriale indicato un codice fiscale errato della parte appellata nell’epigrafe della pronuncia e per avere indicato tale parte nel corpo della sentenza come “Pasculli” o “Pascucci” e non già come “Pasciuti”. 3.1.–Il motivo è infondato. Ed invero gli errori materiali sull’indicazione del codice fiscale e del cognome della parte, non inficiando la sua effettiva identificazione, non comportano la nullità della sentenza, semmai potendo essere oggetto del sub-procedimento di emenda per la verificazione di meri refusi (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14106 del 23/05/2023; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19437 del 18/07/2019; Sez. 1, Sentenza n. 22275 del 25/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 16535 del 28/09/2012; Sez. L, Sentenza n. 7343 del 26/03/2010). 4.– Con il terzo motivo proposto la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della nullità della sentenza per violazione dell’art. 2310 c.c., per avere la Corte distrettuale ritenuto che, a fronte della corretta identificazione del rappresentante legale della Agriservice, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], l’attribuzione della sua qualità di ex amministratore, anziché di liquidatore, non avesse inficiato la legittimazione della parte a proporre l’opposizione. 4.1.–Il motivo è infondato. Sul punto, l’azione promossa dal liquidatore di una società, già amministratore unico della stessa, il quale abbia erroneamente speso tale sua precedente qualità, deve ritenersi ammissibile, stante che in tale peculiare caso la identità della persona fisica, già titolare dei poteri di amministrazione e quindi di quelli di liquidazione, impedisce qualsiasi cesura del continuum nei poteri di rappresentanza processuale della società, rendendo irrilevante la errata formale indicazione della qualità rivestita (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19385 del 30/09/2016; Sez. 2, Sentenza n. 25157 del 13/12/2010; Sez. 1, Sentenza n. 6578 del 25/06/1999; Sez. 2, Sentenza n. 6787 del 15/06/1995). 5.–Con il quarto motivo sviluppato la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto inesistente la prova della vendita del grano, anziché della mera pesatura, come sarebbe risultato dalle dichiarazioni testimoniali rese e dalla documentazione prodotta. 5.1.–Il motivo è inammissibile. Al riguardo, la pronuncia gravata ha argomentato congruamente sulle ragioni dell’accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo, alla stregua della carenza di prova sull’effettiva vendita del grano, che non avrebbe potuto essere desunta dalla semplice operazione di pesatura presso i locali della Agriservice, sulla scorta delle testimonianze assunte. In conseguenza, attraverso la doglianza esposta, si prospetta una valutazione dei fatti in termini diversi dall’apprezzamento di cui alla pronuncia. Pertanto, nella sostanza, la censura mira ad una rivalutazione delle risultanze probatorie, come recepite dalla pronuncia impugnata, rivalutazione dei fatti storici comprovati preclusa in sede di legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Sez. 6-5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014). Sotto il profilo della distribuzione dell’onere probatorio, è conforme a diritto l’assunto secondo cui la dimostrazione del contratto di vendita del grano, con la correlata consegna della merce, a fronte della contestazione della parte opponente circa la sussistenza del rapporto rivendicato dall’ingiungente, competeva alla parte opposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quale attrice in senso sostanziale ed asserita alienante (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24374 del 10/08/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 15670 del 05/06/2023; Sez. 2, Sentenza n. 440 del 11/01/2017). 6.–In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Poiché, all’esito dell’insistenza della ricorrente nell’accoglimento del ricorso in cassazione (istanza qualificata come opposizione alla proposta di definizione anticipata del giudizio), ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, deve essere applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., con la conseguente condanna ulteriore della ricorrente soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata nonché, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somme che si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge; condanna altresì la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma equitativamente determinata in euro 2.500,00 e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 2.000,00. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
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