CassazionedecretoSezione 4Decisione del 13 gennaio 2021
Cassazione n. 38431/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di AGRIGENTO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso e si associa al [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Agrigento ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero in data 13.1.2021, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, comma 1, 80 d.P.R. 309/90, avente ad oggetto la somma in contanti di 68.000 euro, rinvenuta nell'abitazione dei genitori dell'indagato, ove di fatto il Carusotto stava abitando, in relazione alla provvisoria contestazione di illecita detenzione, in concorso, di sostanza stupefacente del tipo marijuana, tra cui 20 chili già suddivisi e pronti per la consegna, proveniente dalla coltivazione di canapa indiana gestita dai coindagati [OSCURATO:PERSONA] e Gioacchino (giudicati separatamente). 2. Avverso tale ordinanza il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando (in sintesi) violazione di legge per carenza assoluta del fumus. Deduce che le motivazioni del Tribunale sono del tutto inconsistenti, trattandosi di denaro che non può essere qualificato come corpo del reato o di cose ad esso pertinenti, a fronte di un fatto-reato, risalente all'agosto del 2018, riguardante sostanza stupefacente mai acquistata dal Carusotto, come riconosciuto dal GIP di Palermo, che nei confronti del Carusotto non ha adottato alcun provvedimento restrittivo della libertà personale. Le motivazioni dell'ordinanza impugnata, al riguardo, si basano su mere congetture. Rileva come la necessità della convalida derivi dalla circostanza che il denaro sequestrato dalla P.G. non era stato specificamente indicato nel decreto di sequestro emesso dal PM, trattandosi di bene che nulla ha a che fare con l'ipotesi di reato risalente al 2018. Osserva come le banconote non possano essere apoditticamente indicate come provento del reato, senza nessun riferimento alle specifiche finalità istruttorie giustificative della misura ablativa. Il denaro rinvenuto è frutto dell'attività agricola svolta dal Carusotto, nonché dai prelievi di tali proventi dalla [OSCURATO:PERSONA]Angelo di Licata, come si evince dagli estratti conto prodotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.2. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per il vizio di violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). 3. Così delimitato il controllo riservato al giudice di legittimità dall'art. 325 cod. proc. pen., va qui ribadita l'ermeneusi secondo la quale, anche in caso di sequestro probatorio del corpo di reato, è necessario che, nel provvedimento ablativo, sia precisata la rilevanza probatoria della res, in ossequio alle rigorose e condivisibili considerazioni sistematiche svolte da questa Corte riunita nel suo più ampio consesso. Anche di recente, infatti, le Sezioni Unite della S.C. hanno avallato l'orientamento secondo cui il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548 - 01) 4. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata non soltanto omette di specificare le finalità di carattere probatorio riconducibili al sequestro della somma di denaro, ma neanche motiva sulle ragioni in forza delle quali le banconote in sequestro si ricolleghino al delitto per cui si procede, limitandosi ad affermare, in maniera chiaramente apparente e congetturale, che la somma di euro 68.500 "appare ictu oculi coerente con il capo di incolpazione provvisoriamente formulato a carico dell'indagato istante (...) sub specie di possibile profitto ricavato dalla cessione di sostanza stupefacente", e ciò nonostante che il capo di imputazione provvisorio contesti al prevenuto il delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente, e non quello di cessione. La motivazione del provvedimento impugnato è dunque carente sia quanto alle specifiche esigenze probatorie della misura cautelare reale, sia con riguardo alle ragioni - basate su concreti elementi indiziari - che dovrebbero sorreggere il sequestro del denaro quale eventuale corpo del reato, sub specie di profitto della condotta illecita oggetto di indagine. Ne discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio sugli aspetti dianzi indicati, fondamentali ai fini della verifica della legittimità del sequestro in questione.5. L'ulteriore censura riguardante l'omessa convalida del sequestro - per mancata specificazione, nel decreto di perquisizione del PM, del denaro quale possibile oggetto del sequestro - è inammissibile, trattandosi di doglianza non consentita in sede di riesame, visto che l'interessato, in caso di mancata convalida, può sempre richiedere la restituzione delle cose sequestrate al PM ed esperire l'opposizione al GIP in caso di diniego (cfr. Sez. 6, n. 39040 del 02/05/2013, Rv. 256327 - 01). P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Agrigento per nuovo giudizio. Così deciso il 15 settemb