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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21561/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

Il ricorso, inoltre, appare manifestamente infondato perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato.

Giova evidenziare che, nel reato contravvenzionale, l'imputato deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per osservare la norma violata senza che ciò integri alcuna inversione dell'onere della prova, a lui spettando provare il contenuto dell'eccezione difensiva rispetto alla prova della colpa fornita dall'accusa (Sez. 1, n. 13365 del 19/02/2013, Rochira, Rv. 255178).

Quello accertato, infatti, è un reato contravvenzionale, punito sotto il profilo dell'elemento psicologico sia a titolo di dolo che di colpa (art. 42, quarto comma, cod. pen.).

Nel caso di specie, la sussistenza dell'elemento soggettivo sotto un profilo colposo appare all'evidenza dalla oggettività degli accertamenti, posto che Coppola il 26 giugno 2019, in violazione del foglio di via del 5 marzo 2019 del Questore di Trapani, era stato rinvenuto nel territorio di Marsala.

Né risulta agli atti che l'imputato abbia dato prova di aver compiuto quanto era nelle sue possibilità per osservare la norma violata, senza che tale circostanza integri, come erroneamente sostenuto nel ricorso,, alcuna inversione dell'onere probatorio.

In questo senso si è già espressa la giurisprudenza di legittimità, ponendo il principio di diritto, applicabile anche al caso in esame, per il quale la condotta di reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato non è scriminata poiché, al fine di poter legittimamente attuare il proprio diritto, l'interessato deve preventivamente richiedere l'autorizzazione alle Autorità italiane LSez. 1, n. 27918 del 30/09/2020, Balloumi, Rv. 279640; Sez. 1, n. 6876 del 05/12/2014, 17/02/2015, Sinaimeri, Rv. 262347; v., anche, Sez. 1, n. 265 del 14/12/2011 - dep. 11/01/2012, Goldoni, Rv. 252045 (caso di esercizio del diritto a contrare matrimonio.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Il ricorso, inoltre, appare manifestamente infondato perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. Giova evidenziare che, nel reato contravvenzionale, l'imputato deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per osservare la norma violata senza che ciò integri alcuna inversione dell'onere della prova, a lui spettando provare il contenuto dell'eccezione difensiva rispetto alla prova della colpa fornita dall'accusa (Sez. 1, n. 13365 del 19/02/2013, Rochira, Rv. 255178). Quello accertato, infatti, è un reato contravvenzionale, punito sotto il profilo dell'elemento psicologico sia a titolo di dolo che di colpa (art. 42, quarto comma, cod. pen.). Nel caso di specie, la sussistenza dell'elemento soggettivo sotto un profilo colposo appare all'evidenza dalla oggettività degli accertamenti, posto che Coppola il 26 giugno 2019, in violazione del foglio di via del 5 marzo 2019 del Questore di Trapani, era stato rinvenuto nel territorio di Marsala. Né risulta agli atti che l'imputato abbia dato prova di aver compiuto quanto era nelle sue possibilità per osservare la norma violata, senza che tale circostanza integri, come erroneamente sostenuto nel ricorso,, alcuna inversione dell'onere probatorio. In questo senso si è già espressa la giurisprudenza di legittimità, ponendo il principio di diritto, applicabile anche al caso in esame, per il quale la condotta di reingresso non autorizzato nel territorio dello Stato non è scriminata poiché, al fine di poter legittimamente attuare il proprio diritto, l'interessato deve preventivamente richiedere l'autorizzazione alle Autorità italiane LSez. 1, n. 27918 del 30/09/2020, Balloumi, Rv. 279640; Sez. 1, n. 6876 del 05/12/2014, 17/02/2015, Sinaimeri, Rv. 262347; v., anche, Sez. 1, n. 265 del 14/12/2011 - dep. 11/01/2012, Goldoni, Rv. 252045 (caso di esercizio del diritto a contrare matrimonio. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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