Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25894/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'erronea qualificazione giuridica delle condotte ai sensi degli artt. 336, 337 e 582 cod. pen., si articola in mere doglianze in punto di fatto, non ammesse in sede di legittimità, e afferisce, in ogni caso, a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo dedotto nel ricorso, afferente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen. in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, è parimenti riproduttivo di profilo di censura già vagliato dai giudici di merito, che hanno rilevato l'assenza di qualsivoglia elemento dal quale desumere l'arbitrarietà degli atti dei pubblici ufficiali; Ritenuto che il terzo motivo dedotto nel ricorso, afferente al vizio di motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge, all'aumento operato a titolo di continuazione, è manifestamente infondato, dal momento che, ai fini della determinazione della pena e dell'aumento operato a titolo di continuazione, sono stati valorizzati dai giudici di merito - con congrua ed esaustiva motivazione - la gravità e la reiterazione delle condotte di intimidazione, è stata rilevata l'assenza di elementi positivi valorizzabili ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, ed è stata esclusa la concessione della sospensione condizionale della pena alla luce della prognosi negativa in ordine alla futura astensione del ricorrente dalla commissione di ulteriori reati; Considerato, infine, che la censura afferente alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62 nn. 2, 4 e 5 cod. pen., risulta del tutto priva di specificità; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l'erronea qualificazione giuridica delle condotte ai sensi degli artt. 336, 337 e 582 cod. pen., si articola in mere doglianze in punto di fatto, non ammesse in sede di legittimità, e afferisce, in ogni caso, a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo dedotto nel ricorso, afferente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen. in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, è parimenti riproduttivo di profilo di censura già vagliato dai giudici di merito, che hanno rilevato l'assenza di qualsivoglia elemento dal quale desumere l'arbitrarietà degli atti dei pubblici ufficiali; Ritenuto che il terzo motivo dedotto nel ricorso, afferente al vizio di motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge, all'aumento operato a titolo di continuazione, è manifestamente infondato, dal momento che, ai fini della determinazione della pena e dell'aumento operato a titolo di continuazione, sono stati valorizzati dai giudici di merito - con congrua ed esaustiva motivazione - la gravità e la reiterazione delle condotte di intimidazione, è stata rilevata l'assenza di elementi positivi valorizzabili ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, ed è stata esclusa la concessione della sospensione condizionale della pena alla luce della prognosi negativa in ordine alla futura astensione del ricorrente dalla commissione di ulteriori reati; Considerato, infine, che la censura afferente alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62 nn. 2, 4 e 5 cod. pen., risulta del tutto priva di specificità; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 25894/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris