CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 47231/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che con l'impugnata sentenza in data 25 gennaio 2022, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di tentato furto aggravato; -Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia vizi motivazionali in relazione all'entità della pena irrogata, è affetto da genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; peraltro lo stesso motivo di appello si presentava affetto dalla medesima genericità. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 novembre 2022.