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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 45631/2021

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione emesso con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'ambito del proc. N. 4270/2003, divenuta esecutiva in data 05/10/2005.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione.

Argomenta che il Tribunale si era limitato a ricostruire i fatti storici- pagamento degli oneri accessori e di urbanizzazione, pendenza di pratica edilizia in sanatoria-limitandosi ad affermare, con motivazione apodittica, che non erano prevedibili i tempi per la definizione della pratica edilizia in sanatoria senza aver recepito, neppure in via interlocutoria, alcuna informazione dall'ente amministrativo deputato al rilascio della concessione in sanatoria, e, anzi, individuando erroneamente la data di presentazione della istanza di sanatoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Il Tribunale, facendo buon governo dei consolidati principi di diritto in materia (l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza penale passata in giudicato può essere revocato esclusivamente se risulta assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente e che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria- Sez. 3, n. 17478 del 16/04/2002, Rv.221974 - 01-, mentre può essere sospeso solo quando sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il detto ordine di demolizione, non essendo invece sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile ed in particolare la semplice pendenza della procedura amministrativa o giurisdizionale, in difetto di ulteriori concomitanti elementi che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica-Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Rv.238145) - ha disatteso la doglianza difensiva, rimarcando che, in relazione alle opere abusive oggetto dell'ordine di demolizione, non era stato emesso alcun provvedimento di sanatoria né erano prevedibili i tempi per la definizione della pratica edilizia in sanatoria pendente.

Il ricorrente, nel riproporre la doglianza già valutata infondata con argomentazioni adeguate e corrette in punto di diritto, deduce un travisamento delle risultanze istruttorie (epoca di presentazione della richiesta di sanatoria), ma non assolve all'onere a suo carico di allegazione della documentazione relativa.

Ne consegue, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'inammissibilità del motivo proposto (Sez.2, n.20677 del 11/04/2017, Rv.270071; Sez.4, n.46979 del 10/11/2015, Rv.265053; Sez.3, n.43322 del 02/07/2014, Rv.260994; Sez.2, n.26725 del 01/03/2013, Rv.256723; Sez.6, n.29263 del 08/07/2010, Rv.248192).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione emesso con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'ambito del proc. N. 4270/2003, divenuta esecutiva in data 05/10/2005. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione. Argomenta che il Tribunale si era limitato a ricostruire i fatti storici- pagamento degli oneri accessori e di urbanizzazione, pendenza di pratica edilizia in sanatoria-limitandosi ad affermare, con motivazione apodittica, che non erano prevedibili i tempi per la definizione della pratica edilizia in sanatoria senza aver recepito, neppure in via interlocutoria, alcuna informazione dall'ente amministrativo deputato al rilascio della concessione in sanatoria, e, anzi, individuando erroneamente la data di presentazione della istanza di sanatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Il Tribunale, facendo buon governo dei consolidati principi di diritto in materia (l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza penale passata in giudicato può essere revocato esclusivamente se risulta assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente e che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria- Sez. 3, n. 17478 del 16/04/2002, Rv.221974 - 01-, mentre può essere sospeso solo quando sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il detto ordine di demolizione, non essendo invece sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile ed in particolare la semplice pendenza della procedura amministrativa o giurisdizionale, in difetto di ulteriori concomitanti elementi che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica-Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Rv.238145) - ha disatteso la doglianza difensiva, rimarcando che, in relazione alle opere abusive oggetto dell'ordine di demolizione, non era stato emesso alcun provvedimento di sanatoria né erano prevedibili i tempi per la definizione della pratica edilizia in sanatoria pendente. Il ricorrente, nel riproporre la doglianza già valutata infondata con argomentazioni adeguate e corrette in punto di diritto, deduce un travisamento delle risultanze istruttorie (epoca di presentazione della richiesta di sanatoria), ma non assolve all'onere a suo carico di allegazione della documentazione relativa. Ne consegue, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'inammissibilità del motivo proposto (Sez.2, n.20677 del 11/04/2017, Rv.270071; Sez.4, n.46979 del 10/11/2015, Rv.265053; Sez.3, n.43322 del 02/07/2014, Rv.260994; Sez.2, n.26725 del 01/03/2013, Rv.256723; Sez.6, n.29263 del 08/07/2010, Rv.248192). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]