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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 23352/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 8 luglio 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Cuneo, pronunciata in data 11 marzo 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di tentata rapina impropria e lesioni personali aggravati a titolo di concorso anomalo.

Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati, è privo di specificità poiché meramente reiterativo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale e finalizzati a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal Giudice di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, a pagina 6, ha evidenziato come, dagli elementi agli atti, l'imputato risultasse pienamente complice dell'azione criminosa solo materialmente eseguita dai correi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 18 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 8 luglio 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Cuneo, pronunciata in data 11 marzo 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di tentata rapina impropria e lesioni personali aggravati a titolo di concorso anomalo. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati, è privo di specificità poiché meramente reiterativo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale e finalizzati a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal Giudice di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, a pagina 6, ha evidenziato come, dagli elementi agli atti, l'imputato risultasse pienamente complice dell'azione criminosa solo materialmente eseguita dai correi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23352/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris