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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19192/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

;nei confronti diAMCO - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA],controricorrente;nonché nei confronti diMonte dei [OSCURATO:SOCIETA].,intimata;avverso la sentenza n. 49/2025 emessa dalla Corte di appello di Ancona il 10gennaio 2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 aprile 2026 dalConsigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6402/2025Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 19192/2026Data pubblicazione 11/06/20261. - Con due distinti atti di citazione, l’Ing.

Mancini la Mondo ImmobiliareS.r.l. proponevano opposizione avverso al decreto n. 447/2019 con il quale ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva loro ingiunto il pagamento della somma di,rispettivamente, € 493.000,00 e € 1.682.000,00, oltre accessori.

A fondamentodell’opposizione, gli opponenti sostenevano: a) la nullità ex art. 1418, 1 commac.c. e 33 L. n. 287 del 1990 delle prestate fideiussioni per violazione dell’art. 2della L. n. 287 del 1990 (c.d. legge antitrust); b) la decadenza dell’istituto dicredito ex art. 1957 derivante dalla nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c. deicontratti di fideiussione, causata dall’illegittimità delle singole clausoleanticoncorrenziali inserite nei contratti (in particolare la clausola n. 6 che prevedeespressamente la rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c.).

L’Ing.

Mancini, in viaprincipale rispetto alle eccezioni ora menzionate, eccepiva altresì la propriaqualità di consumatore, con conseguente natura vessatoria, ex art. 33, c.

2. lett.t) d.lgs. n. 206/2005, di alcune clausole sottoscritte, tra cui la deroga all’art.1957 c.c.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pur negando la qualità di consumatoredell’ing.

Mancini, revocava il decreto ingiuntivo opposto.Proposto dalla AMCO – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (nuova titolaredel credito controverso per effetto della scissione della Banca MPS) appello edall’ing.

Mancini appello incidentale, la Corte di appello di Ancona ha, in primoluogo, negato che quest’ultimo abbia agito quale consumatore, osservando che:il debitore principale è la [OSCURATO:SOCIETA].; l’ing. [OSCURATO:PERSONA] è socio delladebitrice principale; l’ing.

Mancini è anche socio e coamministratore di Nobilmaxs.r.l., a sua volta socia della [OSCURATO:SOCIETA].; conseguentemente, l’ing.

ManciniMassimo è titolare in via indiretta ed indiretta, ossia tramite [OSCURATO:SOCIETA]., diquote sociali di entità considerevole, tali, cioè, da sottintendere un sicurointeresse al proficuo andamento dell’attività di impresa esercitata da Areamares.r.l.» con la conseguenza che «deve presumersi, pertanto, che [OSCURATO:PERSONA] agito, ovvero abbia rilasciato la fideiussione, in ragione del collegamentofunzionale con [OSCURATO:SOCIETA].».Ciò posto, la Corte ha affermato che, pur volendo ritenere che l’ing.Mancini avesse rilasciato la fideiussione nella qualità di consumatore, nondimenoNumero registro generale 6402/2025Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 19192/2026Data pubblicazione 11/06/2026la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. non costituirebbe una clausola vessatoria,esulando detta clausola dal perimetro precettivo della disposizione di cui allalettera t) dell’art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005».Infine, la Corte - rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’ing.Macini - ha accolto l’appello principale proposto dalla Banca (rectius, dalcessionario del credito), evidenziando in particolare, da un lato, che non sussiste«il necessario allineamento cronologico tra l’attività istruttoria svolta dalla Bancad’Italia e sottesa alla misura provvedimentale adottata nel 2005 e la fideiussionerilasciata dagli opponenti con atto pubblico del 28.10.2015, ossia in epocasuccessiva di oltre dieci anni alla ricognizione di mercato all’epoca compiutadall’Autorità di vigilanza» e, dall’altro, che «nel caso di specie nemmeno vi ècorrispondenza, sotto il profilo della formulazione letterale, tra la clausola inseritanel richiamato atto pubblico e quella predisposta dall’A.B.I. nel 2003».

Infine, laCorte ha ritenuto che, in forza di diversa previsione contrattuale, la Banca nonera onerata di agire in giudizio nel termine semestrale, essendo sufficiente unarichiesta stragiudiziale di pagamento.2. - [OSCURATO:PERSONA] proponeva, dunque, ricorso per cassazione, affidatoa tre motivi.

Resiste con controricorso la AMCO.

Rimane intimata la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, unaproposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., a fronte dellaquale la parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.

MassimoMancini ha anche depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - I motivi di ricorso sono così rubricati: 1) Nullità della sentenza perviolazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione alla mancata dichiarazione diinammissibilità dell’appello principale proposto dalla AMCO.

Nullità della sentenzaper pronuncia oltre i limiti della proposta impugnazione. (art. 360, nn. 4, c.p.c.);2) Violazione dell’art. 3, comma 1°, lett. a, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (art.360, n. 3, c.p.c.); 3) Violazione dell’art. 1957 c.c. e dell’art. 33 d.lgs. n. 206 del2005 (art. 360, n. 3, c.p.c.).Numero registro generale 6402/2025Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 19192/2026Data pubblicazione 11/06/20262. - La proposta di definizione evidenzia quanto segue:«col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 342 c.p.c. inrelazione alla mancata dichiarazione di inammissibilità dell'appello principaleproposto da AMCO e la nullità della sentenza per pronuncia oltre i limiti dellaproposta impugnazione;il mezzo di censura è inammissibile, in quanto carente della necessariaspecificità;il ricorrente, mancando di operare, per la parte pertinente, la trascrizionedell’atto di appello di AMCO, non pone la S.C. nella condizione di vagliare lafondatezza di quanto in questa sede dedotto: se è vero che la Corte diCassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, qualeindubbiamente il vizio di ultra o extrapetizione ― qui denunciato ―, è anchegiudice del fatto ed ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti dicausa, tuttavia, per il sorgere di tale potere-dovere è necessario, non essendo ilpredetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementiindividuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» di cui richiede il riesame e,quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio diautosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari aindividuare la dedotta violazione processuale (così Cass. 23 gennaio 2004, n.1170; in termini generali, sul rispetto del principio di specificità nellaprospettazione di errores in procedendo, Cass. Sez.

U. 25 luglio 2019, n. 20181);si osserva, in particolare, che l'indicazione degli atti processuali sui quali il ricorsosi fondi deve avvenire alternativamente, o riassumendone il contenuto, otrascrivendone i passaggi essenziali (Cass. 19 aprile 2022, n. 12481), oltre chefornendo indicazioni quanto alla loro localizzazione nei fascicoli di causa (Cass.10 dicembre 2020, n. 28184);col secondo motivo ci si duole della violazione dell’art. 3, comma 1, lett.a), d.lgs. n. 206 del 2005, ma nel corpo del motivo si lamenta pure la violazionedell’art. 2729 c.c. e la contraddittorietà della motivazione: il mezzo di censura ènel complesso infondato;la Corte territoriale ha correttamente valorizzato la correlazione esistentetra il garante [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA], che riveste, nellavicenda in esame, la posizione di debitrice principale e ha conseguentementeNumero registro generale 6402/2025Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 19192/2026Data pubblicazione 11/06/2026negato, in punto di fatto, che al primo potesse essere riconosciuta la qualità diconsumatore; come è noto, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi perl'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati conriferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, comeaffermato dalla giurisprudenza unionale (Corte giust.

UE 19 novembre 2015, C-74/15, Tarcau, e Corte giust.

UE 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitras),dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pursvolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali),stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che laprestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività,né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali insenso proprio) (Cass. Sez.

U. 27 febbraio 2023, n. 5868; Cass. 16 gennaio 2020,n. 742): e poiché i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativaconsumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socioin favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dellostesso (e non già del distinto contratto principale), assumono rilievo profili qualil’entità della partecipazione al capitale sociale ― nel caso in esame valorizzatadalla Corte di appello ― o la qualità di amministratore della società garantitaassunta dal fideiussore (Cass. 13 dicembre 2018, n. 32225); il Giudicedistrettuale ha fatto quindi corretta applicazione dei principi che regolano lamateria, mentre sfugge al sindacato di legittimità lo scrutinio delle risultanze dicausa su cui si è basata la decisione: infatti, il vizio di violazione di legge consistein un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato dellafattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente unproblema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, ineriscealla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340);per il resto, con riguardo a quanto dedotto alle pagg. 14 ss. del ricorso,occorre osservare: che le deduzioni svolte sono carenti di autosufficienza; chespetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzionisemplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico evalutarne la rispondenza ai requisiti di legge (Cass. 5 agosto 2021, n. 22366);che il vizio motivazionale denunciato a pag. 15 del ricorso, oltre a denotare ilNumero registro generale 6402/2025Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 19192/2026Data pubblicazione 11/06/2026richiamato difetto di autosufficienza, non ci configura, in quanto l’argomentaredella Corte di appello è scevro da aporie logiche e si colloca oltre la soglia del c.d.«minimo costituzionale» (per cui cfr.: Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass.Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8054);il terzo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 1957 c.c. edell’art. 33 d.lgs. n. 206 del 2005, è inammissibile;la doglianza incentrata sul carattere abusivo della clausola di deroga allaprescrizione dell’art. 1957 c.c. ― carattere abusivo che gli istanti fannodiscendere dal disposto della lett. t) dell’art. 33 cit. ― investe una ratio decidendiaggiuntiva rispetto a quella basata sull’inapplicabilità della disciplinaconsumeristica; e infatti, la pronuncia impugnata si è occupata di tale questionepremettendo, a pag. 5, la seguente locuzione: «Peraltro, anche qualora per meraipotesi si volesse ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia rilasciato la fideiussionenella qualità di consumatore, nondimeno la clausola di deroga alle norme di cuiall’art. 1957 c.c., da essa prevista, non sarebbe vessatoria»: ciò detto, valerammentare che qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità diragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sulpiano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad unadelle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto diinteresse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto didoglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stantel'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (pertutte: Cass. 26 febbraio 2024, n. 5102);quanto alla seconda censura del terzo motivo, essa pure investe un capodella pronuncia che riflette una ratio decidendi aggiuntiva: la Corte di appello haprima escluso potesse dirsi che la fideiussione prestata fosse affetta da nullitàparziale perché espressione, «a valle», di una intesa restrittiva «a monte» (dalche ha fatto derivare l’infondatezza dell’eccezione basata sull’operatività delladisciplina dell’art. 1957 c.c.); ha quindi svolto «[i]n subordine» (cfr. pag. 9 dellasentenza), i rilievi che sono stati fatti oggetto, nel ricorso per cassazione, dalladoglianza in esame; la prima ratio decidendi non è stata censurata: ebbene,qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra lorodistinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamenteNumero registro generale 6402/2025Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 19192/2026Data pubblicazione 11/06/2026sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifichedoglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del viziodi motivazione (per tutte: Cass. 18 giugno 2019, n. 16314)»3. - [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili le conclusioni cui è giunto il Consiglieredelegato e le argomentazioni svolte nella proposta, che non risultanoefficacemente contestate dalle considerazioni espresse dalla ricorrente né nellarichiesta di decisione né nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1,secondo comma, c.p.c.In particolare, nella memoria da ultimo menzionata, la parte ricorrente silimita a riproporre le medesime doglianze già spiegate nel ricorso introduttivosenza, tuttavia, svolgere una specifica considerazione critica nei confronti delleargomentazioni svolte dal Consigliere delegato nella proposta di definizione.In particolare, con riguardo al primo motivo, la ricorrente continua amancare di operare la trascrizione dell’atto di appello di AMCO, limitandosi adevidenziare di avere proceduto, nel ricorso introduttivo, a riassumere il contenutorilevante dall’atto di appello, trascrivendone i passi essenziali.Con riguardo al secondo motivo, questo Collegio condivide quantoevidenziato dal Consigliere delegato e, cioè, che, con riferimento ad unafideiussione rilasciata da un socio in favore di una società, assumono rilievo, aifini di escludere la qualità di consumatore del primo, l’entità di partecipazione alcapitale sociale e/o la qualità di amministratore della società garantita o di altresocietà ad essa collegata.

D’altra parte, occorre ribadire che la Corte territorialeha fatto corretta applicazione di tali principi con motivazione adeguata chesfugge al sindacato di legittimità.Infine, con riferimento al terzo motivo, correttamente il Consiglieredelegato ha rilevato che la censura si rivolge ad una ratio decidendi aggiuntivarispetto alla dichiarata esclusione della qualità di consumatore in capo all’ing.Mancini.4. ― Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.Le spese di giudizio seguono la soccombenza.Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla propostaformulata ex art. 380-bis c.p.c., devono essere applicati - come previsto dalcomma terzo dello stesso art. 380-bis c.p.c. ora richiamato - il terzo e il quartoNumero registro generale 6402/2025Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 19192/2026Data pubblicazione 11/06/2026comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente alpagamento in favore della controricorrente della somma equitativamentedeterminata nella misura di cui in dispositivo (che si stima pari a quellaquantificata a titolo di spese di lite) nonché al pagamento di un ulteriore sommaa favore della cassa delle ammende.Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il terzo commadell’art. 380-bis c.p.c., richiamando, per i casi di conformità tra proposta edecisione finale, l’art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., codifica, attraverso una valutazionelegale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacchénon attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisionefinale lascia presumere una responsabilità aggravata (Cass. Sez.

U., 27/09/2023,n. 27433, Rv. 668909 - 01; Cass. Sez.

U, 13/10/2023, n. 28540, Rv. 669313 -01).Peraltro, è stato anche precisato che il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c.,pur codificando, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso delprocesso, non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, cheresta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base aun’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass. Sez.U., 27/12/2023, n. 36069, Rv. 670580 - 01).

In questa prospettiva, è statochiarito che non deve farsi luogo alla sanzione processuale di cui all’ultimocomma dell'art. 380-bis c.p.c. laddove la definizione collegiale del ricorsoprescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nel caso in cui,a fronte d'una proposta di rigetto o d'inammissibilità nel merito, il ricorso vengadichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga rigettatoprendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Cass. Sez. 2,01/08/2024, n. 21668, Rv. 671987 - 01).Nel caso di specie, non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dallasuddetta previsione legale, avendo trovato la proposta del Consigliere delegatopiena conferma in questa sede.

P.Q.MLa CorteNumero registro generale 6402/2025Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 19192/2026Data pubblicazione 11/06/2026dichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in €. 200,00 ed agli accessori di legge;condanna la parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro10.000,00 in favore della controricorrente;condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00in favore della Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile,in data 1 aprile 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;nei confronti diAMCO - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA],controricorrente;nonché nei confronti diMonte dei [OSCURATO:SOCIETA].,intimata;avverso la sentenza n. 49/2025 emessa dalla Corte di appello di Ancona il 10gennaio 2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 aprile 2026 dalConsigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6402/2025Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 19192/2026Data pubblicazione 11/06/20261. - Con due distinti atti di citazione, l’Ing. Mancini la Mondo ImmobiliareS.r.l. proponevano opposizione avverso al decreto n. 447/2019 con il quale ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva loro ingiunto il pagamento della somma di,rispettivamente, € 493.000,00 e € 1.682.000,00, oltre accessori. A fondamentodell’opposizione, gli opponenti sostenevano: a) la nullità ex art. 1418, 1 commac.c. e 33 L. n. 287 del 1990 delle prestate fideiussioni per violazione dell’art. 2della L. n. 287 del 1990 (c.d. legge antitrust); b) la decadenza dell’istituto dicredito ex art. 1957 derivante dalla nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c. deicontratti di fideiussione, causata dall’illegittimità delle singole clausoleanticoncorrenziali inserite nei contratti (in particolare la clausola n. 6 che prevedeespressamente la rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c.). L’Ing. Mancini, in viaprincipale rispetto alle eccezioni ora menzionate, eccepiva altresì la propriaqualità di consumatore, con conseguente natura vessatoria, ex art. 33, c. 2. lett.t) d.lgs. n. 206/2005, di alcune clausole sottoscritte, tra cui la deroga all’art.1957 c.c.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pur negando la qualità di consumatoredell’ing. Mancini, revocava il decreto ingiuntivo opposto.Proposto dalla AMCO – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (nuova titolaredel credito controverso per effetto della scissione della Banca MPS) appello edall’ing. Mancini appello incidentale, la Corte di appello di Ancona ha, in primoluogo, negato che quest’ultimo abbia agito quale consumatore, osservando che:il debitore principale è la [OSCURATO:SOCIETA].; l’ing. [OSCURATO:PERSONA] è socio delladebitrice principale; l’ing. Mancini è anche socio e coamministratore di Nobilmaxs.r.l., a sua volta socia della [OSCURATO:SOCIETA].; conseguentemente, l’ing. ManciniMassimo è titolare in via indiretta ed indiretta, ossia tramite [OSCURATO:SOCIETA]., diquote sociali di entità considerevole, tali, cioè, da sottintendere un sicurointeresse al proficuo andamento dell’attività di impresa esercitata da Areamares.r.l.» con la conseguenza che «deve presumersi, pertanto, che [OSCURATO:PERSONA] agito, ovvero abbia rilasciato la fideiussione, in ragione del collegamentofunzionale con [OSCURATO:SOCIETA].».Ciò posto, la Corte ha affermato che, pur volendo ritenere che l’ing.Mancini avesse rilasciato la fideiussione nella qualità di consumatore, nondimenoNumero registro generale 6402/2025Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 19192/2026Data pubblicazione 11/06/2026la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. non costituirebbe una clausola vessatoria,esulando detta clausola dal perimetro precettivo della disposizione di cui allalettera t) dell’art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005».Infine, la Corte - rigettata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’ing.Macini - ha accolto l’appello principale proposto dalla Banca (rectius, dalcessionario del credito), evidenziando in particolare, da un lato, che non sussiste«il necessario allineamento cronologico tra l’attività istruttoria svolta dalla Bancad’Italia e sottesa alla misura provvedimentale adottata nel 2005 e la fideiussionerilasciata dagli opponenti con atto pubblico del 28.10.2015, ossia in epocasuccessiva di oltre dieci anni alla ricognizione di mercato all’epoca compiutadall’Autorità di vigilanza» e, dall’altro, che «nel caso di specie nemmeno vi ècorrispondenza, sotto il profilo della formulazione letterale, tra la clausola inseritanel richiamato atto pubblico e quella predisposta dall’A.B.I. nel 2003». Infine, laCorte ha ritenuto che, in forza di diversa previsione contrattuale, la Banca nonera onerata di agire in giudizio nel termine semestrale, essendo sufficiente unarichiesta stragiudiziale di pagamento.2. - [OSCURATO:PERSONA] proponeva, dunque, ricorso per cassazione, affidatoa tre motivi. Resiste con controricorso la AMCO. Rimane intimata la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, unaproposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., a fronte dellaquale la parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. MassimoMancini ha anche depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - I motivi di ricorso sono così rubricati: 1) Nullità della sentenza perviolazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione alla mancata dichiarazione diinammissibilità dell’appello principale proposto dalla AMCO. Nullità della sentenzaper pronuncia oltre i limiti della proposta impugnazione. (art. 360, nn. 4, c.p.c.);2) Violazione dell’art. 3, comma 1°, lett. a, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (art.360, n. 3, c.p.c.); 3) Violazione dell’art. 1957 c.c. e dell’art. 33 d.lgs. n. 206 del2005 (art. 360, n. 3, c.p.c.).Numero registro generale 6402/2025Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 19192/2026Data pubblicazione 11/06/20262. - La proposta di definizione evidenzia quanto segue:«col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 342 c.p.c. inrelazione alla mancata dichiarazione di inammissibilità dell'appello principaleproposto da AMCO e la nullità della sentenza per pronuncia oltre i limiti dellaproposta impugnazione;il mezzo di censura è inammissibile, in quanto carente della necessariaspecificità;il ricorrente, mancando di operare, per la parte pertinente, la trascrizionedell’atto di appello di AMCO, non pone la S.C. nella condizione di vagliare lafondatezza di quanto in questa sede dedotto: se è vero che la Corte diCassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, qualeindubbiamente il vizio di ultra o extrapetizione ― qui denunciato ―, è anchegiudice del fatto ed ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti dicausa, tuttavia, per il sorgere di tale potere-dovere è necessario, non essendo ilpredetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementiindividuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» di cui richiede il riesame e,quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio diautosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari aindividuare la dedotta violazione processuale (così Cass. 23 gennaio 2004, n.1170; in termini generali, sul rispetto del principio di specificità nellaprospettazione di errores in procedendo, Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181);si osserva, in particolare, che l'indicazione degli atti processuali sui quali il ricorsosi fondi deve avvenire alternativamente, o riassumendone il contenuto, otrascrivendone i passaggi essenziali (Cass. 19 aprile 2022, n. 12481), oltre chefornendo indicazioni quanto alla loro localizzazione nei fascicoli di causa (Cass.10 dicembre 2020, n. 28184);col secondo motivo ci si duole della violazione dell’art. 3, comma 1, lett.a), d.lgs. n. 206 del 2005, ma nel corpo del motivo si lamenta pure la violazionedell’art. 2729 c.c. e la contraddittorietà della motivazione: il mezzo di censura ènel complesso infondato;la Corte territoriale ha correttamente valorizzato la correlazione esistentetra il garante [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA], che riveste, nellavicenda in esame, la posizione di debitrice principale e ha conseguentementeNumero registro generale 6402/2025Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 19192/2026Data pubblicazione 11/06/2026negato, in punto di fatto, che al primo potesse essere riconosciuta la qualità diconsumatore; come è noto, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi perl'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati conriferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, comeaffermato dalla giurisprudenza unionale (Corte giust. UE 19 novembre 2015, C-74/15, Tarcau, e Corte giust. UE 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitras),dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pursvolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali),stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che laprestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività,né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali insenso proprio) (Cass. Sez. U. 27 febbraio 2023, n. 5868; Cass. 16 gennaio 2020,n. 742): e poiché i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativaconsumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socioin favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dellostesso (e non già del distinto contratto principale), assumono rilievo profili qualil’entità della partecipazione al capitale sociale ― nel caso in esame valorizzatadalla Corte di appello ― o la qualità di amministratore della società garantitaassunta dal fideiussore (Cass. 13 dicembre 2018, n. 32225); il Giudicedistrettuale ha fatto quindi corretta applicazione dei principi che regolano lamateria, mentre sfugge al sindacato di legittimità lo scrutinio delle risultanze dicausa su cui si è basata la decisione: infatti, il vizio di violazione di legge consistein un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato dellafattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente unproblema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, ineriscealla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340);per il resto, con riguardo a quanto dedotto alle pagg. 14 ss. del ricorso,occorre osservare: che le deduzioni svolte sono carenti di autosufficienza; chespetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzionisemplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico evalutarne la rispondenza ai requisiti di legge (Cass. 5 agosto 2021, n. 22366);che il vizio motivazionale denunciato a pag. 15 del ricorso, oltre a denotare ilNumero registro generale 6402/2025Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 19192/2026Data pubblicazione 11/06/2026richiamato difetto di autosufficienza, non ci configura, in quanto l’argomentaredella Corte di appello è scevro da aporie logiche e si colloca oltre la soglia del c.d.«minimo costituzionale» (per cui cfr.: Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass.Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054);il terzo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 1957 c.c. edell’art. 33 d.lgs. n. 206 del 2005, è inammissibile;la doglianza incentrata sul carattere abusivo della clausola di deroga allaprescrizione dell’art. 1957 c.c. ― carattere abusivo che gli istanti fannodiscendere dal disposto della lett. t) dell’art. 33 cit. ― investe una ratio decidendiaggiuntiva rispetto a quella basata sull’inapplicabilità della disciplinaconsumeristica; e infatti, la pronuncia impugnata si è occupata di tale questionepremettendo, a pag. 5, la seguente locuzione: «Peraltro, anche qualora per meraipotesi si volesse ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia rilasciato la fideiussionenella qualità di consumatore, nondimeno la clausola di deroga alle norme di cuiall’art. 1957 c.c., da essa prevista, non sarebbe vessatoria»: ciò detto, valerammentare che qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità diragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sulpiano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad unadelle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto diinteresse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto didoglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stantel'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (pertutte: Cass. 26 febbraio 2024, n. 5102);quanto alla seconda censura del terzo motivo, essa pure investe un capodella pronuncia che riflette una ratio decidendi aggiuntiva: la Corte di appello haprima escluso potesse dirsi che la fideiussione prestata fosse affetta da nullitàparziale perché espressione, «a valle», di una intesa restrittiva «a monte» (dalche ha fatto derivare l’infondatezza dell’eccezione basata sull’operatività delladisciplina dell’art. 1957 c.c.); ha quindi svolto «[i]n subordine» (cfr. pag. 9 dellasentenza), i rilievi che sono stati fatti oggetto, nel ricorso per cassazione, dalladoglianza in esame; la prima ratio decidendi non è stata censurata: ebbene,qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra lorodistinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamenteNumero registro generale 6402/2025Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 19192/2026Data pubblicazione 11/06/2026sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifichedoglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del viziodi motivazione (per tutte: Cass. 18 giugno 2019, n. 16314)»3. - [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili le conclusioni cui è giunto il Consiglieredelegato e le argomentazioni svolte nella proposta, che non risultanoefficacemente contestate dalle considerazioni espresse dalla ricorrente né nellarichiesta di decisione né nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1,secondo comma, c.p.c.In particolare, nella memoria da ultimo menzionata, la parte ricorrente silimita a riproporre le medesime doglianze già spiegate nel ricorso introduttivosenza, tuttavia, svolgere una specifica considerazione critica nei confronti delleargomentazioni svolte dal Consigliere delegato nella proposta di definizione.In particolare, con riguardo al primo motivo, la ricorrente continua amancare di operare la trascrizione dell’atto di appello di AMCO, limitandosi adevidenziare di avere proceduto, nel ricorso introduttivo, a riassumere il contenutorilevante dall’atto di appello, trascrivendone i passi essenziali.Con riguardo al secondo motivo, questo Collegio condivide quantoevidenziato dal Consigliere delegato e, cioè, che, con riferimento ad unafideiussione rilasciata da un socio in favore di una società, assumono rilievo, aifini di escludere la qualità di consumatore del primo, l’entità di partecipazione alcapitale sociale e/o la qualità di amministratore della società garantita o di altresocietà ad essa collegata. D’altra parte, occorre ribadire che la Corte territorialeha fatto corretta applicazione di tali principi con motivazione adeguata chesfugge al sindacato di legittimità.Infine, con riferimento al terzo motivo, correttamente il Consiglieredelegato ha rilevato che la censura si rivolge ad una ratio decidendi aggiuntivarispetto alla dichiarata esclusione della qualità di consumatore in capo all’ing.Mancini.4. ― Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.Le spese di giudizio seguono la soccombenza.Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla propostaformulata ex art. 380-bis c.p.c., devono essere applicati - come previsto dalcomma terzo dello stesso art. 380-bis c.p.c. ora richiamato - il terzo e il quartoNumero registro generale 6402/2025Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 19192/2026Data pubblicazione 11/06/2026comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente alpagamento in favore della controricorrente della somma equitativamentedeterminata nella misura di cui in dispositivo (che si stima pari a quellaquantificata a titolo di spese di lite) nonché al pagamento di un ulteriore sommaa favore della cassa delle ammende.Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, il terzo commadell’art. 380-bis c.p.c., richiamando, per i casi di conformità tra proposta edecisione finale, l’art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., codifica, attraverso una valutazionelegale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacchénon attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisionefinale lascia presumere una responsabilità aggravata (Cass. Sez. U., 27/09/2023,n. 27433, Rv. 668909 - 01; Cass. Sez. U, 13/10/2023, n. 28540, Rv. 669313 -01).Peraltro, è stato anche precisato che il terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c.,pur codificando, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso delprocesso, non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, cheresta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base aun’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass. Sez.U., 27/12/2023, n. 36069, Rv. 670580 - 01). In questa prospettiva, è statochiarito che non deve farsi luogo alla sanzione processuale di cui all’ultimocomma dell'art. 380-bis c.p.c. laddove la definizione collegiale del ricorsoprescinda del tutto dalla proposta di definizione anticipata, come nel caso in cui,a fronte d'una proposta di rigetto o d'inammissibilità nel merito, il ricorso vengadichiarato improcedibile o inammissibile ab origine oppure venga rigettatoprendendo in esame motivi non vagliati in sede di proposta (Cass. Sez. 2,01/08/2024, n. 21668, Rv. 671987 - 01).Nel caso di specie, non si rinviene alcuna ragione per discostarsi dallasuddetta previsione legale, avendo trovato la proposta del Consigliere delegatopiena conferma in questa sede. P.Q.MLa CorteNumero registro generale 6402/2025Numero sezionale 1573/2026Numero di raccolta generale 19192/2026Data pubblicazione 11/06/2026dichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €.10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in €. 200,00 ed agli accessori di legge;condanna la parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro10.000,00 in favore della controricorrente;condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00in favore della Cassa delle ammende;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile,in data 1 aprile 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
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