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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:492
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0188_RES

Cause riunite C-188/24 e C-190/24 WebGroup [OSCURATO:PERSONA] e a. contro [OSCURATO:PERSONA] de la Culture e a. e

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] de l’Intérieur et des Outre-mer e a. [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia)] Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 giugno 2026 «Rinvio pregiudiziale – Commercio elettronico – Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell’informazione – Articolo 2, lettera h) – Ambito regolamentato – Articolo 3 – Restrizione alla libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro – Deroga – Articolo 14 – Hosting – Articolo 15 – Assenza di un obbligo generale di sorveglianza – Servizio elettronico di accesso a un contenuto pornografico – Normativa nazionale che vieta la fornitura di siffatti contenuti a minori e che obbliga il prestatore a predisporre un sistema di verifica dell’età – Articoli 1 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione – Normativa nazionale che vieta la diffusione di informazioni relative a determinati controlli stradali» Ravvicinamento delle legislazioni – Commercio elettronico – Direttiva 2000/31 – Ambito regolamentato – Nozione – Ambito che non si limita alle prescrizioni e alle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione contenute nei capi II e III di tale direttiva – Ambito che comprende le normative generali e astratte rientranti nel diritto penale degli Stati membri nonché le normative nazionali che perseguono obiettivi di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica – Normativa nazionale che stabilisce prescrizioni relative all’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione o al suo esercizio, indipendentemente dal loro settore di diritto nazionale, ad eccezione delle prescrizioni o dei settori esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva – Inclusione [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/31, considerando 8 e 26 e artt. 1, § 1, 2, e 5, 2, h), e 3] (v. punti 52‑66, 103, dispositivo 1) Ravvicinamento delle legislazioni – Commercio elettronico – Direttiva 2000/31 – Prestazione di servizi della società dell’informazione – Servizio elettronico di accesso a un contenuto pornografico – Normativa nazionale che impone ai prestatori di siffatti servizi stabiliti in altri Stati membri un obbligo generale e astratto, rientrante nel diritto penale, volto a prevenire l’accesso dei minori a siffatti contenuti – Inammissibilità – Normativa nazionale che prevede l’obbligo, per tali stessi prestatori stabiliti in altri Stati membri, di creare un sistema di verifica dell’età degli utenti dei siti pornografici – Ammissibilità – Presupposti – Servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione – Normativa nazionale che vieta ai prestatori di siffatti servizi stabiliti in altri Stati membri, per motivi di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica, la diffusione di informazioni relative a determinati controlli stradali – Ammissibilità [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/31, art. 2, h), e 3] (v. punti 67‑103, dispositivo 1) Ravvicinamento delle legislazioni – Commercio elettronico – Direttiva 2000/31 – Prestazione di servizi della società dell’informazione – Servizio consistente in una memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio – Operatore di un siffatto servizio che determina, mediante un algoritmo, le condizioni, il modo e l’ordine di priorità di diffusione o meno di tali informazioni nell’ambito di detto servizio – Controllo esercitato da tale operatore su dette informazioni – Operatore che non può essere qualificato come prestatore di servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio – Inapplicabilità a tale operatore dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva – Normativa nazionale che vieta, per motivi di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica, agli operatori di un servizio elettronico che può essere qualificato come servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, la diffusione di informazioni relative a determinati controlli stradali – Ammissibilità (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/31, artt. 14 e 15, § 1) (v. punti 106‑122, dispositivo 2) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Conseil d’État (Francia) nell’ambito di due controversie relative a servizi della società dell’informazione, la Corte, riunita in Grande Sezione, precisa le condizioni alle quali uno Stato membro può imporre ai prestatori di un siffatto servizio, stabiliti in altri Stati membri, determinate prescrizioni rispondenti a obiettivi di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica.

Nella causa C‑188/24, le società ceche WebGroup [OSCURATO:PERSONA] e NKL Associates, che gestiscono siti Internet a carattere pornografico, sono state destinatarie di una diffida dall’autorità francese incaricata della regolamentazione della comunicazione digitale, in forza di un decreto diretto ad attuare una disposizione di diritto penale che vieta a chiunque di diffondere contenuti aventi un siffatto carattere e che possano essere visti da un minore.

Tale decreto impone a detti prestatori l’obbligo di condizionare l’accesso ai propri siti mediante un dispositivo di verifica dell’età.

Queste due società hanno adito il giudice del rinvio con domande di annullamento di tale decreto, in particolare per violazione della direttiva 2000/31 ( 1 ).

Relativamente alla causa C‑190/24, la società francese [OSCURATO:PERSONA], che fornisce un servizio elettronico di ausilio alla guida mediante geolocalizzazione, chiede al giudice del rinvio l’annullamento di un decreto che istituisce un meccanismo che consente di vietare ai prestatori di tali servizi di diffondere, per un periodo e in una zona limitati, i messaggi dei loro utenti idonei a rivelare la localizzazione di talune operazioni di polizia, in particolare di polizia giudiziaria, per violazione della medesima direttiva.

In tali circostanze, il giudice del rinvio si chiede se la direttiva 2000/31 osti a che uno Stato membro imponga ai prestatori di servizi della società dell’informazione, stabiliti in altri Stati membri, un obbligo generale e astratto di diritto penale, volto a prevenire l’accesso dei minori a contenuti pornografici (causa C‑188/24), e a che esso vieti a siffatti prestatori la diffusione di informazioni relative a determinati controlli stradali (causa C‑190/24).

Giudizio della Corte In primo luogo, la Corte ricorda che la direttiva 2000/31 si fonda sull’applicazione del principio del controllo nello Stato membro di origine e del principio del mutuo riconoscimento, cosicché, nel contesto dell’ambito regolamentato definito all’articolo 2, lettera h), di detta direttiva, i servizi della società dell’informazione sono disciplinati unicamente nello Stato membro nel cui territorio sono stabiliti i prestatori di tali servizi.

Per quanto riguarda l’ambito regolamentato ai sensi di tale articolo 2, lettera h), la Corte precisa che quest’ultimo non si limita alle prescrizioni e alle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione dei capi II e III di tale direttiva e può comprendere sia normative generali e astratte rientranti nel diritto penale sia normative che perseguono obiettivi di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica, purché tali normative prevedano prescrizioni relative all’accesso all’attività dei servizi della società dell’informazione o al suo esercizio che non sono escluse dall’ambito regolamentato in forza del suddetto articolo 2, lettera h), ii), e riguardino settori che non sono esclusi né dall’ambito di applicazione di detta direttiva in forza del suo articolo 1, paragrafo 5, né dal meccanismo di controllo nello Stato membro di origine e di mutuo riconoscimento di cui a tale articolo 3, paragrafi 1 e 2, ai sensi del suo paragrafo

3. Ne consegue che le normative di cui si tratta nei procedimenti principali, che comportano prescrizioni relative all’esercizio dell’attività di prestazione di servizi della società dell’informazione, rientrano nell’ambito regolamentato e quindi nel meccanismo di cui a tale articolo 3, paragrafi 1 e

2. Pertanto, l’applicazione di tali normative a prestatori stabiliti in altri Stati membri costituisce una restrizione alla libera circolazione dei servizi interessati che è in linea di principio vietata, fatta salva la possibilità di una deroga prevista da detto articolo 3, paragrafo

4. In secondo luogo, esaminando se le suddette normative rispettino le tre condizioni sostanziali poste dall’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31 per una siffatta deroga, la Corte constata, anzitutto, che queste stesse normative perseguono obiettivi riconosciuti dalla direttiva, tra i quali figurano in particolare l’«ordine pubblico», che comprende la tutela dei minori nonché la lotta contro le violazioni della dignità umana, e la «sicurezza pubblica» alla quale si ricollega il divieto di diffondere informazioni relative a determinati controlli stradali.

Per quanto riguarda poi la causa C‑188/24, la Corte sottolinea che, ai sensi della seconda di tali condizioni, la deroga prevista da tale articolo 3, paragrafo 4, lettera a), non può consentire a uno Stato membro di applicare un obbligo generale e astratto rientrante nel diritto penale, volto a prevenire l’accesso dei minori a contenuti pornografici, ai prestatori di servizi della società dell’informazione stabiliti in altri Stati membri.

Tuttavia, alla luce del loro carattere personalizzato, le diffide individuali delle società interessate possono essere qualificate come provvedimenti adottati nei confronti di un determinato servizio della società dell’informazione lesivo degli obiettivi summenzionati o che costituisce un rischio serio e grave di pregiudizio a questi ultimi, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31.

Per quanto concerne la causa C‑190/24, i provvedimenti di divieto di diffusione di informazioni relative a determinati controlli stradali imposte al prestatore interessato possono altresì essere considerati come provvedimenti adottati nei confronti di un determinato servizio della società dell’informazione lesivo degli obiettivi di tutela dell’ordine pubblico, della pubblica sicurezza e della sicurezza nazionale ai sensi di tale disposizione.

Infine, per quanto riguarda la causa C‑188/24, tenuto conto dell’importanza della tutela garantita dalla direttiva 2000/31, in tutti i servizi di media audiovisivi, dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana, un provvedimento nazionale che impone al prestatore di un determinato servizio di istituire un sistema di verifica dell’età degli utenti dei siti pornografici deve essere considerato proporzionato a tali obiettivi qualora tale prestatore non abbia adottato i provvedimenti adeguati di cui all’articolo 28 ter della direttiva 2010/13 ( 2 ).

Relativamente alla causa C‑190/24, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, la possibilità di un divieto di diffusione previsto dalla normativa di cui si tratta in tale causa appare proporzionata agli obiettivi di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica perseguiti da tale normativa.

Ciò posto, le normative di cui si tratta in queste due cause devono altresì rispettare gli obblighi procedurali previsti all’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2000/31.

Prima di prendere i provvedimenti in questione, quindi, occorre, salvo in caso di urgenza di cui al paragrafo 5 di tale articolo 3, da un lato, avere chiesto in modo infruttuoso allo Stato membro di stabilimento del prestatore interessato di prendere esso stesso provvedimenti adeguati e, dall’altro, avere notificato l’intenzione di prendere siffatti provvedimenti alla Commissione europea e a tale Stato membro.

In ultimo luogo, la Corte risponde, nell’ambito della causa C‑190/24, a quesiti del giudice del rinvio relativi agli articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31.

Da un lato, si pone la questione se un prestatore di servizi di ausilio alla guida mediante geolocalizzazione possa essere qualificato come «prestatore di servizi di hosting », ai sensi di tale articolo 14, paragrafo 1, ed essere così esonerato dalla sua responsabilità per la diffusione di informazioni relative a determinati controlli stradali in quanto tali informazioni che esso memorizza e diffonde sono fornite dai suoi utenti.

La Corte ricorda che, per valutare tale questione, occorre esaminare se il ruolo di tale prestatore sia neutro, vale a dire se il suo comportamento sia meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica la mancanza di conoscenza o di controllo dei contenuti che esso memorizza, oppure se, al contrario, svolga un ruolo attivo, che gli conferisca una conoscenza o un controllo di tali contenuti.

Essendo queste due condizioni di conoscenza e di controllo alternative e autonome l’una dall’altra, un prestatore che controlla le informazioni memorizzate è escluso dal beneficio di tale disposizione, anche se non viene a conoscenza di tali informazioni in ragione dell’automatizzazione del loro trattamento.

Quando ha predeterminato, con un algoritmo, le condizioni della diffusione o meno delle informazioni memorizzate, è irrilevante che tale prestatore non effettui esso stesso interventi supplementari aventi l’effetto di promuovere, modificare o cancellare tali informazioni ai fini della loro diffusione.

A tal riguardo, se, al di là di una semplice categorizzazione e indicizzazione delle informazioni, l’algoritmo utilizzato determina a quali condizioni, in che modo e in quale ordine di priorità tali informazioni sono diffuse o meno, detto prestatore esercita un controllo su queste ultime, cosicché il servizio che propone non può essere qualificato come «servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio» e quindi un « hosting », ai sensi del suddetto articolo 14, paragrafo

1. In tale ipotesi, neppure l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 è applicabile.

Dall’altro lato, la Corte rileva che, nell’ipotesi inversa - vale a dire quando il prestatore non conosce né controlla le informazioni memorizzate - il divieto per gli Stati membri, ai sensi di tale articolo 15, paragrafo 1, di imporre ai prestatori di servizi di hosting un «obbligo generale di sorveglianza» non riguarda gli obblighi di sorveglianza «in casi specifici».

Poiché la Corte ha già dichiarato che un’ingiunzione rivolta a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere elementi precisi del contenuto memorizzato, identico o analogo a un contenuto dichiarato illecito da un giudice nazionale, non è tale da imporre a tale prestatore di servizi di hosting un obbligo di sorvegliare, in generale, le informazioni da esso memorizzate, essa osserva che, nel caso di specie, risulta che le informazioni oggetto dei divieti di diffusione di cui si tratta nella causa C‑190/24 sono circoscritte in modo tale che la loro diffusione possa essere impedita automaticamente dal prestatore interessato, senza che quest’ultimo debba prendere conoscenza del contenuto dei messaggi trasmessi dai suoi utenti e che segnalano i controlli stradali interessati.

Pertanto, anche qualora il prestatore di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione dovesse poter essere qualificato come prestatore di servizi di hosting , il suddetto articolo 15, paragrafo 1, non osta a che uno Stato membro gli vieti la diffusione di informazioni relative a determinati controlli stradali fornite dai suoi utenti. ( 1 ) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ( GU 2000, L 178, pag. 1 ). ( 2 ) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi ( GU 2010, L 95, pag. 1 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0188_RES Cause riunite C-188/24 e C-190/24 WebGroup [OSCURATO:PERSONA] e a. contro [OSCURATO:PERSONA] de la Culture e a. e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] de l’Intérieur et des Outre-mer e a. [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia)] Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 giugno 2026 «Rinvio pregiudiziale – Commercio elettronico – Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell’informazione – Articolo 2, lettera h) – Ambito regolamentato – Articolo 3 – Restrizione alla libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro – Deroga – Articolo 14 – Hosting – Articolo 15 – Assenza di un obbligo generale di sorveglianza – Servizio elettronico di accesso a un contenuto pornografico – Normativa nazionale che vieta la fornitura di siffatti contenuti a minori e che obbliga il prestatore a predisporre un sistema di verifica dell’età – Articoli 1 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione – Normativa nazionale che vieta la diffusione di informazioni relative a determinati controlli stradali» Ravvicinamento delle legislazioni – Commercio elettronico – Direttiva 2000/31 – Ambito regolamentato – Nozione – Ambito che non si limita alle prescrizioni e alle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione contenute nei capi II e III di tale direttiva – Ambito che comprende le normative generali e astratte rientranti nel diritto penale degli Stati membri nonché le normative nazionali che perseguono obiettivi di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica – Normativa nazionale che stabilisce prescrizioni relative all’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione o al suo esercizio, indipendentemente dal loro settore di diritto nazionale, ad eccezione delle prescrizioni o dei settori esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva – Inclusione [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/31, considerando 8 e 26 e artt. 1, § 1, 2, e 5, 2, h), e 3] (v. punti 52‑66, 103, dispositivo 1) Ravvicinamento delle legislazioni – Commercio elettronico – Direttiva 2000/31 – Prestazione di servizi della società dell’informazione – Servizio elettronico di accesso a un contenuto pornografico – Normativa nazionale che impone ai prestatori di siffatti servizi stabiliti in altri Stati membri un obbligo generale e astratto, rientrante nel diritto penale, volto a prevenire l’accesso dei minori a siffatti contenuti – Inammissibilità – Normativa nazionale che prevede l’obbligo, per tali stessi prestatori stabiliti in altri Stati membri, di creare un sistema di verifica dell’età degli utenti dei siti pornografici – Ammissibilità – Presupposti – Servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione – Normativa nazionale che vieta ai prestatori di siffatti servizi stabiliti in altri Stati membri, per motivi di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica, la diffusione di informazioni relative a determinati controlli stradali – Ammissibilità [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/31, art. 2, h), e 3] (v. punti 67‑103, dispositivo 1) Ravvicinamento delle legislazioni – Commercio elettronico – Direttiva 2000/31 – Prestazione di servizi della società dell’informazione – Servizio consistente in una memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio – Operatore di un siffatto servizio che determina, mediante un algoritmo, le condizioni, il modo e l’ordine di priorità di diffusione o meno di tali informazioni nell’ambito di detto servizio – Controllo esercitato da tale operatore su dette informazioni – Operatore che non può essere qualificato come prestatore di servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio – Inapplicabilità a tale operatore dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva – Normativa nazionale che vieta, per motivi di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica, agli operatori di un servizio elettronico che può essere qualificato come servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, la diffusione di informazioni relative a determinati controlli stradali – Ammissibilità (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/31, artt. 14 e 15, § 1) (v. punti 106‑122, dispositivo 2) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Conseil d’État (Francia) nell’ambito di due controversie relative a servizi della società dell’informazione, la Corte, riunita in Grande Sezione, precisa le condizioni alle quali uno Stato membro può imporre ai prestatori di un siffatto servizio, stabiliti in altri Stati membri, determinate prescrizioni rispondenti a obiettivi di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica. Nella causa C‑188/24, le società ceche WebGroup [OSCURATO:PERSONA] e NKL Associates, che gestiscono siti Internet a carattere pornografico, sono state destinatarie di una diffida dall’autorità francese incaricata della regolamentazione della comunicazione digitale, in forza di un decreto diretto ad attuare una disposizione di diritto penale che vieta a chiunque di diffondere contenuti aventi un siffatto carattere e che possano essere visti da un minore. Tale decreto impone a detti prestatori l’obbligo di condizionare l’accesso ai propri siti mediante un dispositivo di verifica dell’età. Queste due società hanno adito il giudice del rinvio con domande di annullamento di tale decreto, in particolare per violazione della direttiva 2000/31 ( 1 ). Relativamente alla causa C‑190/24, la società francese [OSCURATO:PERSONA], che fornisce un servizio elettronico di ausilio alla guida mediante geolocalizzazione, chiede al giudice del rinvio l’annullamento di un decreto che istituisce un meccanismo che consente di vietare ai prestatori di tali servizi di diffondere, per un periodo e in una zona limitati, i messaggi dei loro utenti idonei a rivelare la localizzazione di talune operazioni di polizia, in particolare di polizia giudiziaria, per violazione della medesima direttiva. In tali circostanze, il giudice del rinvio si chiede se la direttiva 2000/31 osti a che uno Stato membro imponga ai prestatori di servizi della società dell’informazione, stabiliti in altri Stati membri, un obbligo generale e astratto di diritto penale, volto a prevenire l’accesso dei minori a contenuti pornografici (causa C‑188/24), e a che esso vieti a siffatti prestatori la diffusione di informazioni relative a determinati controlli stradali (causa C‑190/24). Giudizio della Corte In primo luogo, la Corte ricorda che la direttiva 2000/31 si fonda sull’applicazione del principio del controllo nello Stato membro di origine e del principio del mutuo riconoscimento, cosicché, nel contesto dell’ambito regolamentato definito all’articolo 2, lettera h), di detta direttiva, i servizi della società dell’informazione sono disciplinati unicamente nello Stato membro nel cui territorio sono stabiliti i prestatori di tali servizi. Per quanto riguarda l’ambito regolamentato ai sensi di tale articolo 2, lettera h), la Corte precisa che quest’ultimo non si limita alle prescrizioni e alle materie disciplinate dalle disposizioni di armonizzazione dei capi II e III di tale direttiva e può comprendere sia normative generali e astratte rientranti nel diritto penale sia normative che perseguono obiettivi di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica, purché tali normative prevedano prescrizioni relative all’accesso all’attività dei servizi della società dell’informazione o al suo esercizio che non sono escluse dall’ambito regolamentato in forza del suddetto articolo 2, lettera h), ii), e riguardino settori che non sono esclusi né dall’ambito di applicazione di detta direttiva in forza del suo articolo 1, paragrafo 5, né dal meccanismo di controllo nello Stato membro di origine e di mutuo riconoscimento di cui a tale articolo 3, paragrafi 1 e 2, ai sensi del suo paragrafo 3. Ne consegue che le normative di cui si tratta nei procedimenti principali, che comportano prescrizioni relative all’esercizio dell’attività di prestazione di servizi della società dell’informazione, rientrano nell’ambito regolamentato e quindi nel meccanismo di cui a tale articolo 3, paragrafi 1 e 2. Pertanto, l’applicazione di tali normative a prestatori stabiliti in altri Stati membri costituisce una restrizione alla libera circolazione dei servizi interessati che è in linea di principio vietata, fatta salva la possibilità di una deroga prevista da detto articolo 3, paragrafo 4. In secondo luogo, esaminando se le suddette normative rispettino le tre condizioni sostanziali poste dall’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31 per una siffatta deroga, la Corte constata, anzitutto, che queste stesse normative perseguono obiettivi riconosciuti dalla direttiva, tra i quali figurano in particolare l’«ordine pubblico», che comprende la tutela dei minori nonché la lotta contro le violazioni della dignità umana, e la «sicurezza pubblica» alla quale si ricollega il divieto di diffondere informazioni relative a determinati controlli stradali. Per quanto riguarda poi la causa C‑188/24, la Corte sottolinea che, ai sensi della seconda di tali condizioni, la deroga prevista da tale articolo 3, paragrafo 4, lettera a), non può consentire a uno Stato membro di applicare un obbligo generale e astratto rientrante nel diritto penale, volto a prevenire l’accesso dei minori a contenuti pornografici, ai prestatori di servizi della società dell’informazione stabiliti in altri Stati membri. Tuttavia, alla luce del loro carattere personalizzato, le diffide individuali delle società interessate possono essere qualificate come provvedimenti adottati nei confronti di un determinato servizio della società dell’informazione lesivo degli obiettivi summenzionati o che costituisce un rischio serio e grave di pregiudizio a questi ultimi, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/31. Per quanto concerne la causa C‑190/24, i provvedimenti di divieto di diffusione di informazioni relative a determinati controlli stradali imposte al prestatore interessato possono altresì essere considerati come provvedimenti adottati nei confronti di un determinato servizio della società dell’informazione lesivo degli obiettivi di tutela dell’ordine pubblico, della pubblica sicurezza e della sicurezza nazionale ai sensi di tale disposizione. Infine, per quanto riguarda la causa C‑188/24, tenuto conto dell’importanza della tutela garantita dalla direttiva 2000/31, in tutti i servizi di media audiovisivi, dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana, un provvedimento nazionale che impone al prestatore di un determinato servizio di istituire un sistema di verifica dell’età degli utenti dei siti pornografici deve essere considerato proporzionato a tali obiettivi qualora tale prestatore non abbia adottato i provvedimenti adeguati di cui all’articolo 28 ter della direttiva 2010/13 ( 2 ). Relativamente alla causa C‑190/24, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, la possibilità di un divieto di diffusione previsto dalla normativa di cui si tratta in tale causa appare proporzionata agli obiettivi di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica perseguiti da tale normativa. Ciò posto, le normative di cui si tratta in queste due cause devono altresì rispettare gli obblighi procedurali previsti all’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2000/31. Prima di prendere i provvedimenti in questione, quindi, occorre, salvo in caso di urgenza di cui al paragrafo 5 di tale articolo 3, da un lato, avere chiesto in modo infruttuoso allo Stato membro di stabilimento del prestatore interessato di prendere esso stesso provvedimenti adeguati e, dall’altro, avere notificato l’intenzione di prendere siffatti provvedimenti alla Commissione europea e a tale Stato membro. In ultimo luogo, la Corte risponde, nell’ambito della causa C‑190/24, a quesiti del giudice del rinvio relativi agli articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31. Da un lato, si pone la questione se un prestatore di servizi di ausilio alla guida mediante geolocalizzazione possa essere qualificato come «prestatore di servizi di hosting », ai sensi di tale articolo 14, paragrafo 1, ed essere così esonerato dalla sua responsabilità per la diffusione di informazioni relative a determinati controlli stradali in quanto tali informazioni che esso memorizza e diffonde sono fornite dai suoi utenti. La Corte ricorda che, per valutare tale questione, occorre esaminare se il ruolo di tale prestatore sia neutro, vale a dire se il suo comportamento sia meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica la mancanza di conoscenza o di controllo dei contenuti che esso memorizza, oppure se, al contrario, svolga un ruolo attivo, che gli conferisca una conoscenza o un controllo di tali contenuti. Essendo queste due condizioni di conoscenza e di controllo alternative e autonome l’una dall’altra, un prestatore che controlla le informazioni memorizzate è escluso dal beneficio di tale disposizione, anche se non viene a conoscenza di tali informazioni in ragione dell’automatizzazione del loro trattamento. Quando ha predeterminato, con un algoritmo, le condizioni della diffusione o meno delle informazioni memorizzate, è irrilevante che tale prestatore non effettui esso stesso interventi supplementari aventi l’effetto di promuovere, modificare o cancellare tali informazioni ai fini della loro diffusione. A tal riguardo, se, al di là di una semplice categorizzazione e indicizzazione delle informazioni, l’algoritmo utilizzato determina a quali condizioni, in che modo e in quale ordine di priorità tali informazioni sono diffuse o meno, detto prestatore esercita un controllo su queste ultime, cosicché il servizio che propone non può essere qualificato come «servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio» e quindi un « hosting », ai sensi del suddetto articolo 14, paragrafo 1. In tale ipotesi, neppure l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 è applicabile. Dall’altro lato, la Corte rileva che, nell’ipotesi inversa - vale a dire quando il prestatore non conosce né controlla le informazioni memorizzate - il divieto per gli Stati membri, ai sensi di tale articolo 15, paragrafo 1, di imporre ai prestatori di servizi di hosting un «obbligo generale di sorveglianza» non riguarda gli obblighi di sorveglianza «in casi specifici». Poiché la Corte ha già dichiarato che un’ingiunzione rivolta a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere elementi precisi del contenuto memorizzato, identico o analogo a un contenuto dichiarato illecito da un giudice nazionale, non è tale da imporre a tale prestatore di servizi di hosting un obbligo di sorvegliare, in generale, le informazioni da esso memorizzate, essa osserva che, nel caso di specie, risulta che le informazioni oggetto dei divieti di diffusione di cui si tratta nella causa C‑190/24 sono circoscritte in modo tale che la loro diffusione possa essere impedita automaticamente dal prestatore interessato, senza che quest’ultimo debba prendere conoscenza del contenuto dei messaggi trasmessi dai suoi utenti e che segnalano i controlli stradali interessati. Pertanto, anche qualora il prestatore di un servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione dovesse poter essere qualificato come prestatore di servizi di hosting , il suddetto articolo 15, paragrafo 1, non osta a che uno Stato membro gli vieti la diffusione di informazioni relative a determinati controlli stradali fornite dai suoi utenti. ( 1 ) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ( GU 2000, L 178, pag. 1 ). ( 2 ) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi ( GU 2010, L 95, pag. 1 ).
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris