CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 28048/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natoka MESSINA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Messina per il reato di tentato furto aggravato dall'aver adoperato violenza sulle cose per aver rimosso le placche antitaccheggio (Messina, 14/11/2019). Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità dell'aggravante contestata (art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.), nonché in ordine al diniego della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e alla mancata determinazione della pena nel minimo edittale. I motivi primo, secondo e quarto riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (pagg. 2 e 3). Prospettato in termini del tutto generici - e cioè privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste - è il terzo motivo (adeguatamente motivato a pag. 3 della sentenza impugnata). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]