Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:T:2005:431
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]64/02
Dr. [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Concorrenza — Art. 81 CE — Intesa — Mercato del fosfato di zinco — Ammenda — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende — Ricorso di annullamento — Eccezione di illegittimità — Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 — Gravità dell’infrazione — Principi di proporzionalità e di parità di trattamento — Motivazione»
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 29 novembre 2005
Massime della sentenza
1.
Eccezione di illegittimità — Portata — Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità — Orientamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA]
per il calcolo delle ammende inflitte per infrazione alle norme sulla concorrenza — Inclusione
(Art. 241 CE; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
2.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Orientamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] — Possibilità di prendere in considerazione
la situazione particolare delle piccole e medie imprese
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
3.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità e durata delle infrazioni — Distinzione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
4.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Intesa orizzontale in materia di prezzi,
di quote e di assegnazione dei clienti — Infrazione molto grave — Circostanze che non escludono tale qualificazione
(Art. 81, n. 1, CE; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
5.
Concorrenza — Intese — Delimitazione del mercato — Oggetto — Determinazione dell’incidenza sul commercio fra [OSCURATO:PERSONA] membri
(Art. 81 CE)
6.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità delle infrazioni — Presa in considerazione degli effetti
dell’insieme dell’infrazione — Valutazione dell’esistenza di circostanze aggravanti o attenuanti a livello di ciascun partecipante
considerato individualmente
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
7.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità delle infrazioni — Circostanze attenuanti — Cattiva situazione
finanziaria del settore di cui trattasi — Esclusione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
8.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Fatturato globale dell’impresa interessata — Fatturato ottenuto
con le merci oggetto dell’infrazione — Presa in considerazione rispettiva — Limiti
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
9.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Obbligo di prendere in considerazione la situazione finanziaria
dell’impresa interessata — Insussistenza — Capacità contributiva effettiva di un’impresa in un contesto sociale particolare
— Riconoscimento — Fissazione dell’ammenda ad un importo che provoca il fallimento o la liquidazione dell’impresa considerata
— Mancanza di divieto in via di principio
[Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 5, lett. b)]
10.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Effetto dissuasivo nei confronti tanto dell’impresa contravveniente
quanto dei terzi
(Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
11.
Concorrenza — Ammende — Imposizione — Necessità di un vantaggio tratto dall’infrazione da parte dell’impresa — Mancanza —
Determinazione — Criteri — Gravità delle infrazioni — Circostanze attenuanti — Inesistenza di un vantaggio — Esclusione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 2, n. 1)
12.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Importo massimo — Calcolo — Fatturato da prendere in considerazione — Fatturato
complessivo — Mancanza di presa in considerazione del fatturato ottenuto col prodotto oggetto della pratica restrittiva —
Violazione del principio di parità di trattamento — Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
13.
Diritto comunitario — Principi generali del diritto — Irretroattività delle disposizioni penali — Ambito di applicazione —
Concorrenza — Procedimento amministrativo — Portata del principio — Innalzamento del livello delle ammende in decisioni individuali
o di portata generale — Prevedibilità per le imprese interessate — Ammissibilità
(Convenzione europea per i diritti dell’uomo, art. 7; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, nn. 2 e 4; comunicazione della
[OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
14.
Concorrenza — Ammende — Decisione che infligge ammende — Obbligo di motivazione — Portata — Indicazione degli elementi di
valutazione che hanno consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di misurare la gravità e la durata dell’infrazione — Indicazione sufficiente
(Art. 253 CE)
1. Gli orientamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del
regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA, pur non costituendo il fondamento giuridico della decisione che
infligge un’ammenda ad un operatore economico, essendo detta decisione basata sul regolamento n. 17, determinano, in modo
generale ed astratto, il metodo che la [OSCURATO:PERSONA] si è imposta per la fissazione dell’importo delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], tenuto
conto degli effetti giuridici che possono essere prodotti da regole di condotta quali gli orientamenti, che recano disposizioni
di portata generale, quando la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto applicazione nella decisione impugnata, vi è un nesso diretto tra tale
decisione e gli orientamenti stessi, di modo che essi possono costituire l’oggetto di un’eccezione di illegittimità.
(v. punto 35)
2. Gli orientamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del
regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA consentono alla [OSCURATO:PERSONA] di prendere in considerazione, allorché
le circostanze lo esigono, la situazione particolare in cui si trovano le piccole e medie imprese.
(v. punto 39)
3. L’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 prevede espressamente che occorre tener conto, per stabilire l’importo dell’ammenda,
«oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata». Alla luce di tale disposto ed anche a supporre che, intrinsecamente,
talune infrazioni siano concepite per durare nel tempo, non può vietarsi alla [OSCURATO:PERSONA] di tener conto della loro durata
effettiva in ciascun caso di specie. Infatti, l’effetto dannoso di intese le quali, pur destinate a durare per lungo tempo,
vengano scoperte dalla [OSCURATO:PERSONA] o denunciate da un partecipante dopo un breve periodo di funzionamento effettivo è necessariamente
inferiore rispetto al caso in cui tali intese abbiano avuto una lunga durata di funzionamento effettivo. Di conseguenza, è
sempre necessario distinguere tra la durata dell’infrazione e la gravità della medesima, quale risulta dalla sua propria natura.
(v. punto 45)
4. Nell’ambito della determinazione dell’importo delle ammende per infrazione alle norme comunitarie sulla concorrenza, la valutazione
della gravità di un’infrazione dev’essere effettuata tenendo conto, in particolare, della natura delle restrizioni provocate
alla concorrenza. A questo proposito, un’intesa orizzontale che fissi i prezzi e che stabilisca quote a livello europeo, e
che comporta l’assegnazione di almeno un cliente, può essere qualificata giustamente dalla [OSCURATO:PERSONA] molto grave, tenuto
conto della sua natura.
Tale qualificazione non è messa in discussione né dalla mancanza di misure formali di controllo dell’attuazione dell’intesa,
né dal fatto che la fissazione di quote è operata a livello europeo e che non vi è quindi compartimentazione dei mercati nazionali,
né dal fatto che sono fissati soltanto prezzi indicativi, né, infine, dal fatto che solo taluni clienti costituiscono oggetto
di un’assegnazione.
(v. punti 66-67, 70-71, 77, 82, 90)
5. L’obbligo di delimitare il mercato in una decisione adottata ai sensi dell’art. 81 CE si impone alla [OSCURATO:PERSONA] quando, senza
siffatta delimitazione, non è possibile stabilire se l’accordo, la decisione di associazione di imprese o la pratica concordata
di cui è causa siano idonei a incidere sugli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri ed abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere
o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune.
(v. punto 122)
6. Quando un’infrazione alle norme comunitarie sulla concorrenza è stata commessa da più imprese, gli effetti da prendere in
considerazione per la fissazione del livello generale delle ammende non sono quelli derivanti dal comportamento effettivo
che un’impresa asserisce di aver tenuto, bensì quelli risultanti dall’infrazione complessiva alla quale tale impresa ha partecipato.
Per contro, è necessario determinare la gravità relativa della partecipazione all’infrazione di ciascuna di esse, al fine
di stabilire se nei loro confronti sussistano circostanze aggravanti o attenuanti.
(v. punti 127, 132)
7. Nel determinare la gravità di un’infrazione in materia di intese, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a considerare come circostanza
attenuante la cattiva situazione finanziaria del settore di cui trattasi. Infatti, di norma, i cartelli nascono nel momento
in cui un settore conosce delle difficoltà.
(v. punto 139)
8. Per determinare l’importo dell’ammenda inflitta per infrazione alle norme comunitarie sulla concorrenza, non si deve attribuire
né al fatturato globale dell’impresa né alla parte di detto fatturato proveniente dalle merci oggetto dell’infrazione un’importanza
sproporzionata rispetto agli altri elementi di valutazione, sicché la fissazione di un’ammenda appropriata non può essere
il risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo, in particolare quando le merci in questione rappresentano
solo una piccola parte di quest’ultimo.
(v. punto 154)
9. [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta per infrazione alle norme comunitarie
sulla concorrenza, a prendere in considerazione la situazione finanziaria deficitaria di un’impresa interessata, dal momento
che il riconoscimento di un obbligo del genere si risolverebbe nel procurare un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle
imprese meno adattate alle condizioni del mercato. Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dal punto 5, lett. b),
degli orientamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del
regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA, ai sensi del quale occorre prendere in considerazione la capacità
contributiva reale di un’impresa. Infatti, tale capacità assume un rilievo soltanto nel suo «contesto sociale particolare»,
costituito dalle conseguenze che il pagamento dell’ammenda comporterebbe, in particolare, in termini di aumento della disoccupazione
o di deterioramento dei settori economici a monte ed a valle dell’impresa interessata.
Inoltre, il fatto che una misura adottata da un’autorità comunitaria provochi il fallimento o la liquidazione di una determinata
impresa non è vietato, in quanto tale, dal diritto comunitario. Infatti, la liquidazione di un’impresa nella sua forma giuridica
attuale può certo pregiudicare gli interessi finanziari dei proprietari, degli azionisti o dei detentori di quote, ma ciò
non significa che gli elementi personali, materiali e immateriali da cui l’impresa è costituita perdano anch’essi il loro
valore.
(v. punti 161-163)
10. Lo scopo dissuasivo che la [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di perseguire fissando l’importo di un’ammenda è volto a garantire l’osservanza
da parte delle imprese delle regole di concorrenza stabilite dal Trattato per lo svolgimento delle loro attività all’interno
della [OSCURATO:PERSONA] o dello Spazio economico europeo. Ne consegue che il carattere dissuasivo di un’ammenda inflitta a causa di
una violazione della normativa comunitaria sulla concorrenza non può essere determinato soltanto in funzione della situazione
particolare dell’impresa condannata.
(v. punto 181)
11. Sebbene l’importo dell’ammenda inflitta per infrazione alle norme comunitarie sulla concorrenza debba essere proporzionato
alla durata dell’infrazione e agli altri elementi idonei ad entrare nella valutazione della gravità della medesima, tra i
quali figura il profitto che l’impresa interessata ha potuto trarre dalle proprie pratiche, il fatto che un’impresa non abbia
ricavato alcun utile dall’infrazione non può impedire che un’ammenda venga inflitta, se non si vuole che quest’ultima perda
il proprio carattere dissuasivo. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, ai fini della fissazione dell’importo delle
ammende, a prendere in considerazione l’assenza di utili derivanti dall’infrazione in questione.
A questo proposito, benché la [OSCURATO:PERSONA] possa, ai sensi del punto 2, primo comma, quinto trattino, dei suoi orientamenti
per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del
Trattato CECA, e in virtù delle circostanze aggravanti, maggiorare la sanzione al fine di superare l’importo dei guadagni
illeciti realizzati grazie all’infrazione, ciò non significa che essa si sia ormai imposta l’onere di dimostrare, in qualsiasi
caso, ai fini della determinazione dell’ammontare dell’ammenda, il vantaggio economico connesso all’infrazione constatata.
In altri termini, l’assenza di tale vantaggio non può essere considerata come una circostanza attenuante.
(v. punti 184-186)
12. Nel determinare l’importo delle ammende inflitte per infrazione alle norme comunitarie sulla concorrenza, il limite massimo
del 10% del fatturato ottenuto nel corso dell’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato
ad un’infrazione, istituito dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, mira ad evitare che le ammende siano sproporzionate
rispetto all’importanza dell’impresa di cui trattasi. Poiché soltanto il fatturato complessivo può effettivamente dare un’indicazione
approssimativa a questo proposito, occorre intendere il detto tetto massimo come riferito al fatturato complessivo.
Pertanto, un’impresa interessata non può asserire di aver subito un trattamento ineguale tenuto conto delle ammende inflitte
ad altre imprese partecipanti all’infrazione per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], nella determinazione del tetto massimo dell’ammenda,
non ha tenuto conto del fatturato da essa realizzato con il prodotto in questione in rapporto al suo fatturato complessivo.
(v. punti 196, 199)
13. Il principio di irretroattività delle norme penali è un principio comune a tutti gli ordinamenti giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri,
sancito anche dall’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e fa parte integrante dei principi generali del
diritto di cui il giudice comunitario deve garantire l’osservanza.
A questo proposito, sebbene risulti dall’art. 15, n. 4, del regolamento n. 17 che le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che infliggono
ammende per violazione della normativa in materia di concorrenza non hanno carattere penale, è pur vero che la [OSCURATO:PERSONA]
è tenuta a rispettare i principi generali del diritto comunitario, e in particolare quello di irretroattività, in qualsiasi
procedimento amministrativo che possa sfociare in sanzioni in conformità delle norme sulla concorrenza dettate dal Trattato.
Tuttavia, le imprese coinvolte in un procedimento amministrativo che possa concludersi con un’ammenda debbono tener conto
della possibilità che, in qualsiasi momento, la [OSCURATO:PERSONA] decida di elevare l’importo delle ammende rispetto a quello applicato
in passato. Ciò vale non soltanto nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] proceda ad un innalzamento del livello dell’ammontare delle
ammende nell’ambito di decisioni individuali, bensì anche nel caso in cui tale aumento si verifichi in virtù dell’applicazione
di regole di condotta di portata generale quali gli orientamenti.
Se ne deve concludere che, tenuto conto del margine discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] per la fissazione dell’importo
delle ammende al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole di concorrenza, il nuovo
metodo di calcolo delle ammende istituito dagli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA, anche a supporre che abbia avuto un effetto aggravante
quanto all’ammontare delle ammende inflitte, rispetto alla pratica precedente della [OSCURATO:PERSONA], non è in contrasto con i
principi previsti dall’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in quanto esso era ragionevolmente prevedibile
per le imprese interessate all’epoca in cui l’infrazione in questione è stata commessa.
(v. punti 205-210)
14. Per quanto riguarda una decisione che infligge ammende a diverse imprese per una violazione delle norme comunitarie sulla
concorrenza, la portata dell’obbligo di motivazione dev’essere, in particolare, determinata alla luce del fatto che la gravità
delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso
di specie, il suo contesto e l’effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o
esaustivo di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione.
A questo proposito, i requisiti di formalità sostanziale che l’obbligo di motivazione comporta non impongono alla [OSCURATO:PERSONA]
di indicare nella propria decisione i dati numerici relativi alla modalità di calcolo delle ammende, bensì soltanto gli elementi
di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione.
(v. punti 218, 222)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
29 novembre 2005 (
*
)
«Concorrenza – Art. 81 CE – Intesa – Mercato del fosfato di zinco – Ammenda – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende – Ricorso di annullamento – Eccezione di illegittimità – Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 – Gravità dell’infrazione – Principi di proporzionalità e di parità di trattamento – Motivazione»
Nella causa T‑64/02,
[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG,
con sede in Langelsheim (Germania), rappresentata dagli avv.ti F. Montag e G. Bauer,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dal sig. F. Castillo de la Torre, in qualità di agente, assistito dall’avv. H.‑J. Freund, con domicilio eletto
in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 11 dicembre 2001, 2003/437/CE, relativa
a un procedimento a norma dell’articolo 81 del Trattato CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/E-1/37.027 – Fosfato
di zinco) (GU 2003, L 153, pag. 1), ovvero, in subordine, una domanda di riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quinta Sezione),
composto dalla sig.ra P. [OSCURATO:PERSONA], presidente, nonché dai sigg. R. [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e J.D. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° luglio 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
1 [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «ricorrente» oppure la «[OSCURATO:PERSONA]») è una società tedesca che fabbrica e
distribuisce pigmenti organici e minerali speciali, che vengono utilizzati soprattutto come componenti nella produzione di
inchiostri, materie plastiche e vernici. [OSCURATO:PERSONA] produce e vende fosfato di zinco, segnatamente del tipo modificato. Il
suo fatturato mondiale ammontava nel 2000 ad EUR 71,02 milioni.
2 Benché le loro formule chimiche possano variare leggermente, gli ortofosfati di zinco rappresentano un prodotto chimico omogeneo,
designato con la denominazione generica di «fosfato di zinco». Il fosfato di zinco, che si ottiene dall’ossido di zinco e
dall’acido fosforico, viene frequentemente usato come pigmento minerale anticorrosione nell’industria delle vernici. Esso
viene commercializzato sul mercato tanto come fosfato di zinco standard, quanto come fosfato di zinco modificato o «attivato».
3 Nel 2001 i seguenti cinque produttori europei detenevano la maggior parte del mercato mondiale del fosfato di zinco: la ricorrente,
la [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), la Société nouvelle des couleurs zinciques SA (in prosieguo: la «SNCZ»),
la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») (precedentemente la [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la
«[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:PERSONA] AS (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») (già Waardals AS). Tra il 1994 ed il 1998 il valore
del mercato del fosfato di zinco standard ammontava a circa EUR 22 milioni annui a livello mondiale ed a circa EUR 15‑16 milioni
annui a livello dello Spazio economico europeo (SEE). Nell’ambito del SEE, la ricorrente, la SNCZ, la [OSCURATO:PERSONA] (precedentemente
la [OSCURATO:PERSONA]) e la [OSCURATO:PERSONA] detenevano quote del mercato del fosfato di zinco standard assai simili, intorno al 20%.
[OSCURATO:PERSONA] deteneva una quota di mercato nettamente inferiore. Gli acquirenti del fosfato di zinco sono i grandi fabbricanti
di vernici. Il mercato delle vernici è dominato da alcuni gruppi chimici multinazionali.
4 Il 13 e il 14 maggio 1998 la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto, simultaneamente e senza preavviso, ad alcuni accertamenti presso gli
uffici della ricorrente, della SNCZ e della [OSCURATO:PERSONA], a norma dell’art. 14, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio
1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204). Dal 13 al 15
maggio 1998, a seguito di una richiesta della [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’art. 8, n. 3, del Protocollo 23 dell’Accordo sullo
Spazio economico europeo (SEE), l’Autorità di vigilanza dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) ha effettuato,
simultaneamente e senza preavviso, alcuni accertamenti presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA], a norma dell’art. 14, n. 2,
del capitolo II del Protocollo n 4 dell’Accordo tra gli [OSCURATO:PERSONA] EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte
di giustizia.
5 Nel corso del procedimento amministrativo la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno informato la [OSCURATO:PERSONA] della loro volontà
di cooperare pienamente con quest’ultima, in conformità della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 18 luglio 1996, sulla non imposizione
o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla
cooperazione»), e hanno entrambe rilasciato delle dichiarazioni in merito all’intesa (in prosieguo: la «dichiarazione della
[OSCURATO:PERSONA]» e la «dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA]»).
6 Il 2 agosto 2000 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti delle imprese destinatarie della
decisione costituente l’oggetto del presente ricorso (v. infra, punto 7), ivi inclusa la ricorrente.
7 In data 11 dicembre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 2003/437/CE, relativa a un procedimento a norma dell’articolo
81 del Trattato CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/E‑1/37.027 – Fosfato di zinco) (GU 2003, L 153, pag. 1).
La decisione presa in considerazione ai fini della presente sentenza è quella che è stata notificata alle imprese interessate
e che è allegata al ricorso introduttivo (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Tale decisione è, per taluni aspetti, diversa
da quella pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
8 Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] afferma che tra il 24 marzo 1994 ed il 13 maggio 1998 è esistita un’intesa che ha
visto riunite la [OSCURATO:PERSONA] (la [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 15 marzo 1997), la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la SNCZ e la [OSCURATO:PERSONA].
L’intesa sarebbe stata limitata al fosfato di zinco standard. In primo luogo, i membri dell’intesa avrebbero messo in atto
un accordo di ripartizione del mercato con quote di vendita per i produttori. In secondo luogo, i detti membri avrebbero fissato
dei prezzi «minimi» o «raccomandati» a ciascuna riunione e li avrebbero in genere rispettati. In terzo luogo, sarebbe stata
effettuata, in una certa misura, una spartizione della clientela.
9 Il dispositivo della decisione impugnata è formulato nei seguenti termini:
«
Articolo 1
[OSCURATO:PERSONA] (...), (...) [OSCURATO:PERSONA] (...), [OSCURATO:PERSONA] (...) [OSCURATO:PERSONA] (...), [SNCZ], [OSCURATO:PERSONA] (...) e [[OSCURATO:PERSONA]] hanno violato le disposizioni
dell’articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE e dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’Accordo SEE partecipando a un accordo
continuato e/o a una pratica concordata nel settore del fosfato di zinco.
La durata dell’infrazione è stata la seguente:
a) nel caso di (...) [OSCURATO:PERSONA] (...), [OSCURATO:PERSONA] (...) [OSCURATO:PERSONA] (...), [SNCZ] e [[OSCURATO:PERSONA]]: dal 24 marzo 1994 al 13 maggio 1998;
(...)
Articolo 3
Per l’infrazione di cui all’articolo 1, sono irrogate le seguenti ammende:
a) [OSCURATO:PERSONA] (...): 3,37 milioni di EUR,
b) (...) [OSCURATO:PERSONA] (...): 3,78 milioni di EUR,
c) [OSCURATO:PERSONA] (...) [OSCURATO:PERSONA] (...): 940 000 EUR,
d) [SNCZ]: 1,53 milioni di EUR,
e) [OSCURATO:PERSONA] (...): 1,98 milioni di EUR,
f) [[OSCURATO:PERSONA]]: 350 000 EUR.
(...)»
10 Ai fini del calcolo dell’importo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] ha utilizzato il metodo esposto negli Orientamenti per il calcolo
delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo
5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti») e la comunicazione sulla cooperazione.
11 [OSCURATO:PERSONA] ha così anzitutto fissato un «importo di base», calcolato in funzione della gravità e della durata dell’infrazione
(v. ‘considerando’ 261-313 della decisione impugnata).
12 Quanto al primo criterio, la detta istituzione ha ritenuto che l’infrazione dovesse essere qualificata come «molto grave»,
e ciò in considerazione della natura del comportamento in esame, del suo impatto effettivo sul mercato del fosfato di zinco
e del fatto che esso aveva interessato l’intero mercato comune e, dopo la sua creazione, l’intero SEE (‘considerando’ 300
della decisione impugnata). Indipendentemente dal carattere molto grave dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che avrebbe
tenuto conto delle ridotte dimensioni del mercato in questione (‘considerando’ 303 della decisione impugnata).
13 [OSCURATO:PERSONA] ha applicato un «trattamento differenziato» alle imprese coinvolte, al fine, da un lato, di tener conto dell’effettiva
capacità economica di queste ultime di pregiudicare sensibilmente la concorrenza e, dall’altro, di fissare l’ammenda ad un
livello che ne garantisse una sufficiente efficacia deterrente (‘considerando’ 304 della decisione impugnata). A tale scopo,
essa ha suddiviso le imprese in questione in due categorie, in base alla loro «importanza relativa sul mercato interessato».
[OSCURATO:PERSONA] si è dunque fondata sul fatturato realizzato nel SEE da ciascuna delle dette imprese nel corso dell’ultimo
anno dell’infrazione con la vendita del prodotto in questione, ed ha tenuto conto del fatto che la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA]
(la [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 15 marzo 1997), la SNCZ e la [OSCURATO:PERSONA] erano «i maggiori produttori di fosfato di zinco nel
SEE e detenevano quote di mercato alquanto simili, che si aggiravano intorno al 20% o superavano tale valore» (‘considerando’
307 e 308 della decisione impugnata). La ricorrente è stata inquadrata, al pari della [OSCURATO:PERSONA], della SNCZ, della [OSCURATO:PERSONA]
e della [OSCURATO:PERSONA], nella prima categoria («importo di partenza» di EUR 3 milioni). [OSCURATO:PERSONA], la cui quota di mercato
era «decisamente inferiore», è stata inquadrata nella seconda categoria («importo di partenza» di EUR 750 000) (‘considerando’
308 e 309 della decisione impugnata).
14 Quanto al criterio relativo alla durata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’infrazione imputabile alla ricorrente fosse di durata
«media», essendosi protratta dal 24 marzo 1994 al 13 maggio 1998 (‘considerando’ 310 della decisione impugnata). Essa ha di
conseguenza aumentato del 40% l’importo di partenza della ricorrente, arrivando così ad un «importo di base» di EUR 4,2 milioni
(‘considerando’ 310 e 313 della decisione impugnata).
15 [OSCURATO:PERSONA] ha poi reputato che nel caso di specie non sussistessero circostanze aggravanti o attenuanti (‘considerando’
314‑336 della decisione impugnata). Essa ha inoltre respinto gli argomenti relativi alla «difficoltà del contesto economico»
in cui aveva avuto luogo l’intesa ed alle caratteristiche specifiche delle imprese interessate (‘considerando’ 337-343 della
decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha dunque fissato a EUR 4,2 milioni l’importo dell’ammenda «prima dell’applicazione della
comunicazione [sulla cooperazione]» relativamente alla ricorrente (‘considerando’ 344 della decisione impugnata).
16 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato il limite che, a norma dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, l’ammenda da infliggere
a ciascuna delle imprese interessate non poteva superare. L’importo dell’ammenda della ricorrente prima dell’applicazione
della comunicazione sulla cooperazione è rimasto entro il limite del detto tetto massimo (‘considerando’ 345 della decisione
impugnata).
17 Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso alla ricorrente una riduzione del 10% sulla scorta della comunicazione sulla cooperazione,
tenuto conto del fatto che la detta ricorrente aveva dichiarato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, che
non contestava in sostanza i fatti esposti in quest’ultima (‘considerando’ 360, 363 e 366 della decisione impugnata). L’importo
finale dell’ammenda inflitta alla ricorrente è dunque risultato di EUR 3,78 milioni (‘considerando’ 370 della decisione impugnata).
Procedimento e conclusioni delle parti
18 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 febbraio 2002, la ricorrente ha proposto l’odierno
ricorso.
19 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e, a titolo di misure di
organizzazione del procedimento, ha invitato le parti a produrre taluni documenti e a rispondere ad alcuni quesiti scritti.
Le parti hanno ottemperato a tali richieste.
20 Le parti hanno esposto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale in occasione dell’udienza che si è svolta
il 1° luglio 2004.
21 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– in via principale, annullare l’art. 3, lett. b), della decisione impugnata;
– in via subordinata, ridurre l’importo dell’ammenda inflittale;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
22 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– rigettare il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
A –
Quanto all’eccezione di illegittimità
1.
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
23 La ricorrente afferma che l’art. 3, lett. b), della decisione impugnata è viziato da nullità, in quanto l’ammenda da esso
prevista è stata calcolata sulla base degli orientamenti, che violano l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
24 Essa afferma che tale eccezione di illegittimità è ricevibile e che occorre respingere l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo
cui l’illegittimità degli orientamenti non porterebbe all’annullamento della decisione impugnata in quanto la base giuridica
di quest’ultima sarebbe costituita unicamente dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
25 Nel merito, la ricorrente fa valere, in primo luogo, che l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 dev’essere considerato come
una norma che detta un obbligo generale di calcolare le ammende in proporzione al fatturato delle imprese interessate. Infatti,
questo sarebbe l’unico modo in cui potrebbe tenersi conto della capacità economica dell’impresa in questione. Orbene, gli
orientamenti prenderebbero le mosse da categorie forfettarie di ammende fissate indipendentemente dal fatturato e, di conseguenza,
dalla potenza economica dell’impresa in questione. In particolare, gli orientamenti prevedrebbero un importo forfettario di
EUR 20 milioni almeno per le infrazioni qualificate come «molto gravi», quali che siano le dimensioni dell’impresa interessata.
26 Tale violazione persisterebbe malgrado il fatto che gli orientamenti consentano una differenziazione in base a taluni elementi,
quali la natura dell’infrazione commessa, l’effettiva capacità economica dell’autore della violazione di creare un danno importante
agli altri operatori ovvero la ridotta importanza del mercato in questione. Infatti, tale differenziazione sarebbe possibile
soltanto all’interno delle categorie previste dagli orientamenti.
27 Per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la capacità economica di un’impresa, rivelata in particolare
dal suo fatturato complessivo, è solo uno dei criteri che la detta istituzione deve prendere in considerazione, la ricorrente
replica affermando di non contestare il fatto che debbano essere presi in considerazione vari criteri, ma censura la [OSCURATO:PERSONA]
per non averlo fatto a suo favore. Risulterebbe dalla giurisprudenza che gli orientamenti non ostano a che il fatturato complessivo
delle imprese interessate o, in alternativa, il fatturato da queste realizzato sul mercato del prodotto in questione «siano
presi in considerazione per la determinazione dell’ammenda al fine di rispettare i principi generali di diritto comunitario
e qualora le circostanze lo richiedano» (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑23/99, [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1705,
punto 283).
28 In secondo luogo, la ricorrente asserisce che, calcolando l’ammontare delle ammende sulla base di importi determinati in astratto,
gli orientamenti impongono un metodo di calcolo che non tiene conto delle dimensioni delle piccole e medie imprese (PMI) come
la ricorrente. Essa fa osservare che nel 2000 ha realizzato un fatturato complessivo di EUR 71 milioni e che, a livello europeo
sul mercato del fosfato di zinco standard, essa ha realizzato nel medesimo anno soltanto EUR 3,48 milioni di fatturato, vale
a dire circa il 4,9% del suo fatturato complessivo. La ricorrente aggiunge che un piccolo gruppo composto da non più di sei
collaboratori, assistiti da alcuni impiegati, era responsabile del fatturato realizzato su tale mercato. Essa non avrebbe
in pratica conseguito alcun profitto con il prodotto in questione ed avrebbe di fatto spesso accusato delle perdite.
29 Orbene, gli importi di base, ivi compreso l’importo di EUR 20 milioni almeno per le infrazioni qualificate come «molto gravi»,
verrebbero applicati anche se le imprese interessate sono PMI. Nel caso di specie, la conseguenza di tale «forfetizzazione»
sarebbe che l’ammenda inflitta alla ricorrente è significativamente superiore, in rapporto al fatturato complessivo, a quelle
inflitte in altri casi analoghi sotto il profilo della gravità dell’infrazione. A sostegno di tale argomento, la ricorrente
fa valere svariate decisioni della [OSCURATO:PERSONA], nelle quali quest’ultima ha inflitto ammende relativamente meno elevate [decisione
della [OSCURATO:PERSONA] 28 gennaio 1998, 98/273/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 85 del Trattato CE (IV/35.733 – VW)
(GU L 124, pag. 60; in prosieguo la «decisione Volkswagen»); decisione della [OSCURATO:PERSONA] 14 ottobre 1998, 1999/210/CE, relativa
ad una procedura a norma dell’articolo 85 del Trattato CE (IV/F-3/33.708 – [OSCURATO:PERSONA], IV/F‑3/33.709 – Tate & [OSCURATO:PERSONA], IV/F-3/33.710 – [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], IV/F-3/33.711 – [OSCURATO:PERSONA]) (GU 1999, L 76, pag. 1; in prosieguo:
la «decisione [OSCURATO:PERSONA]»); decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma
dell’articolo 85 del Trattato CE (Caso n. IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati) (GU 1999, L 24, pag. 1; in prosieguo la «decisione
Tubi preisolati»)]. Infatti, l’ammenda inflitta alla ricorrente sarebbe fino a 280 volte più elevata, in rapporto al suo fatturato,
di quella fissata nella decisione [OSCURATO:PERSONA]. In altri termini, gli orientamenti sarebbero illegittimi nella parte in cui
conducono, in casi comparabili sul piano della gravità, ad ammende sproporzionate rispetto ai fatturati.
30 In risposta all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui quest’ultima aveva preso in considerazione le dimensioni della ricorrente
nel fissare l’importo di partenza a EUR 3 milioni (v. supra, punto 13) anziché a EUR 20 milioni, la ricorrente fa valere che
la «forfetizzazione» ha in ogni caso delle ripercussioni sulle ammende inflitte e porta ad ammende sproporzionate.
31 In terzo luogo, la ricorrente afferma che l’aumento dell’importo di base in funzione della durata dell’infrazione, previsto
dagli orientamenti, è del pari illegittimo. Talune infrazioni, segnatamente le intese sulle quote, si estenderebbero, per
loro natura, su vari anni. Tale lunga durata verrebbe già sanzionata nel momento in cui l’infrazione viene qualificata come
molto grave. Pertanto, prevedendo delle maggiorazioni per le infrazioni in funzione della loro durata, gli orientamenti porterebbero
a sanzionare due volte l’impresa in questione.
32 In via preliminare, la [OSCURATO:PERSONA] esprime dei dubbi quanto alla ricevibilità dell’eccezione di illegittimità dedotta col
motivo proposto, per il fatto che gli orientamenti non costituiscono il fondamento giuridico della decisione impugnata. Benché
la [OSCURATO:PERSONA] abbia utilizzato nel caso di specie il metodo esposto negli orientamenti per il calcolo delle ammende, ciò
non toglie che l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 sarebbe la sola base giuridica della decisione. Pertanto, anche se gli
orientamenti dovessero essere dichiarati illegittimi, ciò non determinerebbe l’illegittimità della decisione impugnata.
33 Nel merito, la [OSCURATO:PERSONA] fa osservare come risulti dalle sentenze pronunciate dal Tribunale il 20 marzo 2002 in merito all’intesa
sui tubi preisolati che gli orientamenti non violano l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 (sentenze del Tribunale 20 marzo
2002, causa T‑9/99, HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1487; causa T‑15/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1613;
causa T‑16/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1633; causa T‑17/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1647; causa
T‑21/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. p. II‑1681; causa T‑28/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1845;
causa T‑31/99, ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1881, e, segnatamente, [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra
al punto 27, punti 223-232 e 278‑291). Di conseguenza, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], tale eccezione di illegittimità deve essere
respinta perché infondata.
34 [OSCURATO:PERSONA] contesta, in particolare, la fondatezza dell’argomento della ricorrente secondo cui essa avrebbe dovuto tener
conto dell’esiguità del fatturato di quest’ultima e secondo il quale la detta istituzione si sarebbe discostata dal rapporto
tra fatturato complessivo e ammenda fissata in altre decisioni. Per quanto riguarda il raffronto con la decisione [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] fa rilevare come la ricorrente sembri ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto fissare l’importo di
partenza in funzione della gravità dell’infrazione in misura pari a EUR 18 milioni (l’importo di partenza adottato nel caso
[OSCURATO:PERSONA]) moltiplicato per 280, vale a dire EUR 5,04 miliardi, oppure dividere per 280 l’importo di partenza di EUR 3
milioni fissato nel caso della ricorrente e arrivare a importi di partenza di EUR 10 000. La ricorrente dimenticherebbe che
la [OSCURATO:PERSONA], in conformità della giurisprudenza, deve comunque fissare un importo avente un effetto dissuasivo sufficiente.
2.
Giudizio del Tribunale
35 Occorre constatare, in via preliminare, che gli orientamenti, pur non costituendo il fondamento giuridico della decisione
impugnata, in quanto quest’ultima si basa sul regolamento n. 17, determinano, in modo generale ed astratto, il metodo che
la [OSCURATO:PERSONA] si è imposta per la fissazione dell’importo delle ammende (sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 27,
punto 274). Tenuto conto degli effetti giuridici che possono essere prodotti da regole di condotta quali gli orientamenti,
e posto che questi ultimi recano disposizioni di portata generale, delle quali è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto applicazione
nella decisione impugnata, è giocoforza constatare come esista un nesso diretto tra tale decisione e gli orientamenti stessi.
Ne consegue che l’eccezione di illegittimità è ricevibile.
36 La ricorrente eccepisce l’illegittimità degli orientamenti per il fatto che essi, in contrasto con la lettera dell’art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17, prevedendo – a suo avviso – che le ammende debbano essere calcolate proporzionalmente al fatturato
delle imprese interessate, avrebbero come punto di partenza categorie forfettarie di ammende fissate indipendentemente dal
fatturato. Pertanto, non verrebbe tenuto conto del fatto che la ricorrente è una PMI. Inoltre, la durata dell’infrazione verrebbe
presa in considerazione dagli orientamenti due volte.
37 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, gli orientamenti non eccedono i limiti normativi delle sanzioni come definiti
dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Infatti, il metodo generale per il calcolo dell’importo delle ammende enunciato
negli orientamenti si basa sui due criteri menzionati all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, vale a dire la gravità dell’infrazione
e la durata di quest’ultima, e rispetta il limite massimo correlato al fatturato di ciascuna impresa, stabilito dalla medesima
disposizione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 27, punti 231 e 232, e sentenza del Tribunale 29 aprile
2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1181,
punti 189 e 190).
38 Gli orientamenti costituiscono un’esposizione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del modo in cui essa valuta i fattori relativi
alla gravità e alla durata, nonché della metodologia applicata dalla detta istituzione per valutare le infrazioni in rapporto
alla loro natura e alle circostanze in questione. L’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non esige che l’importo dell’ammenda
sia proporzionato al fatturato dell’impresa interessata. Da esso risulta semplicemente che l’ammenda, ove superi la somma
di EUR 1 milione, non può eccedere il tetto massimo del 10% del fatturato dell’impresa interessata (sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 27, punto 278).
39 Inoltre, gli orientamenti consentono alla [OSCURATO:PERSONA] di prendere in considerazione, allorché le circostanze lo esigono, la
situazione particolare in cui si trovano le PMI rispetto alle imprese che dispongono, sul mercato in questione o complessivamente,
di un fatturato superiore. Al riguardo, il Tribunale ha già statuito che, nell’applicazione degli orientamenti, il fatturato
delle imprese coinvolte può essere preso in considerazione in sede di valutazione della capacità economica effettiva degli
autori dell’infrazione di creare un danno importante agli altri operatori nonché della necessità di garantire all’ammenda
un carattere sufficientemente dissuasivo, ovvero in sede di valutazione del fatto che le imprese di grandi dimensioni dispongono
per la maggior parte del tempo di infrastrutture sufficienti per possedere conoscenze giuridico-economiche che consentono
loro di meglio valutare il carattere illecito del loro comportamento e le conseguenze che ne derivano dal punto di vista della
normativa sulla concorrenza. Il fatturato delle imprese coinvolte può altresì essere preso in considerazione in sede di determinazione
del peso specifico, e dunque dell’impatto effettivo, del comportamento illecito di ciascuna impresa sulla concorrenza, in
particolare allorché esiste una disparità considerevole nelle dimensioni delle imprese autrici di un’infrazione della medesima
natura. Del pari, il fatturato delle imprese può costituire un’indicazione del vantaggio economico o finanziario eventualmente
conseguito dagli autori dell’infrazione ovvero di altre caratteristiche proprie di questi ultimi, che occorre, secondo le
circostanze, prendere in considerazione (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 33, punti 295 e 296, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 33, punto 203).
40 Per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente secondo cui gli orientamenti violerebbero l’art. 15, n. 2, del regolamento
n. 17 per il fatto che prevedono un importo forfettario di EUR 20 milioni almeno per le infrazioni molto gravi, anche se
l’impresa in questione è una PMI, occorre constatare come gli importi di base previsti dagli orientamenti siano soltanto «applicabili»
(punto I A). [OSCURATO:PERSONA] rimane pertanto assolutamente libera di fissare un importo di base situato al di sotto di EUR 20
milioni. Infatti, benché la ricorrente abbia commesso un’infrazione molto grave nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato
l’importo di partenza della sua ammenda a EUR 3 milioni, somma nettamente inferiore all’importo di EUR 20 milioni previsto
come applicabile dagli orientamenti per le infrazioni molto gravi (‘considerando’ 309 della decisione impugnata).
41 Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui gli orientamenti portano ad infliggere ammende superiori, in proporzione
al fatturato, a quelle inflitte ad altre imprese in analoghi casi precedenti, occorre sottolineare che la prassi decisionale
antecedente della [OSCURATO:PERSONA] non funge di per sé quale quadro giuridico-normativo per le ammende in materia di concorrenza
(sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 27, punto 234). Infatti, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia applicato,
in passato, ammende di un certo livello a taluni tipi di infrazioni non è idonea a privarla della possibilità di innalzare
tale livello entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 17, se ciò è necessario per garantire l’attuazione della politica
comunitaria della concorrenza (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique diffusion française
e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punto 109, e sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑304/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑869, punto 89).
42 Qualora la [OSCURATO:PERSONA] infligga, alle imprese coinvolte in una medesima infrazione, ammende giustificate, per ciascuna di
esse, in rapporto alla gravità e alla durata dell’infrazione, la detta istituzione non può essere censurata per il fatto che,
per talune di tali imprese, l’importo dell’ammenda è superiore, in rapporto al fatturato, a quello applicato ad altre imprese
in casi precedenti (v., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 27, punto 278).
43 Occorre aggiungere che la gravità dell’infrazione va accertata sulla scorta di un gran numero di elementi come, segnatamente,
le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l’effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato
redatto un elenco vincolante o esaustivo di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (sentenza della Corte 17
luglio 1997, causa C‑219/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4411, punto 33, e sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 27, punto 236). Orbene, i dati pertinenti, quali i mercati, i prodotti, i paesi, le imprese e i periodi
di cui trattasi differiscono da caso a caso. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non può essere obbligata ad infliggere ammende
corrispondenti alla medesima percentuale dei fatturati in tutti i casi paragonabili sotto il profilo della gravità (v., in
tal senso, sentenza del Tribunale 13 gennaio 2004, causa T‑67/01, JCB Service/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑49, punti 187-189).
44 Occorre ricordare, in ogni caso, che gli importi «forfettari» previsti dagli orientamenti sono soltanto indicativi e che non
può dunque conseguirne di per sé una violazione del principio di proporzionalità.
45 Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui gli orientamenti portano a prendere in considerazione due volte l’elemento
relativo alla durata delle infrazioni, occorre rilevare come l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 preveda espressamente
che occorre tener conto, per stabilire l’importo dell’ammenda, «oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata».
Alla luce di tale disposto ed anche a supporre che, intrinsecamente, talune infrazioni siano concepite per durare nel tempo,
non può vietarsi alla [OSCURATO:PERSONA] di tener conto della loro durata effettiva in ciascun caso di specie. Infatti, l’effetto
dannoso di intese le quali, pur destinate a durare per lungo tempo, vengano scoperte dalla [OSCURATO:PERSONA] o denunciate da un
partecipante dopo un breve periodo di funzionamento effettivo è necessariamente inferiore rispetto al caso in cui tali intese
abbiano avuto una lunga durata di funzionamento effettivo. Di conseguenza, è sempre necessario distinguere tra la durata dell’infrazione
e la gravità della medesima, quale risulta dalla sua propria natura (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 37, punto 259).
46 Ne consegue che l’eccezione di illegittimità dev’essere respinta.
B –
Quanto ai motivi di annullamento
47 La ricorrente deduce cinque motivi. Il primo motivo riguarda una violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e degli
orientamenti. Il secondo motivo è relativo ad una violazione del principio di proporzionalità. Il terzo motivo concerne una
violazione del principio di parità di trattamento. Il quarto motivo riguarda una violazione dell’art. 7 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»). Il quinto motivo
attiene ad una violazione dell’art. 253 CE.
1.
Quanto al primo motivo, relativo ad una violazione dell’art
.
15, n. 2, del regolamento n. 17 e degli orientamenti
48 La ricorrente fa valere che, anche a supporre che gli orientamenti vengano giudicati legittimi, occorrerebbe ritenere che
la [OSCURATO:PERSONA] ne abbia fatto un’erronea applicazione. A suo avviso, l’art. 3, lett. b), della decisione impugnata viola tanto
l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, quanto gli orientamenti. Tale motivo è suddiviso in tre parti, con le quali la ricorrente
fa valere:
– che la [OSCURATO:PERSONA] non ha correttamente valutato la gravità dell’infrazione;
– che la mancata presa in considerazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del fatto che era interessata soltanto una parte modesta
del fatturato della ricorrente costituisce una violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e degli orientamenti;
– che la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso in considerazione la capacità economica della ricorrente.
a) Quanto alla prima parte del motivo, relativa all’erronea valutazione della gravità dell’infrazione
49 Ad avviso della ricorrente, ai fini del calcolo dell’ammenda a norma dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 è determinante
la gravità dell’infrazione. Nella fattispecie, la qualificazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dell’infrazione come «molto
grave» a motivo della natura e delle ripercussioni della medesima sul mercato (‘considerando’ 300 della decisione impugnata)
sarebbe erronea. La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, ha omesso di prendere in considerazione tutti i fatti
pertinenti, e in particolare la portata ridotta dell’infrazione, e, dall’altro, non ha correttamente valutato gli elementi
da essa presi in esame. Se la detta istituzione avesse correttamente valutato l’infrazione, avrebbe dovuto infliggere un’ammenda
meno elevata.
50 Tale prima parte del primo motivo comprende quattro censure, relative al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe mal valutato:
– la natura dell’infrazione;
– gli effetti dell’infrazione sul mercato;
– la crisi nel settore del fosfato di zinco quale circostanza attenuante;
– il fatto che l’infrazione si distingue dalle altre intese qualificate come molto gravi.
Quanto alla natura dell’infrazione
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
51 La ricorrente fa valere che l’infrazione avrebbe dovuto essere qualificata dalla [OSCURATO:PERSONA] come di ridotta portata e che
dunque avrebbe dovuto esserle inflitta un’ammenda meno gravosa. Pur ammettendo che l’intesa costituiva una violazione seria
della normativa sulla concorrenza, la ricorrente asserisce che il rischio per la concorrenza era relativamente limitato vista
la ridotta portata dell’intesa. La ricorrente afferma che, secondo una costante giurisprudenza, «nella determinazione dell’importo
delle ammende occorre tener conto di tutti i fattori che possono entrare nella valutazione della gravità dell’infrazione»
(sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95
a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑491, punto 4949, e sentenza Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 41, punti 120
e 129). In passato, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe attenuta a tale giurisprudenza. Per contro, nel caso di specie, mentre nella
comunicazione degli addebiti la detta istituzione avrebbe riconosciuto l’esistenza di elementi che provavano il carattere
ridotto dell’infrazione, essa avrebbe, dopo una svolta manifesta della sua politica in materia di ammende, successivamente
occultato questi stessi elementi nella decisione impugnata. Inoltre, nel suo controricorso la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe cambiato
opinione quanto all’importanza degli elementi comprovanti la portata ridotta dell’infrazione. Infatti, in esso la [OSCURATO:PERSONA]
ammetterebbe che tali elementi erano pertinenti ai fini della propria valutazione della gravità dell’infrazione, ma che essi
nulla cambiavano in ordine al fatto che quest’ultima doveva essere qualificata come «molto grave».
52 La ricorrente espone poi le ragioni per le quali, a suo avviso, l’infrazione non avrebbe dovuto essere qualificata come «molto
grave».
53 In primo luogo, essa fa valere che l’infrazione consisteva in un accordo informale che non era accompagnato da alcuno speciale
meccanismo di attuazione da parte delle imprese coinvolte. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA], pur avendo riconosciuto tale circostanza
nella comunicazione degli addebiti, avrebbe omesso di ridurre l’ammenda nella decisione impugnata. Per contro, nella decisione
Polipropilene, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inflitto un’ammenda di importo poco elevato in considerazione del fatto che le imprese
in questione non avevano previsto alcun meccanismo di attuazione [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 23 aprile 1986, 86/398/CEE,
relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.149 – Polipropilene) (GU L 230, pag. 1; in prosieguo:
la «decisione Polipropilene»), punto 108]. Per sua natura, un’infrazione avrebbe effetti meno nocivi sul mercato qualora non
sia assistita da meccanismi di attuazione. La ricorrente contesta la fondatezza dell’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui
il presente caso si distingue da quello conclusosi con la decisione Polipropilene per il fatto che le parti dei presenti accordi
erano assoggettate a pressioni aventi la medesima funzione ed i medesimi effetti di un meccanismo di attuazione formale. Essa
ritiene che il fatto che non fosse prevista alcuna misura vincolante idonea a garantire il rispetto delle quote, tanto nell’affare
Polipropilene quanto nella fattispecie, sia un elemento determinante.
54 In risposta all’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata a tener conto della propria prassi antecedente, la ricorrente
afferma che la giurisprudenza obbliga la [OSCURATO:PERSONA] a considerare tutti gli elementi idonei a entrare nella valutazione della
gravità dell’infrazione (sentenza Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 51, punto 4949). Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA]
non potrebbe astenersi, «in modo arbitrario ed in assenza di una convincente motivazione», dal prendere in considerazione
i criteri da essa reputati pertinenti in precedenti decisioni ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione. Inoltre,
la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe travisato la sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑347/94, Mayr-Melnhof/[OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1751).
La ricorrente riconosce che, in tale sentenza, il Tribunale ha statuito che «il solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ritenuto,
nella sua prassi decisionale anteriore, che taluni elementi costituissero circostanze attenuanti ai fini della determinazione
dell’importo dell’ammenda non implica che essa sia costretta ad effettuare la medesima valutazione in una decisione successiva»
(punto 368). Essa ritiene, tuttavia, che tale affermazione non incida sull’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di prendere in considerazione
tutti gli elementi pertinenti. La ricorrente asserisce che l’assenza di meccanismi di attuazione, la mancanza di ostacoli
alla concorrenza tra gli [OSCURATO:PERSONA] (v. infra, punto 56) ed il ruolo secondario svolto dai prezzi (v. infra, punto 57) siano elementi
essenziali per una corretta valutazione della gravità dell’infrazione. Essa aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] ha trascurato tutti
gli elementi favorevoli alle imprese coinvolte, malgrado essi fossero essenziali per valutare la gravità dell’infrazione.
La ricorrente precisa che nel caso conclusosi con la citata sentenza Mayr‑Melnhof/[OSCURATO:PERSONA] esisteva una crisi settoriale,
che doveva soprattutto essere tenuta in considerazione quale circostanza attenuante ovvero quale dato obiettivo ai sensi del
punto 5 degli orientamenti, e che è meno importante ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione rispetto agli
elementi dedotti dalla ricorrente nel caso di specie. Inoltre, la ricorrente nega che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 27, consenta alla [OSCURATO:PERSONA] di discostarsi dalla propria prassi decisionale antecedente. Infatti, le
constatazioni operate dal Tribunale in tale sentenza costituirebbero una risposta all’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui
la modifica del livello precedente delle ammende determinata dagli orientamenti costituiva un’alterazione del quadro giuridico‑normativo
valevole per le ammende che possono essere inflitte. Tale sentenza non consentirebbe alla [OSCURATO:PERSONA] di tenere in non cale
elementi pertinenti ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione.
55 Quanto all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il Tribunale ha constatato, nella sentenza 14 maggio 1998, causa T‑348/94,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1875), che l’assenza di misure di controllo della fase attuativa non può, di per
sé, costituire una circostanza attenuante, la ricorrente fa osservare come tale giurisprudenza sia irrilevante ai fini della
valutazione della gravità dell’infrazione. Essa aggiunge che il Tribunale, nella sentenza 17 dicembre 1991, causa T‑6/89,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1623, punti 269-271), ha statuito che l’assenza di meccanismi di attuazione costituiva
una circostanza attenuante.
56 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che le quote fissate dall’intesa erano stabilite unicamente a livello europeo. Le
imprese coinvolte non avrebbero tentato di fissare quote per singoli [OSCURATO:PERSONA] e non vi sarebbe dunque stata alcuna compartimentazione
dei mercati nazionali. Di conseguenza, il rischio per la concorrenza sarebbe stato limitato sin dall’inizio. La ricorrente
asserisce che la [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con la propria decisione 30 novembre 1994, 94/815/CE, relativa ad una procedura
d’applicazione dell’articolo 85 del Trattato CE (Caso IV/33.126 e 33.322 – Cemento) (GU L 343, pag. 1; in prosieguo: la «decisione
Cemento»), in cui aveva attribuito un’importanza particolare al fatto che le imprese coinvolte avevano fissato quote per singoli
paesi ed avevano dunque compartimentato i mercati nazionali, non ha invece tenuto conto di tale circostanza nel caso di specie
in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda.
57 In terzo luogo, e contrariamente alle altre infrazioni qualificate come «molto gravi», l’accordo sui prezzi avrebbe avuto
un ruolo secondario. La ricorrente ammette che, nel corso di numerose riunioni, è stata affrontata la questione dei prezzi,
ma precisa che la discussione al riguardo si limitava, soprattutto all’inizio dell’infrazione, a reclami riguardanti il livello
poco elevato dei prezzi nonché le differenze di prezzi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Le note manoscritte prese nel corso delle riunioni
nel 1994 e nel 1995 non conterrebbero alcuna indicazione relativa ai prezzi in quanto questi ultimi non sarebbero stati fissati
all’inizio dell’intesa. La ricorrente rileva che, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 99 della comunicazione degli addebiti,
l’intesa era fondata sul principio «soltanto quantità, e non prezzi». Tuttavia, dei prezzi minimi sarebbero stati fissati.
La ricorrente aggiunge che le imprese coinvolte hanno unicamente fissato prezzi di riferimento e che tali prezzi hanno, per
loro natura, come riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA], ripercussioni più limitate rispetto ai prezzi fissi. La ricorrente precisa
che essa non contesta i fatti accertati bensì la loro valutazione.
58 La ricorrente censura la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui non vi è una vera differenza di valore tra l’intesa in
questione ed altre intese nelle quali erano previsti precisi accordi di fissazione dei prezzi e delle quote, provvisti di
efficaci meccanismi di attuazione. Essa insiste sul fatto che i rischi di restrizione della concorrenza e di ostacoli all’integrazione
sono considerevolmente meno elevati nel caso di specie.
59 In quarto luogo, la ricorrente sostiene che, fatta eccezione per un solo cliente, la [OSCURATO:PERSONA], e di una sola occasione
in cui la [OSCURATO:PERSONA] si è vista assegnare alcune piccole imprese del [OSCURATO:PERSONA], non vi è stata alcuna assegnazione di clienti.
60 Per parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] rileva come la ricorrente non faccia valere che essa istituzione abbia ecceduto il margine di
discrezionalità che le spetta ovvero commesso altri errori di valutazione. A suo avviso, la ricorrente si limita ad affermare
in modo generico che la [OSCURATO:PERSONA] si è discostata «arbitrariamente e senza una motivazione convincente» dalla propria prassi
decisionale antecedente.
61 [OSCURATO:PERSONA] afferma che, in conformità dei principi fissati dalla giurisprudenza, essa ha esaminato tutti gli elementi
pertinenti per valutare la natura dell’infrazione ed ha concluso che quest’ultima doveva, per sua stessa natura, essere qualificata
come «molto grave».
62 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la ricorrente abbia mal compreso la giurisprudenza in materia. Essa ammette di essere obbligata
a prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ma afferma che la giurisprudenza non impone che taluni elementi
di fatto, segnatamente quelli dedotti dalla ricorrente nella fattispecie, debbano sistematicamente risolversi in una riduzione
dell’importo di partenza dell’ammenda. Infatti, risulterebbe dalla giurisprudenza che non esiste un elenco vincolante o esaustivo
di criteri da prendere obbligatoriamente in considerazione. Inoltre, l’importanza di ciascuno dei criteri nella valutazione
della gravità dell’infrazione dipenderebbe dalle circostanze del caso di specie.
63 [OSCURATO:PERSONA] esamina poi la questione della presunta portata ridotta dell’infrazione fatta valere dalla ricorrente e ritiene
che tale circostanza non diminuisca la gravità dell’infrazione. Essa sottolinea al riguardo di non essere in alcun modo tenuta
a rispettare la propria prassi decisionale antecedente.
– Giudizio del Tribunale
64 Occorre rilevare, in via preliminare, che la ricorrente mira soltanto ad ottenere la soppressione dell’ammenda ovvero una
riduzione del suo ammontare. Essa non contesta l’art. 1 della decisione impugnata e riconosce dunque la fondatezza delle conclusioni
della [OSCURATO:PERSONA] quanto alla sua partecipazione all’intesa ed alla violazione dell’art. 81 CE. La ricorrente ha dichiarato,
nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, che non contestava in sostanza i fatti esposti in quest’ultima, ed ha
dunque beneficiato di una riduzione del 10% dell’ammontare della sua ammenda sulla scorta della comunicazione sulla cooperazione
(‘considerando’ 360 e 363 della decisione impugnata).
65 Occorre poi rigettare l’argomento della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, ha occultato tutte
le circostanze che dimostravano la portata ridotta dell’infrazione e che erano menzionate nella comunicazione degli addebiti.
[OSCURATO:PERSONA] ha infatti preso in considerazione nella decisione impugnata tutte le circostanze in questione. Contrariamente
a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui «l’accordo sulle vendite e sulle quote rivestiva
piuttosto la forma di un accordo informale per il quale i membri non hanno applicato alcun meccanismo di attuazione speciale»
(punto 67 della comunicazione degli addebiti) viene, in realtà, ripresa in sostanza al ‘considerando’ 72 della decisione impugnata.
L’affermazione – che la ricorrente attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA], ancorché essa provenga in realtà dalla [OSCURATO:PERSONA] – secondo
cui l’intesa era fondata sul principio «soltanto quantità, e non prezzi» (punto 99 della comunicazione degli addebiti) viene
ripresa al ‘considerando’ 104 della decisione impugnata. Per di più, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione il fatto che
le quote venivano applicate esclusivamente a livello europeo e che le imprese coinvolte non avevano compartimentato i loro
rispettivi mercati nazionali (‘considerando’ 267 e 273 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha del pari preso in considerazione
l’argomento secondo cui un solo cliente era stato assegnato tra i membri dell’intesa (‘considerando’ 270 e 277). Inoltre,
contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] si è pronunciata, nella decisione impugnata, sugli argomenti
da essa dedotti (‘considerando’ 104, 274 e 290‑298).
66 Inoltre, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la valutazione della gravità dell’infrazione dev’essere
effettuata tenendo conto, in particolare, della natura delle restrizioni provocate alla concorrenza (v. sentenza del Tribunale
9 luglio 2003, causa T‑224/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2597,
punto 117 e giurisprudenza ivi citata).
67 Orbene, la ricorrente non nega che l’intesa ha fissato dei prezzi e stabilito delle quote a livello europeo, e che vi è stata
assegnazione di almeno un cliente. È importante ricordare, a questo proposito, che i primi esempi di intese menzionati all’art. 81,
n. 1, lett. a), b) e c), CE, dichiarati espressamente incompatibili con il mercato comune, sono precisamente quelli consistenti
in:
«a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
(...)».
68 Questo è il motivo per cui le infrazioni di questo tipo, segnatamente quando si tratta di intese orizzontali, vengono qualificate
dalla giurisprudenza come «particolarmente gravi» (sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T‑141/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑347, punto 675), ovvero come «violazioni manifeste delle regole comunitarie di concorrenza» (sentenze del Tribunale
6 aprile 1995, causa T‑148/89, Tréfilunion/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1063, punto 109, e 14 maggio 1998, causa T‑311/94, BPB
de Eendracht/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1129, punti 303 e 338).
69 È altresì importante ricordare che le infrazioni «molto gravi», ai sensi degli orientamenti, sono composte «essenzialmente
di restrizioni orizzontali, quali cartelli di prezzi e di ripartizione dei mercati, o di altre pratiche che pregiudicano il
buon funzionamento del mercato interno, ad esempio quelle miranti a compartimentare i mercati nazionali, o di abusi incontestabili
di posizione dominante da parte di imprese in situazione di quasi-monopolio» (punto 1 A, secondo comma, terzo trattino).
70 Risulta da quanto precede che giustamente la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato l’infrazione in questione come molto grave tenuto
conto della sua natura. Occorre tuttavia esaminare la presunta portata ridotta dell’infrazione fatta valere dalla ricorrente.
71 In primo luogo, quanto all’argomento della ricorrente secondo cui l’infrazione consisteva in un accordo informale per il quale
le imprese coinvolte non avevano applicato alcun meccanismo di attuazione speciale, occorre osservare che non è necessario,
affinché un’intesa tra imprese corrisponda ad un accordo vietato, essere in presenza di un contratto a carattere vincolante.
E’ sufficiente che le imprese considerate abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato
modo (sentenza del Tribunale 11 dicembre 2003, causa T‑59/99, Ventouris/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5257, punto 52). L’assenza
di misure formali di controllo dell’attuazione non è necessariamente idonea ad influire sulla gravità dell’infrazione. Il
fatto che un’intesa illecita venga attuata in maniera informale non esclude la sua efficacia.
72 Malgrado la [OSCURATO:PERSONA] abbia limitato l’ammenda nella decisione Polipropilene, come indicato sopra al punto 41, la prassi
decisionale antecedente della detta istituzione non serve di per sé quale quadro giuridico‑normativo per le ammende in materia
di concorrenza.
73 Nella fattispecie, per quanto riguarda l’accordo sulle vendite e sulle quote, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso,
nella decisione impugnata, che tale accordo andava «visto [piuttosto] come un gentlemen’s agreement, poiché i partecipanti
all’intesa non hanno messo in atto alcun meccanismo di imposizione specifico» (‘considerando’ 72). Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA]
ha constatato che «l’applicazione delle quote di vendita è stata realizzata attraverso la pressione esercitata sui membri
del cartello nel corso delle riunioni» (‘considerando’ 72 e 276 della decisione impugnata). La ricorrente non nega che sedici
riunioni si siano svolte tra i membri dell’intesa nel corso del periodo intercorrente dal marzo 1994 al maggio 1998 (‘considerando’ 70
della decisione impugnata) e che, in occasione di tali riunioni, le imprese interessate abbiano scambiato informazioni relative
alle vendite e discusso le loro rispettive quote di mercato. Infatti, tali imprese scambiavano i loro dati relativi alle vendite
di fosfato di zinco utilizzando associazioni di produttori di zinco come intermediari, e potevano in tal modo verificare che
ciascuno rispettasse la propria quota di mercato (‘considerando’ 69 e 284). Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che i membri
dell’intesa si lamentavano spesso durante le riunioni e si accusavano di superare le quote convenute e che pertanto il rispetto
di queste ultime era assicurato mediante pressioni esercitate nel corso di tali riunioni (punto 67 della dichiarazione della
[OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA], pur sottolineando che non vi era alcun sistema di compensazione, conferma che i partecipanti
si accusavano nel corso delle riunioni dell’intesa e si lamentavano se le loro quote di mercato erano diminuite (punto 2.4.19
della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA]).
74 Peraltro, risulta dalla decisione impugnata che «[l]’assegnazione dei clienti è stata utilizzata, invece, come una forma di
compensazione nell’eventualità in cui una società non conseguisse la quota assegnatale» (‘considerando’ 72). Tale affermazione
è corroborata dalla dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, nel 1995, il cliente [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»)
è stato assegnato alla SNCZ per garantire che quest’ultima avesse la propria quota del 24% (punto 67). [OSCURATO:PERSONA] constata
altresì che non ha tentato di avere nuovi clienti in un certo momento in quanto ciò avrebbe implicato delle rappresaglie da
parte delle altre imprese interessate (punto 77 della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA]).
75 Inoltre, la ricorrente non nega che, su base annuale, le quote di mercato effettive delle imprese coinvolte fossero assai
vicine alle quote di mercato che erano state loro attribuite (‘considerando’ 72 della decisione impugnata). Questo fatto dimostra
che il sistema di attuazione dell’accordo sulle vendite era efficace anche se non era accompagnato da un sistema di sanzioni
formale.
76 Quanto agli accordi sui prezzi e sull’assegnazione dei clienti, vero è che la [OSCURATO:PERSONA] non identifica né nella decisione
impugnata (v., ad esempio, ‘considerando’ 285 e 286) né nei suoi scritti difensivi alcun meccanismo di attuazione particolare.
Occorre tuttavia rilevare come risulti dalla giurisprudenza che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un margine di discrezionalità nella
fissazione dell’importo delle ammende al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole di
concorrenza (sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T‑150/89, Martinelli/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1165, punto 59, e
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 66, punto 56). Tenuto conto della
natura dell’infrazione in questione e della giurisprudenza citata sopra ai punti 68 e 71, nonché delle sue conseguenze e ripercussioni
(v. infra, punti 111-118 e 129), il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia nella fattispecie superato tale margine
di discrezionalità.
77 In secondo luogo, quanto all’argomento della ricorrente secondo cui il rischio per la concorrenza era limitato per il fatto
che le quote fissate dall’intesa erano stabilite soltanto a livello europeo, è importante ricordare che gli orientamenti menzionano
le infrazioni dirette a compartimentare i mercati nazionali unicamente a titolo indicativo, quali esempi di infrazioni che
possono essere qualificate come molto gravi (punto 1 A, secondo comma, terzo trattino). Inoltre, il Tribunale ha già statuito,
nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 66, che un’intesa
che comportava, in particolare, la fissazione di obiettivi di prezzi non poteva sottrarsi alla qualificazione di infrazione
molto grave per il solo fatto che si trattava di un’intesa mondiale che non conduceva ad una compartimentazione dei mercati
nazionali all’interno del mercato comune (punti 123-125). Il medesimo ragionamento si applica nella presente fattispecie.
78 Per quanto riguarda la decisione Cemento invocata dalla ricorrente, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia qualificato come molto
grave la compartimentazione dei mercati nazionali nell’ambito di tale decisione non è pertinente nel caso di specie. Se l’intesa
in questione nel presente caso avesse avuto come conseguenza la compartimentazione dei mercati nazionali, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
potuto infliggere un’ammenda ancora più elevata. Al riguardo, si deve rilevare che gli orientamenti prevedono in particolare
che «[n]ell’ambito di ciascuna di tali categorie, ed in particolare per le categorie di infrazioni gravi e molto gravi, la
forcella di sanzioni previste consentirà di differenziare il trattamento da riservare alle imprese in funzione della natura
delle infrazioni commesse» (punto 1 A, terzo comma).
79 Per giunta, occorre notare che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], si era deciso, in occasione della prima riunione dell’intesa in
data 24 marzo 1994, che «i prezzi non dovevano variare troppo fortemente da un paese all’altro, di modo che i prodotti non
passino le frontiere» (punti 51 e 74 della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA]). Consta pertanto che le imprese interessate
intendevano, in una certa misura, compartimentare i mercati nazionali nel caso di specie.
80 In terzo luogo, quanto all’argomento secondo cui l’infrazione non avrebbe dovuto essere qualificata come molto grave in quanto
l’accordo sui prezzi ha svolto unicamente un ruolo secondario e riguardava soltanto prezzi di riferimento che hanno, per loro
natura, ripercussioni più limitate rispetto a quelle dei prezzi fissi, occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, nella
decisione impugnata, che i membri dell’intesa avevano concordato dei prezzi «minimi» e/o «raccomandati» per il fosfato di
zinco (‘considerando’ 65).
81 La fissazione di un prezzo – sia pure meramente indicativo – pregiudica il gioco della concorrenza in quanto consente a ciascun
partecipante all’intesa di prevedere con un ragionevole grado di certezza quale sarà la politica dei prezzi dei suoi concorrenti
(sentenza della Corte 17 ottobre 1972, causa 8/72, Vereeniging van Cementhandelaren/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 977, punto thandelaren/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 21). Più in generale, intese siffatte comportano un intervento diretto sui parametri essenziali della concorrenza nel mercato
considerato (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 68, punto 675). Infatti, esprimendo la volontà comune
di applicare un certo livello di prezzi ai loro prodotti, i produttori interessati non determinano più autonomamente la loro
politica sul mercato, pregiudicando in tal modo i principi inerenti alle norme del Trattato in materia di concorrenza (sentenza
BPB de Eendracht/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 68, punto 192).
82 Alla luce di tali considerazioni, l’intesa in questione non può sfuggire alla qualifica di infrazione molto grave per il solo
fatto che essa ha fissato dei prezzi di riferimento (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 66, punti 118-120).
83 Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui l’accordo sui prezzi aveva soltanto un ruolo «secondario», il Tribunale
ritiene che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia dichiarato che la fissazione di quote di vendita era la «pietra angolare» dell’accordo
(‘considerando’ 66 della decisione impugnata) non comporta che l’accordo sui prezzi debba essere considerato secondario. Infatti,
l’accordo sulle quote, l’accordo sui clienti e l’accordo sulla fissazione dei prezzi costituiscono tre aspetti di un’unica
intesa. Orbene, la gravità dell’intesa deve essere valutata in una prospettiva globale. Tenuto conto della natura dell’infrazione
nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a qualificare quest’ultima come molto grave.
84 Ad ogni modo, il Tribunale reputa che l’accordo sui prezzi costituisse un aspetto importante dell’intesa. [OSCURATO:PERSONA] ha
del resto raccolto prove scritte che dimostrano che i prezzi raccomandati erano stati discussi nel corso di varie riunioni
dell’intesa (‘considerando’ 134, 139, 140, 162, 178 e 186 della decisione impugnata). Inoltre, contrariamente a quanto sostiene
la ricorrente, l’accordo sui prezzi costituiva uno degli elementi dell’intesa sin dal 1994. Infatti, tra le imprese coinvolte,
solo la ricorrente ha fatto valere nel corso del procedimento amministrativo che tale accordo era intervenuto soltanto a partire
dal 1996 (‘considerando’ 268 della decisione impugnata). Orbene, come indicato sopra, secondo la [OSCURATO:PERSONA] le imprese
coinvolte avevano deciso, in occasione della prima riunione del 24 marzo 1994, che i prezzi non dovevano variare troppo fortemente
da un paese all’altro (punto 51 della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA]). Risulta altresì dalla dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA]
(punto 2.4.24) che l’intesa fissava i prezzi in occasione di ciascuna riunione. Le prove documentali delle prime riunioni
non sono altrettanto voluminose che per le riunioni successive. Tuttavia, l’ordine del giorno per la riunione del 27 marzo
1995 mostra l’intenzione di discutere l’evoluzione dei prezzi in Germania, in Francia, nel Benelux, nel [OSCURATO:PERSONA], nei paesi
nordici, negli [OSCURATO:PERSONA] e nel resto del mondo (‘considerando’ 121 della decisione impugnata).
85 In quarto luogo, dalla circostanza che, fatta eccezione per un solo cliente, la [OSCURATO:PERSONA], e per un’unica occasione in cui la
[OSCURATO:PERSONA] si è vista assegnare alcune piccole imprese del [OSCURATO:PERSONA], non vi è stata alcuna assegnazione di clienti, non
si può dedurre che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse legittimata a qualificare tale infrazione come molto grave.
86 La ricorrente non nega che vi sia stata un’assegnazione della [OSCURATO:PERSONA], la quale rientrava tra gli otto principali produttori
di vernici nell’[OSCURATO:PERSONA] occidentale (‘considerando’ 52 della decisione impugnata).
87 Le imprese interessate avevano regolari discussioni in merito all’assegnazione di questo cliente e a turno garantivano le
forniture destinate a quest’ultimo (‘considerando’ 68, 96 e 97 della decisione impugnata; punti 63 e 67 della dichiarazione
della [OSCURATO:PERSONA]). Esse avevano un meccanismo flessibile di assegnazione per garantire che la [OSCURATO:PERSONA] «non sospettasse
dell’intesa» (‘considerando’ 99 e 100 della decisione impugnata). Il Tribunale constata che il prezzo da fatturare alla [OSCURATO:PERSONA]
costituiva l’oggetto di tale accordo e che si era convenuto che nessun produttore diverso da quello cui spettava il «turno»
potesse fatturare un prezzo inferiore a quello che era stato concordato (‘considerando’ 96 della decisione impugnata e punto 2.4.22
della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA]).
88 Inoltre, la ricorrente neppure contesta che la [OSCURATO:PERSONA] si è vista assegnare alcune piccole imprese (‘considerando’ 180
e 277 della decisione impugnata). La stessa [OSCURATO:PERSONA] non nega tali assegnazioni di clienti.
89 Occorre rilevare inoltre come la [OSCURATO:PERSONA] affermi, in base alla nota 30 marzo 1995 della [OSCURATO:PERSONA], che l’assegnazione
della Jotun è stata discussa (‘considerando’ 277 della decisione impugnata). Sebbene tale nota non si riferisca direttamente
all’assegnazione della Jotun, la ricorrente non contesta direttamente tale affermazione. Anche la Jotun figura tra gli otto
principali produttori di vernici nell’[OSCURATO:PERSONA] occidentale (‘considerando’ 52 della decisione impugnata).
90 Ne consegue che giustamente la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che vi era stata assegnazione di alcuni clienti. Il fatto che tale
assegnazione abbia riguardato soltanto alcuni clienti, e non tutti i clienti presenti sul mercato, non è tale da rimettere
in discussione la conclusione secondo cui l’intesa in questione era di natura molto grave.
91 Alla luce di tali considerazioni, occorre respingere la censura sollevata dalla ricorrente secondo cui l’infrazione in questione
non sarebbe, per sua natura, un’infrazione molto grave.
Quanto agli effetti dell’infrazione
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
92 In via preliminare, la ricorrente fa osservare come la [OSCURATO:PERSONA] abbia fondato le proprie conclusioni circa il carattere
molto grave dell’infrazione principalmente sugli effetti di quest’ultima sul mercato. Essa sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha
commesso errori di valutazione a questo proposito. Secondo la giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, nel valutare
la gravità dell’infrazione, tener conto di tutte le circostanze potenzialmente pertinenti quanto agli effetti sul mercato
(sentenza Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 51, punto 4949). [OSCURATO:PERSONA], in conformità di tale giurisprudenza,
avrebbe, nella propria prassi decisionale antecedente, confermato che le ripercussioni limitate sul mercato nonché la mancata
applicazione integrale degli accordi erano elementi idonei a entrare nella valutazione della gravità dell’infrazione [decisione
Polipropilene, punto 108, e decisione della [OSCURATO:PERSONA] 9 dicembre 1998, 1999/271/CE, relativa ad una procedura ai sensi dell’articolo 85
del Trattato CE (IV/34.466 – Traghetti greci) (GU L 109, pag. 24; in prosieguo: la «decisione Traghetti greci»), punto 162].
Nella decisione Traghetti greci, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto che il fatto che le parti non avessero applicato integralmente
gli specifici accordi sui prezzi e si fossero fatte concorrenza su questi ultimi praticando sconti differenziati costituisse
una ragione per qualificare l’infrazione soltanto come grave e non come molto grave. Per contro, nella presente fattispecie,
la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto né del fatto che gli accordi in questione non erano stati attuati in modo scrupoloso
né del fatto che essi avevano avuto soltanto ripercussioni limitate sul mercato.
93 In primo luogo, per quanto riguarda l’attuazione dell’infrazione, la ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente
constatato che l’accordo relativo ai prezzi era stato scrupolosamente attuato dalle imprese interessate. Anzitutto, la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe fondato le proprie conclusioni in merito all’attuazione degli accordi sui prezzi sulla dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA]
secondo cui i prezzi riportati nel listino di quest’ultima coincidevano con i prezzi concordati (‘considerando’ 285 della
decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] facendo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe travisato la detta dichiarazione. Difatti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe constatato
anche che, secondo la sua esperienza, «i prezzi discussi nelle riunioni non venivano rispettati e si ammetteva in generale
che delle vendite venissero realizzate al di sotto dei prezzi di riferimento che erano stati concordati» (punti 2.4.25 della
dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA]). Tale affermazione sarebbe confermata dalla dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, da
un lato, era praticamente impossibile fissare i prezzi e, dall’altro, i prezzi di riferimento non venivano rispettati nei
paesi scandinavi (punto 60). Il semplice fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ripreso i prezzi indicativi nel proprio catalogo di prezzi
interno non consentirebbe di concludere, alla luce delle circostanze, che gli accordi in questione siano stati scrupolosamente
applicati.
94 Inoltre, le imprese interessate avrebbero venduto il fosfato di zinco standard al di sotto dei prezzi concordati e sarebbero
stati regolarmente concessi degli sconti sui prezzi. In particolare, i prezzi imposti dalla ricorrente sarebbero stati nettamente
inferiori ai prezzi di riferimento fissati dall’intesa. Infatti, i prezzi dell’ossido di zinco, e dunque dello zinco, determinerebbero
in maniera preponderante i prezzi del fosfato di zinco, in quanto costituiscono la componente essenziale dei costi di produzione.
Il prezzo dello zinco avrebbe subito forti oscillazioni nel periodo tra il 1990 e il 2000. La ricorrente sostiene che l’aumento
dei propri prezzi nel 1997 è legato al forte aumento del prezzo dello zinco e non al rispetto dei prezzi di riferimento. Inoltre,
la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] dei documenti comprovanti che le imprese interessate vendevano regolarmente
al di sotto dei prezzi convenuti. Infine, le imprese interessate sarebbero state obbligate a mantenere i prezzi ad un livello
poco elevato in considerazione segnatamente del rischio di importazioni dai paesi terzi. In sintesi, contrariamente alle conclusioni
della [OSCURATO:PERSONA], le imprese interessate non avrebbero rispettato gli accordi sui prezzi. La ricorrente fa osservare come
la [OSCURATO:PERSONA], nel suo controricorso, non si pronunci sugli argomenti qui sopra esposti.
95 Nella decisione Traghetti greci, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe deciso di ridurre l’ammenda e di qualificare l’infrazione come grave
e non come molto grave per il fatto che gli accordi non erano stati integralmente attuati. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rispettare
tale prassi nel presente caso. In risposta all’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non è vincolata alla propria prassi decisionale
antecedente, la ricorrente ribadisce che la detta istituzione deve prendere in considerazione tutti gli elementi idonei ad
entrare nel giudizio di valutazione della gravità dell’infrazione, ivi compresi i fattori da essa ritenuti pertinenti nelle
proprie precedenti decisioni. La giurisprudenza del Tribunale confermerebbe che l’impatto concreto degli effetti di un’infrazione
sul mercato deve essere preso in considerazione nel calcolo dell’ammenda (sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑308/94,
Cascades/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑925, punti 172 e segg.). Quanto all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui un’ammenda
deve essere ridotta soltanto nel caso in cui non sia stata applicata nessuna parte dell’accordo, la ricorrente fa valere che
anche nel caso in cui non sia stata attuata soltanto una parte di un accordo, tale fatto deve essere preso in considerazione.
Nella fattispecie, il fatto che l’accordo sui prezzi non sia stato applicato avrebbe dovuto essere preso in considerazione
per ridurre l’importo dell’ammenda.
96 In secondo luogo, per quanto riguarda le ripercussioni dell’intesa sul mercato, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe altresì commesso degli
errori di valutazione. Anzitutto, la ricorrente contesta la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’infrazione ha avuto
delle effettive ripercussioni per il fatto che le imprese in questione operavano sul 90% del mercato del SEE. Sebbene le imprese
coinvolte coprano una parte importante del mercato, l’infrazione non avrebbe mai riguardato il fosfato di zinco modificato,
bensì unicamente il fosfato di zinco standard, il quale rappresenta soltanto il 55% del mercato europeo del fosfato di zinco.
Pertanto, l’infrazione avrebbe avuto degli effetti soltanto su una parte del mercato europeo del fosfato di zinco. Quanto
all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il ripiegamento degli acquirenti sul fosfato di zinco modificato deve essere considerato
come una ripercussione effettiva sul mercato, la ricorrente replica, da un lato, che tale argomento non è stato invocato nella
decisione impugnata e, dall’altro, che tale constatazione nulla cambia quanto al fatto che l’infrazione riguardava soltanto
una parte del mercato e che pertanto le ripercussioni erano a fortiori limitate. Inoltre, le imprese in questione non avrebbero
raggiunto i loro obiettivi essenziali. La ricorrente segnala, a questo riguardo, da un lato, che, poiché il mercato non aveva
mai costituito l’oggetto di una ripartizione per paesi, nei diversi [OSCURATO:PERSONA] membri regnava «una forte concorrenza quanto ai
clienti e, di conseguenza, alle quote di mercato». La ricorrente presenta dei grafici per dimostrare l’esistenza di significative
variazioni nelle proprie vendite nei diversi [OSCURATO:PERSONA] membri e, dunque, la forte concorrenza che esisteva sul mercato in questione.
Dall’altro, la ripartizione dei clienti avrebbe avuto carattere eccezionale nell’ambito dell’intesa. Infine, i prezzi di riferimento
non sarebbero mai stati raggiunti, ciò che proverebbe l’esistenza di una forte concorrenza.
97 La ricorrente asserisce che le ripercussioni dell’intesa erano limitate per svariate ragioni. Anzitutto, gli acquirenti del
fosfato di zinco sarebbero grosse imprese che dispongono di un grande potere di negoziazione sui prezzi e che ricercano sistematicamente
le migliori offerte. In risposta all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui tale potere di acquisto non ridimensiona le ripercussioni
dell’intesa, la ricorrente sostiene che le infrazioni hanno ripercussioni sensibilmente più limitate allorché la parte avversa
sul mercato è potente rispetto al caso in cui gli acquirenti siano più deboli. Inoltre, la presenza sul mercato di concorrenti
terzi, e l’esistenza di prodotti sostitutivi, ivi compreso il fosfato di calcio, importato dai paesi terzi, avrebbero esercitato
una pressione considerevole sul prezzo del fosfato di zinco standard. La ricorrente ribadisce poi che, nel corso dell’infrazione,
il prezzo del fosfato di zinco dipendeva in larga misura da quello dello zinco e che le significative oscillazioni del prezzo
dello zinco hanno influito sul prezzo del fosfato di zinco. Pertanto, un accordo sul prezzo del fosfato di zinco non avrebbe
potuto avere veramente degli effetti. Infine, il fosfato di zinco rappresenterebbe soltanto una parte esigua del costo del
prodotto finale, vale a dire lo 0,08%. Le modifiche di minore importanza che gli accordi hanno apportato non avrebbero dunque
praticamente avuto alcuna ripercussione negativa sui prezzi delle vernici, o addirittura sui consumatori. Al riguardo, la
ricorrente fa osservare che la [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con la propria prassi precedente, non ha esaminato nella fattispecie
se i consumatori avessero subito un pregiudizio.
98 In risposta all’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le limitate ripercussioni costituiscono un elemento importante
nella valutazione della gravità dell’infrazione, la ricorrente fa valere che ciò non modifica in alcun modo il fatto che la
[OSCURATO:PERSONA] deve tener conto dell’impatto concreto dell’infrazione sul mercato nella determinazione della gravità di quest’ultima.
Più l’impatto sul mercato è limitato, meno l’infrazione dovrebbe essere qualificata come grave (sentenza Cascades/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 95, punti 172 e segg.).
99 Infine, la ricorrente sostiene che occorre «soprattutto» considerare la non applicazione di fatto degli accordi come una circostanza
attenuante in grado di giustificare una riduzione dell’ammenda in conformità del punto 3 degli orientamenti. Per contro, nella
sua replica, la ricorrente fa valere che gli argomenti da essa sviluppati a sostegno di tale parte del primo motivo riguardano
«la questione se la mancata applicazione integrale degli accordi e la portata ristretta degli effetti di un’infrazione debbano
essere prese in considerazione nella valutazione della gravità della violazione», e non la questione della non applicazione
di fatto degli accordi quale circostanza attenuante.
100 [OSCURATO:PERSONA] afferma di non essere tenuta a ridurre l’importo di base dell’ammenda qualora non tutte le parti dell’accordo
abbiano ricevuto attuazione ed i risultati perseguiti non siano stati integralmente ottenuti sul mercato. Essa aggiunge che
non esiste un elenco esaustivo di criteri di valutazione della gravità di un’infrazione.
101 [OSCURATO:PERSONA] nega poi che le sue conclusioni siano viziate da errori. In primo luogo, essa ricorda che la propria conclusione
relativa all’attuazione dell’infrazione non si limitava alle fissazioni dei prezzi, ma comprendeva anche la ripartizione delle
quote di mercato e l’assegnazione di almeno un cliente (‘considerando’ 72, 284, 286 e 287 della decisione impugnata), elementi
questi che la ricorrente non rimetterebbe in discussione. L’effettiva attuazione dei prezzi indicativi sarebbe dimostrata
non soltanto dalla dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il suo listino prezzi interno rispecchiava i prezzi concordati
(‘considerando’ 285 della decisione impugnata), ma anche dal fatto che i prezzi medi della ricorrente seguivano i prezzi raccomandati
per la Germania con una sfasatura nel tempo. Ad ogni modo, anche se i prezzi indicativi non fossero stati perfettamente raggiunti,
ciò non significherebbe che la ricorrente non ha contribuito all’attuazione degli accordi. Concordando quote di mercato e
prezzi-obiettivo, le imprese interessate avrebbero disposto di un margine di manovra per sfruttare i propri clienti. Dalla
giurisprudenza risulterebbe che un’impresa che non si comporti in maniera conforme a quella convenuta nell’ambito dell’intesa
può semplicemente tentare di utilizzare quest’ultima a proprio profitto (sentenza Cascades/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 95,
punto 230). Non può dunque venire in questione nella fattispecie una «non applicazione di fatto degli accordi illeciti» ai
sensi degli orientamenti.
102 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] nega di aver commesso degli errori di valutazione a proposito delle ripercussioni dell’intesa
sul mercato. Anzitutto, malgrado l’infrazione riguardasse unicamente il fosfato di zinco standard e non la sua variante modificata,
ciò non toglierebbe che l’intesa controllava in pratica la produzione mondiale di fosfato di zinco. Anche se l’infrazione
avesse incitato i clienti a ripiegare sul fosfato di zinco modificato, bisognerebbe comunque considerare tale reazione come
un effetto reale dell’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] ricorda poi di avere ammesso, nella decisione impugnata, che i risultati
perseguiti dalle imprese interessate non erano stati interamente raggiunti (‘considerando’ 297). Tuttavia, le ripercussioni
dell’infrazione sul mercato sarebbero significative. Tali ripercussioni sarebbero state dimostrate, da un lato, dal fatto
che le quote di mercato effettivamente conseguite dalle imprese interessate erano praticamente identiche alle quote che erano
state loro attribuite nell’ambito del loro accordo sui quantitativi (‘considerando’ 72 della decisione impugnata) e, dall’altro,
dal fatto che i prezzi medi della ricorrente seguivano fedelmente i prezzi raccomandati, con una sfasatura temporale. Tale
evoluzione dei prezzi medi mostrerebbe anche che, quand’anche le oscillazioni del prezzo dello zinco avessero influito sul
prezzo del fosfato di zinco, ciò non avrebbe cambiato in alcun modo gli effetti delle ulteriori misure decise dai membri dell’intesa.
Ad ogni modo, se il prezzo del fosfato di zinco fosse stato determinato unicamente dal prezzo dello zinco, la ricorrente non
spiegherebbe perché l’intesa abbia fissato prezzi raccomandati per un periodo di quattro anni (‘considerando’ 92-94, 104,
274 e 285 della decisione impugnata).
103 Per quanto riguarda le ragioni delle ripercussioni limitate dell’infrazione fatte valere dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA]
deduce che effetti anche limitati, quali quelli di cui la ricorrente ammette l’esistenza, sono significativi allorché si tratta
di determinare la gravità dell’infrazione. Essa contesta tuttavia gli argomenti addotti dalla ricorrente al riguardo.
– Giudizio del Tribunale
104 Al punto 1 A degli orientamenti la [OSCURATO:PERSONA] si è esplicitamente impegnata a prendere in considerazione, ai fini della valutazione
della gravità dell’infrazione, oltre alla natura propria di quest’ultima e all’ampiezza del mercato geografico interessato,
anche l’impatto concreto dell’infrazione stessa sul mercato qualora esso sia misurabile. Nel presente caso, tutti questi criteri
vengono richiamati al ‘considerando’ 300 della decisione impugnata.
105 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non ha «principalmente» fondato le proprie conclusioni
quanto alla gravità dell’infrazione sugli effetti di quest’ultima. Essa non ha attribuito più importanza agli effetti dell’infrazione
che ad altri elementi. Infatti, essa ha attenuato l’importanza dell’impatto concreto, da un lato, facendo osservare come fosse
«estremamente difficile» trarre delle conclusioni in merito agli effetti di questo tipo di intesa (‘considerando’ 279) e,
dall’altro, prendendo in considerazione il fatto che le imprese coinvolte non avevano conseguito tutti i loro obiettivi (‘considerando’ 297).
106 Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, per valutare l’impatto concreto di un’infrazione sul mercato, spetta alla
[OSCURATO:PERSONA] riferirsi al gioco della concorrenza che sarebbe normalmente esistito in assenza d’infrazione (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 66, punto 150 e giurisprudenza ivi citata).
107 Quanto all’accordo sulle quote di vendita, il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimata a concludere che esso
era stato applicato «scrupolosamente» (v. supra, punti 73 e 74, e ‘considerando’ 72, 284 e 287 della decisione impugnata).
Infatti, come indicato sopra al punto 75, è pacifico che, su base annuale, «le quote di mercato reali dei cinque produttori
hanno in sostanza coinciso con quelle assegnate» (‘considerando’ 72 della decisione impugnata). Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA]
ha giustamente concluso che l’accordo sulle quote di vendita ha avuto delle ripercussioni sul mercato. Va aggiunto che, all’udienza,
la ricorrente ha ammesso che tale accordo incideva sul gioco della concorrenza per il fatto che portava ad una migliore stabilità
a livello dei prezzi (v. altresì ‘considerando’ 114 della decisione impugnata). Infatti, la stabilità delle quote di mercato
ha avuto come effetto che non era necessario applicare la politica aggressiva di riduzione dei prezzi che ha avuto luogo durante
la guerra tariffaria negli anni precedenti l’intesa (v. ‘considerando’ 74 e 75, 114 e 115 della decisione impugnata).
108 La ricorrente asserisce che le variazioni nelle vendite sui mercati nazionali mostrano come l’accordo non abbia avuto effetti.
Al riguardo, occorre ricordare che le quote erano stabilite a livello europeo. Pertanto, anche se le vendite nazionali hanno
subito variazioni, ciò non cambia in alcun modo il fatto che le quote europee sono state rispettate.
109 Stanti tali circostanze, l’impatto concreto dell’accordo sulle quote, «pietra angolare» dell’intesa (‘considerando’ 66 della
decisione impugnata), deve essere considerato come sufficientemente provato sotto il profilo giuridico.
110 Per quanto riguarda l’accordo sui prezzi, la [OSCURATO:PERSONA] afferma, nella decisione impugnata, che anch’esso veniva applicato
scrupolosamente (‘considerando’ 283 e 285). La ricorrente contesta tale affermazione.
111 Occorre ricordare come la [OSCURATO:PERSONA] abbia giustamente fatto osservare che l’accordo in questione aveva ad oggetto obiettivi
di prezzo (v. supra, punto 80). Orbene, l’applicazione di un accordo avente ad oggetto obiettivi di prezzo, e non prezzi fissi,
non richiede che sia praticato un prezzo corrispondente all’obiettivo di prezzo concordato, bensì che le parti si sforzino
di avvicinarsi ai loro obiettivi di prezzo (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 66, punto 271).
112 Il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, le parti si sforzassero di avvicinarsi ai loro obiettivi di prezzo. Il livello
dei prezzi veniva discusso in occasione di ciascuna riunione e venivano fissati dei prezzi raccomandati (v. supra, punto 84).
Tale fissazione dei prezzi ha necessariamente alterato il gioco della concorrenza sul mercato. Gli acquirenti si sono così
visti limitare il loro margine di negoziazione dei prezzi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause
riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑931, punto 745). Inoltre, come indicato sopra al punto 81, la fissazione di un
prezzo – sia pure meramente indicativo – pregiudica il gioco della concorrenza in quanto consente a ciascun partecipante all’intesa
di prevedere con un grado ragionevole di certezza quale sarà la politica dei prezzi dei suoi concorrenti (sentenza Vereeniging
van Cementhandelaren/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 81, punto thandelaren/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 21).
113 Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata ad invocare le istruzioni date dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] a proposito delle
loro tariffe interne per suffragare la propria conclusione secondo cui l’accordo sui prezzi ha ricevuto attuazione. Infatti,
le dette istruzioni seguono, pressoché alla lettera, i prezzi minimi fissati in occasione delle riunioni (v. anche punto 2.4.25
della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] e ‘considerando’ 92 e 285 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che tali istruzioni
servivano quale base per negoziare i prezzi con i clienti (punto 2.4.26 della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA]). Infatti, risulta
da tali tariffe che i prezzi contenuti nelle istruzioni corrispondono a «livelli di prezzi minimi» e che essi «non debbono
essere ribassati senza previa discussione con [nome di un dipendente]», vale a dire la persona che assisteva alle riunioni
dell’intesa per conto della [OSCURATO:PERSONA] (in precedenza per conto della [OSCURATO:PERSONA]). Sebbene la [OSCURATO:PERSONA] non abbia dimostrato
che tutte le imprese coinvolte avevano dato istruzioni di questo tipo, il Tribunale ritiene che le istruzioni della [OSCURATO:PERSONA]
e della [OSCURATO:PERSONA] costituiscano un elemento di prova importante (v., in questo senso, sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991,
causa T‑7/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1711, punti 340-342, e Cascades/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 95,
punto 194).
114 Occorre aggiungere che la [OSCURATO:PERSONA] afferma che le imprese coinvolte si lamentavano abbastanza spesso durante le riunioni a
proposito dei livelli dei prezzi di vendita. Esse hanno utilizzato i prezzi raccomandati come punto di riferimento al riguardo
(punti 2.4.27 e 3.1.2 della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA]).
115 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], pur non avendo dimostrato in modo circostanziato che l’accordo sui prezzi è stato applicato
«scrupolosamente», e pur non avendo identificato alcun meccanismo di attuazione particolare (v. supra, punto 76), era legittimata
a concludere che tale accordo aveva ricevuto attuazione.
116 Quanto alle ripercussioni dell’accordo sui prezzi, il Tribunale sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], ossia le imprese
coinvolte che hanno maggiormente cooperato con la [OSCURATO:PERSONA] (‘considerando’ 366 della decisione impugnata), hanno constatato
a più riprese che il detto accordo aveva sia migliorato la «coerenza» dei prezzi, sia portato all’aumento dei prezzi praticati
sul mercato. Le dette imprese hanno ammesso che uno dei vantaggi della partecipazione all’intesa consisteva nella fine della
guerra dei prezzi [punto 49 della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] e punto 3.1.1(c) della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA]; v.
anche ‘considerando’ 84 e 103 della decisione impugnata]. Ne consegue che l’intesa ha avuto come effetto di aumentare i prezzi
sul mercato. Occorre altresì rilevare come dalla nota della [OSCURATO:PERSONA] in data 30 marzo 1995, risalente dunque all’epoca
dei fatti, risulti che le iniziative in materia di prezzi hanno portato all’accrescimento dei prezzi praticati sul mercato.
Nella medesima nota la [OSCURATO:PERSONA] indica, tra i vantaggi dell’intesa, il fatto che essa ha potuto ottenere «dei prezzi
più elevati al 1° trimestre del 1995». Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, nella sua dichiarazione, che, anno dopo anno,
il risultato dell’intesa era una migliore «coerenza» dei prezzi, tranne che nei paesi nordici (punto 73 della dichiarazione
della [OSCURATO:PERSONA]). La ricorrente afferma che era «praticamente impossibile», ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], fissare i
prezzi e che i prezzi di riferimento non venivano rispettati nei paesi scandinavi. Al riguardo, occorre rilevare come la [OSCURATO:PERSONA], nella sua dichiarazione, abbia affermato che era «difficile», e non «praticamente impossibile», garantire che i
prezzi non variassero da un paese all’altro a motivo di fluttuazioni delle monete (punto 60 della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA]).
117 Come indicato dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che i prezzi discussi in occasione delle riunioni non venivano perfettamente
rispettati e che si ammetteva generalmente che alcune vendite venissero realizzate al di sotto dei prezzi di riferimento concordati
(punto 2.4.25 della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto, nella decisione impugnata, dell’argomento
secondo cui i prezzi di vendita non hanno perfettamente ricalcato i prezzi raccomandati (‘considerando’ 275, 291 e 297). Al
riguardo, il Tribunale sottolinea che l’intesa ha soltanto fissato degli obiettivi di prezzo, e non dei prezzi fissi. Dal
fatto che le imprese hanno venduto al di sotto dei prezzi di riferimento non si può dedurre che l’intesa non abbia avuto effetti.
Il beneficio ritratto dai membri del cartello derivava dalla conoscenza reciproca degli orientamenti in materia di prezzi
cui erano improntate le loro rispettive trattative con i propri clienti. Inoltre, occorre far osservare come la [OSCURATO:PERSONA] riconosca
che alcune tabelle allegate alla sua dichiarazione dimostrano che, a partire dall’inizio del 1995, i suoi prezzi medi erano
più elevati rispetto al passato. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], si potrebbe concludere che la stabilità dei prezzi a un livello più elevato
è il risultato delle riunioni dell’intesa (punto 3.2.7 della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] afferma altresì che
le variazioni dei suoi prezzi di vendita seguivano i prezzi raccomandati dall’intesa (punti 2.4.26 e 3.2.5 della dichiarazione
della [OSCURATO:PERSONA]).
118 Risulta pertanto dalle constatazioni obiettive formulate dalle principali imprese che hanno cooperato con la [OSCURATO:PERSONA] che
le iniziative in materia di prezzi hanno prodotto un effetto sul livello dei prezzi di mercato (v., in questo senso, sentenza
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 112, punti 746 e 747).
119 La ricorrente sostiene inoltre che le ripercussioni dell’intesa erano limitate per varie altre ragioni.
120 In primo luogo, quanto all’argomento della ricorrente secondo cui gli acquirenti del fosfato di zinco sono grandi imprese
che dispongono di un grande potere di negoziazione dei prezzi e che ricercano sistematicamente le migliori offerte, occorre
constatare come la [OSCURATO:PERSONA] non abbia sostenuto il contrario nella decisione impugnata (‘considerando’ 51, 52 e 339). Malgrado
la potenza degli acquirenti, la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a concludere che le condizioni della concorrenza erano falsate
dall’intesa in questione.
121 In secondo luogo, la ricorrente afferma che la presenza sul mercato di concorrenti terzi e l’esistenza di prodotti sostitutivi,
ivi compreso il fosfato di calcio, importato da paesi terzi, hanno esercitato una pressione considerevole sul prezzo del fosfato
di zinco standard. Infatti, la ricorrente sostiene che il fosfato di zinco standard rappresenta soltanto il 55% del mercato
europeo del fosfato di zinco e che l’infrazione ha dunque potuto avere effetti soltanto su una parte del mercato. Nella sua
risposta ad un quesito posto dal Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ammette di non aver svolto un’analisi approfondita del mercato
in questione e conferma che la decisione riguarda unicamente il fosfato di zinco standard. [OSCURATO:PERSONA], pur facendo riferimento
nella decisione impugnata a prodotti parzialmente sostitutivi, ivi compresi il fosfato di calcio ed i fosfati di zinco modificati
(‘considerando’ 45 e 46 della decisione impugnata), non prende in esame l’importanza di tali prodotti sostitutivi e, in particolare,
non accerta se il fosfato di zinco standard faccia parte dello stesso mercato di tali prodotti.
122 Occorre anzitutto rilevare che l’obbligo di delimitare il mercato in una decisione adottata ai sensi dell’art. 81 CE si impone
alla [OSCURATO:PERSONA] quando, senza siffatta delimitazione, non è possibile stabilire se l’accordo, la decisione di associazione
di imprese o la pratica concordata di cui è causa siano idonei a incidere sugli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri ed abbiano per oggetto
o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune (sentenze del Tribunale
15 settembre 1998, cause riunite T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 e T‑388/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3141,
punti 93-95 e 105, e 6 luglio 2000, causa T‑62/98, Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2707, punto 230). Occorre aggiungere
che il fatturato realizzato coi prodotti che siano stati oggetto di una pratica restrittiva costituisce un elemento obiettivo
che fornisce il giusto metro della nocività della pratica medesima per il normale gioco della concorrenza (sentenze del Tribunale
11 marzo 1999, causa T‑151/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑629, punto 643, e 9 luglio 2003, causa T‑220/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2473, punto 91).
123 Nella fattispecie, la ricorrente contesta soltanto l’entità precisa degli effetti dell’infrazione (v. supra, punto 94). Infatti,
essa ha riconosciuto, tanto nelle sue memorie quanto all’udienza (v. supra, punto 107), che l’infrazione ha avuto degli effetti.
124 Inoltre, è pacifico che le imprese interessate controllavano il 90% della produzione di fosfato di zinco standard. Anche a
supporre che il mercato dei prodotti di cui trattasi comprenda pure altri prodotti, una gran parte di questo mercato sarebbe
stata sotto il controllo delle imprese suddette. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito prove concrete degli effetti dell’infrazione
(v. supra, punti 107-118), costituite in particolare da constatazioni obiettive degli stessi produttori all’epoca dei fatti,
il Tribunale ritiene che la detta istituzione abbia sufficientemente dimostrato gli effetti dell’infrazione. A questo riguardo,
occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha attenuato l’importanza degli effetti dell’infrazione nella decisione impugnata (v.
supra, punto 105).
125 Oltre a ciò, nella decisione impugnata, in risposta ad un argomento della SNCZ secondo cui la potenziale sostituibilità di
altri prodotti al fosfato di zinco prova che l’infrazione non ha avuto effetti reali, la [OSCURATO:PERSONA] constata, da un lato,
che tale sostituibilità non è stata dimostrata e, dall’altro, che la SNCZ riconosce che il fosfato di calcio viene tuttora
utilizzato soltanto in quantità relativamente esigue (‘considerando’ 297 della decisione impugnata). Nella presente causa,
la ricorrente non ha fornito la prova che i presunti prodotti sostitutivi avessero esercitato «una pressione considerevole
sul prezzo del fosfato di zinco standard». Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente affermato che la ricorrente voleva
ottenere prezzi più elevati per il fosfato di zinco standard al fine di rendere più competitivo il fosfato di zinco modificato
(punto 59 della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] e nota della [OSCURATO:PERSONA] del 25 marzo 1995). Pertanto, l’argomento della
ricorrente secondo cui il rischio di sostituzione ha limitato le ripercussioni dell’intesa non può essere accolto. Inoltre,
occorre osservare come dalla dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] risulti che le importazioni provenienti da paesi terzi restano
limitate (punti 33 e 34 della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA]).
126 In terzo luogo, quanto all’affermazione della ricorrente secondo cui l’aumento dei suoi prezzi nel 1997 sarebbe connesso al
forte aumento del prezzo dello zinco e non al rispetto dei prezzi di riferimento, occorre rilevare come la [OSCURATO:PERSONA] affermi
espressamente, nella decisione impugnata, che vari fattori possono influire sull’evoluzione del prezzo del prodotto in questione
(‘considerando’ 279 della decisione impugnata). La detta istituzione riconosce in particolare che il fosfato di zinco dipendeva
fortemente dal prezzo dello zinco (‘considerando’ 339). [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a concludere che tale fattore non doveva
essere sovrastimato. Infatti, vi è stato soltanto un aumento importante del prezzo dello zinco nel 1997, mentre l’intesa funzionava
dal 1994 (‘considerando’ 340 della decisione impugnata). Inoltre, benché vi sia stato un forte aumento del prezzo dello zinco
nel 1997, risulta dall’allegato 6 del ricorso introduttivo che si è verificata anche una forte diminuzione di tale prezzo
alla fine del 1997, senza però che il prezzo praticato dalla ricorrente per il fosfato di zinco sia per ciò diminuito (v.
anche ‘considerando’ 340 della decisione impugnata).
127 Ad ogni modo, gli effetti da prendere in considerazione per la fissazione del livello generale delle ammende non sono quelli
derivanti dal comportamento effettivo che un’impresa asserisce di aver tenuto, bensì quelli risultanti dall’infrazione complessiva
alla quale tale impresa ha partecipato (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4125, punto 152, e sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra
al punto 66, punti 160 e 167).
128 In quarto luogo, la ricorrente sostiene che il fosfato di zinco rappresenta soltanto una minima parte del costo del prodotto
finale, pari allo 0,08%, e che le modifiche di minore importanza che gli accordi hanno apportato non hanno dunque praticamente
avuto alcuna ripercussione negativa sul prezzo delle vernici o addirittura sui consumatori. Benché la [OSCURATO:PERSONA] non abbia
negato che il fosfato di zinco rappresentava soltanto una minima parte del costo del prodotto finale (‘considerando’ 48 e
53 della decisione impugnata), dalla decisione impugnata non risulta che essa abbia preso in considerazione tale fattore per
determinare l’importo delle ammende. Secondo la giurisprudenza, il valore del prodotto può rientrare, a seconda dei casi,
tra gli elementi di valutazione della gravità dell’infrazione (sentenza Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit.
supra al punto 41, punti 120 e 121). Nel caso di specie, il Tribunale non ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener
conto di tale fattore per stabilire la gravità dell’infrazione e, in particolare, per stimarne gli effetti. Il fatto che il
fosfato di zinco rappresenti soltanto una minima parte del costo del prodotto finale non influisce sulla gravità dell’infrazione
e, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], non cambia in alcun modo il fatto che le condizioni del mercato erano falsate per i clienti.
Se il fosfato di zinco fosse stato un fattore di costo più importante, l’infrazione avrebbe avuto effetti ancora più estesi.
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata a dimostrare che un’intesa arreca pregiudizio ai consumatori per essere legittimata
a qualificare l’infrazione come molto grave.
129 Quanto all’accordo sui clienti, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] non identifichi alcun meccanismo di attuazione particolare (v. supra,
punto 76), il Tribunale ritiene che tale accordo abbia ricevuto attuazione, quantomeno in una certa misura. In particolare,
il prezzo da fatturare alla [OSCURATO:PERSONA] costituiva l’oggetto del detto accordo ed era stato convenuto che nessun produttore diverso
da quello cui spettava il «turno» potesse fatturare un prezzo inferiore a quello concordato (v. supra, punto 87). Il divieto
di vendere ad un cliente al di sotto di un prezzo concordato per il fatto che tale cliente è stato assegnato ad un’altra impresa
ha chiaramente degli effetti sul gioco della concorrenza che sarebbe normalmente esistita.
130 Per quanto riguarda l’insieme degli accordi, e così come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata (‘considerando’ 298),
le pratiche incriminate sono state applicate per più di quattro anni. È dunque poco probabile che i produttori abbiano, a
quel tempo, ritenuto che esse fossero totalmente prive di efficacia e di utilità (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 112, punto 748). Al riguardo, occorre aggiungere che è pacifico che l’intesa
trae le sue origini da una guerra dei prezzi ed aveva come obiettivo, tra gli altri, la fine di quest’ultima. Come indicato
sopra al punto 116, uno dei vantaggi della partecipazione all’intesa per le imprese coinvolte era la fine di tale guerra dei
prezzi [punto 49 della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] e punto 3.1.1(c) della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA]; v. anche ‘considerando’ 84
e 103 della decisione impugnata]. Il Tribunale ritiene che la partecipazione all’intesa per più di quattro anni dimostri anche
che le imprese coinvolte sono essenzialmente riuscite a porre fine a tale guerra dei prezzi. Ne consegue che le imprese coinvolte
hanno adattato i loro prezzi per raggiungere un livello di prezzi di transazione superiore a quello che si sarebbe imposto
in assenza di intesa.
131 Infine, nel suo ricorso introduttivo la ricorrente ha fatto valere a titolo di circostanza attenuante la non applicazione
di fatto degli accordi illeciti.
132 Come risulta dalla giurisprudenza, qualora un’infrazione sia stata commessa da più imprese, è necessario determinare la gravità
relativa della partecipazione di ciascuna di esse all’infrazione stessa (sentenze della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite
da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1663, punto 623,
e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 127, punto 150), al fine di stabilire se nei loro confronti sussistano
circostanze aggravanti o attenuanti.
133 Al punto 3 («circostanze attenuanti») degli orientamenti è contenuto un elenco non esaustivo di circostanze che possono portare
ad una diminuzione dell’importo di base dell’ammenda, ivi compresa la non applicazione di fatto degli accordi (punto 3, secondo
trattino). A questo proposito, è importante verificare se le circostanze fatte valere dalla ricorrente siano idonee a dimostrare
che essa, durante il periodo nel corso del quale ha aderito agli accordi illeciti, si è effettivamente sottratta all’applicazione
di questi ultimi adottando un comportamento concorrenziale sul mercato (v., in tal senso, sentenze Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 51, punti 4872-4874, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra
al punto 66, punto 268).
134 Orbene, la ricorrente non ha in alcun modo dimostrato di essersi effettivamente sottratta all’applicazione dell’intesa adottando
un comportamento concorrenziale sul mercato. Essa non nega né la propria partecipazione alle riunioni dell’intesa né di aver
scambiato con le altre imprese interessate informazioni relative alle proprie vendite. La ricorrente ha partecipato all’accordo
sulle vendite ed all’accordo sull’assegnazione dei clienti. Il Tribunale ha già respinto l’affermazione della ricorrente secondo
cui essa non aveva applicato l’accordo sui prezzi. Ne consegue che tale argomento non può essere accolto.
135 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente affermato che l’intesa ha avuto
effetti concreti.
Quanto alla mancata presa in considerazione della crisi del settore quale circostanza attenuante
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
136 La ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver preso in considerazione, quale circostanza attenuante, la crisi nel settore
europeo del fosfato di zinco. In passato, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto che l’esistenza di crisi strutturali costituisse
una circostanza attenuante nella determinazione dell’importo dell’ammenda [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 8 dicembre 1999, 2003/382/CE,
relativa ad un procedimento d’applicazione dell’articolo 81 CE (Caso IV/E‑1/35.860‑B – Tubi d’acciaio senza saldatura) (GU 2003,
L 140, pag. 1; in prosieguo: la «decisione Tubi d’acciaio senza saldatura»), e decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 gennaio 1998,
98/247/CECA, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 65 del Trattato CECA (Caso IV/35.814 – Extra di lega)
(GU 1998, L 100, pag. 55; in prosieguo: la «decisione Extra di lega»), punto 83]. A suo avviso, la situazione economica dell’industria
del fosfato di zinco sarebbe direttamente paragonabile alla situazione di crisi descritta nella decisione Extra di lega, nella
quale la presa in considerazione della difficile situazione economica del settore aveva determinato una riduzione dell’ammenda
del 10‑30%. Orbene, la crisi sul mercato del fosfato di zinco sarebbe stata più grave e sarebbe esistita per tutta la durata
dell’infrazione. Il prezzo dello zinco, universalmente conosciuto a motivo della sua quotazione alla borsa delle materie prime,
sarebbe continuamente esposto a oscillazioni. La ricorrente asserisce che, a causa del potere economico degli acquirenti del
fosfato di zinco, i frequenti aumenti dei prezzi dello zinco solo difficilmente potevano essere trasferiti in capo a tali
acquirenti, mentre questi ultimi esercitavano una pressione importante sui produttori di fosfato di zinco per garantire che
le diminuzioni del prezzo dello zinco si ripercuotessero a proprio favore. La ricorrente afferma che la crisi era aggravata
da taluni elementi sopra descritti, ivi compreso il rischio di importazioni a basso prezzo in provenienza da paesi situati
al di fuori del SEE ed il fatto che il fosfato di calcio veniva sempre più spesso sostituito al fosfato di zinco standard.
Di conseguenza, il fatturato realizzato dalla ricorrente con le vendite di fosfato di zinco standard sarebbe diminuito del
20% circa nel corso degli anni ’90.
137 La ricorrente ricorda che la maggioranza dei produttori di fosfato di zinco in attività ha confermato che il settore attraversava
una crisi economica (‘considerando’ 337 della decisione impugnata). Risulterebbe dalla decisione impugnata che la stessa [OSCURATO:PERSONA]
riconosce che la situazione economica del mercato era difficile (‘considerando’ 339 della decisione impugnata). Tuttavia,
la detta istituzione avrebbe rifiutato di riconoscere che tale crisi costituiva una circostanza attenuante idonea a giustificare
una riduzione dell’ammenda. [OSCURATO:PERSONA] facendo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe disatteso la giurisprudenza comunitaria (sentenza del Tribunale
10 marzo 1992, causa T‑12/89, Solvay/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑907, punto 340), nonché la propria prassi decisionale antecedente.
138 [OSCURATO:PERSONA] respinge tale addebito, rilevando come essa non abbia in alcun modo riconosciuto che il mercato del fosfato
di zinco attraversasse una crisi strutturale (‘considerando’ 339 e 340 della decisione impugnata). Inoltre, essa fa valere
che la propria analisi di un’eventuale crisi sul mercato è una valutazione economica complessa e che, pertanto, il controllo
esercitato dal giudice comunitario deve limitarsi alla verifica dell’osservanza delle regole di procedura e di motivazione,
nonché dell’esattezza materiale dei fatti e dell’insussistenza di un errore manifesto di valutazione o di uno sviamento di
potere (sentenza della Corte 28 maggio 1998, causa C‑7/95 P, Deere/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3111, punto 34). Orbene, la ricorrente
non avrebbe dedotto motivi o censure in tal senso.
– Giudizio del Tribunale
139 Il Tribunale ritiene che la ricorrente non possa ricavare argomenti dalla presunta crisi nella quale si trovava il settore
del fosfato di zinco. Al riguardo, è sufficiente ricordare che il Tribunale, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit.
supra al punto 33 (punti 319 e 320), pronunciata nel caso Tubi preisolati, ha statuito che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a
considerare come circostanza attenuante la cattiva situazione finanziaria del settore in questione. Il Tribunale ha altresì
confermato che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse tenuto conto, in precedenti casi, della situazione economica del settore
come circostanza attenuante non imponeva necessariamente alla detta istituzione di continuare ad osservare tale prassi (sentenza
del Tribunale 10 marzo 1992, causa T‑13/89, ICI/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1021, punto 372). Infatti, come giustamente rilevato
dalla [OSCURATO:PERSONA], i cartelli nascono, di norma, nel momento in cui un settore conosce delle difficoltà (sentenza [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 37, punto 345).
140 Ad ogni modo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non ha riconosciuto l’esistenza di una crisi
nel settore del fosfato di zinco. Essa ha solamente rilevato che il contesto economico era difficile a causa della maturità
del mercato, della sua forte dipendenza dal prezzo dello zinco e del potere di acquisto dei clienti (‘considerando’ 339 della
decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] non ha per contro ritenuto che sul mercato esistessero problemi strutturali. Inoltre,
come indicato al ‘considerando’ 340 della decisione, si è verificato un solo aumento importante del prezzo dello zinco nel
1997, mentre l’intesa funzionava dal 1994. Occorre aggiungere che dal fascicolo non risulta che il mercato in questione attraversasse
grandissime difficoltà.
Quanto al raffronto con altre intese
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
141 La ricorrente rileva che da un esame dei casi recenti nei quali delle infrazioni sono state qualificate dalla [OSCURATO:PERSONA]
come molto gravi risulta che l’infrazione in questione nella presente fattispecie non rientra in tale categoria. Tali casi
recenti si distinguerebbero da quello presente a motivo di un grado di organizzazione molto più elevato, del ricorso a mezzi
sensibilmente più efficaci e di ripercussioni più importanti sul mercato [decisione Cemento, cit. supra al punto 56, punto 65,
decisione Tubi preisolati, cit. supra al punto 29, punto 63, e decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 novembre 2001, 2003/2/CE, relativa
ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del Trattato CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/E-1/37.512 – Vitamine)
(GU 2003, L 6, pag. 1; in prosieguo: la «decisione Vitamine»)].
142 [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto inquadrare il presente caso nella stessa categoria di quelli sopra descritti. In primo luogo,
le imprese interessate nella fattispecie non avrebbero mai fissato delle quote per i diversi paesi e non avrebbero protetto
il loro mercato nazionale. In secondo luogo, l’infrazione in questione non avrebbe riguardato tutta una serie di prodotti,
ma esclusivamente il fosfato di zinco normale. In terzo luogo, posto che il fosfato di zinco rappresenta soltanto una parte
minima dei costi delle vernici, ossia i soli prodotti nei quali la detta sostanza può essere utilizzata, la sua importanza
sul mercato delle vernici sarebbe ridotta e nessun consumatore avrebbe subito un qualche pregiudizio. In quarto luogo, i prezzi
avrebbero svolto soltanto un ruolo secondario e non sarebbe stata prevista alcuna misura sanzionatoria. La ricorrente asserisce
che la [OSCURATO:PERSONA] riconosce che le infrazioni nei casi menzionati sopra al punto 141 erano più gravi ancora dell’infrazione
in questione nella presente fattispecie. Essa non capisce dunque per quale motivo la [OSCURATO:PERSONA] le ha inflitto un’ammenda
molto più elevata di quelle inflitte alle imprese nei casi succitati. La ricorrente rileva, a titolo di esempio, che l’ammenda
che le è stata inflitta è, in rapporto al suo fatturato complessivo, 21 volte più elevata di quella inflitta al «capofila»
dell’intesa nel caso Tubi preisolati.
143 [OSCURATO:PERSONA] respinge tale addebito rilevando che l’infrazione in questione è già stata qualificata come molto grave a causa
del suo oggetto, dell’attribuzione di quote di mercato e della fissazione di prezzi che riguardavano l’intero SEE. Essa afferma
che poteva, nell’ambito della categoria delle infrazioni molto gravi, ed in conformità degli orientamenti, tener conto del
fatto che le intese citate dalla ricorrente presentavano caratteristiche supplementari che contribuivano alla gravità delle
infrazioni commesse nel loro ambito, senza per ciò dover classificare l’infrazione commessa dalla ricorrente nella categoria
delle infrazioni gravi. [OSCURATO:PERSONA] ricorda che l’importo di partenza fissato per la ricorrente si colloca nella parte
bassa della scala degli importi irrogabili previsti dagli orientamenti per le infrazioni gravi. Per quanto riguarda l’allegazione
della ricorrente secondo cui le è stata inflitta un’ammenda più severa di quella inflitta alle imprese negli altri casi indicati,
la [OSCURATO:PERSONA] replica che la fissazione dell’ammenda non è il risultato di un semplice calcolo aritmetico fondato sul fatturato
e rinvia a questo proposito agli argomenti sopra esposti.
– Giudizio del Tribunale
144 Occorre ricordare che l’intesa orizzontale alla quale ha partecipato la ricorrente comportava restrizioni consistenti nella
fissazione di quote di vendita, nella fissazione di obiettivi di prezzo e nell’assegnazione di clienti. Come indicato sopra
ai punti 67-70, un’infrazione che comprenda delle quote e la fissazione di prezzi, anche indicativi, è di natura particolarmente
grave. Inoltre, tale infrazione ha avuto effetti sul mercato (v. supra, punti 107-130) ed ha riguardato l’intero mercato comune
nonché, dopo la sua creazione, l’intero SEE. Il Tribunale ritiene pertanto che giustamente la [OSCURATO:PERSONA] abbia qualificato
l’infrazione come molto grave.
145 Dall’esistenza di altri casi implicanti violazioni ancora più caratterizzate della normativa in materia di concorrenza non
si può dedurre che l’infrazione commessa nel caso di specie non sia molto grave. Occorre osservare come gli orientamenti prevedano
che, all’interno delle categorie delle infrazioni poco gravi, gravi e molto gravi, i vari livelli di sanzioni previsti consentano
di differenziare il trattamento da riservare alle imprese in funzione della natura delle infrazioni commesse (punto 1 A, terzo
comma). Inoltre, le ammende inflitte nella fattispecie erano nettamente inferiori all’importo minimo applicabile alle infrazioni
molto gravi (v. supra, punto 40). [OSCURATO:PERSONA], pur avendo scelto di qualificare tale infrazione come molto grave, ha in
realtà operato una distinzione tra la presente fattispecie e gli altri casi molto gravi nei quali sono state inflitte ammende
molto più elevate.
146 Per quanto riguarda l’argomento secondo cui l’ammenda inflitta alla ricorrente era più pesante di quelle inflitte ai partecipanti
ad un’intesa in altri casi precedenti, è sufficiente ricordare che la [OSCURATO:PERSONA], salvo il rispetto del limite massimo di
cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, non è tenuta a perpetuare una determinata prassi in materia di fissazione del
livello delle ammende. Come indicato sopra al punto 41, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inflitto in passato ammende di una
determinata entità per taluni tipi di infrazioni non può privarla della possibilità di elevare questo livello, nei limiti
indicati dal regolamento n. 17, se ciò si rivela necessario per assicurare l’attuazione della politica comunitaria della concorrenza
(sentenza Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 41, punto 109, e sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 41, punto 89).
147 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta – in sede di determinazione dell’ammontare dell’ammenda in funzione della gravità e della
durata dell’infrazione in questione – ad effettuare il calcolo dell’ammenda a partire da importi basati sul fatturato delle
imprese interessate (sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 27, punto 278).
148 Occorre aggiungere che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente,
le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l’effetto dissuasivo delle ammende, senza che sia stato fissato
un elenco vincolante o esaustivo di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 43, punto 33, e sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 27, punto 236). [OSCURATO:PERSONA] non
è tenuta ad applicare una formula matematica precisa, indipendentemente dal fatto che si tratti dell’importo complessivo dell’ammenda
inflitta ovvero della sua scomposizione in vari elementi (sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑354/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2111, punto 119).
149 Dalle considerazioni che precedono risulta che la prima parte del primo motivo deve essere respinta.
b) Quanto alla seconda parte del motivo, relativa alla mancata presa in considerazione del fatto che veniva in questione soltanto
un’esigua percentuale del fatturato della ricorrente
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
150 La ricorrente fa valere che, secondo una costante giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] deve, in sede di determinazione dell’importo
dell’ammenda, tener conto dei casi nei quali il fatturato realizzato dall’impresa in questione con i prodotti oggetto dell’infrazione
rappresenta soltanto una modesta percentuale del fatturato complessivo di tale impresa (sentenza Musique diffusion française
e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 41, punto 121, e conclusioni dell’avvocato generale Slynn presentate in tale causa,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 1950; sentenze del Tribunale 14 luglio 1994, causa T‑77/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑549, punto 94,
e Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 51, punto 5026). La ricorrente rileva che il fatturato da essa realizzato
con le vendite del fosfato di zinco standard a livello europeo nel 2000 rappresentava soltanto il 4,9% del suo fatturato complessivo,
pari a una somma di EUR 3,48 milioni. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto di tale elemento nel determinare l’importo
dell’ammenda ed avrebbe così violato l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e gli orientamenti.
151 Secondo la ricorrente, non è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] abbia tenuto conto, nella determinazione del peso specifico di
ciascuna impresa, del fatturato realizzato con il prodotto in questione a livello del SEE, in quanto, secondo la giurisprudenza,
la detta istituzione sarebbe tenuta a prendere in considerazione, per ciascuna impresa coinvolta, il fatturato conseguito
nel settore in rapporto al fatturato complessivo nell’ambito della determinazione dell’importo assoluto dell’ammenda. Inoltre,
il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia espresso, nella decisione impugnata, la propria intenzione di tener conto dell’importanza
ridotta del mercato del fosfato di zinco non risolverebbe il problema.
152 La ricorrente contesta l’argomento con cui la [OSCURATO:PERSONA] afferma di aver tenuto conto, nella decisione impugnata, del grado
di diversificazione delle attività d’impresa della ricorrente, e fa osservare come tale elemento non venga neppure menzionato
nella detta decisione. Quanto all’interpretazione che la [OSCURATO:PERSONA] fornisce delle conclusioni presentate dall’avvocato generale
Slynn nella causa Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 150, e secondo la quale la detta istituzione
sarebbe obbligata a prendere in considerazione il grado di diversificazione soltanto quando fissa l’ammenda sulla base di
una percentuale del fatturato complessivo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha implicitamente ammesso il contrario
nel proprio controricorso. Ivi essa affermerebbe, da un lato, che ha tenuto conto anche del grado di diversificazione nel
caso di specie e, dall’altro, che tale diversificazione, pur avendo «poca importanza», assume comunque un qualche rilievo.
153 [OSCURATO:PERSONA] contesta la tesi della ricorrente. Essa sostiene in particolare di aver tenuto conto del fatto che una modesta
percentuale del fatturato della ricorrente proveniva dal fosfato di zinco standard, sebbene la detta istituzione non lo menzioni
esplicitamente nella decisione impugnata. Infatti, la percentuale del fatturato corrispondente ai prodotti oggetto dell’infrazione
fornirebbe un’indicazione circa l’entità dell’infrazione stessa. Tuttavia, in conformità della giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA]
non avrebbe riconosciuto un’importanza sproporzionata al fatturato derivante dai prodotti costituenti l’oggetto dell’infrazione
rispetto agli altri elementi di valutazione (sentenza Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 41,
punto 121, e sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 150, punti 89 e 94).
Giudizio del Tribunale
154 Occorre anzitutto ricordare che una giurisprudenza consolidata osta a che venga attribuita all’uno o all’altro dei diversi
fatturati un’importanza sproporzionata rispetto agli altri elementi di valutazione, sicché la fissazione di un’ammenda appropriata
non può essere il risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo, in particolare quando le merci in questione
rappresentano solo una piccola parte di quest’ultimo (sentenza Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al
punto 41, punti 120 e 121, e sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 150, punto 94). Il Tribunale ha così accolto,
nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], il motivo relativo ad una violazione del principio di proporzionalità per il
fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva preso in considerazione la circostanza che il fatturato realizzato con i prodotti oggetto
dell’infrazione era relativamente modesto rispetto a quello costituito dall’insieme delle vendite realizzate dall’impresa
interessata.
155 Nella fattispecie, la ricorrente non può invocare la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 150, in quanto la
[OSCURATO:PERSONA] non ha basato il proprio calcolo dell’importo dell’ammenda da infliggere alla ricorrente medesima sul suo fatturato
complessivo (sentenza ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 33, punto 156).
156 Risulta dalla decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA], in conformità della giurisprudenza, ha tenuto conto, ai fini della determinazione
dell’ammenda, di tutta una serie di elementi diversi dal fatturato complessivo, tra i quali la natura dell’infrazione, i suoi
effetti concreti, l’importanza delle imprese coinvolte sul mercato, la portata dissuasiva delle ammende e le dimensioni limitate
del mercato in questione (v. ‘considerando’ 262-309; v., in tal senso, sentenze del Tribunale ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 33, punto 157; [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 37, punto 202, e 9 luglio 2003, causa
T‑230/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2733, punto 60).
157 Per questi motivi, occorre rigettare la seconda parte del primo motivo.
c) Quanto alla terza parte del motivo, relativa all’errore di diritto derivante dalla mancata presa in considerazione della
capacità economica della ricorrente
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
158 La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], nel calcolare l’ammenda, ha omesso, in contrasto con gli orientamenti, di prendere
in considerazione la limitata capacità economica della ricorrente stessa. Quest’ultima afferma che, con lettera 15 novembre
2001, ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di tenere conto delle sue difficoltà economiche nel settore in questione, incluso il fatto
che essa aveva subito perdite rilevanti nonché una diminuzione del 20% circa del suo fatturato nel 2000 e nel 2001. Il bilancio
della ricorrente al 31 dicembre 2000 mostrerebbe che essa aveva iscritto a bilancio una somma di EUR 40 milioni, dei quali
EUR 21 milioni di debiti per prestiti bancari. Il capitale netto rappresenterebbe soltanto il 5% della somma iscritta a bilancio,
ciò che corrisponderebbe ad una situazione precaria. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rifiutato di tenere conto di tali difficoltà
nella decisione impugnata, violando in tal modo gli orientamenti, nei quali la detta istituzione ha affermato che è necessario
tener conto, ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda, delle caratteristiche proprie delle imprese in questione,
ivi compresa la «loro capacità contributiva reale in un contesto sociale particolare» [punto 5, lett. b)], e incorrendo così
in un errore di diritto. La ricorrente aggiunge che, qualora essa fosse obbligata a pagare l’ammenda, la sua sopravvivenza
sarebbe messa a rischio.
159 [OSCURATO:PERSONA] nega di aver commesso un errore di diritto per quanto riguarda la valutazione della situazione finanziaria
della ricorrente. Quest’ultima non avrebbe fornito sufficienti informazioni al riguardo nel corso del procedimento amministrativo.
Inoltre, nella sua lettera del 15 novembre 2001, la ricorrente non avrebbe né fatto presente che non sarebbe stata in grado
di pagare un’ammenda di un certo importo né indicato il «contesto sociale particolare» al quale fanno riferimento gli orientamenti.
Date tali premesse, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che non aveva alcuna ragione, nel momento in cui ha adottato la decisione impugnata,
di richiedere informazioni più precise in merito alla situazione finanziaria della ricorrente, così come essa ha fatto nel
caso della [OSCURATO:PERSONA] (‘considerando’ 367 e 368 della decisione impugnata).
160 Anche tenendo conto delle indicazioni fornite dalla ricorrente nel proprio ricorso introduttivo, una riduzione dell’ammenda
– alla quale il Tribunale può procedere nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito – non sarebbe
possibile. La ricorrente non avrebbe dimostrato che la sopravvivenza della sua impresa sarebbe seriamente minacciata dall’ammenda
in questione.
Giudizio del Tribunale
161 Occorre anzitutto ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, in sede di determinazione
dell’ammontare dell’ammenda, a prendere in considerazione la situazione finanziaria deficitaria di un’impresa interessata,
dal momento che il riconoscimento di un obbligo del genere si risolverebbe nel procurare un vantaggio concorrenziale ingiustificato
alle imprese meno adattate alle condizioni del mercato (v. sentenze del Tribunale [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 27,
punto 308; HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 33, punto 596, e 19 marzo 2003, causa T‑213/00, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑913, in prosieguo: la «sentenza FETTCSA», punto 351 e giurisprudenza ivi citata).
162 Tale giurisprudenza non può essere rimessa in discussione dal punto 5, lett. b), degli orientamenti, ai sensi del quale occorre
prendere in considerazione la capacità contributiva reale di un’impresa. Infatti, tale capacità assume un rilievo soltanto
nel suo «contesto sociale particolare», costituito dalle conseguenze che il pagamento dell’ammenda comporterebbe, in particolare,
in termini di aumento della disoccupazione o di deterioramento dei settori economici a monte ed a valle dell’impresa interessata
(sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 37, punto 371). È giocoforza constatare come la ricorrente non
abbia presentato alcun elemento utile per valutare il suddetto «contesto sociale particolare».
163 Inoltre, il fatto che una misura adottata da un’autorità comunitaria provochi il fallimento o la liquidazione di una determinata
impresa non è vietato, in quanto tale, dal diritto comunitario (v., in tal senso, sentenze della Corte 15 gennaio 1986, causa
52/84, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 89, punto 14, e 2 luglio 2002, causa C‑499/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6031,
punto 38). Infatti, la liquidazione di un’impresa nella sua forma giuridica attuale può certo pregiudicare gli interessi finanziari
dei proprietari, degli azionisti o dei detentori di quote, ma ciò non significa che gli elementi personali, materiali e immateriali
da cui l’impresa è costituita perdano anch’essi il loro valore (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 37,
punto 372).
164 D’altra parte, la ricorrente ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] soltanto scarne informazioni in merito alla propria situazione
finanziaria prima dell’adozione della decisione impugnata. Essa non ha fatto valere alcun elemento relativo alla propria capacità
contributiva reale o ad un qualunque «contesto sociale particolare». Anche nelle memorie da essa presentate nell’odierno procedimento,
la ricorrente non adduce alcun elemento di prova idoneo a dimostrare che essa non sarebbe in grado di pagare l’ammenda in
questione, la quale rappresenta soltanto il 5,3% del suo fatturato complessivo.
165 Occorre pertanto concludere che la [OSCURATO:PERSONA], nell’esercizio del suo potere discrezionale, ha legittimamente ritenuto che
occorresse non tener conto delle difficoltà finanziarie della ricorrente.
166 Ne consegue che il primo motivo deve essere respinto.
2.
Quanto al secondo motivo, relativo ad una violazione del principio di proporzionalità
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
167 La ricorrente fa valere che, anche a supporre che la decisione impugnata non violi l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17
e gli orientamenti, l’ammenda inflitta sarebbe sproporzionata rispetto all’infrazione commessa, alle dimensioni di essa ricorrente
ed all’importanza del mercato in questione.
168 In primo luogo, la ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto degli obiettivi perseguiti dall’art. 15, n. 2,
del regolamento n. 17 e ha dunque violato i principi di proporzionalità e di adeguatezza. Nel fissare gli importi delle ammende,
la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe perseguire finalità tanto repressive quanto dissuasive (sentenza della Corte 15 luglio 1970, causa
41/69, ACF Chemiepharma/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 661, in particolare pag. 703). La dissuasione comprenderebbe tanto l’aspetto
della prevenzione generale quanto la prevenzione speciale intesa ad incitare l’impresa interessata a ritornare ad un comportamento
conforme alla legge. Tale finalità special-preventiva non verrebbe raggiunta nel caso in cui l’ammenda superasse quanto l’impresa
interessata ha la capacità economica di pagare. Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto né di obiettivi
di prevenzione speciale né della capacità economica della ricorrente, la quale è significativamente limitata a motivo della
crisi esistente sul mercato. In risposta all’allegazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa ha tenuto conto delle dimensioni
del mercato e della capacità economica della ricorrente, quest’ultima sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha solamente preso in considerazione
le dimensioni del mercato del fosfato di zinco in modo limitato e non ha analizzato la specifica situazione della ricorrente.
169 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto, nella decisione impugnata, del fatto che la ricorrente non aveva
pressoché realizzato alcun utile con il fosfato di zinco standard ed in realtà in alcuni anni aveva subito delle perdite.
Tale omissione sarebbe contraria al punto 5, lett. b), degli orientamenti, nel quale la [OSCURATO:PERSONA] esprime la propria intenzione
di tener conto, nella determinazione dell’importo dell’ammenda, del mancato ottenimento di utili da parte degli autori di
un’infrazione.
170 Inoltre, la ricorrente fa osservare come la [OSCURATO:PERSONA] sostenga continuamente di non essere obbligata a prendere in considerazione
eventuali elementi favorevoli alla ricorrente, anche qualora questi siano pertinenti. L’omissione sistematica di presa in
considerazione di tali elementi porterebbe ad un’ammenda di importo inadeguato e sproporzionato.
171 In terzo luogo, la ricorrente asserisce che da un esame delle precedenti decisioni della [OSCURATO:PERSONA] risulta che esiste una
sproporzione tra l’ammenda inflitta, da un lato, e l’infrazione in questione e la capacità economica della ricorrente stessa,
dall’altro. Nella decisione Extra di lega, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fissato l’importo di partenza a EUR 4 milioni, benché le
imprese coinvolte avessero realizzato fatturati molto più importanti di quello della ricorrente (punto 76 della decisione
Extra di lega). Nella decisione Volkswagen, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe constatato che la Volkswagen aveva partecipato ad un’infrazione
molto grave e aveva violato un principio del Trattato, vale a dire la creazione di un mercato comune (punto 213). Di conseguenza,
la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inflitto alla Volkswagen un’ammenda di EUR 102 milioni, pari soltanto allo 0,146% circa del fatturato
complessivo del gruppo Volkswagen. L’ammenda inflitta alla ricorrente sarebbe, in proporzione al suo fatturato, 60 volte più
elevata di quella inflitta alla Volkswagen. Il carattere manifestamente sproporzionato dell’ammenda inflitta alla ricorrente
risulterebbe ancora più chiaramente ove si considerasse il fatto che l’ammenda inflitta alla Volkswagen era l’ammenda più
elevata mai inflitta ad un’impresa singola. Inoltre, quest’ultima ammenda sarebbe stata alla fine ridotta ad EUR 90 milioni
dal Tribunale (sentenza Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 122). Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA], capofila di un’intesa
in materia di fissazione di prezzi e detentrice di quote di mercato particolarmente rilevanti, si sarebbe vista infliggere
un importo di partenza di EUR 18 milioni, pari allo 0,015% del suo fatturato complessivo. L’importo di partenza dell’ammenda
adottato nei confronti della ricorrente sarebbe, in rapporto al suo fatturato realizzato nel 2000, circa 280 volte più elevato
dell’importo inflitto alla [OSCURATO:PERSONA]. Nulla giustificherebbe una tale sproporzione. La ricorrente invoca altre decisioni
della [OSCURATO:PERSONA] per sottolineare che l’ammenda inflittale viola il principio di proporzionalità (decisioni Tubi preisolati,
cit. supra al punto 29, e Tubi d’acciaio senza saldatura, cit. supra al punto 136). In sintesi, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe
tenuto sufficientemente conto della dimensione complessiva della ricorrente nel caso di specie e avrebbe dunque violato il
principio di proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA], pur avendo un certo margine discrezionale per elevare l’importo delle ammende,
non potrebbe agire senza rispettare i principi di proporzionalità e di adeguatezza.
172 Quanto all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il raffronto con la propria prassi antecedente è erroneo in quanto limitato
ai fatturati, la ricorrente replica che, nel merito, i casi da essa fatti valere vertono su circostanze ancora più gravi di
quelle della presente fattispecie. Inoltre, nei casi suddetti, i fatti in questione non avrebbero avuto una portata limitata
come nel caso di specie. Tuttavia, l’ammenda sarebbe molto più elevata nel caso di specie che in altri casi. Inoltre, la ricorrente
respinge l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i casi invocati non costituiscono un precedente in quanto risalgono al
1998, e fa presente che tutte le decisioni da essa invocate sono state adottate dopo l’introduzione degli orientamenti, che
sono stati seguiti da un aumento significativo del livello delle ammende.
173 Infine, la ricorrente contesta l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa ricorrente confronta «mele con pere». La
ricorrente rileva come la [OSCURATO:PERSONA] asserisca che essa ricorrente ha calcolato l’ammenda, da un lato, nell’ambito del suo
quinto motivo di cui infra, relativo a un difetto di motivazione, come una percentuale del fatturato pertinente realizzato
con il prodotto in questione nel SEE (infra, punto 213) e, dall’altro, nell’ambito della presente parte del motivo come una
percentuale del fatturato complessivo mondiale. La ricorrente reputa che i due raffronti siano validi e confermino che l’importo
dell’ammenda non è adeguato. Essa non avrebbe in alcun modo confuso i due paragoni. Nella sua replica, la ricorrente mette
in evidenza, nell’ambito del confronto con la prassi antecedente della [OSCURATO:PERSONA], il rapporto tra l’ammenda inflitta alla
Volkswagen e il fatturato realizzato nel SEE con il prodotto in questione, da un lato, e l’ammenda inflitta alla ricorrente
ed il fatturato realizzato con il prodotto di cui trattasi, dall’altro. In rapporto al fatturato realizzato dalla Volkswagen
nel SEE con il prodotto in questione, l’ammenda inflitta alla ricorrente sarebbe quasi 450 volte più elevata di quella irrogata
alla Volkswagen, ciò che costituirebbe una prova manifesta del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore di diritto
omettendo di tener conto del grado di diversificazione della ricorrente.
174 [OSCURATO:PERSONA] nega di aver violato il principio di proporzionalità e di aver commesso un errore di valutazione. In primo
luogo, quanto agli obiettivi dell’ammenda, essa afferma che la dissuasione non soltanto dell’impresa in questione ma anche
dei terzi è un obiettivo legittimo (sentenze della Corte ACF Chemiepharma/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 168, punti 172-176;
14 luglio 1972, causa 49/69, BASF/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 713, punto 38, e Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit.
supra al punto 41, punti 106 e 109). Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], se ancora oggi si verificano, malgrado la sua imponente
prassi decisionale, infrazioni così manifeste e rilevanti delle regole di concorrenza quale quella del caso di specie, è chiaro
che l’effetto dissuasivo dell’ammenda assume particolare importanza (sentenza del Tribunale 12 luglio 2001, cause riunite
T‑202/98, T‑204/98 e T‑207/98, Tate & [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2035, punti 144 e 145). Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA]
asserisce di aver tenuto conto della capacità economica della ricorrente nel fissare l’importo di partenza a EUR 3 milioni,
vale a dire ad un livello considerevolmente inferiore rispetto agli importi previsti dagli orientamenti come applicabili in
caso di infrazioni molto gravi.
175 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che essa può certo considerare la realizzazione di utili come una circostanza aggravante,
ma ciò non significa che debba tener conto dell’assenza di vantaggi come elemento determinante una riduzione dell’ammenda
(sentenze Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 51, punti 4881 e 4882, e [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra
al punto 27, punto 307).
176 In terzo luogo, il raffronto con la prassi decisionale antecedente della [OSCURATO:PERSONA] non dimostrerebbe che l’ammenda nel caso
di specie viola i principi di proporzionalità e di adeguatezza. La ricorrente si limiterebbe a raffrontare la percentuale
delle ammende rispetto ai fatturati delle imprese interessate malgrado il fatto che, secondo la giurisprudenza, la proporzionalità
dell’ammenda debba essere valutata alla luce dell’insieme delle circostanze dell’infrazione (sentenza [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 112, punto 1215). Inoltre, tutte le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] menzionate dalla ricorrente
riguarderebbero ammende inflitte a grandi imprese. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di non poter infliggere ammende astronomiche alle
grandi imprese al solo scopo di preservare la proporzionalità rispetto al fatturato reclamata dalla ricorrente. Del pari,
essa non potrebbe infliggere ammende inferiori alla soglia de minimis, e prive di qualunque effetto dissuasivo, alle imprese
più piccole come la ricorrente.
177 Richiamandosi ai propri argomenti sviluppati in risposta agli altri motivi sopra esposti, la [OSCURATO:PERSONA] fa osservare come
i raffronti istituiti dalla ricorrente con precedenti decisioni che infliggono ammende siano in partenza privi di rilevanza.
La detta istituzione sostiene che è proprio in virtù del fatto che essa – contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente
– ha tenuto in debito conto, nel calcolo dell’ammenda, la diversità di dimensioni delle imprese interessate che la ricorrente
non può seriamente sostenere che essa istituzione avrebbe dovuto dividere per 450 l’ammenda di EUR 3 780 000 ed arrivare ad
un’ammenda di EUR 8 400, al fine di preservare la proporzionalità rispetto all’ammenda inflitta alla Volkswagen in base al
pertinente fatturato realizzato nel SEE.
b) Giudizio del Tribunale
178 Nell’ambito della prima parte della sua argomentazione relativa ad una violazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza,
la ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di aver violato tali principi, in quanto essa non avrebbe tenuto conto né di obiettivi
di prevenzione speciale né della capacità economica della ricorrente.
179 Secondo la giurisprudenza, il potere della [OSCURATO:PERSONA] di infliggere ammende alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza,
commettono una violazione delle disposizioni dell’art. 81, n. 1, CE o dell’art. 82 CE costituisce uno dei mezzi di cui la
detta istituzione dispone per poter svolgere il compito di sorveglianza assegnatole dal diritto comunitario. Questo compito
comprende indubbiamente quello di indagare e reprimere le singole infrazioni, ma implica pure il dovere di seguire una politica
generale mirante ad applicare, in materia di concorrenza, i principi fissati dal Trattato e ad orientare in questo senso il
comportamento delle imprese (sentenza Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 41, punto 105).
180 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha il potere di decidere in merito al livello dell’ammontare delle ammende al fine di rafforzare
il loro effetto dissuasivo qualora infrazioni di un determinato tipo siano ancora relativamente frequenti, malgrado che la
loro illegittimità sia stata stabilita sin dall’inizio della politica comunitaria in materia di concorrenza, in ragione del
profitto che talune delle imprese interessate possono ritrarne (sentenza Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit.
supra al punto 41, punto 108).
181 Come risulta dalla giurisprudenza di cui sopra, lo scopo dissuasivo che la [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di perseguire fissando
l’importo di un’ammenda è volto a garantire l’osservanza da parte delle imprese delle regole di concorrenza stabilite dal
Trattato per lo svolgimento delle loro attività all’interno della [OSCURATO:PERSONA] o del SEE. Ne consegue che il carattere dissuasivo
di un’ammenda inflitta a causa di una violazione della normativa comunitaria sulla concorrenza non può essere determinato
soltanto in funzione della situazione particolare dell’impresa condannata (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 66, punto 110).
182 Inoltre, il punto 1 A, quarto comma, degli orientamenti stabilisce, in particolare, che è necessario, in sede di valutazione
della gravità di un’infrazione, «valutare in che misura gli autori dell’infrazione abbiano l’effettiva capacità economica
di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, e occorrerà fissare l’importo dell’ammenda
ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo».
183 Risulta dalla decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto della capacità economica della ricorrente di arrecare
pregiudizio alla concorrenza, nonché della necessità di fissare l’ammenda ad un livello atto a garantire un effetto dissuasivo
(‘considerando’ 304-309). Il Tribunale ritiene che l’ammenda inflitta non sia sproporzionata rispetto alle dimensioni dell’impresa
interessata. La ricorrente ha realizzato un fatturato mondiale di EUR 71,018 milioni nell’anno 2000. L’ammenda irrogata, pari
a EUR 3,78 milioni, rappresenta soltanto il 5,3% del fatturato complessivo della ricorrente. Inoltre, non era dimostrato che
la ricorrente non fosse in grado di pagare un’ammenda di tale entità (v. supra, punto 164). Ad ogni modo, il Tribunale reputa,
nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito, che, alla luce della gravità e della durata dell’infrazione,
l’importo dell’ammenda sia appropriato.
184 Quanto poi alla seconda parte di questo motivo, relativa al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio di proporzionalità
non avendo tenuto conto della circostanza che la ricorrente non aveva praticamente realizzato alcun utile grazie al prodotto
in questione ed aveva persino, in alcuni anni, subito delle perdite in tale segmento del mercato, occorre ricordare che, sebbene
l’importo dell’ammenda inflitta debba essere proporzionato alla durata dell’infrazione ed agli altri elementi idonei ad entrare
nella valutazione della gravità della medesima, tra i quali figura il profitto che l’impresa interessata ha potuto ritrarre
dalle proprie pratiche (sentenza del Tribunale 21 ottobre 1997, causa T‑229/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1689,
punto 127), il fatto che un’impresa non abbia ricavato alcun utile dall’infrazione non può, ai sensi della giurisprudenza,
impedire che un’ammenda venga inflitta, se non si vuole che quest’ultima perda il proprio carattere dissuasivo (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 43, e FETTCSA, punto 340).
185 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, ai fini della fissazione dell’importo delle ammende, a prendere in considerazione
l’assenza di utili derivanti dall’infrazione in questione (sentenze Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 51,
punto 4881, e FETTCSA, punto 341).
186 Benché la [OSCURATO:PERSONA] possa, ai sensi degli orientamenti da essa emanati (punto 2, primo comma, quinto trattino) e in virtù
delle circostanze aggravanti, maggiorare la sanzione al fine di superare l’importo dei guadagni illeciti realizzati grazie
all’infrazione, ciò non significa che essa si sia ormai imposta l’onere di dimostrare, in qualsiasi caso, ai fini della determinazione
dell’ammenda, il vantaggio economico connesso all’infrazione constatata (sentenza FETTCSA, punti 342 e 343). In altri termini,
l’assenza di tale vantaggio non può essere considerata come una circostanza attenuante.
187 Stanti tali circostanze, la censura della ricorrente relativa all’omessa presa in considerazione dell’utile ricavato dall’infrazione
deve essere respinta.
188 Infine, per quanto riguarda, in terzo luogo, l’argomento relativo ad un raffronto con le precedenti decisioni della [OSCURATO:PERSONA],
esso deve essere respinto per le ragioni illustrate sopra ai punti 41-43.
189 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il secondo motivo dev’essere respinto.
3.
Quanto al terzo motivo, relativo ad una violazione del principio di parità di trattamento
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
190 In primo luogo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di parità di trattamento laddove ha omesso
di prendere in considerazione il fatturato da essa realizzato con il prodotto in questione in rapporto al suo fatturato complessivo
nell’ambito dell’applicazione del tetto massimo del 10% menzionato all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. La ricorrente
rileva che l’importo dell’ammenda inflitta alla SNCZ è stato ridotto da EUR 4,2 milioni ad EUR 1,7 milioni in osservanza del
detto tetto massimo, in quanto tale società aveva un fatturato complessivo ammontante soltanto ad EUR 17,08 milioni nell’anno
2000. Per contro, la ricorrente non avrebbe beneficiato di tale riduzione a causa del suo fatturato complessivo ammontante
ad EUR 71,018 milioni. La ricorrente fa valere che tale disparità di trattamento deriva dalle differenze strutturali fra le
due imprese. Infatti, essa sarebbe svantaggiata in quanto impresa familiare raggruppante la parte essenziale delle proprie
attività sotto forma di una società in accomandita con una S.r.l. come socio (GmbH & Co. KG), avendo essa un fatturato complessivo
in proporzione elevato. Nel determinare l’ammenda da infliggere alla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe fondata esclusivamente
su tale elevato fatturato complessivo, quando invece la maggior parte delle attività della ricorrente non ha alcun legame
con i prodotti oggetto dell’infrazione. Per contro, il gruppo cui appartiene la SNCZ avrebbe avuto un fatturato di EUR 278,8
milioni, ma tale gruppo avrebbe ripartito le proprie altre attività in varie società e la SNCZ avrebbe dunque avuto un fatturato
ammontante ad EUR 17,08 milioni soltanto. Il fatturato realizzato dalla SNCZ con il prodotto in questione rappresenterebbe
comunque il 22,9% circa del suo fatturato complessivo. Pertanto, l’ammenda inflitta alla ricorrente, «rapportata al fatturato
realizzato con il prodotto in questione», sarebbe più di due volte superiore a quella inflitta alla SNCZ. Secondo la ricorrente,
la giurisprudenza esige che il rapporto tra il fatturato realizzato con il prodotto di cui trattasi ed il fatturato complessivo
venga preso in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di evitare siffatte disparità.
191 La ricorrente nega la pertinenza delle sentenze invocate dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare che non vi è stata disparità di
trattamento. Nei casi su cui si sono pronunciate le dette sentenze, le ricorrenti avrebbero contestato il fatto che gli importi
di base delle ammende di talune imprese coinvolte fossero ingiustamente fissati al di sopra del tetto massimo del 10% del
fatturato contemplato dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, mentre ciò non era avvenuto in altri casi (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 33, punto 155, e ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 33, punto 185).
Per contro, la presente vicenda riguarderebbe una disparità di trattamento derivante dall’omessa presa in considerazione del
diverso grado di diversificazione delle imprese coinvolte, rilevante ai fini del calcolo dell’ammenda.
192 In secondo luogo, sebbene quattro delle sei imprese coinvolte possedessero quote di mercato equivalenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
adottato importi di base totalmente differenti per ciascuna di esse. Infatti, gli importi di base prima dell’applicazione
della comunicazione sulla cooperazione avrebbero oscillato tra EUR 700 000 ed EUR 4 200 000. L’alto grado di diversificazione
della ricorrente avrebbe dovuto essere preso in considerazione al fine di evitare tale disparità di trattamento.
193 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tale motivo. Essa contesta segnatamente il tentativo fatto dalla ricorrente, nella
sua replica, di distinguere i casi su cui si sono pronunciate le sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 33, dalla presente fattispecie. Come nel presente caso, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie
su cui si sono pronunciate le dette sentenze sarebbe stata adottata nei confronti di un’impresa più grande e più diversificata,
per la quale non ha trovato applicazione il tetto massimo del 10%, e di un’impresa più piccola e meno diversificata, la cui
ammenda è stata ridotta al 10% del fatturato (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 33, punti 155 e
156).
194 [OSCURATO:PERSONA] respinge anche l’argomento della ricorrente secondo cui essa avrebbe inflitto ammende differenti a cinque delle
sei imprese coinvolte che detenevano quote di mercato equivalenti senza tener conto del grado di diversificazione di tali
imprese. Qualora un ragionamento siffatto dovesse essere ammesso, ciò avrebbe infatti come risultato che la durata variabile
dell’infrazione e il tetto massimo del 10% del fatturato non potrebbero essere presi in considerazione.
b) Giudizio del Tribunale
195 Secondo una giurisprudenza costante, il principio di parità di trattamento risulta violato soltanto quando situazioni analoghe
vengono trattate in maniera differente o quando situazioni differenti vengono trattate in maniera identica, a meno che un
tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 66, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).
196 Risulta dalla giurisprudenza che il limite massimo istituito dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 mira ad evitare che
le ammende siano sproporzionate rispetto all’importanza dell’impresa di cui trattasi. Poiché soltanto il fatturato complessivo
può effettivamente dare un’indicazione approssimativa a questo proposito, occorre intendere il detto tetto massimo come riferito
al fatturato complessivo (sentenze Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 41, punto 119, e HFB
e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 33, punto 541).
197 La tesi della ricorrente relativa ad una violazione del principio di parità di trattamento non può essere accolta. [OSCURATO:PERSONA]
ha applicato l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 con riferimento al fatturato complessivo tanto nel caso della ricorrente
quanto in quello della SNCZ. Il fatto che la SNCZ abbia beneficiato di una riduzione dell’importo di base è obiettivamente
giustificato in quanto applicazione diretta dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 (v., in tal senso, sentenza ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 33, punto 185).
198 È opportuno aggiungere che la ricorrente è più di tre volte più grande in termini di fatturato complessivo rispetto alla SNCZ.
Pertanto, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inflitto un’ammenda di EUR 1,53 milioni a quest’ultima e un’ammenda di EUR 3,78
milioni alla ricorrente non può essere considerato come una violazione del principio di parità di trattamento.
199 Inoltre, la ricorrente non può nemmeno asserire di aver subito un trattamento ineguale per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], nella
determinazione del tetto massimo dell’ammenda, non ha tenuto conto del fatturato da essa realizzato con il prodotto in questione
in rapporto al suo fatturato complessivo. Quanto al raffronto con la SNCZ, risulta dalla decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA]
ha imputato l’infrazione alla SNCZ e non al gruppo al quale quest’ultima apparteneva (‘considerando’ 240 della decisione impugnata).
In mancanza di prove di un’implicazione del gruppo al quale apparteneva la SNCZ, non si può sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia
commesso una discriminazione laddove ha applicato, per la SNCZ, il tetto massimo del 10% del suo fatturato previsto dall’art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17 (v., in tal senso, sentenza ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 33, punto 181).
200 Infine, l’argomentazione della ricorrente relativa al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto importi di base differenti a cinque
delle sei imprese coinvolte malgrado che queste avessero la medesima quota di mercato non può trovare accoglimento. Infatti,
la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato il medesimo importo di partenza alla ricorrente, alla [OSCURATO:PERSONA], alla SNCZ e alla [OSCURATO:PERSONA], vale
a dire EUR 3 milioni (‘considerando’ 309 della decisione impugnata). Orbene, in considerazione della diversa durata della
loro partecipazione all’infrazione e dell’applicazione del limite massimo del 10% dei fatturati, gli importi di base prima
dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione sono risultati di varia entità. Tale varietà di importi consegue
direttamente dall’applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e non può dunque essere considerata come una violazione
del principio di parità di trattamento.
4.
Quanto al quarto motivo, relativo ad una violazione dell’art. 7 della CEDU
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
201 La ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di aver violato l’art. 7 della CEDU applicando aumenti rilevanti delle ammende che
non esistevano allorché l’infrazione è stata commessa. Ai sensi dell’art. 7, n. 1, della CEDU, «non può essere inflitta una
pena più grave di quella applicabile al momento in cui l’infrazione è stata commessa». Il principio sancito dall’art. 7 rientrerebbe
nella tutela dei diritti fondamentali della [OSCURATO:PERSONA] che l’Unione europea rispetta espressamente e che anche le istituzioni
comunitarie debbono osservare nei casi in materia di concorrenza (sentenza del Tribunale 20 febbraio 2001, causa T‑112/98,
Mannesmannröhren-Werke/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑729, punti 60 e 77). Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proceduto
ad un aumento considerevole del livello delle ammende con l’adozione degli orientamenti nel 1998. In seguito, nell’autunno
2001, senza alcuna base legale ed in assenza di qualsiasi modifica degli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe nuovamente aumentato
il livello delle ammende in una misura mai vista in precedenza. Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe applicato
tali due aumenti del livello delle ammende, malgrado che la maggior parte degli atti in questione fosse già stata commessa
prima dell’adozione degli orientamenti nel 1998. Tali aumenti costituirebbero modifiche del quadro giuridico-normativo della
pena e sarebbe contrario all’art. 7 della CEDU applicarli all’infrazione in questione.
202 La ricorrente aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] non può asserire che le ammende in questione non sorpassano il tetto massimo del
10% del fatturato mondiale previsto dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Infatti, sarebbe unicamente la prassi decisionale
della [OSCURATO:PERSONA] a determinare il «vero quadro giuridico-normativo della pena». Il tetto massimo delle sanzioni previsto
dalla detta disposizione necessiterebbe di un concretamento mediante la prassi decisionale al fine di rispettare il principio
di prevedibilità della sanzione penale. Per quanto riguarda l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui essa gode di un margine
discrezionale per aumentare il livello delle ammende, la ricorrente ribadisce che l’entità dell’aumento deve trovare un limite
nei principi di proporzionalità e di adeguatezza.
203 La ricorrente fa altresì osservare come la [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato la decisione impugnata soltanto l’11 dicembre 2001,
vale a dire più di tre anni e mezzo dopo la fine dell’infrazione (intervenuta il 13 maggio 1998). Se la [OSCURATO:PERSONA] avesse
pronunciato la propria decisione alcuni mesi prima, l’ammenda inflitta sarebbe stata meno elevata. Tale dilazione arbitraria
non dovrebbe nuocere alla ricorrente mediante l’applicazione retroattiva delle nuove politiche della [OSCURATO:PERSONA] in materia
di livello delle ammende.
204 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’applicazione degli orientamenti nel caso di specie non viola il divieto di retroattività delle
disposizioni penali. In primo luogo, risulterebbe dalla giurisprudenza che l’introduzione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di
un nuovo metodo di calcolo delle ammende, atto a determinare, in taluni casi, un aumento dell’ammontare di queste ultime,
senza comunque eccedere il limite massimo fissato dal regolamento n. 17, non può essere considerata come un aggravamento,
con effetto retroattivo, delle ammende quali giuridicamente previste dall’art. 15 del detto regolamento, contrario ai principi
di legalità e di certezza del diritto (sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 27, punti 217-224 e 233-235).
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] respinge l’argomento della ricorrente secondo cui l’art. 15 del regolamento n. 17 rispetta
i principi di determinatezza e di prevedibilità soltanto qualora venga concretato mediante la prassi amministrativa.
b) Giudizio del Tribunale
205 Occorre ricordare che il principio di irretroattività delle norme penali è un principio comune a tutti gli ordinamenti giuridici
degli [OSCURATO:PERSONA] membri, sancito anche dall’art. 7 della CEDU, e fa parte integrante dei principi generali del diritto di cui il
giudice comunitario deve garantire l’osservanza (sentenza della Corte 10 luglio 1984, causa 63/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2689,
punto 22, e sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 27, punto 219).
206 Sebbene risulti dall’art. 15, n. 4, del regolamento n. 17 che le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che infliggono ammende per violazione
della normativa in materia di concorrenza non hanno carattere penale (sentenza del Tribunale 6 ottobre 1994, causa T‑83/91,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑755, punto 235), ciò non toglie che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a rispettare i principi generali
del diritto comunitario, e in particolare quello di irretroattività, in qualsiasi procedimento amministrativo che possa sfociare
in sanzioni in conformità delle norme sulla concorrenza dettate dal Trattato (v., per analogia, per quanto riguarda i diritti
della difesa, sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3461, punto 7, e sentenza
[OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 27, punto 220).
207 Il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia violato i principi sanciti dall’art. 7 della CEDU. Le imprese coinvolte
in un procedimento amministrativo che possa concludersi con un’ammenda debbono tener conto della possibilità che, in qualsiasi
momento, la [OSCURATO:PERSONA] decida di elevare l’importo delle ammende rispetto a quello applicato in passato (v. supra, punto 42).
208 Ciò non vale soltanto nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] proceda ad un innalzamento del livello delle ammende nell’ambito di decisioni
individuali, bensì anche nel caso in cui tale aumento si verifichi in virtù dell’applicazione di regole di condotta di portata
generale quali gli orientamenti.
209 Da ciò si deve concludere che il nuovo metodo di calcolo delle ammende istituito dagli orientamenti, anche a supporre che
abbia avuto un effetto aggravante quanto all’ammontare delle ammende inflitte, era ragionevolmente prevedibile per imprese
quale la ricorrente all’epoca in cui l’infrazione in questione è stata commessa.
210 Nessun rilievo assume il fatto che il calcolo dell’ammontare delle ammende secondo il metodo esposto negli orientamenti potesse
portare la [OSCURATO:PERSONA] ad infliggere ammende più elevate rispetto alla sua prassi antecedente, in quanto la detta istituzione
disponeva di un margine discrezionale per la fissazione del detto ammontare al fine di orientare il comportamento delle imprese
verso il rispetto delle regole di concorrenza (sentenze [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 27, punto 237, e HFB e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit. supra al punto 33, punto 494).
211 Per queste ragioni, il motivo relativo ad una presunta violazione del principio di irretroattività deve essere respinto.
5.
Quanto al quinto motivo, relativo ad una violazione dell’art. 253 CE
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
212 La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’obbligo di motivazione sancito dall’art. 253 CE in quanto non ha chiarito
i motivi per cui ha inflitto un’ammenda talmente superiore a quelle che aveva inflitto nella sua prassi antecedente.
213 Risulterebbe dalla giurisprudenza che la motivazione dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve fare apparire in forma
chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati
di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo (sentenza Cimenteries
CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 51, punto 4725). Sarebbe auspicabile che le imprese fossero poste in grado di conoscere
in dettaglio il metodo di calcolo dell’ammenda loro inflitta (sentenze Tréfilunion/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 68, punto
142, e Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 51, punto 4734) e la motivazione dovrebbe essere particolarmente
dettagliata qualora esuli dalla prassi decisionale antecedente (sentenza della Corte 17 novembre 1987, cause riunite 142/84
e 156/84, BAT e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4487, punto 71). Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inflitto un’ammenda di EUR 4,2
milioni prima dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione, pari al 111% del fatturato a livello del SEE realizzato
dalla ricorrente con il prodotto in questione nell’anno 1998. La somma degli importi di base applicati nei confronti delle
imprese coinvolte raggiungerebbe una percentuale compresa tra il 129 ed il 138% del valore complessivo del mercato europeo
del prodotto in questione, pari ad EUR 15-16 milioni. Tali importi sarebbero di molto superiori alle ammende inflitte in passato
dalla [OSCURATO:PERSONA] per casi analoghi. Essendosi discostata dalla propria prassi antecedente, malgrado numerose circostanze
favorevoli nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto motivare le ammende in modo più dettagliato.
214 Inoltre, la ricorrente rileva che la decisione impugnata non precisa il metodo e la base di calcolo utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA]
per calcolare gli importi di base. [OSCURATO:PERSONA] richiamerebbe nella detta decisione il fatturato realizzato con il prodotto
in questione a livello del SEE (‘considerando’ 307 dela decisione impugnata), ma soltanto al fine di determinare il peso relativo
delle diverse imprese sul mercato. Quanto all’entità assoluta dell’importo di partenza, la [OSCURATO:PERSONA] non indicherebbe chiaramente
se ha utilizzato il fatturato realizzato con il prodotto in questione a livello del SEE oppure a livello mondiale ovvero se
ha preso in considerazione il fatturato complessivo della ricorrente.
215 [OSCURATO:PERSONA], rinviando ai propri argomenti svolti in risposta agli altri motivi di cui sopra, fa valere anzitutto che la
tesi della ricorrente, secondo cui il calcolo dell’ammenda sarebbe stato fondato su un livello anormalmente elevato, porta
ad una notevole confusione per il fatto che la ricorrente effettua un raffronto di valori di riferimento completamente differenti,
che servono entrambi per valutare il livello delle ammende. Tuttavia, anche se si dovesse ritenere che la decisione impugnata
comporta un aumento sensibile dei livelli delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe violato l’obbligo di motivazione che le
incombe.
216 Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la decisione impugnata non precisa il fatturato utilizzato per
determinare il livello assoluto dell’importo di partenza, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di non aver determinato tale importo sulla
base dell’uno o dell’altro fatturato, bensì alla luce della gravità dell’infrazione che essa ha valutato fondandosi sulla
natura della medesima, sui suoi effetti sul mercato e sulle dimensioni del mercato geografico pertinente, nonché sulle ridotte
dimensioni del mercato del prodotto in questione.
b) Giudizio del Tribunale
217 Secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto
e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo
da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il
proprio controllo. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti,
in quanto l’accertamento diretto a stabilire se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato
alla luce non solo del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che
disciplinano la materia (v. sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. I‑1719, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).
218 Per quanto riguarda una decisione che infligge ammende a diverse imprese per una violazione delle norme comunitarie sulla
concorrenza, la portata dell’obbligo di motivazione dev’essere, in particolare, determinata alla luce del fatto che la gravità
delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso
di specie, il suo contesto e l’effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o
esaustivo di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C‑137/95 P,
SPO e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1611, punto 54, e sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 27, punto 378).
219 Nell’ambito delle conclusioni formulate nel presente ricorso, che si limitano alla legittimità dell’ammenda, al suo ammontare
e al relativo metodo di calcolo, il presente motivo è manifestamente infondato. La decisione impugnata contiene 370 ‘considerando’,
di cui 118 (‘considerando’ 252-370) sono dedicati alle ammende. Ai ‘considerando’ 262-303, la [OSCURATO:PERSONA] espone la propria
valutazione della gravità dell’infrazione. Successivamente, essa indica il modo in cui ha concluso che occorreva applicare
un trattamento differenziato a due categorie di imprese (‘considerando’ 304-309) e presenta la propria valutazione della durata
dell’infrazione (‘considerando’ 310-312) per arrivare agli importi di base (‘considerando’ 313). [OSCURATO:PERSONA] esamina se
vi siano i presupposti per applicare circostanze aggravanti e attenuanti (‘considerando’ 314-336) e si pronuncia in merito
all’applicazione della comunicazione sulla cooperazione (‘considerando’ 346-366). È giocoforza constatare come la decisione
impugnata contenga un’indicazione sufficiente e pertinente degli elementi di valutazione presi in considerazione per stabilire
la gravità e la durata dell’infrazione. Si deve constatare inoltre che l’argomentazione sviluppata dalla ricorrente nell’ambito
dei primi quattro motivi del presente ricorso dimostra che essa ha perfettamente compreso il ragionamento alla base della
decisione impugnata.
220 Le censure mosse dalla ricorrente nell’ambito del presente motivo non evidenziano alcuna difficoltà di comprensione né dell’iter
logico seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] né dell’esposizione degli elementi presi in considerazione. La ricorrente fa principalmente
valere delle critiche in merito all’importo dell’ammenda inflittale in rapporto a quelle irrogate in passato in casi analoghi.
Orbene, tale raffronto non comporta un difetto di motivazione. Esso, laddove pertinente, attiene alla fondatezza della valutazione
compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA].
221 Anche a supporre che la decisione comporti un aumento sensibile del livello dell’ammenda rispetto alle decisioni precedenti,
è giocoforza constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha sviluppato in maniera assolutamente esplicita il ragionamento che l’ha portata
a fissare a tale livello l’importo dell’ammenda della ricorrente (v., in tal senso, sentenza della Corte 26 novembre 1975,
causa 73/74, Fabricants de papiers peints/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1491, punto 31).
222 La ricorrente rileva, giustamente, che la decisione impugnata non espone né il metodo né il calcolo che hanno portato la [OSCURATO:PERSONA]
ad adottare, in sede di determinazione della gravità dell’infrazione, l’importo di partenza di EUR 3 milioni prescelto per
il gruppo dei «maggiori produttori» (‘considerando’ 308 e 309). Tuttavia, i requisiti di formalità sostanziale che l’obbligo
di motivazione comporta non impongono alla [OSCURATO:PERSONA] di indicare nella propria decisione i dati numerici relativi alla modalità
di calcolo delle ammende, bensì soltanto gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata
dell’infrazione (sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑291/98 P, Sarrió/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9991, punti 73
e 76, e sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, cause riunite T‑191/98 e da T‑212/98 a T‑214/98, [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3275, punto 1558).
223 Anche il quinto motivo dev’essere respinto perché infondato.
224 Risulta dall’insieme delle considerazioni che precedono che il ricorso deve essere respinto nella sua interezza.
Sulle spese
225 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne
è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, in conformità delle conclusioni
della [OSCURATO:PERSONA] in tal senso.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La ricorrente è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 novembre 2005.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
P. [OSCURATO:PERSONA] e conclusioni delle parti
In diritto
A – Quanto all’eccezione di illegittimità
1. [OSCURATO:PERSONA] delle parti
2. Giudizio del Tribunale
B – Quanto ai motivi di annullamento
1. Quanto al primo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e degli orientamenti
a) Quanto alla prima parte del motivo, relativa all’erronea valutazione della gravità dell’infrazione
Quanto alla natura dell’infrazione
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
Quanto agli effetti dell’infrazione
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
Quanto alla mancata presa in considerazione della crisi del settore quale circostanza attenuante
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
Quanto al raffronto con altre intese
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
b) Quanto alla seconda parte del motivo, relativa alla mancata presa in considerazione del fatto che veniva in questione soltanto
un’esigua percentuale del fatturato della ricorrente
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
c) Quanto alla terza parte del motivo, relativa all’errore di diritto derivante dalla mancata presa in considerazione della
capacità economica della ricorrente
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
2. Quanto al secondo motivo, relativo ad una violazione del principio di proporzionalità
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
b) Giudizio del Tribunale
3. Quanto al terzo motivo, relativo ad una violazione del principio di parità di trattamento
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
b) Giudizio del Tribunale
4. Quanto al quarto motivo, relativo ad una violazione dell’art. 7 della CEDU
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
b) Giudizio del Tribunale
5. Quanto al quinto motivo, relativo ad una violazione dell’art. 253 CE
a) [OSCURATO:PERSONA] delle parti
b) Giudizio del Tribunale
Sulle spese
*
Lingua processuale: il tedesco.