Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33018/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

lo di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso proposto dal difensore diWADE [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Genova;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostitutoricorso;letta la memoria e conclusioni scritte depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Genova, che ha insistito per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Genova, con la sentenza del 6 novembre 2025 inepigrafe, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova il 13febbraio 2025, che, all’esito di giudizio abbreviato, concesse le circostanzeequivalenti alle contestate aggravanti della non occasionalità della condotta edella recidiva, con la diminuente del rito, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] allapena di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, disponendo il ritirodella patente di guida per un anno.2.

Il Tribunale di Genova ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reatodi cui all’art. 73, comma 5, primo e secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, perché vendeva a [OSCURATO:PERSONA] grammi 2,37 lordi di sostanzastupefacente del tipo hashish e illecitamente deteneva, al fine di cederla a terzi,occultandoli sulla propria persona e gettandoli a terra dopo l’intervento delleforze dell’ordine, grammi 33,56 lordi di sostanza stupefacente del tipo hashish,che, per le modalità di presentazione, di confezionamento e di occultamentononché tenuto conto della precedente condotta di vendita a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dianaloga sostanza stupefacente, del possesso di una somma di denaro (50,00euro) in banconote di piccolo taglio stropicciate detenute nel suo borsello e per lesue condizioni personali (in quanto soggetto privo di fissa dimora e di attivitàlavorativa nel territorio italiano), appariva destinata ad uso non esclusivamentepersonale.

Con l’aggravante della non occasionalità della condotta e con larecidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.3.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Genova ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, articolandotre motivi di ricorso.3.1.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge – ex art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. – e segnatamente erronea applicazionedell’art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.Si duole, in particolare, che la sentenza impugnata ha confermato lasentenza di primo grado che aveva ritenuto sussistente la circostanzaaggravante della non occasionalità della condotta.Sostiene che avere ritenuto integrata la circostanza aggravante della nonoccasionalità della condotta sulla base di pregresse condanne e altresì la recidivacomporta una duplicazione di circostanza aggravati fondate sul medesimopresupposto in violazione del principio del ne bis in idem.3.2.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge esegnatamente erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. e contestualmente viziodi motivazione – ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. – per lamancata esclusione della contestata recidiva.Si duole, in particolare, della mancata applicazione dei criteri elaborati dallaSezioni Unite della Corte di cassazione per ritenere sussistente la recidiva esostiene che il fatto oggetto del presente processo non appare espressione diuna più elevata pericolosità sociale dell’imputato, di talchè non si giustifical’aumento di pena per la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale stabilitodall’art. 99, comma 4, cod. proc. pen.3.3.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge – ex art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. – e segnatamente erronea applicazionedell’art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione al disposto ritiro dellapatente di guida.Sostiene che la disposizione dell’art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, cheprevede la possibilità di disporre il ritiro della patente di guida quale penaaccessoria per i fatti di cui agli artt. 73, 74, 79 e 82 del medesimo T.U. stup.,presuppone logicamente e giuridicamente il previo conseguimento dell’idoneitàalla guida, che il ricorrente non ha mai conseguito.Sostiene che, trattandosi di illegalità della pena accessoria, è rilevabile diufficio.4.

Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] LIGNOLA,che ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché affetto da genericitàper aspecificità “estrinseca”, in quanto non si confronta con le argomentazionisvolte nella sentenza impugnata che confutano, in maniera puntuale e conconsiderazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali, le identichedoglianze difensive svolte nel motivo di appello (che, vengono, per così dire"replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento dinovità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità.Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossiagenerici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate eritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti dellanecessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnatae quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01; Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv.281425-01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012-dep. 2012, Pezzo, Rv. 253849).Nel caso in esame, il motivo è aspecifico perché non si confronta con lasentenza della Corte di appello che, con motivazione coerente e nonmanifestamente illogica, ha affermato che «Avuto riguardo al rapporto fra iprecedenti specifici sopra richiamati (tutti relativi a reati commessi in Genova) eil reato per cui si procede, la recidiva giustifica un aumento della pena,rivestendo un concreto significato di più intensa pericolosità/colpevolezzadell'imputato, indifferente all'efficacia dissuasiva delle condanne inflitte e deditoin modo non occasionale all'attività di spaccio, nella quale era agevolato dalleacquisite conoscenze riguardanti il circuito di circolazione e diapprovvigionamento degli stupefacenti. » (pagg. 1-2 della sentenza impugnata).2.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché la doglianza relativaall’applicazione del ritiro della patente di guida, quale pena accessoria previstadall’art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per i fatti di cui agli artt. 73, 74, 79 e82 del medesimo Testo unico, è stata proposta fuori dei casi consentiti perchénon sollevata con specifico motivo di gravame e pertanto non sottoposta alcontrollo della Corte di appello, in quanto non devoluta con l'impugnazione.Sul punto va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questaSuprema Corte, «la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt.606,comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dispone che non possano esserededotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a menoche si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o diquestioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.

Tale regolatrova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre esserededotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardoad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di Appello, inquanto non devoluto con l'impugnazione (Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep.2013, Bonaffini, Rv.25663101).

Dalla lettura di tali disposizioni in combinatodisposto con l'art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione diquesta Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità dellecensure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice diappello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez.5, n.28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 25557701; Sez.2, n.40240 del22/11/2006, Roccetti, Rv.23550401; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994,Etzi, Rv.19641401)» (vds, in termini, Sez. 5, n. 1342 del 30/10/2025, dep.2026, Murano, Rv. 289191-02.

In senso conforme, ex plurimis, Sez. 2, n. 32780del 13/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020,Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903;Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869).2.1.

Il difensore, tuttavia, sostiene che la disposizione dell’art. 85 d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309, presuppone logicamente e giuridicamente il previoconseguimento dell’idoneità alla guida, che il ricorrente non ha mai conseguito;di talché la pena accessoria sarebbe illegale e quindi rilevabile di ufficio.In effetti, secondo giurisprudenza di legittimità consolidata a partire dalleSezioni Unite Fugger, «non può essere applicata la sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge dailleciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chili abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcunaabilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; né, tanto meno, puòessergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, ildiritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso» (Sez.

U, n.12316 del 30/01/2002, Fugger, Rv. 221039 - 01).E la Corte di cassazione ha ritenuto che «la relativa questione sia comunquerilevabile ex novo da parte della Corte di legittimità, pur in assenza – come nelcaso di specie – di omessa devoluzione della questione al giudice di appello, inriferimento al disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., dovendosi invecerichiamare il disposto dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

A tale proposito,va anche richiamata la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto cheanche l’eventuale inammissibilità del ricorso per cassazione non impedisce algiudice di legittimità di procedere all'annullamento della sentenza impugnatanella parte in cui ha irrogato una sanzione amministrativa accessoria illegale,stante il principio di legalità previsto per le sanzioni amministrative dall'art. 1,legge 24 novembre 1981, n. 689 essendo stati ritenuti applicabili, ancheall’ambito delle sanzioni amministrative medesimi, i principi vigenti in tema diillegalità della pena (Sez. 4, n. 18081 del 24/03/2015, Rv. 263596)» (vds.

Sez.4, n. 36917 del 06/11/2025, Tomasi, Rv. 288793 –

02. Cfr., con riguardo allepene accessorie erroneamente applicate, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024,Amato, Rv. 286862 – 02; Sez. 1, n. 12230 del 2025, Gorgeva, non mass.).2.2.

Ricorda, peraltro, il Collegio che la sentenza delle Sezioni Unite Fuggerha osservato che il comma 18 dell’art. 116 cod. strada, nel teste precedente alladepenalizzazione ad opera del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 – condisposizione poi riprodotta nel comma 17 dell’art. 116, come sostituito dall’art. 3d.lgs. 18 aprile 2011, n. 59 – stabiliva, per l’ipotesi in cui non fosse possibile laconfisca, la sospensione della patente di guida eventualmente posseduta e chel’avverbio “eventualmente” e soprattutto il participio passato “posseduta” siriferissero inequivocabilmente ad una patente che l’autore della violazionepossedeva prima della applicazione della sanzione accessoria della sospensionedella patente.

Hanno, poi, osservato che l’art. 80-ter dell’abrogato codice dellastrada prevedeva la (allora definita) pena accessoria della sospensione dellapatente di guida solo per il reato di incauto affidamento del veicolo (poiabrogato).

Hanno, poi, osservato che l’art. 223 del nuovo codice della strada –che, all’epoca della sentenza, disponeva il ritiro immediato della patente e laconsegna della patente entro un brevissimo termine, una volta disposta dalprefetto la sospensione provvisoria della validità (e che, oggi, prevede ilmedesimo potere prefettizio a seguito della trasmissione degli atti e dellapatente di guida da parte dell’agente o dell’organo accertatore) – prevede unareazione rigorosa e forte, tesa a dare effettività alla sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente di guida, che in tanto può manifestarsiin quanto la violazione costituente reato o dalla quale sia derivato un danno allepersone sia stata commessa da persona in possesso della petente di guida.Hanno, quindi, osservato che è la natura delle sanzioni accessorie e, inparticolare, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dellapatente di guida che impone la inapplicabilità della sanzione nell’ipotesi in cui ilsoggetto non sia in possesso della patente di guida per non averla maiconseguita.

Hanno, altresì, osservato che la inapplicabilità della sanzione valeanche nell’ipotesi in cui la violazione sia stata commessa conducendo un veicolo(ad esempio, una bicicletta) per la guida del quale non sia richiesta la patente,della sospensione della patente di guida, se svolge talora anche effettive funzionicautelari (come nell’ipotesi della guida in stato di ebbrezza), esprime di regolal’intenzione di assicurare l’effettività della pena e quindi una forte efficaciadissuasiva e quindi svolge una funzione general preventiva al fine di dissuaderesia il responsabile sia la collettività dalla commissione di fatti analoghi (Sez.

U,n. 12316 del 30/01/2002, Fugger, Rv. 221039 - 01).Dunque, l’inapplicabilità della sanzione, nell’ipotesi in cui il soggetto nonsia in possesso della patente di guida per non averla mai conseguita dipendedalla natura delle sanzioni accessorie e, in particolare, della sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dalcodice della strada.Come nel caso in esame, in cui il ritiro della patente di guida èespressamente definito dalla disposizione dell’art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309, quale pena accessoria che il giudice può disporre con la sentenza dicondanna per uno dei fatti di cui agli artt. 73, 74, 79 e 82 del medesimo T.U.stup.Ne consegue che, nel caso che occupa, l’applicazione della pena accessoriadel ritiro della patente di guida, anche se in concreto non immediatamenteeseguibile perché non conseguita, non è illegale e quindi la relativa questionenon può essere dedotta per la prima volta in cassazione; di talché la censura èinammissibile.3.

Il primo motivo di ricorso è fondato.La Corte di appello di Genova e il Tribunale di Genova hanno concordementeapplicato al ricorrente sia la circostanza aggravante della non occasionalità dellacondotta sia la circostanza aggravante della recidiva reiterata, specifica einfraquinquennale.L’applicabilità della circostanza aggravante della non occasionalità dellacondotta è stata argomentata dai numerosi e anche recenti precedenti penalispecifici del ricorrente.3.1.

Il comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che il fattocostituisca più grave reato, punisce con le pene della reclusione da sei mesi acinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 «chiunque commette unodei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o lecircostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieveentità».Per effetto delle modifiche apportate dalla legge 13 novembre 2023, n. 159,in sede di conversione del d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (c.d.

"decretoCaivano"), e segnatamente con la modifica dell’art. 4, comma 3, d.l. cit., alcomma 5 dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è stato aggiunto un secondoperiodo, a tenore del quale «chiunque commette uno dei fatti previsti dal primoperiodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni edella multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri dinon occasionalità».Come è stato osservato, «si tratta di una peculiare ipotesi circostanzialedella fattispecie base prevista dal primo periodo del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.n. 309 del 1990, come si desume non solo dalla collocazione della previsione inesame all'interno del medesimo comma, ma anche dal rinvio, quanto alladescrizione della condotta punita, alla fattispecie prevista dal primo periodo delmedesimo comma 5, differenziandosi, rispetto ad essa, per l'elementospecializzante della "non occasionalità" della condotta; sul terreno sanzionatorio,l'effetto della circostanza non è l'aumento di pena relativamente al massimoedittale – che coincide con quello comminato dall'ipotesi base – ma l'innalzamentodel minimo, con riferimento sia alla pena detentiva, sia alla pena pecuniaria».Con riferimento all'elemento specializzante della "non occasionalità" dellacondotta, secondo un primo orientamento deve ritenersi che esso sia integratoallorquando l'agente, al momento del fatto, abbia già riportato almeno unprecedente specifico.

Si ritiene che questa conclusione si desuma, in primoluogo, dal significato letterale della locuzione di "non occasionalità", osservandosiche «se è occasionale la condotta che si è verificata una sola volta, per conversonon occasionale è la condotta che si è realizzata più di una volta, e, quindi,almeno due» (Sez. 3, n. 5842 del 22/01/2025, Amendola, Rv. 287441 – 01;Sez. 3, n. 14220 del 25/02/2025, Ticconi, Rv. 287869 - 01).Si osserva, inoltre che «quest'interpretazione trova conforto dal raffrontocon la condotta di abitualità, utilizzata dal legislatore in altri contesti; si tratta, intal caso, di locazione più pregnante della mera non occasionalità, per integrare laquale, come affermato dalle Sezioni Unite con riferimento al riconoscimento delpresupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità previstadall'art. 131 -bis cod. pen., è necessario che l'agente abbia già commesso, inprecedenza, almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (cfr. Sez.

U,n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01)» (in termini, Sez. 3, n. 5842del 22/01/2025, cit.

Nello stesso senso, vds.

Sez. 6, n. 149 del 30/10/2025,dep. 2026, Merlino, Rv. 289120-01; Sez. 3, n. 14220 del 25/02/2025, cit.).Si è, peraltro, ritenuto che «la non occasionalità della condotta non si risolvenella mera mancanza di recidiva specifica o di comportamento abituale oradicato nel tempo, perché anche altri elementi di valutazione possono indicareche la condotta non è stata isolata, anche se le condotte ulteriori rispetto aquella per la quale si procede non sono comprovate dall’esito di uno specificogiudizio» (Sez. 6, n. 149 del 30/10/2025, dep. 2026, cit., che, in applicazionedel principio, ha ritenuto correttamente affermata la non occasionalità dellacondotta sulla base della presenza di un libro-mastro, recante annotazioni dicifre e di quantitativi di sostanza stupefacente).E si è precisato che l'elemento specializzante della "non occasionalità" dellacondotta può agevolmente desumersi dalla espressa contestazione della recidivaspecifica e infraquinquennale e la relativa circostanza aggravante deve quindiritenersi contestata in fatto (Sez. 3, n. 5842 del 22/01/2025, cit.).3.2.

Ritiene il Collegio che questo orientamento non sia convincente.La premessa dalla quale occorre muovere è duplice: da un lato, la nonadamantina lettera della legge; dall’altro, la necessità che, in assenza di diverseprevisioni di legge, venga preferita l’interpretazione che permette di evitare unsostanziale bis in idem e di meglio assicurare il rispetto del principio diproporzionalità della pena.

È una direttrice che si trae agevolmente almenodall’art. 68 cod. pen. il quale dispone che «Salvo quanto è disposto nell'articolo15, quando una circostanza aggravante comprende in sé un'altra circostanzaaggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé un'altracircostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto lacircostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa,rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena».Orbene, la tesi che reputa sussistente la non occasionalità solo che vi siarecidiva specifica non convince, in primo luogo, perché finisce con annullare ladifferenza che corre tra il reato e la condotta.La recidiva postula la reiterazione dei reati.

Come è noto, ciò non esauriscela fattispecie circostanziale, posto che per la sua integrazione occorre ancora chela reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta edi pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo didevianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività deicomportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneitàesistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altroparametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado dicolpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza diprecedenti penali (così Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247839).La circostanza in parola, invece, è incentrata sulla “mera” non occasionalitàdella condotta.

Ciò conduce a soffermare l’attenzione sulle modalità, mezzi ecircostanze della condotta in concreto tenuta e a indagare se essi la rendano omeno non occasionale.

Non occasionale è ciò che accade in modo non sporadico,non contingente, anche se non necessariamente è stabile, continuativo.

Va poiconsiderato che la non occasionalità della condotta non rappresenta elementoalla cui presenza il fatto integra uno dei delitti previsti rispettivamente ai commi1 e 4, piuttosto che quello di cui al comma 5.

Al contrario, si tratta di elementoaggravatore di un reato che resta di lieve entità.

Sicché la non occasionalità èpur sempre connotato di una condotta che integra tale ultima ipotesi (che,appunto, “assume caratteri” di non occasionalità); ne consegue che la possibilitàdi affermare la non occasionalità è legata al fatto che una condotta analoga siagià stata tenuta.Anche la specificità della recidiva non ha contenuti che permettanoequiparazioni tipologiche.

A mente dell’art. 99, primo e secondo comma cod.pen., la recidiva specifica ricorre quando chi, dopo essere stato condannato perun delitto non colposo, commette un nuovo delitto non colposo della stessaindole.

Indole del reato e condotta del reato non sono concetti coincidenti.Orbene, nel caso di specie, sul presupposto che sia sufficiente registrare laricorrenza di una recidiva specifica, la Corte di appello non ha svolto alcunaindagine comparativa dei tratti connotanti la condotta in questione.4.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la sentenza impugnata va,pertanto, annullata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 73,comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con rinvio per nuovo giudizio sul puntoad altra sezione della Corte di appello di Genova.Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 73, co.5, d.p.r. n. 309/1990 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione dellaCorte di appello di Genova.

Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.Così deciso il 22/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso proposto dal difensore diWADE [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Genova;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostitutoricorso;letta la memoria e conclusioni scritte depositata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Genova, che ha insistito per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza del 6 novembre 2025 inepigrafe, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova il 13febbraio 2025, che, all’esito di giudizio abbreviato, concesse le circostanzeequivalenti alle contestate aggravanti della non occasionalità della condotta edella recidiva, con la diminuente del rito, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] allapena di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, disponendo il ritirodella patente di guida per un anno.2. Il Tribunale di Genova ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reatodi cui all’art. 73, comma 5, primo e secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, perché vendeva a [OSCURATO:PERSONA] grammi 2,37 lordi di sostanzastupefacente del tipo hashish e illecitamente deteneva, al fine di cederla a terzi,occultandoli sulla propria persona e gettandoli a terra dopo l’intervento delleforze dell’ordine, grammi 33,56 lordi di sostanza stupefacente del tipo hashish,che, per le modalità di presentazione, di confezionamento e di occultamentononché tenuto conto della precedente condotta di vendita a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dianaloga sostanza stupefacente, del possesso di una somma di denaro (50,00euro) in banconote di piccolo taglio stropicciate detenute nel suo borsello e per lesue condizioni personali (in quanto soggetto privo di fissa dimora e di attivitàlavorativa nel territorio italiano), appariva destinata ad uso non esclusivamentepersonale. Con l’aggravante della non occasionalità della condotta e con larecidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Genova ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, articolandotre motivi di ricorso.3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge – ex art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. – e segnatamente erronea applicazionedell’art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.Si duole, in particolare, che la sentenza impugnata ha confermato lasentenza di primo grado che aveva ritenuto sussistente la circostanzaaggravante della non occasionalità della condotta.Sostiene che avere ritenuto integrata la circostanza aggravante della nonoccasionalità della condotta sulla base di pregresse condanne e altresì la recidivacomporta una duplicazione di circostanza aggravati fondate sul medesimopresupposto in violazione del principio del ne bis in idem.3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge esegnatamente erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. e contestualmente viziodi motivazione – ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. – per lamancata esclusione della contestata recidiva.Si duole, in particolare, della mancata applicazione dei criteri elaborati dallaSezioni Unite della Corte di cassazione per ritenere sussistente la recidiva esostiene che il fatto oggetto del presente processo non appare espressione diuna più elevata pericolosità sociale dell’imputato, di talchè non si giustifical’aumento di pena per la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale stabilitodall’art. 99, comma 4, cod. proc. pen.3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge – ex art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. – e segnatamente erronea applicazionedell’art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione al disposto ritiro dellapatente di guida.Sostiene che la disposizione dell’art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, cheprevede la possibilità di disporre il ritiro della patente di guida quale penaaccessoria per i fatti di cui agli artt. 73, 74, 79 e 82 del medesimo T.U. stup.,presuppone logicamente e giuridicamente il previo conseguimento dell’idoneitàalla guida, che il ricorrente non ha mai conseguito.Sostiene che, trattandosi di illegalità della pena accessoria, è rilevabile diufficio.4. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] LIGNOLA,che ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché affetto da genericitàper aspecificità “estrinseca”, in quanto non si confronta con le argomentazionisvolte nella sentenza impugnata che confutano, in maniera puntuale e conconsiderazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali, le identichedoglianze difensive svolte nel motivo di appello (che, vengono, per così dire"replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento dinovità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità.Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossiagenerici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate eritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti dellanecessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnatae quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01; Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv.281425-01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012-dep. 2012, Pezzo, Rv. 253849).Nel caso in esame, il motivo è aspecifico perché non si confronta con lasentenza della Corte di appello che, con motivazione coerente e nonmanifestamente illogica, ha affermato che «Avuto riguardo al rapporto fra iprecedenti specifici sopra richiamati (tutti relativi a reati commessi in Genova) eil reato per cui si procede, la recidiva giustifica un aumento della pena,rivestendo un concreto significato di più intensa pericolosità/colpevolezzadell'imputato, indifferente all'efficacia dissuasiva delle condanne inflitte e deditoin modo non occasionale all'attività di spaccio, nella quale era agevolato dalleacquisite conoscenze riguardanti il circuito di circolazione e diapprovvigionamento degli stupefacenti. » (pagg. 1-2 della sentenza impugnata).2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché la doglianza relativaall’applicazione del ritiro della patente di guida, quale pena accessoria previstadall’art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per i fatti di cui agli artt. 73, 74, 79 e82 del medesimo Testo unico, è stata proposta fuori dei casi consentiti perchénon sollevata con specifico motivo di gravame e pertanto non sottoposta alcontrollo della Corte di appello, in quanto non devoluta con l'impugnazione.Sul punto va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questaSuprema Corte, «la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt.606,comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dispone che non possano esserededotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a menoche si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o diquestioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Tale regolatrova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre esserededotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardoad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di Appello, inquanto non devoluto con l'impugnazione (Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep.2013, Bonaffini, Rv.25663101). Dalla lettura di tali disposizioni in combinatodisposto con l'art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione diquesta Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità dellecensure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice diappello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez.5, n.28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 25557701; Sez.2, n.40240 del22/11/2006, Roccetti, Rv.23550401; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994,Etzi, Rv.19641401)» (vds, in termini, Sez. 5, n. 1342 del 30/10/2025, dep.2026, Murano, Rv. 289191-02. In senso conforme, ex plurimis, Sez. 2, n. 32780del 13/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020,Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903;Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869).2.1. Il difensore, tuttavia, sostiene che la disposizione dell’art. 85 d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309, presuppone logicamente e giuridicamente il previoconseguimento dell’idoneità alla guida, che il ricorrente non ha mai conseguito;di talché la pena accessoria sarebbe illegale e quindi rilevabile di ufficio.In effetti, secondo giurisprudenza di legittimità consolidata a partire dalleSezioni Unite Fugger, «non può essere applicata la sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge dailleciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chili abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcunaabilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; né, tanto meno, puòessergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, ildiritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso» (Sez. U, n.12316 del 30/01/2002, Fugger, Rv. 221039 - 01).E la Corte di cassazione ha ritenuto che «la relativa questione sia comunquerilevabile ex novo da parte della Corte di legittimità, pur in assenza – come nelcaso di specie – di omessa devoluzione della questione al giudice di appello, inriferimento al disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., dovendosi invecerichiamare il disposto dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen. A tale proposito,va anche richiamata la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto cheanche l’eventuale inammissibilità del ricorso per cassazione non impedisce algiudice di legittimità di procedere all'annullamento della sentenza impugnatanella parte in cui ha irrogato una sanzione amministrativa accessoria illegale,stante il principio di legalità previsto per le sanzioni amministrative dall'art. 1,legge 24 novembre 1981, n. 689 essendo stati ritenuti applicabili, ancheall’ambito delle sanzioni amministrative medesimi, i principi vigenti in tema diillegalità della pena (Sez. 4, n. 18081 del 24/03/2015, Rv. 263596)» (vds. Sez.4, n. 36917 del 06/11/2025, Tomasi, Rv. 288793 – 02. Cfr., con riguardo allepene accessorie erroneamente applicate, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024,Amato, Rv. 286862 – 02; Sez. 1, n. 12230 del 2025, Gorgeva, non mass.).2.2. Ricorda, peraltro, il Collegio che la sentenza delle Sezioni Unite Fuggerha osservato che il comma 18 dell’art. 116 cod. strada, nel teste precedente alladepenalizzazione ad opera del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 – condisposizione poi riprodotta nel comma 17 dell’art. 116, come sostituito dall’art. 3d.lgs. 18 aprile 2011, n. 59 – stabiliva, per l’ipotesi in cui non fosse possibile laconfisca, la sospensione della patente di guida eventualmente posseduta e chel’avverbio “eventualmente” e soprattutto il participio passato “posseduta” siriferissero inequivocabilmente ad una patente che l’autore della violazionepossedeva prima della applicazione della sanzione accessoria della sospensionedella patente. Hanno, poi, osservato che l’art. 80-ter dell’abrogato codice dellastrada prevedeva la (allora definita) pena accessoria della sospensione dellapatente di guida solo per il reato di incauto affidamento del veicolo (poiabrogato). Hanno, poi, osservato che l’art. 223 del nuovo codice della strada –che, all’epoca della sentenza, disponeva il ritiro immediato della patente e laconsegna della patente entro un brevissimo termine, una volta disposta dalprefetto la sospensione provvisoria della validità (e che, oggi, prevede ilmedesimo potere prefettizio a seguito della trasmissione degli atti e dellapatente di guida da parte dell’agente o dell’organo accertatore) – prevede unareazione rigorosa e forte, tesa a dare effettività alla sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente di guida, che in tanto può manifestarsiin quanto la violazione costituente reato o dalla quale sia derivato un danno allepersone sia stata commessa da persona in possesso della petente di guida.Hanno, quindi, osservato che è la natura delle sanzioni accessorie e, inparticolare, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dellapatente di guida che impone la inapplicabilità della sanzione nell’ipotesi in cui ilsoggetto non sia in possesso della patente di guida per non averla maiconseguita. Hanno, altresì, osservato che la inapplicabilità della sanzione valeanche nell’ipotesi in cui la violazione sia stata commessa conducendo un veicolo(ad esempio, una bicicletta) per la guida del quale non sia richiesta la patente,della sospensione della patente di guida, se svolge talora anche effettive funzionicautelari (come nell’ipotesi della guida in stato di ebbrezza), esprime di regolal’intenzione di assicurare l’effettività della pena e quindi una forte efficaciadissuasiva e quindi svolge una funzione general preventiva al fine di dissuaderesia il responsabile sia la collettività dalla commissione di fatti analoghi (Sez. U,n. 12316 del 30/01/2002, Fugger, Rv. 221039 - 01).Dunque, l’inapplicabilità della sanzione, nell’ipotesi in cui il soggetto nonsia in possesso della patente di guida per non averla mai conseguita dipendedalla natura delle sanzioni accessorie e, in particolare, della sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dalcodice della strada.Come nel caso in esame, in cui il ritiro della patente di guida èespressamente definito dalla disposizione dell’art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309, quale pena accessoria che il giudice può disporre con la sentenza dicondanna per uno dei fatti di cui agli artt. 73, 74, 79 e 82 del medesimo T.U.stup.Ne consegue che, nel caso che occupa, l’applicazione della pena accessoriadel ritiro della patente di guida, anche se in concreto non immediatamenteeseguibile perché non conseguita, non è illegale e quindi la relativa questionenon può essere dedotta per la prima volta in cassazione; di talché la censura èinammissibile.3. Il primo motivo di ricorso è fondato.La Corte di appello di Genova e il Tribunale di Genova hanno concordementeapplicato al ricorrente sia la circostanza aggravante della non occasionalità dellacondotta sia la circostanza aggravante della recidiva reiterata, specifica einfraquinquennale.L’applicabilità della circostanza aggravante della non occasionalità dellacondotta è stata argomentata dai numerosi e anche recenti precedenti penalispecifici del ricorrente.3.1. Il comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che il fattocostituisca più grave reato, punisce con le pene della reclusione da sei mesi acinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 «chiunque commette unodei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o lecircostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieveentità».Per effetto delle modifiche apportate dalla legge 13 novembre 2023, n. 159,in sede di conversione del d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (c.d. "decretoCaivano"), e segnatamente con la modifica dell’art. 4, comma 3, d.l. cit., alcomma 5 dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è stato aggiunto un secondoperiodo, a tenore del quale «chiunque commette uno dei fatti previsti dal primoperiodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni edella multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri dinon occasionalità».Come è stato osservato, «si tratta di una peculiare ipotesi circostanzialedella fattispecie base prevista dal primo periodo del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.n. 309 del 1990, come si desume non solo dalla collocazione della previsione inesame all'interno del medesimo comma, ma anche dal rinvio, quanto alladescrizione della condotta punita, alla fattispecie prevista dal primo periodo delmedesimo comma 5, differenziandosi, rispetto ad essa, per l'elementospecializzante della "non occasionalità" della condotta; sul terreno sanzionatorio,l'effetto della circostanza non è l'aumento di pena relativamente al massimoedittale – che coincide con quello comminato dall'ipotesi base – ma l'innalzamentodel minimo, con riferimento sia alla pena detentiva, sia alla pena pecuniaria».Con riferimento all'elemento specializzante della "non occasionalità" dellacondotta, secondo un primo orientamento deve ritenersi che esso sia integratoallorquando l'agente, al momento del fatto, abbia già riportato almeno unprecedente specifico. Si ritiene che questa conclusione si desuma, in primoluogo, dal significato letterale della locuzione di "non occasionalità", osservandosiche «se è occasionale la condotta che si è verificata una sola volta, per conversonon occasionale è la condotta che si è realizzata più di una volta, e, quindi,almeno due» (Sez. 3, n. 5842 del 22/01/2025, Amendola, Rv. 287441 – 01;Sez. 3, n. 14220 del 25/02/2025, Ticconi, Rv. 287869 - 01).Si osserva, inoltre che «quest'interpretazione trova conforto dal raffrontocon la condotta di abitualità, utilizzata dal legislatore in altri contesti; si tratta, intal caso, di locazione più pregnante della mera non occasionalità, per integrare laquale, come affermato dalle Sezioni Unite con riferimento al riconoscimento delpresupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità previstadall'art. 131 -bis cod. pen., è necessario che l'agente abbia già commesso, inprecedenza, almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (cfr. Sez. U,n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01)» (in termini, Sez. 3, n. 5842del 22/01/2025, cit. Nello stesso senso, vds. Sez. 6, n. 149 del 30/10/2025,dep. 2026, Merlino, Rv. 289120-01; Sez. 3, n. 14220 del 25/02/2025, cit.).Si è, peraltro, ritenuto che «la non occasionalità della condotta non si risolvenella mera mancanza di recidiva specifica o di comportamento abituale oradicato nel tempo, perché anche altri elementi di valutazione possono indicareche la condotta non è stata isolata, anche se le condotte ulteriori rispetto aquella per la quale si procede non sono comprovate dall’esito di uno specificogiudizio» (Sez. 6, n. 149 del 30/10/2025, dep. 2026, cit., che, in applicazionedel principio, ha ritenuto correttamente affermata la non occasionalità dellacondotta sulla base della presenza di un libro-mastro, recante annotazioni dicifre e di quantitativi di sostanza stupefacente).E si è precisato che l'elemento specializzante della "non occasionalità" dellacondotta può agevolmente desumersi dalla espressa contestazione della recidivaspecifica e infraquinquennale e la relativa circostanza aggravante deve quindiritenersi contestata in fatto (Sez. 3, n. 5842 del 22/01/2025, cit.).3.2. Ritiene il Collegio che questo orientamento non sia convincente.La premessa dalla quale occorre muovere è duplice: da un lato, la nonadamantina lettera della legge; dall’altro, la necessità che, in assenza di diverseprevisioni di legge, venga preferita l’interpretazione che permette di evitare unsostanziale bis in idem e di meglio assicurare il rispetto del principio diproporzionalità della pena. È una direttrice che si trae agevolmente almenodall’art. 68 cod. pen. il quale dispone che «Salvo quanto è disposto nell'articolo15, quando una circostanza aggravante comprende in sé un'altra circostanzaaggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé un'altracircostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto lacircostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa,rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena».Orbene, la tesi che reputa sussistente la non occasionalità solo che vi siarecidiva specifica non convince, in primo luogo, perché finisce con annullare ladifferenza che corre tra il reato e la condotta.La recidiva postula la reiterazione dei reati. Come è noto, ciò non esauriscela fattispecie circostanziale, posto che per la sua integrazione occorre ancora chela reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta edi pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo didevianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività deicomportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneitàesistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altroparametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado dicolpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza diprecedenti penali (così Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247839).La circostanza in parola, invece, è incentrata sulla “mera” non occasionalitàdella condotta. Ciò conduce a soffermare l’attenzione sulle modalità, mezzi ecircostanze della condotta in concreto tenuta e a indagare se essi la rendano omeno non occasionale. Non occasionale è ciò che accade in modo non sporadico,non contingente, anche se non necessariamente è stabile, continuativo. Va poiconsiderato che la non occasionalità della condotta non rappresenta elementoalla cui presenza il fatto integra uno dei delitti previsti rispettivamente ai commi1 e 4, piuttosto che quello di cui al comma 5. Al contrario, si tratta di elementoaggravatore di un reato che resta di lieve entità. Sicché la non occasionalità èpur sempre connotato di una condotta che integra tale ultima ipotesi (che,appunto, “assume caratteri” di non occasionalità); ne consegue che la possibilitàdi affermare la non occasionalità è legata al fatto che una condotta analoga siagià stata tenuta.Anche la specificità della recidiva non ha contenuti che permettanoequiparazioni tipologiche. A mente dell’art. 99, primo e secondo comma cod.pen., la recidiva specifica ricorre quando chi, dopo essere stato condannato perun delitto non colposo, commette un nuovo delitto non colposo della stessaindole. Indole del reato e condotta del reato non sono concetti coincidenti.Orbene, nel caso di specie, sul presupposto che sia sufficiente registrare laricorrenza di una recidiva specifica, la Corte di appello non ha svolto alcunaindagine comparativa dei tratti connotanti la condotta in questione.4. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la sentenza impugnata va,pertanto, annullata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 73,comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con rinvio per nuovo giudizio sul puntoad altra sezione della Corte di appello di Genova.Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 73, co.5, d.p.r. n. 309/1990 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione dellaCorte di appello di Genova. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.Così deciso il 22/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]