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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 1985

Cassazione n. 12638/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/05/1985 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; Considerato che il ricorso si esaurisce in assunti astratti circa l'assenza di una adeguata motivazione, senza l'indicazione di alcun argomento a sostegno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rosini Stef.f,ryx 3 6, [OSCURATO:PERSONA] oggi, .

O 5 ft 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/05/1985 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; Considerato che il ricorso si esaurisce in assunti astratti circa l'assenza di una adeguata motivazione, senza l'indicazione di alcun argomento a sostegno; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rosini Stef.f,ryx 3 6, [OSCURATO:PERSONA] oggi, . O 5 ft 202
Sentenza Cassazione n. 12638/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris