CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 giugno 2022
Cassazione n. 31841/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] s.s., sedente in Fermo, alla via dell'industria n. 39, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), sedente in [OSCURATO:PERSONA], al lungomare A. Gramsci sud n. 485, avverso la sentenza in data 07/09/2021 della Corte di appello di Ancona, come integrata dall'ordinanza del successivo [OSCURATO:DATA_NASCITA]; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che l'annullamento dell'ordinanza integrativa del 27/06/2022 e, nel resto, la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Ancona ha riformato la sentenza del Tribunale di Fermo del precedente 12/11/2018, con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati penalmente responsabili dei delitti di incendio colposo e di lesioni personali colpose loro rispettivamente ascritti e condannati, per l'effetto, alle pene ritenute di giustizia e la [OSCURATO:PERSONA] s.s. e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. erano state dichiarate responsabili dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies legge n. 231 del 2001 in relazione all'art. 590, comma 3, cod. pen. e condannate alla sanzione per esso prevista, prosciogliendo gli imputati dai delitti in contestazione in ragione della loro intervenuta prescrizione e mantenendo le sanzioni inflitte agli enti, con riguardo alle quali, con ordinanza del successivo 27/06/2022, determinava in euro 258,00 il valore delle quote. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori, all'uopo muniti di procura speciale, della [OSCURATO:PERSONA] s.s. e della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando, l'uno, tre motivi di ricorso e, l'altro, due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo del proprio ricorso il difensore della [OSCURATO:PERSONA] s.s. lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, segnatamente, degli artt. 125, 546, comma 3, 547, 525 cod. proc. pen. e 11 d.lgs. n. 231 del 2001. Sostiene, in particolare, che la Corte di appello di Ancona, integrando, con l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il contenuto della sentenza emessa il precedente 07/09/2021, mercé la quantificazione del valore di ciascuna delle 400 quote con essa indicate, sarebbe incorsa nella violazione sia dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., a termini del quale "... la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo...", posto che la determinazione della sanzione inflitta agli enti, in quanto parte integrante della decisione di condanna, non sarebbe suscettibile di integrazione postuma, sia dell'art. 11 della legge n. 231 del 2001, secondo cui "... l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione", atteso che l'indicazione del valore della quota concretamente effettuata, seppur rapportata al minimo, non avrebbe tenuto conto della possibilità di ulteriore riduzione prevista dall'art. 12 della stessa legge n. 231 del 2001, sia, infine, dell'art. 525 cod. proc. pen., che recepisce i principi dell'immediatezza della deliberazione e dell'immutabilità del giudice, in quanto l'ordinanza integrativa è stata adottata successivamente alla sentenza e da un collegio in diversa composizione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, l'anzidetto difensore, con precipuo riguardo all'ordinanza integrativa, si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, segnatamente, degli artt. 125, 547, 130, 178, comma 1, lett. c), cod. ./ 2 proc. pen. e 11 d.lgs. n. 231 del 2001, nonché di vizio di motivazione per carenza. Assume segnatamente che l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è avvenuta la determinazione del valore delle quote in precedenza indicate, sarebbe stata adottata in violazione del principio del contraddittorio recepito dall'art. 130 cod. proc. pen., con conseguente compressione del diritto di difesa e risulterebbe, inoltre, del tutto priva di motivazione, non essendosi indicati i parametri alla cui stregua era stato quantificato l'importo. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, segnatamente, delle previsioni di cui alla legge n. 231 del 2001. Osserva al riguardo che la Corte territoriale, con l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (e notificata il successivo 17-24/11/2022), ha, di fatto, rimesso in termini la [OSCURATO:PERSONA] s.s. ai fini della proposizione dell'impugnativa, consentendo di evidenziare che la disciplina di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, in quanto riferita ai soli enti collettivi, non dovrebbe trovare applicazione con riguardo alle imprese individuali, che non rientrano né nella categoria delle "società", né in quella delle "associazioni, anche prive di personalità giuridica", né, infine, in quella degli "enti" e, per altro verso, che la decisione resa si caratterizzerebbe per una palese genericità, in quanto risultano applicate, cumulativamente e immotivatamente, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del citato d.lgs., in violazione del disposto di cui al successivo art. 11, a termini del quale l'applicazione delle stesse deve essere effettuata tenendo conto «... della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenza del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori reati». 2.4. Con il primo motivo del ricorso a sua firma il difensore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si duole, ai sensi dell'art. 606, comrna 1, lett. c), cod. proc. pen., di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in specie, degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. Sostiene in particolare che la Corte distrettuale, con l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], allorquando la sentenza del precedente 07/09/2021 era ormai divenuta irrevocabile, avrebbe effettuato, ex art. 130 cod. proc. pen., una correzione di errore materiale afferente tale ultima pronunzia, omettendo di attivare il procedimento in contraddittorio all'uopo previsto dall'art. 127 cod. proc. pen. e provvedendo de plano a quantificare l'importo delle quote in precedenza fissate, in misura peraltro non coincidente con il valore minimo. 2.5. Con il secondo motivo l'anzidetto difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità o decadenza e, segnatamente, degli artt. 125, 130 e 547 cod. proc. pen. Osserva in proposito che la Corte di appello avrebbe integrato il contenuto della propria sentenza del 07/09/2021 facendo ricorso illegittimamente al procedimento di correzione di errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen., al quale è consentito accedere nel solo caso di mancata corrispondenza tra il contenuto effettivo della decisione e la sua formale estrinsecazione, all'evidenza diverso da quello di specie, in cui risultava omessa l'indicazione del valore delle quote. Rileva, altresì, che non varrebbe a giustificare il ricorso a tale procedura l'argomento speso dalla Corte territoriale, che ha motivato l'attribuzione alle quote del valore di euro 258,00 facendo riferimento a una presunta volontà del giudice di prime cure di determinare tale importo in ragione del minimo edittale, posto che l'art. 11 d.lgs. n. 231 del 2001 stabilisce che il giudice, nel determinare la sanzione, deve tener conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, onde assicurare l'efficacia della stessa e può, pertanto, applicare l'importo ridotto di euro 103,00 a fronte dell'ipotesi di cui all'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2001. Aggiunge, infine, che il ricorso al procedimento di correzione di errore materiale, di cui all'art. 130 cod. proc. pen., avrebbe comportato la violazione anche del disposto dell'art. 547 cod. proc. pen., norma che impedisce l'integrazione del contenuto della sentenza nelle ipotesi, espressamente previste dall'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., in cui risulti omesso un elemento la cui mancanza sia causativa della nullità dell'atto. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi presentati nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.s. e della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), sono inammissibili per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Inammissibile, in quanto tardivamente proposto, è il ricorso presentato nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.s. E invero, la consultazione degli atti - ai quali questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale - rivela che l'impugnativa in oggetto è stata presentata dal difensore e procuratore speciale dell'ente, presso la cancelleria del Tribunale di Fermo, in data 16/12/2022, ancorché la notifica dell'ordinanza della Corte di appello di Ancona del 27/06/2022, integrativa della sentenza resa il precedente 07/09/2021, fosse avvenuta, nei confronti della parte ricorrente, il 17-24/11/2022. Tale circostanza rende inammissibile per tardività il ricorso in oggetto, essendo intervenuta la sua presentazione ben oltre il termine di legge, fissato, ex art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in 15 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, stante la natura camerale di quest'ultimo. 3. Inammissibili sono, altresì, i motivi del ricorso presentato nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., cori i quali, per un verso, si lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e, in specie, degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., assumendo che l'ordinanza integrativa della sentenza in precedenza emessa dalla Corte territoriale ne avrebbe emendato un errore materiale senza dar luogo all'attivazione del procedimento in contraddittorio previsto dall'art. 127 cod. proc. pen., con conseguente compressione dei diritti di difesa, per altro verso, ci si duole dell'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità o decadenza, con precipuo riguardo a quanto previsto dagli artt. 125, 130 e 547 cod. proc. pen., sostenendo che, nella vicenda in oggetto, si sarebbe fatto illegittimamente ricorso al procedimento di correzione di errore materiale di c:ui all'art. 130 cod. proc. pen., posto che ad esso è consentito accedere solo ove vi sia mancata corrispondenza tra il contenuto effettivo della decisione e la sua formale estrinsecazione e, per altro verso ancora, si rileva che non potrebbe giustificare il ricorso a tale procedura quanto affermato dalla Corte distrettuale, che ha motivato l'attribuzione alle quote del valore di euro 258,00 valorizzando la presunta volontà del primo giudice di determinare tale importo alla stregua del minimo edittale, atteso che, nella quantificazione della sanzione, si deve tener conto delle condizioni economiche dell'ente e può, pertanto, ridursi al di sotto del minimo l'importo della quota ex art. 12, comrna 1, d.lgs. n. 231 del 2001. Rileva al riguardo il Collegio che l'ordinanza gravata - con cui la Corte di appello ha inteso porre rimedio all'omessa indicazione, in sentenza, del valore delle quote al cui pagamento aveva condannato gli enti - risulta emessa effettivamente in violazione del principio del contraddittorio, non essendosi osservato il procedimento camerale prescritto dal combinato disposto di cui agli artt. 130 e 127 cod. proc. pen.Tanto premesso, si osserva, purtuttavia, che, in ordine ai motivi di ricorso articolati dalla difesa della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., si rileva l'insussistenza di un concreto interesse ad impugnare in capo all'ente, circostanza cui consegue, di necessità, l'inammissibilità del proposto gravame. E invero, la Suprema Corte ha chiarito in proposito che «In tema di impugnazioni, il riconoscimento del diritto al gravame é subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso» (così Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, PMTc/ Migliore, Rv. 282542-01, nonché, in precedenza, Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 22/02/2017, Attanasio, Rv. 269199-01), precisando ulteriormente che «In tema di ricorso per cessazione, ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata» (in tal senso Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, PMTc/Chiocchio, Rv. 276274-01). Orbene, giova evidenziare al riguardo che, secondo quanto previsto dall'evocato art. 12, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 231 del 2001, la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può essere, comunque, superiore ad euro 103,291, nel caso in cui "... l'ente non ha ricavato alcun vantaggio dal reato o ne ha ricavato un vantaggio minimo" e in quello in cui "il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità". Nella vicenda che ci occupa, la Corte di merito ha, però, escluso la ricorrenza di tali condizioni, affermando espressamente che l'ente de quo aveva ricevuto un vantaggio dalla commissione del reato (così a pag. 13 della sentenza impugnata) e non riconoscendo affatto la particolare tenuità del danno cagionato alle parti lese. Orbene, a fronte dell'affermata insussistenza delle condizioni in presenza delle quali può farsi luogo alla riduzione al di sotto del minimo edittale della sanzione pecuniaria e dell'effettuata quantificazione del valore di ciascuna quota nell'importo minimo per essa previsto ex lege, appare di palese evidenza la carenza dell'interesse ad impugnare dell'ente, che, ferma restando l'illegittimità del procedimento utilizzato dai giudici del merito per l'adozione dell'ordinanza integrativa, giammai potrebbe conseguire, per effetto dell'azionata impugnativa, un concreto ed effettivo vantaggio, stante la totale assenza, nella decisione gravata, di elementi cui ancorare la dedotta istanza di riduzione dell'importo delle quote. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per le ricorrenti di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che ciascuna delle ricorrenti versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichi