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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27558/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio del ricorso relativamente alla misura della pena e per l'inammissibilità nel resto. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SALERNO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SALERNO (delega orale) in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Salerno con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di cui alla sentenza 02.07.2020 del Tribunale cittadino emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena, in virtù della concessione ad entrambi dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. 2.

Gli odierni ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del reato previsto e punto dagli artt. 110, 624 bis cod. pen. perché, in concorso fra loro ed al fine di trarne profitto, introducendosi nel cortile di pertinenza dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], si impossessavano di tre taniche da venticinque litri ciascuna contenenti gasolio, per un valore pari a cento euro circa, sottraendole al legittimo proprietario-

3. Avverso tale decisione ricorrono in cessazione entrambi i ricorrenti deducendo, quanto al Franco, violazione di legge in ordine al concetto di privata dimora e vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del reato. [OSCURATO:PERSONA] ripropone identica questione sulla qualificazione giuridica del reato e deduce altresì l'illegittimità del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

4. I ricorsi sono manifestamente infondati sostanzialmente riproponendo le stesse questioni di merito già risolte dalla sentenza impugnata con motivazione non illogica e contradditoria.

5. La qualificazione giuridica del fatto accertato ex art. 624-bis c.p. è infatti corretta, non potendo dubitarsi del fatto che il cortile de quo costituisca pertinenza di un luogo di privata dimora.

Va, in proposito conseguentemente affermato che integra il delitto di furto in abitazione (art. 624-bis cod. pen.), la condotta di colui che commetta il furto all'interno di un cortile condominiale, considerato che esso costituisce pertinenza di un luogo dì privata dimora.

6. Parimenti inammissibile il motivo concernente il trattamento sanzionatorio.

Ed invero questa Corte ha avuto modo di precisare che, in caso di concessione di attenuanti, nulla vieta che il quantum di diminuzione sia diverso per pena pecuniaria e pena detentiva, non esistendo infatti alcun principio di unitarietà della pena (cfr. Sez.

IV, n. 42144 del 14/10/2021 Cc. (dep. 18/11/2021 ) Rv. 282069 - 01

7. I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende non sussistendo ragioni di esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio del ricorso relativamente alla misura della pena e per l'inammissibilità nel resto. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SALERNO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SALERNO (delega orale) in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Salerno con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di cui alla sentenza 02.07.2020 del Tribunale cittadino emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena, in virtù della concessione ad entrambi dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. 2. Gli odierni ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del reato previsto e punto dagli artt. 110, 624 bis cod. pen. perché, in concorso fra loro ed al fine di trarne profitto, introducendosi nel cortile di pertinenza dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], si impossessavano di tre taniche da venticinque litri ciascuna contenenti gasolio, per un valore pari a cento euro circa, sottraendole al legittimo proprietario- 3. Avverso tale decisione ricorrono in cessazione entrambi i ricorrenti deducendo, quanto al Franco, violazione di legge in ordine al concetto di privata dimora e vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del reato. [OSCURATO:PERSONA] ripropone identica questione sulla qualificazione giuridica del reato e deduce altresì l'illegittimità del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 4. I ricorsi sono manifestamente infondati sostanzialmente riproponendo le stesse questioni di merito già risolte dalla sentenza impugnata con motivazione non illogica e contradditoria. 5. La qualificazione giuridica del fatto accertato ex art. 624-bis c.p. è infatti corretta, non potendo dubitarsi del fatto che il cortile de quo costituisca pertinenza di un luogo di privata dimora. Va, in proposito conseguentemente affermato che integra il delitto di furto in abitazione (art. 624-bis cod. pen.), la condotta di colui che commetta il furto all'interno di un cortile condominiale, considerato che esso costituisce pertinenza di un luogo dì privata dimora. 6. Parimenti inammissibile il motivo concernente il trattamento sanzionatorio. Ed invero questa Corte ha avuto modo di precisare che, in caso di concessione di attenuanti, nulla vieta che il quantum di diminuzione sia diverso per pena pecuniaria e pena detentiva, non esistendo infatti alcun principio di unitarietà della pena (cfr. Sez. IV, n. 42144 del 14/10/2021 Cc. (dep. 18/11/2021 ) Rv. 282069 - 01 7. I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende non sussistendo ragioni di esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende Così deciso in Ro
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