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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12684/2024

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 09/10/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Roma del 7 marzo 2023, ha applicato alla ricorrente, ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena richiesta in relazione al reato di truffa. 2.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e deduce violazione di legge per non avere la Corte valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito.

Deve ricordarsi il pacifico insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 Massime precedenti Conformi: N. 15505 del 2018 Rv. 272853). 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 0:1.03.

024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] trani [OSCURATO:PERSONA]-NAIA 2 7 Mia_ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 09/10/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Roma del 7 marzo 2023, ha applicato alla ricorrente, ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena richiesta in relazione al reato di truffa. 2.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e deduce violazione di legge per non avere la Corte valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito. Deve ricordarsi il pacifico insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 Massime precedenti Conformi: N. 15505 del 2018 Rv. 272853). 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 0:1.03. 024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] trani [OSCURATO:PERSONA]-NAIA 2 7 Mia_ [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12684/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris