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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 16456/2023

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da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent e - Oggetto: indennità mobilità RGN Cron.

Rep.

CC 10.5.23 contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.2095/2021 pubblicata i l 15 / 7 /20 21 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/ 0 5 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’Inps a pagare a [OSCURATO:PERSONA] l’indennità di mobilità.

Osservava la Corte che, con un primo giudizio conclusosi nel 2015con sentenza del tribunale di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto il riconoscimento del suo diritto ad essere iscritto nelle liste di mobilità.

Veniva poi instaurato il secondo giudizio volto ad ottenere il pagamento dell’indennità.

Nell’ambito di questo, sia il tribunale che la Corte, con la pronuncia qui impugnata, ritenevano che il diritto alla prestazione non potesse più essere messo in discussione dall’Inps in quanto già accertato dalla precedente pronuncia giudiziaria.

In particolare, secondo la Corte d’appello il giudizio verteva sulla sola quantificazione dell’indennità di mobilità.

Avverso la sentenza l’Inps ricorre per un unico motivo, illustrato da memoria.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria.

All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt.7, co.12 l. n.223/91 e 73, co.2 e 129, co.5 R. D. L. n.1827/35.

Sostiene che il termine decadenziale di 68 giorni per la domanda di indennità di mobilità era spirato, a nulla rilevando che Capasso avesse agito giudizialmente per ottenere l’iscrizione nelle liste di mobilità.

La questione della decadenza era poi rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha ritenuto che la domanda di indennità di mobilità debba essere presentata nel termine decadenziale di 68 giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro quand’anche, come nel caso di specie, il lavoratore abbia dovuto ottenere una sentenza declaratoria del suo diritto ad essere iscritto nelle liste di mobilità (Cass.10747/22).

Trattandosi di termine decadenziale, il suo mancato rispetto può essere fatto valere inqualsiasi stato e grado del processo ma con il limite del giudicato (tra le tante, v.

Cass.28369/18).

Ciò premesso, la sentenza qui impugnata ha motivato nel senso che le contestazioni dell’Inps sul difetto dei presupposti di legge per il riconoscimento dell’indennità di mobilità non potevano essere più poste nel presente processo, poiché la sussistenza del diritto alla prestazione era già stata accertata dalla sentenza del tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto all’iscrizione nelle liste di mobilità.

Il motivo di ricorso non si confronta con tale ratio decidendi (v.

Cass.17330/15 e Cass.22478/18 sull’inammissibilità del motivo di ricorso che non sottoponga a critica la motivazione della sentenza impugnata, ma riproduca le tesi difensive svolte nei precedenti gradi).

Deduce la rilevabilità della decadenza in ogni stato e grado del giudizio, ma non sottopone a critica la sentenza impugnata laddove ha escluso la riconsiderazione di qualsiasi questione attinente alla sussistenza del diritto, essendo il presente un giudizio limitato al quantum della prestazione.

Né il motivo deduce argomenti per negare che la questione della decadenza non involgerebbe uno dei “presupposti normativi per godere dell’indennità” che, secondo la sentenza impugnata, non è più possibile accertare.

Le spese seguono la soccombenza dell’Inps. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Inps, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent e - Oggetto: indennità mobilità RGN Cron. Rep. CC 10.5.23 contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.2095/2021 pubblicata i l 15 / 7 /20 21 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/ 0 5 /2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’Inps a pagare a [OSCURATO:PERSONA] l’indennità di mobilità. Osservava la Corte che, con un primo giudizio conclusosi nel 2015con sentenza del tribunale di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto il riconoscimento del suo diritto ad essere iscritto nelle liste di mobilità. Veniva poi instaurato il secondo giudizio volto ad ottenere il pagamento dell’indennità. Nell’ambito di questo, sia il tribunale che la Corte, con la pronuncia qui impugnata, ritenevano che il diritto alla prestazione non potesse più essere messo in discussione dall’Inps in quanto già accertato dalla precedente pronuncia giudiziaria. In particolare, secondo la Corte d’appello il giudizio verteva sulla sola quantificazione dell’indennità di mobilità. Avverso la sentenza l’Inps ricorre per un unico motivo, illustrato da memoria.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt.7, co.12 l. n.223/91 e 73, co.2 e 129, co.5 R. D. L. n.1827/35. Sostiene che il termine decadenziale di 68 giorni per la domanda di indennità di mobilità era spirato, a nulla rilevando che Capasso avesse agito giudizialmente per ottenere l’iscrizione nelle liste di mobilità. La questione della decadenza era poi rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha ritenuto che la domanda di indennità di mobilità debba essere presentata nel termine decadenziale di 68 giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro quand’anche, come nel caso di specie, il lavoratore abbia dovuto ottenere una sentenza declaratoria del suo diritto ad essere iscritto nelle liste di mobilità (Cass.10747/22). Trattandosi di termine decadenziale, il suo mancato rispetto può essere fatto valere inqualsiasi stato e grado del processo ma con il limite del giudicato (tra le tante, v. Cass.28369/18). Ciò premesso, la sentenza qui impugnata ha motivato nel senso che le contestazioni dell’Inps sul difetto dei presupposti di legge per il riconoscimento dell’indennità di mobilità non potevano essere più poste nel presente processo, poiché la sussistenza del diritto alla prestazione era già stata accertata dalla sentenza del tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto all’iscrizione nelle liste di mobilità. Il motivo di ricorso non si confronta con tale ratio decidendi (v. Cass.17330/15 e Cass.22478/18 sull’inammissibilità del motivo di ricorso che non sottoponga a critica la motivazione della sentenza impugnata, ma riproduca le tesi difensive svolte nei precedenti gradi). Deduce la rilevabilità della decadenza in ogni stato e grado del giudizio, ma non sottopone a critica la sentenza impugnata laddove ha escluso la riconsiderazione di qualsiasi questione attinente alla sussistenza del diritto, essendo il presente un giudizio limitato al quantum della prestazione. Né il motivo deduce argomenti per negare che la questione della decadenza non involgerebbe uno dei “presupposti normativi per godere dell’indennità” che, secondo la sentenza impugnata, non è più possibile accertare. Le spese seguono la soccombenza dell’Inps. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Inps, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Così decis
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