CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35351/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione-svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette4sentite le conclusioni del PG /C.A./ 77,t/./.9 i (-/(-- ( li i L i 77() I U.,,r .5b [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 29 ottobre 2020 del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, che ha rigettato il reclamo ex art. 18 ter, comma 6, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 14 settembre 2020, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Cosenza aveva sottoposto la sua corrispondenza a visto di controllo. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, dopo aver evidenziato che Battisti era stato condannato per più omicidi commessi per finalità di terrorismo quale appartenente al gruppo dei Proletari armati per il comunismo (c.d. PAC), aveva rilevato che il detenuto aveva avuto una fitta attività epistolare di chiara connotazione eversiva. Il Tribunale di sorveglianza, preso atto che il sodalizio di natura eversiva denominato «P.A.C.», attivo fino al 1979, aveva operato in particolare contro l'Istituzione carceraria, ha evidenziato che il detenuto, anche dopo tale data, aveva mantenuto i contatti con soggetti legali a tale ambiente, posto che lo stesso per due volte era riuscito a evitare l'esecuzione della pena in Italia, rimanendo latitante per molti anni. Tale circostanza, unitamente al fatto che Battisti aveva sempre manifestato ostilità nei confronti dello Stato e delle istituzioni carcerarie, giustificava la sottoposizione della corrispondenza a visto dì controllo e, quindi, il rigetto del reclamo. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 18 ter Ord. pen. e 125 cod. proc. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare gli elementi forniti dalla difesa con la memoria ritualmente depositata. In particolare, il giudice di merito non avrebbe correttamente valorizzato il fatto che al detenuto era stata concessa la misura della liberazione anticipata, in quanto aveva dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Lo stesso, inoltre, aveva maturato spontaneamente la scelta di ammettere le proprie responsabilità e di sottoporsi a interrogatorio dinanzi alla Procura della Repubblica di Milano, circostanza non compatibile con l'asserita ostilità di Battisti avverso lo Stato. Il detenuto, infatti, si era limitato a evidenziare che, a seguito delle sue pubbliche dichiarazioni sulle violenze compiute dallo Stato islamico nel corso del conflitto siriano, il reparto carcerario nel quale era ristretto all'interno del carcere di Corigliano-Rossano non era per lui sicuro, in quanto occupato anche da soggetti appartenenti a cellule di matrice jihadista. Il detenuto, inoltre, aveva contestato la scelta dell'Amministrazione penitenziaria di privarlo del computer.Secondo il ricorrente, quindi, non vi era alcun elemento concreto in forza del quale poter affermare che, in caso di mancato controllo della corrispondenza, insorgessero pericoli per la sicurezza e l'ordine dell'Istituto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 18 ter, comma 1, lett. b), commi 3 e 5, Ord. pen., su richiesta del pubblico ministero o su proposta del Direttore dell'Istituto, il Magistrato di sorveglianza può disporre che la corrispondenza dei detenuti sia sottoposta a visto di controllo e quindi anche che sia trattenuta per esigenze attinenti alle indagini, per esigenze investigative, di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'Istituto penitenziario. In tale contesto, il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo proposto, evidenziando che Battisti aveva fatto parte del gruppo dei Proletari armati per il comunismo, nell'ambito del quale aveva commesso quattro omicidi. La caratteristica tipica delle azioni sovversive del gruppo era costituita dall'attacco armato a strutture e a personale della realtà carceraria. Secondo il giudice di merito, inoltre, Battisti, che era evaso nel 1981, iniziando un periodo di latitanza di trentotto anni, aveva potuto godere probabilmente dell'appoggio di realtà vicine a quelle del gruppo di appartenenza. Anche nel 2004 a Parigi il detenuto era riuscito a sottrarsi alla misura della libertà provvisoria, fuggendo nuovamente. Lo stesso, infine, aveva sempre manifestato ostilità nei confronti dello Stato e dell'Istituzione carceraria. Il Tribunale di sorveglianza in modo ineccepibile ha ritenuto di conseguenza che vi fossero effettive ragioni di sicurezza e di ordine dell'Istituto che giustificavano la sottoposizione della corrispondenza di Battisti a visto di controllo, atteso che per i motivi sopra esposti era concreto il sospetto che tale corrispondenza potesse celare contenuti provocatori, estremisti e di violenta opposizione alle istituzioni statali, idonei a innescare problemi all'esterno e all'interno delle carceri. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, ritiene che la motivazione dell'impugnato provvedimento sia sufficiente ed adeguata, atteso che il Tribunale di sorveglianza, dopo aver adeguatamente tenuto Conto di tutti gli elementi agli atti, ha rigettato il reclamo, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare che è esente dai vizi denunciati ed è incensurabile in questa sede.2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al p