CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09110/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli dell'8 giugno 2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale: in base al capo di imputazione [OSCURATO:PERSONA] ed un complice non identificato, dopo aver tentato di rubare una Fiat 500, una volta scoperti dalla persona offesa e colti in flagranza da due volanti della Polizia, si erano dati alla fuga a bordo di una Peugeot speronando numerose vetture in transito, impegnando una corsia chiusa al traffico e quasi investendo un operaio, ponendo in essere quindi, al fine di garantirsi l'impunità, violenze e minacce verso una moltitudine di soggetti non identificati e degli stessi agenti operanti. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce come la Corte di appello aveva errato nell'inquadramento della vicenda, in quanto la condotta del ricorrente non rientrava nella fattispecie di tentata rapina, ma in quella di tentato furto aggravato: infatti, non sussisteva l'ipotesi di quasi flagranza, posto che gli operanti si erano indirizzati all'inseguimento dell'auto su cui si trovava [OSCURATO:PERSONA] su indicazione della persona offesa. 1.2 Il difensore censura anche la parte della sentenza in cui la Corte di appello riteneva provata la compartecipazione materiale di [OSCURATO:PERSONA] anche per parte della condotta posta in essere dal guidatore della autovettura, non essendovi traccia del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso da parte del ricorrente. 1.3 II difensore lamenta il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del rapporto di specialità tale da ritenere l'ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale assorbita nella tentata rapina. 1.4 Il difensore eccepisce il difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante delle più persone riunite ex art. 628 comma 3 cod.pen. e dell'aggravante di cui all'art. 61 n.2 cod.pen.: non sussisteva la maggiore coazione che costituisce l'elemento qualificante della prima aggravante e la condotta di [OSCURATO:PERSONA] non poteva definirsi rafforzativa della violenza posta in essere dal correo posto alla guida dell'autovettura in fuga ed unico ed estemporaneo responsabile della rocambolesca fuga, mentre per la seconda aggravante veniva richiamata la sentenza di questa Corte n.42371 del 2006.1.5 Premesso che la Corte di appello aveva sostenuto che la condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA] non poteva ritenersi di minimo apporto, né si riteneva dimostrata la volontà di [OSCURATO:PERSONA] di commettere un reato meno grave, il difensore osserva che la violenza posta in essere dal correo era del tutto autonoma ed estemporanea, non programmata né voluta: la condotta di [OSCURATO:PERSONA] non solo era stata di minimo apporto, ma aveva avuto una minima incidenza, per non dire irrilevanza /rispetto alla realizzazione dell'evento; era un evidente caso di reato diverso da quello voluto ex art. 116 cod.pen.. 1.6 In relazione alla dosimetria della pena, il difensore rileva che la Corte di appello aveva ritenuto congrua quella irrogata dal primo giudice, pur rilevando che nel dispositivo della sentenza non era stata espressamente indicata la circostanza attenuante del risarcimento del danno alle persone offese: tale mancato richiamo non poteva ritenersi errore materiale, posto che la pena appariva del tutto sproporzionata ai fatti. 1.7 II difensore presentava poi memoria al fine di evidenziare l'ammissibilità dei motivi proposti [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che: quanto alla quasi flagranza, ha osservato che le due volanti della Polizia erano intervenute non quando i due soggetti si erano allontanati dal luogo dei fatti, ma quando erano ancora accanto alla Fiat 500 che stavano cercando di rubare; è stata pertanto correttamente applicata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale n tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del "reo" con cose o tracce del reato richiede l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la convalida dell'arresto, nella quasi flagranza del reato di rapina aggravata, eseguito da una pattuglia della polizia che, a seguito di telefonata al 113, dopo aver inseguito l'auto segnalata, bloccava uno dei malviventi e rinveniva nell'auto la refurtiva appena trafugata, oltre agli strumenti utilizzati per la commissione del reato)"(Sez. 2, Sentenza n. 20687 del 11/04/2017, Paunov, Rv. 270360 - 01) 1.2 quanto all'apporto di [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato che lo stesso si è recato con il complice sul luogo del tentato furto della Fiat 500, ha partecipato alla spericolata fuga salendo consapevolmente sull'autovettura guidata dal complice e così accettando tutte le prevedibili conseguenze dell'azione, tentando poi di sottrarsi all'arresto anche quando l'auto aveva arrestato la corsa, così dimostrando la sussistenza del dolo nella commissione del fatto; 1.3 quanto al mancato riconoscimento del rapporto di specialità tale da ritenere l'ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale assorbita nella tentata rapina, ha motivato in maniera congrua ed esaustiva nelle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, richiamando la consolidata giurisprudenza di questa Corte sul punto (vedi 2, Sentenza n. 51576 del 04/11/2016, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269502 - 01); 1.4 quanto alla sussistenza delle aggravanti contestate, ha esposto congrua motivazione alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata (si vedano, sull'aggravante delle più persone riunite, Sentenza n. 33210 del 15/06/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281916 - 01: "in tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto"; sull'aggravante ex art. 61 n.2 cod.pen., Sez. 2 - , Sentenza n. 9865 del 22/01/2021, Assegnati, Rv. 280688 - 01, secondo cui e si configura la circostanza aggravante del nesso teleologico ex art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., che non è assorbita nella rapina, laddove la violenza esercitata dall'agente sia esorbitante rispetto a quella idonea ad integrare detto reato, come ritenuto dalla Corte di appello); 1.5 quanto alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato che il suo apporto non poteva essere definito di minima importanza, atteso che era il soggetto che stava armeggiando sulla Fiat 500 e che aveva reiteratamente tentato di sottrarsi all'arresto, e che non poteva essere riconosciuto il concorso anomalo, con le considerazioni contenute a pag.5 della sentenza impugnata, motivazioni sulle quali il ricorrente propone diverse valutazioni delle risultanze processuali, operazione non consentita in sede di legittimità (sul concorso anomalo, si veda Sez. 2, Sentenza n. 49443 del 03/10/2018, Jamarishvili, Rv.. 274467 - 01: "In tema di concorso anomalo, costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all'esecuzione materiale della violenza o minaccia"); 1.6 quanto alla mancata indicazione del dispositivo dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 doc.pen., ha osservato che il giudice di primo grado ne aveva tenuto conto ritenendo l'attenuante equivalente alle aggravanti contestate (che altrimenti avrebbero dovuto essere considerate nel calcolo della pena), e motivato congruamente in ordine alla dosimetria della pena evidenziando la gravità della condotta. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/