CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 13634/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 28/10/2021 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 39968/21 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di rimessione del processo in altra sede giudiziaria, avendo fondati motivi di sospetto sull'imparzialità del Giudice. 2. La richiesta è inammissibile perché manifestamente infondata dal momento che, sul piano sostanziale, è priva di concreto spessore, non indicando, al di là di meri sospetti e illazioni nonché del riferimento all'adozione o mancata adozione di provvedimenti giurisdizionali diversi da quelli sollecitati o attesi, alcun fatto o evento idonei anche solo in astratto ad integrare contesti di legittimo sospetto avallanti un'eventuale translatio judicii (v. S.U., n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi, Rv. 223638): la situazione di pregiudizio paventata a sostegno della rinnessione non è, a tutta evidenza, sufficiente a giustificare deroghe al principio del giudice naturale precostituito per legge, poiché non emergono ostacoli al corretto e sereno svolgimento del giudizio nella sua sede naturale. 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente, ex art. 48, comma 6, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore Il Pr9idente [OSCURATO:PERSONA] iorgi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]