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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 ottobre 2024

Cassazione n. 29203/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7706/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA B. CAIROLI 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 334/2022,depositata il 1° febbraio 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società di amministrazioni condominiali “[OSCURATO:PERSONA] immobili s.a.s.” e persona fisica che svolgeva materialmente le funzioni di amministratrice condominiale, convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], condomina del condominio residenziale “[OSCURATO:PERSONA]” sito in Caponago, per sentirla condannare al risarcimento del danno morale patito in conseguenza dei messaggi di posta elettronica di carattere ingiurioso inviatile dalla convenuta e, in particolare, del messaggio in data 11 febbraio 2019, con il quale era accusata di “appropriazione indebita nell’anno di gestione 2014/2015”.

1.1. – L ’ adito Tribunale di Monza accolse la domanda risarcitoria e condannò la Fontana al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di euro 3.000,00 e delle spese di lite, nonché al versamento, alla Cassa delle Ammende, dell’importo di euro 2.000,00.

2. – Avverso tale decisione proponeva gravame [OSCURATO:PERSONA] che veniva rigettato dalla Corte di appello di Milano con sentenza resa pubblica in data 1° febbraio 2022.

2.1. – La Corte territoriale, a fondamento della decisione, osservava che: a) il messaggio di p.e.c. inviato dalla Fontana alla Canali l’11 febbraio 2019 era del seguente tenore: “… la informo che l’ultima rata ordinaria della gestione 2018/2019 non è stata da me liquidata in quanto a tutt’oggi non ricevo da voi alcuna comunicazione in merito alla mia situazione contabile e tenuto conto dell’appropriazione indebita da voi fatta nell’anno di gestione 2014/2015”; b) le medesime accuse erano reiterate con messaggio del 25 marzo 2021, con il quale la Fontana accusava la Canali “di non averle consentito di prendere visione dei documenti contabili e degli estratti conto da lei richiesti oltre che di gravi irregolarità nella documentazione contabile pervenutale”; c) contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, la locuzione “appropriazione indebita” rappresentava “un attacco personale da parte della Fontana nei confronti della Canali, oltre che della sua consapevolezza circa l’offesa sottostante le parole da lei pronunciate reiterate”, trattandosi, in ragione del suo “evidente contenuto” e del “senso letterale ed oggettivo” che vi andava ascritto, non già di “mera espressione di critica e di dissenso rispetto ad un atto gestorio”, bensì “di offesa gratuita avente un peso ed un significato specifico, tale da offendere il destinatario, ledendo la sua figura professionale, il suo decoro e il suo onore”; d) la Fontana non aveva provato che la Canali avesse frainteso quanto espresso da essa appellante, essendo “ben consapevole dell’impatto che la sua dichiarazione aveva avuto sulla persona della Canali”, mancando di chiarire, a fronte delle contestazioni della stessa attrice circa l’infondatezza delle accuse rivoltele, “che quanto scritto non equivaleva a quanto fosse realmente nelle sue intenzioni”; d.1. ) inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, ad integrare l’elemento soggettivo del delitto di ingiuria (fattispecie criminosa poi abrogata) era sufficiente “la sussistenza della volontà della gente di usare espressioni ingiuriose con la consapevolezza gli offendere l’altro onore e reputazione” e nella specie era “indubbia la sussistenza di quella precisa volontà in capo alla Fontana, chiaramente consapevole del significato dell’impatto delle parole usate nei confronti della Canali e dell’evidente contenuto oltre che ingiurioso addirittura calunnioso della frase alla predetta rivolta”; e) era infondato il motivo di appello che lamentava la carenza di legittimazione attiva della Canali, non essendovi “dubbio circa l’identità del destinatario dei messaggi in questione, essendo l’accusa chiaramente ed esclusivamente rivolta alla Canali (individuata ed indicata dalla stessa Fontana come amministratrice del condominio, nonché come unica destinataria del messaggio in commento) e non anche alla società in accomandita”.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], affidando le sorti dell’impugnazione a sei motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sul quarto motivo di appello (sviluppato da p. 13 a p. 15 dell’atto di gravame), “relativo alla impossibilità di riconoscere un risarcimento in assenza dell’allegazione del danno e della prova anche solo presuntiva di esso ed all’erroneità dei criteri adottati per la liquidazione”.

2. - Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sul quinto motivo di appello (sviluppato da p. 15 a p. 16 dell’atto di gravame), “relativo alla violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 15 del d.lgs. 7/2016” e alla “carenza di motivazione della graduazione della sanzione pecuniaria civile”.

3. - Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sul sesto motivo di appello (sviluppato alla p. 16 dell’atto di gravame), relativo alla violazione dell’art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014, per aver il Tribunale, nell’applicare lo scaglione di riferimento, tenuto conto di quanto preteso dall’attrice (euro 10.000,00) e non già dell’importo della condanna risarcitoria (euro 3.000,00) e, quindi, errato nella liquidazione delle spese di lite in favore della Canali applicando il criterio del “disputatum” in luogo di quello del “decisum”.

4. –Con il quarto mezzo (in subordine ai primi tre motivi “per il caso in cui il loro accoglimento non determini l’assorbimento” dei restanti motivi) è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., avendo la Corte territoriale - pretermettendo “l ’ esame del contesto e delle circostanze dell’enunciato” presente nel messaggio p.e.c. dell’11 febbraio 2019 - errato a reputare “idonea ad offendere l’onore ed il decoro della sfera personale e professionale” della Canali la sola espressione “appropriazione indebita” di cui alla rubrica dell’art. 646 c.p., “indipendentemente dal fatto cui si riferisca”, ossia anche là dove questo non sia, come tale, sussumibile nella condotta punita dall’anzidetta fattispecie incriminatrice e, dunque, non assumavalenza offensiva.

5. -Con il quinto mezzo (in subordine ai primi tre motivi “per il caso in cui il loro accoglimento non determini l’assorbimento” dei restanti motivi) è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente il dolo nella condotta di essa mittente del messaggio di p.e.c. in base alla sola espressione “appropriazione indebita” presente nella rubrica dell’art. 646 c.p.c., non assumendo questa, isolatamente intesa, una valenza ingiuriosa nella percezione sociale.

6. - Con il sesto mezzo (in subordine ai primi tre motivi “per il caso in cui il loro accoglimento non determini l’assorbimento” dei restanti motivi) è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto la Canali legittimata attivamente ad agire per il risarcimento del danno in conseguenza di espressione asseritamente ingiurioso non rivoltale, in quanto il messaggio di p.e.c. dell’11 febbraio 2019 era stato inviato da essa condomina all’indirizzo p.e.c. della società “[OSCURATO:PERSONA] immobili s.a.s. di G.S.

C.” e non a quello personale di [OSCURATO:PERSONA].

7. –È logicamente prioritario lo scrutinio dei motivi dal quinto al sesto, giacché essi muovono censure investenti l’an debeatur dell’illecito civile in contestazione con il ricorso, sicché non potrebbero ritenersi assorbiti anche nell’ipotesi di accoglimento delle doglianze in punto di omessa pronuncia sui mezzi di gravame vertenti sul quantum debeatur e sulla liquidazione delle spese di lite.

7.1. – Il quarto e il quinto motivo, da esaminarsi congiuntamente, sono in parte infondati e in parte inammissibili.

Giova, anzitutto, rammentare che, in tema di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per lesione della reputazione personale, la condotta asseritamente lesiva della persona non va valutata “quam suis”, e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, ma, in concreto, come lesione dell’onore e della reputazione di cui la persona goda tra i consociati (Cass. n. 21740/2010; Cass. n. 12813/2016).

In tale contesto, la valutazione del contenuto degli scritti e l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità (tra le tante, Cass. n. 6133/2018), se non, attualmente (ossia secondo la norma processuale nella specie applicabile ratione temporis), negli stretti limiti dell’omesso esame di fatto storico decisivo e discusso tra le parti, di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. ovvero di una motivazione al di sotto del c.d.

“minimo costituzionale”, restando escluso un sindacato sulla sufficienza, logicità e contraddittorietà della motivazione stessa, alla stregua della previgente formulazione del citato n. 5 dell’art.360 c.p.c. (tra le tante: Cass., S.U., n. 8053/2014).

La sentenza impugnata ha apprezzato la portata lesiva dell’espressione utilizzata dalla Fontana nella e-mail dell’11 febbraio 2019, inoltrata all’indirizzo PEC della società “[OSCURATO:PERSONA] immobili sas di G.S.

C.”, contestualizzandola nell’ambito dello specifico rapporto intercorrente tra la “[OSCURATO:PERSONA]” del condominio “[OSCURATO:PERSONA]” e la stessa Fontana, quale condomina di detto condominio.

La valutazione del giudice di appello non si è arrestata, quindi, alla isolata considerazione dell’espressione “appropriazione indebita”, ma si è calibrata rispetto al complessivo tenore della e- mail, rapportando quella espressione a circostanze di modo e di tempo - ossia, alla “gestione” condominiale svoltasi in certo “periodo” (“anno 2014/2015”) -, ravvisando nella sua oggettività e nella sussistenza dellapiena consapevolezza del relativo significato da parte di chi l’aveva intenzionalmente proferita tramite messaggio PEC, una portata trascendente la mera critica rispetto alla gestione condominiale della Canali.

Di qui, pertanto, il convincimento della Corte territoriale, in armonia con il principio di diritto dianzi ricordato, circa la sussistenza di un’offesa gratuita, giacché non affatto sostanziata da riscontri, con valenza lesiva dell’onore e della reputazione della destinataria della e-mail ben percepibile, come tale, nell’ambito del consesso sociale e ciò tenuto conto della tipologia dell’attività materialmente svolta dalla stessa Canali - implicante professionalmente la gestione del denaro versato dagli appartenenti ad un condominio- e dell ’ accusa rivoltale.

Per il resto, le critiche di parte ricorrente prospettano l’inadeguatezza del giudizio espresso dal giudice del merito in ordine alla ritenuta valenza offensiva dell’espressione utilizzata dalla Fontana, quali doglianze estranee al paradigma del dedotto vizio di violazione di legge e, finanche, di quello di cui al vigente n. 5 dell’art. 360 c.p.c., in ogni caso non denunciato in questa sede.

7.2. –Il sesto motivo è inammissibile.

La doglianza, lungi dal veicolare un vizio di error in iudicando, impinge nella questio facti e censura l ’ accertamento del giudice di appello in ordine all’effettivo destinatario dell’espressione reputata ingiuriosa.

Accertamento, questo, che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la Corte territoriale ha compiuto tenendo ben presente a chi fosse indirizzata la e-mail, reputando, però, che le “accuse [erano] chiaramente ed esclusivamente rivolte alla Canali”.

Trattasi, dunque, di apprezzamento di merito insindacabile in questa sede, se non nei termini innanzi evidenziati, non attinti dal motivo in esame, là dove, in ogni caso, il “fatto” storico è stato esaminato dal giudice di secondo grado con motivazione ben oltre il c.d.

“minimo costituzionale”.

8. –I motivi dal primo al terzo sono ammissibili e fondati.

Varrà, in primo luogo, osservare che la deduzione in sede di legittimità della omessa pronuncia su un motivo di appello – che l’appellante abbia manutenuto fermo fino al momento della precisazione delle conclusioni (Cass. n. 4125/2021) - integra un error in procedendoche legittima il giudice di legittimità all ’ esame degli atti del giudizio, in quanto l’oggetto di scrutinio attiene al modo in cui il processo si è svolto, ossia ai fatti processuali che quel vizio possono aver provocato; tale deduzione presuppone, comunque, che la censura sia stata formulata nel rispetto delle norme di contenuto-forma del ricorso (tra le altre, Cass. n. 16028/2023).

La ricorrente ha veicolato le censure di omessa pronuncia nel rispetto di quanto disposto dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c., con riferimento a quanto risultante dalla sentenza impugnata (nel cui verbale allegato –prodotto in questa sede dalla Fontana unitamente alla sentenza di appello – si dà atto che i “procuratori presenti ribadiscono le proprie conclusioni come da rispettivi atti introduttivi”) e dall’atto di citazione in appello (prodotto in questa sede).

Ciò posto, come risulta ex actis, il quarto, quinto e sesto motivo di appello proposto dalla Fontana censuravano la sentenza di primo grado denunciando, rispettivamente, la carenza di allegazioni e di prova in ordine al danno patito dalla Canali (atto di appello pp. 13/15), l’erroneità della misura della irrogata sanzione accessoria di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 7/2016 (atto di appello pp. 15/16) e la liquidazione delle spese di lite (atto di appello p. 16).

La Corte territoriale, in violazione dell’art. 112 c.p.c., ha omesso qualsivoglia, anche implicita, pronuncia in ordine agli anzidetti motivi di gravame, dei quali neppure dà conto della relativa proposizione.

9. – Vanno, dunque, rigettati i motivi dal quarto al sesto e, invece, accolti quelli dal primo al terzo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di appello di Milano che dovrà pronunciarsi, in diversa composizione, sui motivi di gravame dal quarto al sesto e provvedere anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. rigetta il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso e ne accoglie il primo, il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7706/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA B. CAIROLI 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 334/2022,depositata il 1° febbraio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società di amministrazioni condominiali “[OSCURATO:PERSONA] immobili s.a.s.” e persona fisica che svolgeva materialmente le funzioni di amministratrice condominiale, convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], condomina del condominio residenziale “[OSCURATO:PERSONA]” sito in Caponago, per sentirla condannare al risarcimento del danno morale patito in conseguenza dei messaggi di posta elettronica di carattere ingiurioso inviatile dalla convenuta e, in particolare, del messaggio in data 11 febbraio 2019, con il quale era accusata di “appropriazione indebita nell’anno di gestione 2014/2015”. 1.1. – L ’ adito Tribunale di Monza accolse la domanda risarcitoria e condannò la Fontana al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di euro 3.000,00 e delle spese di lite, nonché al versamento, alla Cassa delle Ammende, dell’importo di euro 2.000,00. 2. – Avverso tale decisione proponeva gravame [OSCURATO:PERSONA] che veniva rigettato dalla Corte di appello di Milano con sentenza resa pubblica in data 1° febbraio 2022. 2.1. – La Corte territoriale, a fondamento della decisione, osservava che: a) il messaggio di p.e.c. inviato dalla Fontana alla Canali l’11 febbraio 2019 era del seguente tenore: “… la informo che l’ultima rata ordinaria della gestione 2018/2019 non è stata da me liquidata in quanto a tutt’oggi non ricevo da voi alcuna comunicazione in merito alla mia situazione contabile e tenuto conto dell’appropriazione indebita da voi fatta nell’anno di gestione 2014/2015”; b) le medesime accuse erano reiterate con messaggio del 25 marzo 2021, con il quale la Fontana accusava la Canali “di non averle consentito di prendere visione dei documenti contabili e degli estratti conto da lei richiesti oltre che di gravi irregolarità nella documentazione contabile pervenutale”; c) contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, la locuzione “appropriazione indebita” rappresentava “un attacco personale da parte della Fontana nei confronti della Canali, oltre che della sua consapevolezza circa l’offesa sottostante le parole da lei pronunciate reiterate”, trattandosi, in ragione del suo “evidente contenuto” e del “senso letterale ed oggettivo” che vi andava ascritto, non già di “mera espressione di critica e di dissenso rispetto ad un atto gestorio”, bensì “di offesa gratuita avente un peso ed un significato specifico, tale da offendere il destinatario, ledendo la sua figura professionale, il suo decoro e il suo onore”; d) la Fontana non aveva provato che la Canali avesse frainteso quanto espresso da essa appellante, essendo “ben consapevole dell’impatto che la sua dichiarazione aveva avuto sulla persona della Canali”, mancando di chiarire, a fronte delle contestazioni della stessa attrice circa l’infondatezza delle accuse rivoltele, “che quanto scritto non equivaleva a quanto fosse realmente nelle sue intenzioni”; d.1. ) inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, ad integrare l’elemento soggettivo del delitto di ingiuria (fattispecie criminosa poi abrogata) era sufficiente “la sussistenza della volontà della gente di usare espressioni ingiuriose con la consapevolezza gli offendere l’altro onore e reputazione” e nella specie era “indubbia la sussistenza di quella precisa volontà in capo alla Fontana, chiaramente consapevole del significato dell’impatto delle parole usate nei confronti della Canali e dell’evidente contenuto oltre che ingiurioso addirittura calunnioso della frase alla predetta rivolta”; e) era infondato il motivo di appello che lamentava la carenza di legittimazione attiva della Canali, non essendovi “dubbio circa l’identità del destinatario dei messaggi in questione, essendo l’accusa chiaramente ed esclusivamente rivolta alla Canali (individuata ed indicata dalla stessa Fontana come amministratrice del condominio, nonché come unica destinataria del messaggio in commento) e non anche alla società in accomandita”. 3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], affidando le sorti dell’impugnazione a sei motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sul quarto motivo di appello (sviluppato da p. 13 a p. 15 dell’atto di gravame), “relativo alla impossibilità di riconoscere un risarcimento in assenza dell’allegazione del danno e della prova anche solo presuntiva di esso ed all’erroneità dei criteri adottati per la liquidazione”. 2. - Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sul quinto motivo di appello (sviluppato da p. 15 a p. 16 dell’atto di gravame), “relativo alla violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 15 del d.lgs. 7/2016” e alla “carenza di motivazione della graduazione della sanzione pecuniaria civile”. 3. - Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sul sesto motivo di appello (sviluppato alla p. 16 dell’atto di gravame), relativo alla violazione dell’art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014, per aver il Tribunale, nell’applicare lo scaglione di riferimento, tenuto conto di quanto preteso dall’attrice (euro 10.000,00) e non già dell’importo della condanna risarcitoria (euro 3.000,00) e, quindi, errato nella liquidazione delle spese di lite in favore della Canali applicando il criterio del “disputatum” in luogo di quello del “decisum”. 4. –Con il quarto mezzo (in subordine ai primi tre motivi “per il caso in cui il loro accoglimento non determini l’assorbimento” dei restanti motivi) è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., avendo la Corte territoriale - pretermettendo “l ’ esame del contesto e delle circostanze dell’enunciato” presente nel messaggio p.e.c. dell’11 febbraio 2019 - errato a reputare “idonea ad offendere l’onore ed il decoro della sfera personale e professionale” della Canali la sola espressione “appropriazione indebita” di cui alla rubrica dell’art. 646 c.p., “indipendentemente dal fatto cui si riferisca”, ossia anche là dove questo non sia, come tale, sussumibile nella condotta punita dall’anzidetta fattispecie incriminatrice e, dunque, non assumavalenza offensiva. 5. -Con il quinto mezzo (in subordine ai primi tre motivi “per il caso in cui il loro accoglimento non determini l’assorbimento” dei restanti motivi) è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente il dolo nella condotta di essa mittente del messaggio di p.e.c. in base alla sola espressione “appropriazione indebita” presente nella rubrica dell’art. 646 c.p.c., non assumendo questa, isolatamente intesa, una valenza ingiuriosa nella percezione sociale. 6. - Con il sesto mezzo (in subordine ai primi tre motivi “per il caso in cui il loro accoglimento non determini l’assorbimento” dei restanti motivi) è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto la Canali legittimata attivamente ad agire per il risarcimento del danno in conseguenza di espressione asseritamente ingiurioso non rivoltale, in quanto il messaggio di p.e.c. dell’11 febbraio 2019 era stato inviato da essa condomina all’indirizzo p.e.c. della società “[OSCURATO:PERSONA] immobili s.a.s. di G.S. C.” e non a quello personale di [OSCURATO:PERSONA]. 7. –È logicamente prioritario lo scrutinio dei motivi dal quinto al sesto, giacché essi muovono censure investenti l’an debeatur dell’illecito civile in contestazione con il ricorso, sicché non potrebbero ritenersi assorbiti anche nell’ipotesi di accoglimento delle doglianze in punto di omessa pronuncia sui mezzi di gravame vertenti sul quantum debeatur e sulla liquidazione delle spese di lite. 7.1. – Il quarto e il quinto motivo, da esaminarsi congiuntamente, sono in parte infondati e in parte inammissibili. Giova, anzitutto, rammentare che, in tema di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per lesione della reputazione personale, la condotta asseritamente lesiva della persona non va valutata “quam suis”, e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, ma, in concreto, come lesione dell’onore e della reputazione di cui la persona goda tra i consociati (Cass. n. 21740/2010; Cass. n. 12813/2016). In tale contesto, la valutazione del contenuto degli scritti e l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità (tra le tante, Cass. n. 6133/2018), se non, attualmente (ossia secondo la norma processuale nella specie applicabile ratione temporis), negli stretti limiti dell’omesso esame di fatto storico decisivo e discusso tra le parti, di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. ovvero di una motivazione al di sotto del c.d. “minimo costituzionale”, restando escluso un sindacato sulla sufficienza, logicità e contraddittorietà della motivazione stessa, alla stregua della previgente formulazione del citato n. 5 dell’art.360 c.p.c. (tra le tante: Cass., S.U., n. 8053/2014). La sentenza impugnata ha apprezzato la portata lesiva dell’espressione utilizzata dalla Fontana nella e-mail dell’11 febbraio 2019, inoltrata all’indirizzo PEC della società “[OSCURATO:PERSONA] immobili sas di G.S. C.”, contestualizzandola nell’ambito dello specifico rapporto intercorrente tra la “[OSCURATO:PERSONA]” del condominio “[OSCURATO:PERSONA]” e la stessa Fontana, quale condomina di detto condominio. La valutazione del giudice di appello non si è arrestata, quindi, alla isolata considerazione dell’espressione “appropriazione indebita”, ma si è calibrata rispetto al complessivo tenore della e- mail, rapportando quella espressione a circostanze di modo e di tempo - ossia, alla “gestione” condominiale svoltasi in certo “periodo” (“anno 2014/2015”) -, ravvisando nella sua oggettività e nella sussistenza dellapiena consapevolezza del relativo significato da parte di chi l’aveva intenzionalmente proferita tramite messaggio PEC, una portata trascendente la mera critica rispetto alla gestione condominiale della Canali. Di qui, pertanto, il convincimento della Corte territoriale, in armonia con il principio di diritto dianzi ricordato, circa la sussistenza di un’offesa gratuita, giacché non affatto sostanziata da riscontri, con valenza lesiva dell’onore e della reputazione della destinataria della e-mail ben percepibile, come tale, nell’ambito del consesso sociale e ciò tenuto conto della tipologia dell’attività materialmente svolta dalla stessa Canali - implicante professionalmente la gestione del denaro versato dagli appartenenti ad un condominio- e dell ’ accusa rivoltale. Per il resto, le critiche di parte ricorrente prospettano l’inadeguatezza del giudizio espresso dal giudice del merito in ordine alla ritenuta valenza offensiva dell’espressione utilizzata dalla Fontana, quali doglianze estranee al paradigma del dedotto vizio di violazione di legge e, finanche, di quello di cui al vigente n. 5 dell’art. 360 c.p.c., in ogni caso non denunciato in questa sede. 7.2. –Il sesto motivo è inammissibile. La doglianza, lungi dal veicolare un vizio di error in iudicando, impinge nella questio facti e censura l ’ accertamento del giudice di appello in ordine all’effettivo destinatario dell’espressione reputata ingiuriosa. Accertamento, questo, che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la Corte territoriale ha compiuto tenendo ben presente a chi fosse indirizzata la e-mail, reputando, però, che le “accuse [erano] chiaramente ed esclusivamente rivolte alla Canali”. Trattasi, dunque, di apprezzamento di merito insindacabile in questa sede, se non nei termini innanzi evidenziati, non attinti dal motivo in esame, là dove, in ogni caso, il “fatto” storico è stato esaminato dal giudice di secondo grado con motivazione ben oltre il c.d. “minimo costituzionale”. 8. –I motivi dal primo al terzo sono ammissibili e fondati. Varrà, in primo luogo, osservare che la deduzione in sede di legittimità della omessa pronuncia su un motivo di appello – che l’appellante abbia manutenuto fermo fino al momento della precisazione delle conclusioni (Cass. n. 4125/2021) - integra un error in procedendoche legittima il giudice di legittimità all ’ esame degli atti del giudizio, in quanto l’oggetto di scrutinio attiene al modo in cui il processo si è svolto, ossia ai fatti processuali che quel vizio possono aver provocato; tale deduzione presuppone, comunque, che la censura sia stata formulata nel rispetto delle norme di contenuto-forma del ricorso (tra le altre, Cass. n. 16028/2023). La ricorrente ha veicolato le censure di omessa pronuncia nel rispetto di quanto disposto dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c., con riferimento a quanto risultante dalla sentenza impugnata (nel cui verbale allegato –prodotto in questa sede dalla Fontana unitamente alla sentenza di appello – si dà atto che i “procuratori presenti ribadiscono le proprie conclusioni come da rispettivi atti introduttivi”) e dall’atto di citazione in appello (prodotto in questa sede). Ciò posto, come risulta ex actis, il quarto, quinto e sesto motivo di appello proposto dalla Fontana censuravano la sentenza di primo grado denunciando, rispettivamente, la carenza di allegazioni e di prova in ordine al danno patito dalla Canali (atto di appello pp. 13/15), l’erroneità della misura della irrogata sanzione accessoria di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 7/2016 (atto di appello pp. 15/16) e la liquidazione delle spese di lite (atto di appello p. 16). La Corte territoriale, in violazione dell’art. 112 c.p.c., ha omesso qualsivoglia, anche implicita, pronuncia in ordine agli anzidetti motivi di gravame, dei quali neppure dà conto della relativa proposizione. 9. – Vanno, dunque, rigettati i motivi dal quarto al sesto e, invece, accolti quelli dal primo al terzo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di appello di Milano che dovrà pronunciarsi, in diversa composizione, sui motivi di gravame dal quarto al sesto e provvedere anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. rigetta il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso e ne accoglie il primo, il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti