CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 maggio 2024
Cassazione n. 21049/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lier e - Rep. hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 13378/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],tutti rappresentati e difesi dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e, quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , congiuntamente e disgiuntamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrenti -2 Udienzapubblica del 24 maggio 2024 – R.G. n. 13378/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro - tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), nonché dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 3700/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; udito il sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione,dott. [OSCURATO:PERSONA]; uditidifensori delle parti comparsi in udienza; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 18/5/2021, la Corte d’appello di Roma,pronunciando quale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità (sentenza n. 22524/2019), in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha dichiarato la prescrizione del diritto azionato, tra gli altri,dai ricorrenti indicati in epigrafe, per il risarcimento dei danni dagli stessi subiti a causa dell’inosservanza, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei doveri di vigilanza ad essa imposti dalla normativa vigente, con particolareriguardo all’attività delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alle quali i ricorrenti avevano consegnatoa fini di investimento, in periodi compresi tra il 1988 e il 1994,i propri risparmi, successivamente perduti in conseguenza della Udienzapubblica del 24 maggio 2024 – R.G. n. 13378/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri commissione,da parte degli esponenti delle anzidette società, di reati diappropriazione indebita e di bancarotta. 2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, sulla base dei principi di diritto stabiliti dalla Corte di cassazione nella sentenza pronunciata nel corso del presente giudizio, residuasse in capo al giudice del rinvio il solo compito di verificare l’effettiva decorrenza o meno del termine di prescrizione quinquennale relativo ai crediti risarcitori vantati dagli interessati, avendo riguardo al dies a quo accertato in corrispondenza del fallimentodella [OSCURATO:SOCIETA]. (24 giugno 1994) (se non dal successivotermine di 60 giorni dalla data del fallimento previsto dalla legge fallimentare per la presentazione, da parte del curatore, della relazione di cui all’art. 33 legge falli. al giudice delegato), tenendo conto delle costituzioni di parte civile eventualmente effettuate dagli interessatinei processi penali instaurati nel 1997 dinanzi al Tribunale diMilano e nel 2001 dinanzi al Tribunale di Roma. 3.Ciò posto, la corte territoriale, rilevato che i ricorrenti indicati in epigrafesi erano costituiti parti civili unicamente nel processo penale davantial Tribunale di Milano nel 1997, ha dichiarato prescritti i loro diritti al risarcimento del danno, condannandoli alla restituzione, in favoredella [OSCURATO:PERSONA], di quanto dagli stessi percepito a tale titolo. 4.Avverso la sentenza del giudice del rinvio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RodolfoSilvio Giovanzana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione. 5.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Udienzapubblica del 24 maggio 2024 – R.G. n. 13378/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri 6.Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso periscritto, invocando l’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso, conassorbimento dell’esame dei restanti motivi. 7.Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1310, 2943, 2945e 2947 c.c. (in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.), per avere il giudice del rinvio ritenuto che gli atti interruttivi della prescrizionededotti nelle fasi di merito, individuati nelle costituzioni di partecivile nel procedimento penale celebrato a Milano nel 1997 e in quello celebrato a Roma nel 2001, fossero dotati di mero effetto istantaneo,e non già di un effetto interruttivo - sospensivo permanente della prescrizione, sino al passaggio in giudicato della sentenza del processo penale in cui detta costituzione di parte civile era stata spiegata. 2. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione, da parte del giudice del rinvio,della lex specialis costituita dalla pronuncia di legittimità emessa nelcorso del presente giudizio (in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale ritenuto che la Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, avesse considerato gli atti interruttivi della prescrizione dedotti nelle fasi di merito (individuati nelle costituzioni di parte civile nel procedimento penale celebrato a Milanonel 1997 e in quello celebrato a Roma nel 2001) come ad effetto istantaneo e non interruttivo - sospensivo permanente della prescrizione,sino al passaggio in giudicato della sentenza del processo penalein cui detta costituzione si parte civile è stata spiegata.Udienzapubblica del 24 maggio 2024 – R.G. n. 13378/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri 3. Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenzaimpugnata (relazione all'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.) per aver il giudice del rinvio reso una motivazione attraverso una mera apparenza argomentativa, indicando gli elementi del proprio ragionamento senza una approfondita disamina logico - giuridica, laddove premesso il corretto assunto logico - giuridico portato dalla sentenzadi legittimità n. 22524/2019 per cui “l’interruzione del 2001 èutile soltanto se un atto interruttivo è stato realizzato già nel 1997”, fa discendere l'assunto erroneo che la Corte di cassazione avrebbe “considerato gli atti interruttivi dedotti nelle fasi di merito (cioè le costituzionidi parte civile del 1997 e del 2001) ad effetto istantaneo e non interruttivo - sospensivo”, così escludendo dal novero degli aventi diritto al risarcimento anche coloro che si erano costituiti parti civili, unicamente,nel processo penale avanti al tribunale di Milano nel 1997. 4. Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 1310, 727e 757 c.c. (in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.), per aver ilgiudice del rinvio condannato le signore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],intervenute sin dal giudizio di prime cure nella loro qualità di erediper quota indivisa del signor [OSCURATO:PERSONA], alla restituzione delle rispettivequote ereditarie e ciò per non aver asseritamente interrotto la prescrizione anche con la costituzione di parte civile del 2001 effettuata, invece, dai coeredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cheavevano invece presentato la costituzione di parte civile del 2001, senzaindicazione della qualità ereditaria), tenuto conto che i crediti del decuius non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote ma entrano a far parte della comunione ereditaria.Udienzapubblica del 24 maggio 2024 – R.G. n. 13378/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri 5. Con il quinto motivo, i ricorrenti si dolgono della nullità della sentenzaimpugnata (in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.), per avere il giudice del rinvio reso una motivazione contenente un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili tra loro, e segnatamenteladdove condanna le signore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a restituire quanto ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nei limiti delle rispettivequote ereditarie. 6.Con il sesto motivo, condizionato al mancato accoglimento del quarto e del quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 727, 757 e 760 c.c.(in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) per avere il giudice del rinvio condannato le signore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intervenutesin dal giudizio di prime cure nella loro qualità di eredi per quotaindivisa del signor [OSCURATO:PERSONA], alla restituzione delle rispettive quoteereditarie a [OSCURATO:PERSONA] anziché ai coeredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],poiché i crediti del de cuius non si ripartiscono tra i coeredi inmodo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria e, pertanto, la quota delle signore CristinaMarcolin e [OSCURATO:PERSONA] non dev’essere resa a [OSCURATO:PERSONA] ma, al più,ai coeredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 7. I primi tre motivi sono fondati e tali da assorbire la rilevanza dellerestanti censure. 8. Osserva il C ollegio come, coerentemente con quanto correttamente rilevato dal sostituto procuratore generale nella memoriadepositata nel corso del presente giudizio , sia assolutamente prevalente,nella giurisprudenza di legittimità, l ’ affermazione secondo cuila costituzione di parte civile nel processo penale spiega un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato ; termine che riprende a Udienzapubblica del 24 maggio 2024 – R.G. n. 13378/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri decorrere dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il processo penale ( cfr. Sez. 3, o rdinanza n. 11190 del 06/04/2022, Rv. 664506 – 01 ; Sez. 6 - 1, o rdinanza n. 28456 del 28/11/2017, Rv. 646782 – 01 ; Sez. 3, s entenza n. 10536 del 14/05/2014, Rv. 630632 – 01 ; Sez. 3, s entenza n. 19741 del 27/09/2011, Rv. 619351 – 01 ; Sez. 3, s entenza n. 26887 del 10/11/2008,Rv. 605385 - 01 ; Sez. 3, s entenza n. 872 del 17/01/2008 , Rv.601457 – 01 ; Sez. 3, s entenza n. 5256 del 9/04/2001 , Rv. 545768 –01). 9.Conforme a tale orientamento è la pronuncia d elle Sezioni Unite diquesta Corte , nella parte in cui fonda la decorrenza della prescrizione dalla data di irrevocabilità della sentenza penale, anziché dalla data dell'evento integrante l'illecito, in relazione all'effetto interruttivo - sospensivodella prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile compiutomediante la costituzione di parte civile (cfr. Sez. U, s entenza n.8348 del 5/04/2013) . 10.Tale effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione deldiritto al risarcimento del danno scaturito dal reato si estende , per giurisprudenza costante, anche ai condebitori solidali : deve infatti ritenersiche nella determinazione di un sinistro stradale, la solidarietà tra coloro che concorsero alla determinazione dell'evento dannoso comporta che l'esercizio dell'azione civile nel processo penale nei confronti di colui che a tale procedimento è sottoposto (ed evidentemente solo a costui ed al responsabile civile eventualmente allostesso connesso) interrompa la prescrizione anche nei confronti dei concorrentidel fatto colposo - anche se necessariamente estranei al giudiziopenale - ed ai responsabili civili, nei confronti dei quali non fu possibile esercitare l'azione civile nel processo penale ( cfr. Sez. 3, sentenzan. 26887 del 10/11/2008 cit., in motivazione ).Udienzapubblica del 24 maggio 2024 – R.G. n. 13378/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri 11. Il principio generale che riconosce alla costituzione di parte civile nel processo penale la virtù di produrre un effetto interruttivo permanente per tutta la durata del processo nei confronti , tanto di coloro contro i quali venne rivolta espressamente la costituzione, quanto di tutti i coobbligati solidali, ancorché rimasti estranei al processo penale , deve ritenersi valevole anche nell’ipotesi della domanda di insinuazione e dalla successiva ammissione al passivo fallimentare,quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], quale condebitore solidale ex art. 1310 c.c., comma 1, e art. 2055 c.c., per tutta la durata delle procedure concorsualiin discorso (cfr. , da ultimo , Sez. 3, s entenza n. 19378 del 7/07/2023, in motivazione ) ; e ciò, sul presupposto per cui l’insinuazione al passivo concorsuale è equiparabile alla domanda giudiziale e perciò determina, ai sensi dell'art. 2945 c.c., comma 2, l'interruzione del termine di prescrizione, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitoresolidale del fallito, ai sensi dell'art. 1310 c.c., comma 1, (intal senso, di recente, cfr. Sez. 3, o rdinanza n. 9638 del 19/04/2018 , Rv. 648427 – 01 ; Sez. L, s entenza n. 17412 del 30/08/2016 , Rv. 640678– 01 ; Sez. 3, s entenza n. 16408 del 17/07/2014 , Rv. 632537 -01). 12. Si tratta di un orientamento assolutamente maggioritario , emerso altresì nell’ambito di specifici contenziosi intercorsi tra taluni risparmiatori e la [OSCURATO:PERSONA] ( cfr. Sez. 3, o rdinanza n. 1070 del 17/01/2019, Rv. 652444 – 01 ; Sez. 3, sentenza n. 13365 del 29/05/2018; Sez. 1, ordinanza n. 27118 del 25/10/2018), e ben rappresentato dal principio in forza del quale, in tema di danni patiti perperdita di capitali investiti in prodotti finanziari proposti da società di intermediazione, la domanda di ammissione al passivo di tale Udienzapubblica del 24 maggio 2024 – R.G. n. 13378/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri società,assoggettata a procedura concorsuale, che sia finalizzata alla restituzionedei menzionati capitali, è idonea ad interrompere il decorso deltermine di prescrizione del diritto al risarcimento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], fondato sull'illecito extracontrattuale consistente nella mancatavigilanza sull'operato della detta società di intermediazione; infatti, deve aversi riguardo non alla differente natura, restitutoria o risarcitoria,dei crediti azionati o alla diversità delle condotte contestate edei soggetti coinvolti, ma all'unicità dell'evento pregiudizievole che, derivando da azioni od omissioni tutte causalmente convergenti alla suaproduzione, comporta una responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., con conseguente applicabilità dell'effetto estensivo interruttivo della prescrizione di cui all ’ art. 1310 c.c., comma 1 che ha poi trovato il recente l’avallo delle S ezioni U nite ( Sez. U, s entenza n. 13143 del 27/04/2022). 13.Nel caso di specie, appare del tutto evidente come il giudice del rinvio abbia erroneamente interpretato i contenuti della sentenza di legittimità nella parte in cui avrebbe asseritamente attribuito, alle costituzionidi parte civile nel processo penale, un effetto interruttivo dellaprescrizione meramente istantaneo, l à dove, al contrario, la Corte dicassazione (senza interferire con il costante insegnamento secondo cui la costituzione di parte civile nel processo penale sospende la prescrizionefino al passaggio in giudicato della sentenza relativa) si è limitataa raccomandare al giudice del rinvio di procedere all’indagine di merito circa l’avvenuta interruzione della prescrizione con la costituzione di parte civile nel processo romano del 2001 e, tenuto contodella durata quinquennale della prescrizione (in relazione al dies a quo individuato nel 1994, in corrispondenza della dichiarazione di fallimentodella società Girardi), anche della costituzione di parte civile nelprocesso milanese del 1997.Udienzapubblica del 24 maggio 2024 – R.G. n. 13378/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri 14.È del tutto ovvio che questo specifico richiamo del giudice di legittimitàalla costituzione di parte civile nel processo penale romano del 2001 e in quello milanese del 1997, non significa va affatto che i creditoriavrebbero dovuto necessariamente costituirsi parte civile in entrambi i processi penali, ma solo che la mancata costituzione nel processomilanese del 19 97, da parte di coloro i quali si erano costituiti parti civili solo nel processo penale romano del 2001, avrebbe inevitabilmentecomportato la prescrizione dei loro diritti in relazione aldies a quo del 1994. 15.Nel caso oggetto dell’odierno esame , essendosi tutti i ricorrenti diquesto giudizio costituiti parti civili (unicamente) nel processo penale milanese del 1997 (v. pagg. 16 - 17 della sentenza impugnata), gli stessi hanno validamente interrotto la prescrizione quinquennale decorrente dal 1994 con un effetto sospensivo permanente fino al passaggioin giudicato della corrispondenza sentenza penale. 16.Da tanto deriva che il ragionamento sulla prescrizione compiuto dal giudice a quo deve ritenersi errato, dovendo nuovamente procedersi alla verifica della prescrizione ( avendo cura di accertare altresì l’eventuale mancata formazione di alcun giudicato penale precedentedi oltre cinque anni l’esercizio dell’azione civile del 2004) e alla conseguente necessità di rinnovare il giudizio di rinvio già raccomandatonel precedente passaggio di legittimità. 17.Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza dei primi tre motivi (assorbiti i restanti), dev’essere disposta la cassazione della sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresìrimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente