CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33172/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha condannato in relazione alla illecita detenzione di complessivi 205 dosi di cocaina pari a 48,7 gr di sostanza stupefacente, deducendo con tre motivi vizio motivazionale e violazione di legge in relazione alla mancata con- cessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis c.p. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. La Corte territoriale ha argomentato sul punto a fol 6 e 7 sulla base del precedente specifico e le modalità della condotta rilevatrici di una non comune scaltrezza posto che l'imputato nascondeva una minore parte di sostanza pari a 20 dosi all'interno dello slip, mentre il quantitativo maggiore, pari a 185 dosi era assicu- rato con delle calamite al paraurti della autovettura Opel di sua proprietà.. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazio- ne della .orte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto . di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto delle ragioni osta- tive al riconoscimento delle circostanze attenuanti previste all'art. 62-bis c.p. (si veda sul punto la motivazione fornita alle pagine 5 e 6 della sentenza impugna- ta) 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzio- ne pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 10 lugl