Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2023

Cassazione n. 26388/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7269-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 615/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 30/08/2017 R.G.N. 796/2015; Oggetto R.G.N. 7269/2018 Cron.

Rep.

Ud. 28/06/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza i n epigrafe indicata, la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda dell’attuale ricorrente per l’ annullamento del debito contributivo ai fini del diritto alla pensione di anzianità, per effetto della definizione agevolata della lite fiscale;

2. la cas sazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA], con un generico motivo di ricorso, avverso il quale l'INPS non ha svolto attività difensiva;

3. la doglianza, con la quale si abbraccia la tesi della chiusura anche della lite contributiva per effetto della definizione agevolata della lite fiscale, non è invero veicolata da alcuna censura di violazione di legge sulla quale questa Corte possa esercitare il sindacato di legittimità, onde il ricorso, recante solo argomentazioni generiche e apodittiche a confutazione del decisum, è inammissibile;

4. in ogni caso, per giurisprudenza costante di legittimità, in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali per omesso versamento di contributi a percentuale, il maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate in sede di verifica assume valore presuntivo suscettibile di divenire definitivo in mancanza di contestazione da parte dell'interessato, a nulla rilevando l'accettazione del condono tributario ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, avente natura deflattiva esclusivamente del contenzioso fiscale;

5. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art.13,co.1-quater,d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7269-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 615/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 30/08/2017 R.G.N. 796/2015; Oggetto R.G.N. 7269/2018 Cron. Rep. Ud. 28/06/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza i n epigrafe indicata, la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda dell’attuale ricorrente per l’ annullamento del debito contributivo ai fini del diritto alla pensione di anzianità, per effetto della definizione agevolata della lite fiscale; 2. la cas sazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA], con un generico motivo di ricorso, avverso il quale l'INPS non ha svolto attività difensiva; 3. la doglianza, con la quale si abbraccia la tesi della chiusura anche della lite contributiva per effetto della definizione agevolata della lite fiscale, non è invero veicolata da alcuna censura di violazione di legge sulla quale questa Corte possa esercitare il sindacato di legittimità, onde il ricorso, recante solo argomentazioni generiche e apodittiche a confutazione del decisum, è inammissibile; 4. in ogni caso, per giurisprudenza costante di legittimità, in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali per omesso versamento di contributi a percentuale, il maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate in sede di verifica assume valore presuntivo suscettibile di divenire definitivo in mancanza di contestazione da parte dell'interessato, a nulla rilevando l'accettazione del condono tributario ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, avente natura deflattiva esclusivamente del contenzioso fiscale; 5. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater,d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se
Sentenza Cassazione n. 26388/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris