CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 33289/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/08/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. pen., in epigrafe indicata, emessa il 29 agosto 2024 dal Tribunale di Napoli, sezione feriale, in ordine al delitto di cui agli artt. 110 e 624- bis cod. pen. Considerato che successivamente alla proposizione del ricorso è intervenuta, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale di Napoli il 18 ottobre 2024, rinuncia al medesimo ricorso sottoscritta dal difensore nonché procuratore speciale dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], congiuntamente all'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il P