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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 33943/2026

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avverso la sentenza del 28/11/2025 della Corte di appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria in data 27 giugno 2026, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo 3), perché estinto perprescrizione, e per il rigetto nel resto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 28 novembre 2025 la Corte di appello di Napoli, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 19 settembre 2024, dicondanna, anche agli effetti civili, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per idelitti in concorso di violenza privata continuata di cui al capo 1), di lesionipersonali aggravate di cui al capo 2), di violenza privata continuata in danno diGustavo [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 3) – fatticommessi in Pozzuoli in data 9 dicembre 2016 – e di violenza privata continuatain danno di [OSCURATO:PERSONA] – fatti contestati come perduranti -, ha dichiarato nondoversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ai delitti di cui ai capi 1) e2), perché estinti per intervenuta prescrizione; previa riqualificazione del delitto dicui al capo 3) in quello di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen., harideterminato la pena loro irrogata per il detto delitto e per quello di cui al capo4), in mesi quattro di reclusione per entrambi; ha, infine, ridotto la provvisionalericonosciuta alle parti civili costituite, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.

Il ricorso per cassazione nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di DomenicoMerone, sottoscritto dal loro comune difensore, consta di otto motivi, enunciati neilimiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art.173 disp. att. cod. proc. pen.- Il primo motivo eccepisce, sotto l’egida della violazione degli artt. 120 e122 cod. pen. e 336 e 337 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, l’invaliditàdelle querele presentate da [OSCURATO:PERSONA], perché proposte da soggetto nonlegittimato: l’occupazione dell’area di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. o l’intralcio allalibertà di godimento della stessa da parte della società proprietaria, che avevaconcesso una porzione dell’immobile, di cui l’area in parola era pertinenza, alladitta individuale di [OSCURATO:PERSONA], avrebbero dovuto essere denunciate, ai finidella procedibilità dei delitti di violenza privata di cui ai capi 1) e 4), dal solo legalerappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. e non da [OSCURATO:PERSONA], che non ne rivestiva laqualifica all’epoca di commissione dei fatti, avendola assunta solo nel 2018.- Il secondo motivo eccepisce, sotto l’egida della violazione degli artt. 120e 122 cod. pen. e 336 e 337 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, la mancanzadi condizione di procedibilità in riferimento al delitto di violenza privata continuatadi cui al capo 4): poiché, pacificamente, tutti i fatti di intralcio al diritto digodimento dell’area pertinenziale del fabbricato della [OSCURATO:SOCIETA]. si erano verificatiin data successiva al 16 dicembre 2016, data di presentazione dell’ultima querelada parte di [OSCURATO:PERSONA], a quest’ultima non poteva essere riconosciuta alcunavalenza di atto di impulso processuale per i fatti ad essa posteriori.

La natura mistadella querela impedisce, in ossequio al principio di legalità e al suo corollario ditassatività, un’interpretazione estensiva delle norme che la disciplinano.- Il terzo e il quarto motivo di ricorso censurano, sotto il profilo del vizio dimotivazione e della violazione dell’art. 610 cod. pen., l’affermazione diresponsabilità dei ricorrenti per l’occupazione perdurante dell’area pertinenzialedel fabbricato, condotto in locazione dalla ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], loroascritta al capo 4) della rubrica, in quanto ritenuta integrante il delitto di violenzaprivata in concorso.Si deduce che la Corte territoriale sarebbe incorsa nel travisamento sia delleprove dichiarative (segnatamente, delle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], DanieleDell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto tutte riferite a fatti anteriori al 9 dicembre2016), sia delle prove documentali (segnatamente, della lettera inviata da [OSCURATO:PERSONA], con la quale erano stati segnalati fatti antecedenti al 21 aprile 2016,nonché della sentenza n. 15387 del 2022 emessa dalla IX Sezione del Tribunalecivile di Napoli, che aveva espressamente escluso che fosse stata raggiunta laprova di un’occupazione stabile dell’area), di modo che sarebbe stata quantomenocontraddittoria rispetto a specifici atti processuali la motivazione rassegnata inordine alla stessa dimostrazione dei fatti.Si deduce, inoltre, l’erronea applicazione della legge penale, perché lecondotte di intralcio alla libertà di godimento del piazzale da parte di GustavoNobler non sarebbero state tali da integrare il delitto di violenza privata, perchéprive di qualsiasi connotazione costrittiva tale da cagionare nella persona offesal’evento del “pati”, ossia, la necessaria sottoposizione agli effetti dell’altruicomportamento arbitrario.

Il coincidere delle condotte di occupazione del piazzalecon lo stesso “pati” sarebbe tale da escluderne la rilevanza penale e da impornela riconduzione, secondo quanto ritenuto dal Tribunale civile di Napoli, ad uninadempimento contrattuale non produttivo di alcun danno.- Il quinto motivo eccepisce, sotto l’egida della violazione degli artt. 610 e612 cod. pen. e 521 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, l’erroneaqualificazione della natura minacciosa delle espressioni di cui al capo 3) e il difettodi accertamento della loro idoneità a cagionare un timore concreto e attuale nelleparti offese; tanto si sostiene sul rilievo che ne sarebbe stata omessa l’indefettibilevalutazione in seno al contesto fattuale di riferimento.

Nondimeno, lariqualificazione delle condotte di cui al capo 3) ai sensi dell’art. 612, secondocomma, cod. pen. sarebbe avvenuta senza la previa verifica della prevedibilitàdella stessa da parte della difesa.- Il sesto motivo denuncia il vizio di motivazione in punto di affermazionedella responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], posto che né dalla contestazione né dallesentenze di merito sarebbe dato evincere quale sarebbe stato il suo contributoeziologicamente rilevante e volontario alla commissione dei fatti contestati.

La suamera partecipazione alla gestione dell’impresa del fratello ovvero la sua merapresenza nei luoghi dei fatti non sarebbero tali da integrare gli estremi costitutividel concorso di persone nel reato.- Il settimo motivo lamenta, denunciando la violazione degli artt. 157 cod.pen. e 129 cod. proc. pen., la mancata declaratoria di estinzione dei delitti di cuiai capi 3) e 4) per intervenuta loro prescrizione prima della pronuncia dellasentenza di appello.

La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenerne sospeso ilrelativo corso per effetto del rinvio della celebrazione del processo dispostoall’udienza del 30 novembre 2023, in quanto giustificato dalla prevalente ragione,di carattere organizzativo dell’ufficio giudiziario, derivante dall’assenza del giudicetogato titolare del procedimento.- L’ottavo motivo deduce, sotto il profilo della violazione degli artt. 62-bis e133 cod. pen. e del vizio di motivazione, l’illegittimità del diniego di concessionedelle circostanze attenuanti generiche e, comunque, di riduzione della penacomplessivamente irrogata agli imputati, perché il giudice di appello avrebbeomesso di indicare le ragioni per le quali l’assenza a loro carico di precedentipenali, la condotta processuale tenuta e il contesto civilistico del conflitto fosserostati ritenuti recessivi o irrilevanti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLa sentenza impugnata deve essere annullata ai soli effetti e per le soleragioni di seguito indicate.1.

Le eccezioni di improcedibilità dei delitti di cui ai capi 1), 3) e 4), sollevatecon il primo e il secondo motivo di ricorso, devono essere respinte perchéinfondate.1.1.

Non sussiste il denunciato difetto di legittimazione da parte di GustavoNobler a presentare l’istanza di punizione per i fatti di cui ai capi di imputazioneindicati, proposta con le querele del 9 e del 16 dicembre 2016.

Infatti, poiché idelitti contestati e ritenuti a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ossia, quellidi minaccia aggravata e di violenza privata, risultano lesivi della libertà morale, èevidente che il suddetto bene giuridico tutelato non può che riferirsi alla personafisica.

Nondimeno, dalla stessa descrizione dei fatti contenuta nelle imputazioninonché dalla loro ricostruzione processuale, per come riportata nelle sentenze dimerito, emerge come a [OSCURATO:PERSONA] fosse stato impedito il personalegodimento del piazzale antistante l’autocarrozzeria gestita dagli imputati,godimento pacificamente attribuitogli dagli organi della [OSCURATO:SOCIETA]., proprietariadell’area.

Donde, stante l’insegnamento impartito dal diritto vivente (Sez.

U, n.40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 – 01), tale diritto personale digodimento o, comunque, anche l’acclarata relazione di fatto con la res, il cui liberoesercizio era impedito dalle condotte ostruzionistiche degli imputati, legittimavanoGustavo [OSCURATO:PERSONA] alla proposizione delle querele.1.2.

Non sussiste neppure il denunciato difetto di condizione di procedibilitàrispetto al delitto di violenza privata continuata di cui al capo 4), integrato da fattisuccessivi alla presentazione, in data 16 dicembre 2016, da parte di GustavoNobler della sua ultima querela.

Invero, divenuto, il delitto di cui all’art. 610, primocomma, cod. pen., procedibile a querela della persona offesa a seguito dell’entratain vigore – in data 30 dicembre 2022 - dell’art. 2, comma 1, d.lgs. 150 del 2022e intervenuta la costituzione di parte civile dello stesso [OSCURATO:PERSONA] in data 28 novembre2019, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo cui la costituzione diparte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reatioriginariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguitodell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"),posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formuleparticolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengonola sua esplicita manifestazione (Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Barbaro, Rv.286741 – 01; Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844 - 01).2.

Sono, invece, inammissibili le censure relative alla ricostruzione deifatti di cui ai capi 1) e 4) e alla loro qualificazione giuridica, sviluppate con il terzoe il quarto motivo di ricorso.2.1.

Il denunciato travisamento delle prove dichiarative e delle provedocumentali, meglio indicate nell’atto di impugnativa, non può essere esaminatonel presente giudizio di legittimità.

Non essendo stati specificamente dedotti glielementi fattuali o i dati probatori ictu oculi evidenti atti a compromettere, in mododecisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione della sentenzaimpugnata (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos, Rv. 283370 – 01), deduzioneche, oltretutto, avrebbe dovuto avere luogo nel rispetto del principio diautosufficienza del ricorso per cassazione – che, anche a seguito dell'entrata invigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1,d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, pone a carico del deducente quantomeno l'onere dipuntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisatie dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta allacancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 – 01; Sez. 2, n. 35164 del08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 – 01) –, le doglianze al riguardo articolatefiniscono per tradursi nella denuncia di travisamento dei fatti.

Travisamento che,in particolare per quel che riguarda la ricostruzione dei fatti di cui al capo 4),avrebbe dovuto essere eccepito con l’atto di gravame, che, invece, non vi haottemperato (cfr. secondo e terzo motivo dell’atto di appello in data 28 gennaio2025), come dimostrato, tra l’altro, dal rilievo che sulla specifica circostanza,dedotta in questa sede, che i testi escussi in dibattimento si fossero limitati ariferire di atti ostruzionisti dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] anteriori al 16 dicembre 2016 nullaè detto nella sentenza impugnata.2.2.

Manifestamente infondata è la censura di inconfigurabilità dellafattispecie di violenza privata nelle ipotesi contestate [quelle di cui ai capi 1), cherileva ai soli effetti civili, e 4)], che, nella prospettazione del ricorrente, sarebberoespressione soltanto di un grave inadempimento contrattuale, come sostenutonella sentenza del Tribunale di Napoli n. 15387/2022, improduttivo di alcunalesione della libertà di autodeterminazione delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e LucaNobler.In disparte i profili di inammissibilità della doglianza, derivanti dal tentativodei ricorrenti di accreditare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quellaeffettuata dai giudici di merito, entrambi concordi nel ritenere che proprio pereffetto del riscontrato grave inadempimento del contratto di locazione stipulato daAntonio [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:SOCIETA]. - realizzato dai [OSCURATO:PERSONA] attraverso condotte diintralcio al libero godimento del piazzale da parte degli aventi diritto -, [OSCURATO:PERSONA] eLuca [OSCURATO:PERSONA] si erano visti costretti a rinunciare al pieno esercizio delle loro facoltàe a tollerare l’occupazione, ancorché discontinua e parziale, dell’area medesima,va dato atto che è jus receptum che integra il delitto di violenza privata la condottapreordinata a rendere anche solo disagevole una lecita modalità di esplicazionedel diritto della persona offesa (Sez. 5, n. 1053 del 06/10/2021, dep. 2022,Cinefra, Rv. 282467 – 01) e che in tale fattispecie criminosa l’elemento dellaviolenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offesodella libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in unaviolenza "impropria", che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti adesercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione(Sez. 5, n. 3991 del 14/12/2022, dep. 2023, C., Rv. 283961 – 01; Sez. 5, n. 4284del 29/09/2015, dep. 2016, G., Rv. 266020 – 01; Sez. 5, n. 11907 del 22/01/2010,Cavaleri, Rv. 246551 – 01).

Donde, va ribadito che integra il delitto di violenzaprivata la condotta di colui che parcheggi l’autovettura in un’area destinataall’altrui transito, impedendo l'accesso alla persona offesa ovvero rendendol’esercizio del relativo diritto estremamente disagevole (Sez. 5, n. 1913 del16/10/2017, dep. 2018, Andriulo, Rv. 272322 – 01; Sez. 5, n. 8425 del20/11/2013, dep. 2014, Iovino, Rv. 259052 – 01; Sez. 5, n. 603 del 18/11/2011,dep. 2012, Lombardo, Rv. 252668 - 01).3.

Inammissibili sono anche il quinto e il sesto motivo di ricorso.3.1.

Manifestamente infondata è l’eccezione di violazione dell’art. 521 cod.proc. pen., sollevata con il quinto motivo di ricorso in riferimento al difetto diprevedibilità della riqualificazione del fatto di cui al capo 3) ai sensi dell’art. 612,secondo comma, cod. pen.Questa Corte ha, in effetti, già affermato che, in tema di correlazione traaccusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice diappello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto alcontraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre2007, Drassich c.

Italia, essendo consentito all'imputato di contestarla nel meritocon il ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni,Rv. 278093 – 01; Sez. 5, n. 19380 del 12/02/2018, Adinolfi, Rv. 273204 - 01).Va, in ogni caso, precisato che nella fattispecie al vaglio non può porsi alcunproblema di prevedibilità e di attuazione del contraddittorio, atteso che la diversaqualificazione giuridica, da violenza privata a minaccia aggravata, non ha incisosul fatto storico contestato, rimasto immutato, di modo che, non essendosirealizzato un effetto a sorpresa della qualificazione giuridica, secondo i principiaffermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza 9 novembre 2023, C-175/22, B.K.,gli imputati sarebbero stati onerati di indicare la lesione in concreto recata alleproprie prerogative difensive (Sez. 6, n. 3358 del 22/10/2025, dep. 2026, Ferraro,Rv. 289258 – 01).

In aggiunta, e conclusivamente, deve richiamarsi il pacificoprincipio di diritto secondo cui la violazione del principio di correlazione tra l'accusae l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato sitrovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilitàsostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 5, n.33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 271607 – 01; Sez. 4, n. 4497 del16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265946 – 01); rapporto che non è ravvisabilenel caso di specie, posto che la minaccia è elemento costitutivo del delitto diviolenza privata.3.2.

Gli ulteriori rilievi, afferenti all’effettiva capacità intimidatoria del gestodi mimare il taglio della gola, posto in essere dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], nonché alcontributo concorsuale offerto da [OSCURATO:PERSONA], sono generici e interamenteversati in fatto.Quanto al taglio della gola dalle sentenze di merito, nel loro reciprocointegrarsi motivazionale, emerge come il gesto fosse concretamente dotato dicome caratterizzato non solo da uno stillicidio, protrattosi per un significativo arcotemporale, di atti di turbativa e di molestia dell’esercizio da parte dei [OSCURATO:PERSONA] delloro diritto di godimento del piazzale di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., ma anche da attidi violenza fisica in danno di [OSCURATO:PERSONA], che gli avevano cagionato le lesionipersonali meglio descritte al capo 2).

Poiché con tale esaustivo impiantoargomentativo i ricorrenti non si sono criticamente confrontati, la relativa censuradeve considerarsi aspecifica.Parimenti generici si appalesano le deduzioni relative al contributoconcorsuale di [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che le stesse soffrono di un decisivoprofilo di inammissibilità, non avendo costituito oggetto di uno specifico motivo digravame (cfr. secondo e terzo motivo dell’atto di appello in data 28 gennaio 2025),di modo che, giusta il combinato disposto di cui agli artt. 606, comma 3, e 609,comma 1, non possono essere fatte valere per la prima volta nel giudizio dilegittimità, ne va, comunque, rilevata la genericità, in ragione dell’assenza diconfronto con il tenore della motivazione, per come risultante, ancora una voltada entrambe le sentenze di merito.

Essa dà conto, infatti, di come DomenicoMerone non si fosse limitato ad assistere alle condotte del fratello [OSCURATO:PERSONA], ma viavesse preso parte attivamente, avendo non solo cercato di impedire l’accesso alpiazzale di pertinenza della [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA], ma avendogli, anch’egli,rivolto frasi ingiuriose e minacciose (cfr. pag. 8, primo capoverso, della sentenzadi primo grado e pag. 6, ultimo capoverso, della sentenza di secondo grado);passaggi argomentativi decisivi, questi, rispetto ai quali i ricorrenti non hannospiegato alcuna specifica contestazione.4.

Non consentite in questa sede sono le censure che attingono ladeterminazione del trattamento sanzionatorio, fatte valere con l’ottavo motivo diricorso.La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito,che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., conla conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad unanuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia fruttodi mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione(Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie, in cui ilgiudice di appello ha valorizzato la gravità delle condotte e l’intensità del dolo chele aveva animate.Parimenti è congrua la motivazione rassegnata a sostegno del diniego diriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dellaconsolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui per giustificarlo è sufficienteun congruo riferimento da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivio rilevanti (appunto, la gravità dei fatti) [Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, Rv. 271269 – 01] ovvero alla mancata allegazione di elementi positivi17/07/2018, D., Rv. 275440 – 01).5.

Fondato è, invece, il motivo che eccepisce l’illegittimità del computo,nell’ambito della sospensione del decorso della prescrizione dei delitti di cui ai capi3) e 4), dei 294 giorni successivi all’udienza del 30 novembre 2024, in cui era statodisposto, sia pure su richiesta del difensore degli imputati, il rinvio dell’udienza perassenza del giudice togato titolare del processo.5.1.

Va, invero, fatta applicazione del pacifico principio di diritto secondocui, nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'unoriferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice, deve accordarsi laprevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina lasospensione del corso della prescrizione (Sez. 5, n. 36990 del 24/06/2019, Levita,Rv. 277533 – 01; Sez. 2, n. 11559 del 09/02/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249909 - 01).5.2.

Deve, dunque, darsi atto che il delitto di cui al capo 3) si è estinto perintervenuto decorso della prescrizione il 21 aprile 2025, quindi prima dell’adozionedella sentenza di secondo grado, pronunciata il 28 novembre 2025; sicché, avutoriguardo al principio di diritto secondo cui il giudice di merito, anche in assenza dieccezione di parte, ha l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di nonpunibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., tra le quali figura quella di estinzionedel reato per intervenuta prescrizione (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, in motivazione), il giudice di appello ha errato nel non rilevarel’estinzione del delitto predetto.

Tale presa d’atto comporta che la sentenzaimpugnata deve essere annullata senza rinvio, ai soli effetti penali, quanto aldelitto di cui al capo 3), per essere, lo stesso, estinto per intervenuta prescrizione.5.3.

Quanto al delitto di cui al capo 4), occorre osservare quanto segue:- la prevalente giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il delitto diviolenza privata è reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui si realizzala limitazione coattiva della libertà di determinazione ed azione della vittima,essendo irrilevante che gli effetti della imposizione si protraggano nel tempo el'offeso possa successivamente eliminarli (Sez. 5, n. 1174 del 20/11/2020, dep.2021, Zaffaroni, Rv. 280130 – 01);- la sentenza n. 15387 del 2022, emessa dal Tribunale civile di Napoli haaccertato che non vi era stata un’occupazione stabile del piazzale di proprietà dellaGNP S.r.l., ma un utilizzo dello stesso in senso difforme dalle previsioni contrattuali,per effetto del parcheggio di autovetture anche per significativi periodi di tempo;- la sentenza di primo grado ha accertato che le condotte integrative deldelitto di violenza privata continuata, di cui al capo indicato, siano proseguite«quantomeno fino alla data della sentenza (del Tribunale civile di Napoli del 5dicembre 2022) con il relativo ordine di rilascio dell’immobile» (cfr. pag. 6,terzultimo capoverso).Da ciò deriva che i fatti di reato successivi all’1 gennaio 2020 sottostannoal regime di improcedibilità di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen., il cui termine,quanto al giudizio di legittimità, verrà a spirare il 27 maggio 2027.Quanto ai fatti anteriori all’1 gennaio 2020, quelli commessi fino al 28 aprile2018, pur considerati 316 giorni di sospensione (64 giorni per emergenzaepidemiologica da Covid e 252 giorni per rinvio del processo disposto all’udienzadel 23 marzo 2023), risultano estinti per prescrizione, donde rispetto ad essi,avuto riguardo alla complessiva infondatezza dei motivi di ricorso, che impone ilrilievo officioso dell’intervenuto decorso della prescrizione, va dispostol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.Quanto ai fatti di reati commessi dal 29 aprile 2018 al 5 dicembre 2022,va, dunque, disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per larideterminazione del trattamento sanzionatorio.6.

S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio, agli effetti penali, dellasentenza impugnata quanto al delitto di cui al capo 3) e a quello di cui al capo 4),quest’ultimo limitatamente ai fatti commessi fino al 28 aprile 2018, per essere glistessi estinti per intervenuta prescrizione.Va disposto l’annullamento della medesima sentenza, quanto capo 4), conrinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per la determinazione deltrattamento sanzionatorio in relazione ai fatti di reato commessi tra il 29 aprile2018 e il 5 dicembre 2022.I ricorsi devono essere rigettati nel resto.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata agli effetti penali, quanto al delitto di cui al capo3) ed a quello di cui al capo 4), quest'ultimo limitatamente ai fatti commessi sinoal 28/04/2018, per essere gli stessi estinti per prescrizione.

Annulla la medesimasentenza, quanto al capo 4), con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello diNapoli, per la determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione ai fatticommessi tra il 29/04/2018 ed il 05/12/2022.

Rigetta nel resto i ricorsi.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avverso la sentenza del 28/11/2025 della Corte di appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria in data 27 giugno 2026, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo 3), perché estinto perprescrizione, e per il rigetto nel resto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 28 novembre 2025 la Corte di appello di Napoli, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 19 settembre 2024, dicondanna, anche agli effetti civili, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per idelitti in concorso di violenza privata continuata di cui al capo 1), di lesionipersonali aggravate di cui al capo 2), di violenza privata continuata in danno diGustavo [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 3) – fatticommessi in Pozzuoli in data 9 dicembre 2016 – e di violenza privata continuatain danno di [OSCURATO:PERSONA] – fatti contestati come perduranti -, ha dichiarato nondoversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ai delitti di cui ai capi 1) e2), perché estinti per intervenuta prescrizione; previa riqualificazione del delitto dicui al capo 3) in quello di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen., harideterminato la pena loro irrogata per il detto delitto e per quello di cui al capo4), in mesi quattro di reclusione per entrambi; ha, infine, ridotto la provvisionalericonosciuta alle parti civili costituite, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. Il ricorso per cassazione nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di DomenicoMerone, sottoscritto dal loro comune difensore, consta di otto motivi, enunciati neilimiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art.173 disp. att. cod. proc. pen.- Il primo motivo eccepisce, sotto l’egida della violazione degli artt. 120 e122 cod. pen. e 336 e 337 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, l’invaliditàdelle querele presentate da [OSCURATO:PERSONA], perché proposte da soggetto nonlegittimato: l’occupazione dell’area di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. o l’intralcio allalibertà di godimento della stessa da parte della società proprietaria, che avevaconcesso una porzione dell’immobile, di cui l’area in parola era pertinenza, alladitta individuale di [OSCURATO:PERSONA], avrebbero dovuto essere denunciate, ai finidella procedibilità dei delitti di violenza privata di cui ai capi 1) e 4), dal solo legalerappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. e non da [OSCURATO:PERSONA], che non ne rivestiva laqualifica all’epoca di commissione dei fatti, avendola assunta solo nel 2018.- Il secondo motivo eccepisce, sotto l’egida della violazione degli artt. 120e 122 cod. pen. e 336 e 337 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, la mancanzadi condizione di procedibilità in riferimento al delitto di violenza privata continuatadi cui al capo 4): poiché, pacificamente, tutti i fatti di intralcio al diritto digodimento dell’area pertinenziale del fabbricato della [OSCURATO:SOCIETA]. si erano verificatiin data successiva al 16 dicembre 2016, data di presentazione dell’ultima querelada parte di [OSCURATO:PERSONA], a quest’ultima non poteva essere riconosciuta alcunavalenza di atto di impulso processuale per i fatti ad essa posteriori. La natura mistadella querela impedisce, in ossequio al principio di legalità e al suo corollario ditassatività, un’interpretazione estensiva delle norme che la disciplinano.- Il terzo e il quarto motivo di ricorso censurano, sotto il profilo del vizio dimotivazione e della violazione dell’art. 610 cod. pen., l’affermazione diresponsabilità dei ricorrenti per l’occupazione perdurante dell’area pertinenzialedel fabbricato, condotto in locazione dalla ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], loroascritta al capo 4) della rubrica, in quanto ritenuta integrante il delitto di violenzaprivata in concorso.Si deduce che la Corte territoriale sarebbe incorsa nel travisamento sia delleprove dichiarative (segnatamente, delle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], DanieleDell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto tutte riferite a fatti anteriori al 9 dicembre2016), sia delle prove documentali (segnatamente, della lettera inviata da [OSCURATO:PERSONA], con la quale erano stati segnalati fatti antecedenti al 21 aprile 2016,nonché della sentenza n. 15387 del 2022 emessa dalla IX Sezione del Tribunalecivile di Napoli, che aveva espressamente escluso che fosse stata raggiunta laprova di un’occupazione stabile dell’area), di modo che sarebbe stata quantomenocontraddittoria rispetto a specifici atti processuali la motivazione rassegnata inordine alla stessa dimostrazione dei fatti.Si deduce, inoltre, l’erronea applicazione della legge penale, perché lecondotte di intralcio alla libertà di godimento del piazzale da parte di GustavoNobler non sarebbero state tali da integrare il delitto di violenza privata, perchéprive di qualsiasi connotazione costrittiva tale da cagionare nella persona offesal’evento del “pati”, ossia, la necessaria sottoposizione agli effetti dell’altruicomportamento arbitrario. Il coincidere delle condotte di occupazione del piazzalecon lo stesso “pati” sarebbe tale da escluderne la rilevanza penale e da impornela riconduzione, secondo quanto ritenuto dal Tribunale civile di Napoli, ad uninadempimento contrattuale non produttivo di alcun danno.- Il quinto motivo eccepisce, sotto l’egida della violazione degli artt. 610 e612 cod. pen. e 521 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, l’erroneaqualificazione della natura minacciosa delle espressioni di cui al capo 3) e il difettodi accertamento della loro idoneità a cagionare un timore concreto e attuale nelleparti offese; tanto si sostiene sul rilievo che ne sarebbe stata omessa l’indefettibilevalutazione in seno al contesto fattuale di riferimento. Nondimeno, lariqualificazione delle condotte di cui al capo 3) ai sensi dell’art. 612, secondocomma, cod. pen. sarebbe avvenuta senza la previa verifica della prevedibilitàdella stessa da parte della difesa.- Il sesto motivo denuncia il vizio di motivazione in punto di affermazionedella responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], posto che né dalla contestazione né dallesentenze di merito sarebbe dato evincere quale sarebbe stato il suo contributoeziologicamente rilevante e volontario alla commissione dei fatti contestati. La suamera partecipazione alla gestione dell’impresa del fratello ovvero la sua merapresenza nei luoghi dei fatti non sarebbero tali da integrare gli estremi costitutividel concorso di persone nel reato.- Il settimo motivo lamenta, denunciando la violazione degli artt. 157 cod.pen. e 129 cod. proc. pen., la mancata declaratoria di estinzione dei delitti di cuiai capi 3) e 4) per intervenuta loro prescrizione prima della pronuncia dellasentenza di appello. La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenerne sospeso ilrelativo corso per effetto del rinvio della celebrazione del processo dispostoall’udienza del 30 novembre 2023, in quanto giustificato dalla prevalente ragione,di carattere organizzativo dell’ufficio giudiziario, derivante dall’assenza del giudicetogato titolare del procedimento.- L’ottavo motivo deduce, sotto il profilo della violazione degli artt. 62-bis e133 cod. pen. e del vizio di motivazione, l’illegittimità del diniego di concessionedelle circostanze attenuanti generiche e, comunque, di riduzione della penacomplessivamente irrogata agli imputati, perché il giudice di appello avrebbeomesso di indicare le ragioni per le quali l’assenza a loro carico di precedentipenali, la condotta processuale tenuta e il contesto civilistico del conflitto fosserostati ritenuti recessivi o irrilevanti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLa sentenza impugnata deve essere annullata ai soli effetti e per le soleragioni di seguito indicate.1. Le eccezioni di improcedibilità dei delitti di cui ai capi 1), 3) e 4), sollevatecon il primo e il secondo motivo di ricorso, devono essere respinte perchéinfondate.1.1. Non sussiste il denunciato difetto di legittimazione da parte di GustavoNobler a presentare l’istanza di punizione per i fatti di cui ai capi di imputazioneindicati, proposta con le querele del 9 e del 16 dicembre 2016. Infatti, poiché idelitti contestati e ritenuti a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ossia, quellidi minaccia aggravata e di violenza privata, risultano lesivi della libertà morale, èevidente che il suddetto bene giuridico tutelato non può che riferirsi alla personafisica. Nondimeno, dalla stessa descrizione dei fatti contenuta nelle imputazioninonché dalla loro ricostruzione processuale, per come riportata nelle sentenze dimerito, emerge come a [OSCURATO:PERSONA] fosse stato impedito il personalegodimento del piazzale antistante l’autocarrozzeria gestita dagli imputati,godimento pacificamente attribuitogli dagli organi della [OSCURATO:SOCIETA]., proprietariadell’area. Donde, stante l’insegnamento impartito dal diritto vivente (Sez. U, n.40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 – 01), tale diritto personale digodimento o, comunque, anche l’acclarata relazione di fatto con la res, il cui liberoesercizio era impedito dalle condotte ostruzionistiche degli imputati, legittimavanoGustavo [OSCURATO:PERSONA] alla proposizione delle querele.1.2. Non sussiste neppure il denunciato difetto di condizione di procedibilitàrispetto al delitto di violenza privata continuata di cui al capo 4), integrato da fattisuccessivi alla presentazione, in data 16 dicembre 2016, da parte di GustavoNobler della sua ultima querela. Invero, divenuto, il delitto di cui all’art. 610, primocomma, cod. pen., procedibile a querela della persona offesa a seguito dell’entratain vigore – in data 30 dicembre 2022 - dell’art. 2, comma 1, d.lgs. 150 del 2022e intervenuta la costituzione di parte civile dello stesso [OSCURATO:PERSONA] in data 28 novembre2019, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo cui la costituzione diparte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reatioriginariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguitodell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"),posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formuleparticolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengonola sua esplicita manifestazione (Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Barbaro, Rv.286741 – 01; Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844 - 01).2. Sono, invece, inammissibili le censure relative alla ricostruzione deifatti di cui ai capi 1) e 4) e alla loro qualificazione giuridica, sviluppate con il terzoe il quarto motivo di ricorso.2.1. Il denunciato travisamento delle prove dichiarative e delle provedocumentali, meglio indicate nell’atto di impugnativa, non può essere esaminatonel presente giudizio di legittimità. Non essendo stati specificamente dedotti glielementi fattuali o i dati probatori ictu oculi evidenti atti a compromettere, in mododecisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione della sentenzaimpugnata (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos, Rv. 283370 – 01), deduzioneche, oltretutto, avrebbe dovuto avere luogo nel rispetto del principio diautosufficienza del ricorso per cassazione – che, anche a seguito dell'entrata invigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1,d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, pone a carico del deducente quantomeno l'onere dipuntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisatie dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta allacancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 – 01; Sez. 2, n. 35164 del08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 – 01) –, le doglianze al riguardo articolatefiniscono per tradursi nella denuncia di travisamento dei fatti. Travisamento che,in particolare per quel che riguarda la ricostruzione dei fatti di cui al capo 4),avrebbe dovuto essere eccepito con l’atto di gravame, che, invece, non vi haottemperato (cfr. secondo e terzo motivo dell’atto di appello in data 28 gennaio2025), come dimostrato, tra l’altro, dal rilievo che sulla specifica circostanza,dedotta in questa sede, che i testi escussi in dibattimento si fossero limitati ariferire di atti ostruzionisti dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] anteriori al 16 dicembre 2016 nullaè detto nella sentenza impugnata.2.2. Manifestamente infondata è la censura di inconfigurabilità dellafattispecie di violenza privata nelle ipotesi contestate [quelle di cui ai capi 1), cherileva ai soli effetti civili, e 4)], che, nella prospettazione del ricorrente, sarebberoespressione soltanto di un grave inadempimento contrattuale, come sostenutonella sentenza del Tribunale di Napoli n. 15387/2022, improduttivo di alcunalesione della libertà di autodeterminazione delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e LucaNobler.In disparte i profili di inammissibilità della doglianza, derivanti dal tentativodei ricorrenti di accreditare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quellaeffettuata dai giudici di merito, entrambi concordi nel ritenere che proprio pereffetto del riscontrato grave inadempimento del contratto di locazione stipulato daAntonio [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:SOCIETA]. - realizzato dai [OSCURATO:PERSONA] attraverso condotte diintralcio al libero godimento del piazzale da parte degli aventi diritto -, [OSCURATO:PERSONA] eLuca [OSCURATO:PERSONA] si erano visti costretti a rinunciare al pieno esercizio delle loro facoltàe a tollerare l’occupazione, ancorché discontinua e parziale, dell’area medesima,va dato atto che è jus receptum che integra il delitto di violenza privata la condottapreordinata a rendere anche solo disagevole una lecita modalità di esplicazionedel diritto della persona offesa (Sez. 5, n. 1053 del 06/10/2021, dep. 2022,Cinefra, Rv. 282467 – 01) e che in tale fattispecie criminosa l’elemento dellaviolenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offesodella libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in unaviolenza "impropria", che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti adesercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione(Sez. 5, n. 3991 del 14/12/2022, dep. 2023, C., Rv. 283961 – 01; Sez. 5, n. 4284del 29/09/2015, dep. 2016, G., Rv. 266020 – 01; Sez. 5, n. 11907 del 22/01/2010,Cavaleri, Rv. 246551 – 01). Donde, va ribadito che integra il delitto di violenzaprivata la condotta di colui che parcheggi l’autovettura in un’area destinataall’altrui transito, impedendo l'accesso alla persona offesa ovvero rendendol’esercizio del relativo diritto estremamente disagevole (Sez. 5, n. 1913 del16/10/2017, dep. 2018, Andriulo, Rv. 272322 – 01; Sez. 5, n. 8425 del20/11/2013, dep. 2014, Iovino, Rv. 259052 – 01; Sez. 5, n. 603 del 18/11/2011,dep. 2012, Lombardo, Rv. 252668 - 01).3. Inammissibili sono anche il quinto e il sesto motivo di ricorso.3.1. Manifestamente infondata è l’eccezione di violazione dell’art. 521 cod.proc. pen., sollevata con il quinto motivo di ricorso in riferimento al difetto diprevedibilità della riqualificazione del fatto di cui al capo 3) ai sensi dell’art. 612,secondo comma, cod. pen.Questa Corte ha, in effetti, già affermato che, in tema di correlazione traaccusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice diappello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto alcontraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre2007, Drassich c. Italia, essendo consentito all'imputato di contestarla nel meritocon il ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni,Rv. 278093 – 01; Sez. 5, n. 19380 del 12/02/2018, Adinolfi, Rv. 273204 - 01).Va, in ogni caso, precisato che nella fattispecie al vaglio non può porsi alcunproblema di prevedibilità e di attuazione del contraddittorio, atteso che la diversaqualificazione giuridica, da violenza privata a minaccia aggravata, non ha incisosul fatto storico contestato, rimasto immutato, di modo che, non essendosirealizzato un effetto a sorpresa della qualificazione giuridica, secondo i principiaffermati dalla Corte di Giustizia nella sentenza 9 novembre 2023, C-175/22, B.K.,gli imputati sarebbero stati onerati di indicare la lesione in concreto recata alleproprie prerogative difensive (Sez. 6, n. 3358 del 22/10/2025, dep. 2026, Ferraro,Rv. 289258 – 01). In aggiunta, e conclusivamente, deve richiamarsi il pacificoprincipio di diritto secondo cui la violazione del principio di correlazione tra l'accusae l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato sitrovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilitàsostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 5, n.33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 271607 – 01; Sez. 4, n. 4497 del16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265946 – 01); rapporto che non è ravvisabilenel caso di specie, posto che la minaccia è elemento costitutivo del delitto diviolenza privata.3.2. Gli ulteriori rilievi, afferenti all’effettiva capacità intimidatoria del gestodi mimare il taglio della gola, posto in essere dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], nonché alcontributo concorsuale offerto da [OSCURATO:PERSONA], sono generici e interamenteversati in fatto.Quanto al taglio della gola dalle sentenze di merito, nel loro reciprocointegrarsi motivazionale, emerge come il gesto fosse concretamente dotato dicome caratterizzato non solo da uno stillicidio, protrattosi per un significativo arcotemporale, di atti di turbativa e di molestia dell’esercizio da parte dei [OSCURATO:PERSONA] delloro diritto di godimento del piazzale di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., ma anche da attidi violenza fisica in danno di [OSCURATO:PERSONA], che gli avevano cagionato le lesionipersonali meglio descritte al capo 2). Poiché con tale esaustivo impiantoargomentativo i ricorrenti non si sono criticamente confrontati, la relativa censuradeve considerarsi aspecifica.Parimenti generici si appalesano le deduzioni relative al contributoconcorsuale di [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che le stesse soffrono di un decisivoprofilo di inammissibilità, non avendo costituito oggetto di uno specifico motivo digravame (cfr. secondo e terzo motivo dell’atto di appello in data 28 gennaio 2025),di modo che, giusta il combinato disposto di cui agli artt. 606, comma 3, e 609,comma 1, non possono essere fatte valere per la prima volta nel giudizio dilegittimità, ne va, comunque, rilevata la genericità, in ragione dell’assenza diconfronto con il tenore della motivazione, per come risultante, ancora una voltada entrambe le sentenze di merito. Essa dà conto, infatti, di come DomenicoMerone non si fosse limitato ad assistere alle condotte del fratello [OSCURATO:PERSONA], ma viavesse preso parte attivamente, avendo non solo cercato di impedire l’accesso alpiazzale di pertinenza della [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA], ma avendogli, anch’egli,rivolto frasi ingiuriose e minacciose (cfr. pag. 8, primo capoverso, della sentenzadi primo grado e pag. 6, ultimo capoverso, della sentenza di secondo grado);passaggi argomentativi decisivi, questi, rispetto ai quali i ricorrenti non hannospiegato alcuna specifica contestazione.4. Non consentite in questa sede sono le censure che attingono ladeterminazione del trattamento sanzionatorio, fatte valere con l’ottavo motivo diricorso.La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito,che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., conla conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad unanuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia fruttodi mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione(Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie, in cui ilgiudice di appello ha valorizzato la gravità delle condotte e l’intensità del dolo chele aveva animate.Parimenti è congrua la motivazione rassegnata a sostegno del diniego diriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dellaconsolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui per giustificarlo è sufficienteun congruo riferimento da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivio rilevanti (appunto, la gravità dei fatti) [Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, Rv. 271269 – 01] ovvero alla mancata allegazione di elementi positivi17/07/2018, D., Rv. 275440 – 01).5. Fondato è, invece, il motivo che eccepisce l’illegittimità del computo,nell’ambito della sospensione del decorso della prescrizione dei delitti di cui ai capi3) e 4), dei 294 giorni successivi all’udienza del 30 novembre 2024, in cui era statodisposto, sia pure su richiesta del difensore degli imputati, il rinvio dell’udienza perassenza del giudice togato titolare del processo.5.1. Va, invero, fatta applicazione del pacifico principio di diritto secondocui, nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'unoriferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice, deve accordarsi laprevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina lasospensione del corso della prescrizione (Sez. 5, n. 36990 del 24/06/2019, Levita,Rv. 277533 – 01; Sez. 2, n. 11559 del 09/02/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249909 - 01).5.2. Deve, dunque, darsi atto che il delitto di cui al capo 3) si è estinto perintervenuto decorso della prescrizione il 21 aprile 2025, quindi prima dell’adozionedella sentenza di secondo grado, pronunciata il 28 novembre 2025; sicché, avutoriguardo al principio di diritto secondo cui il giudice di merito, anche in assenza dieccezione di parte, ha l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di nonpunibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., tra le quali figura quella di estinzionedel reato per intervenuta prescrizione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, in motivazione), il giudice di appello ha errato nel non rilevarel’estinzione del delitto predetto. Tale presa d’atto comporta che la sentenzaimpugnata deve essere annullata senza rinvio, ai soli effetti penali, quanto aldelitto di cui al capo 3), per essere, lo stesso, estinto per intervenuta prescrizione.5.3. Quanto al delitto di cui al capo 4), occorre osservare quanto segue:- la prevalente giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il delitto diviolenza privata è reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui si realizzala limitazione coattiva della libertà di determinazione ed azione della vittima,essendo irrilevante che gli effetti della imposizione si protraggano nel tempo el'offeso possa successivamente eliminarli (Sez. 5, n. 1174 del 20/11/2020, dep.2021, Zaffaroni, Rv. 280130 – 01);- la sentenza n. 15387 del 2022, emessa dal Tribunale civile di Napoli haaccertato che non vi era stata un’occupazione stabile del piazzale di proprietà dellaGNP S.r.l., ma un utilizzo dello stesso in senso difforme dalle previsioni contrattuali,per effetto del parcheggio di autovetture anche per significativi periodi di tempo;- la sentenza di primo grado ha accertato che le condotte integrative deldelitto di violenza privata continuata, di cui al capo indicato, siano proseguite«quantomeno fino alla data della sentenza (del Tribunale civile di Napoli del 5dicembre 2022) con il relativo ordine di rilascio dell’immobile» (cfr. pag. 6,terzultimo capoverso).Da ciò deriva che i fatti di reato successivi all’1 gennaio 2020 sottostannoal regime di improcedibilità di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen., il cui termine,quanto al giudizio di legittimità, verrà a spirare il 27 maggio 2027.Quanto ai fatti anteriori all’1 gennaio 2020, quelli commessi fino al 28 aprile2018, pur considerati 316 giorni di sospensione (64 giorni per emergenzaepidemiologica da Covid e 252 giorni per rinvio del processo disposto all’udienzadel 23 marzo 2023), risultano estinti per prescrizione, donde rispetto ad essi,avuto riguardo alla complessiva infondatezza dei motivi di ricorso, che impone ilrilievo officioso dell’intervenuto decorso della prescrizione, va dispostol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.Quanto ai fatti di reati commessi dal 29 aprile 2018 al 5 dicembre 2022,va, dunque, disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per larideterminazione del trattamento sanzionatorio.6. S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio, agli effetti penali, dellasentenza impugnata quanto al delitto di cui al capo 3) e a quello di cui al capo 4),quest’ultimo limitatamente ai fatti commessi fino al 28 aprile 2018, per essere glistessi estinti per intervenuta prescrizione.Va disposto l’annullamento della medesima sentenza, quanto capo 4), conrinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per la determinazione deltrattamento sanzionatorio in relazione ai fatti di reato commessi tra il 29 aprile2018 e il 5 dicembre 2022.I ricorsi devono essere rigettati nel resto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata agli effetti penali, quanto al delitto di cui al capo3) ed a quello di cui al capo 4), quest'ultimo limitatamente ai fatti commessi sinoal 28/04/2018, per essere gli stessi estinti per prescrizione. Annulla la medesimasentenza, quanto al capo 4), con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello diNapoli, per la determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione ai fatticommessi tra il 29/04/2018 ed il 05/12/2022. Rigetta nel resto i ricorsi.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33943/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris