CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 24124/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso associandosi alle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il TribUnale del riesame di Firenze, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di applicazione delle misure cautelari de: - gli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per numerose condotte, raggruppate sotto la lettera F del capo di incolpazione provvisorio e inquadrate nei reati di cui agli artt. 48-479 cod. pen., 5, comma 8-bis e 12 comma 5, d. Igs. n. 286 del 1998; - obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], commercialista, in ordine a numerosi reati di falso per induzione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, dallo stesso commessi in concorso con altri nell'ambito delle pratiche volte all'ottenimento di permessi di soggiorno, simulando la sussistenza dei necessari requisiti di lavoro e di reddito in favore di cittadini di nazionalità cinese che ne erano privi; 2. Avverso il provvedimento ricorrono gli indagati, tramite i rispettivi difensori, proponendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. peri.. 3. [OSCURATO:PERSONA] si affida a un unico motivo con il quale denuncia l'inosservanza dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., con particolare riferimento alla sussistenza del "concreto e attuale" pericolo di commissione di ulteriori reati. 4. [OSCURATO:PERSONA] coltiva due motivi. 4.1. Con il primo denuncia violazione di legge "perché alla fattispecie di cui al combinato disposto degli a. 48 e 479 c.p. sono stati ricondotti elemento materiale ed elemento psicologico in modo non conforme alla fattispecie". Si sostiene che il ricorrente non possa essere chiamato a rispondere dell'operato dei propri dipendenti, e che non gli si possono addebitare condotte della cui fraudolenza egli non abbia avuto contezza. 4.2. Con il secondo motivo deduce illogicità della motivazione "come si evince dai testi motivazionali anche in relazione alle doglianze espresse". 4.2.1. Si assume: - la totale assenza di risposta sulle censure sollevate in merito ai capi B.05, B.06, B.07, B.08, B.14; -un mero accenno alle censure sui capi B.02 e B.12; - un travisamento del portato critico dei temi difensivi nei restanti casi. 4.2.2. Sotto il profilo delle esigenze cautelari, il ricorrente denuncia il salto logico compiuto dall'ordinanza impugnata laddove valuta a sfavore dell'indagato una misura adottata allo scopo di rafforzare la vigilanza all'interno del proprio studio professionale. 5. Nelle more, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], investito di apposita procura speciale, ha trasmesso dichiarazione di rinuncia al ricorso. Successivamente il medesimo difensore ha inoltrato una ulteriore memoria con la quale chiarisce che la rinuncia al ricorso è stata determinata dalla revoca degli arresti domiciliari, sostituiti con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in data 18 marzo 2022; sicché si versa in un caso di carenza di interesse determinato da causa non imputabile al ricorrente. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria con la quale rappresenta che, in data successiva alla proposizione del ricorso, il giudice per le indagini preliminari ha revocato la misura cautelare (come da provvedimento depositato il 6 aprile 2022 che allega) e che pertanto ricorre una ipotesi di carenza sopravvenuta di interesse, che implica l'inammissibilità del ricorso senza comportare sanzioni. 6. I ricorsi sono inammissibili. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. È pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore del ricorrente, che ne è stato investito con apposita procura speciale allegata alla dichiarazione stessa. Ricorre pertanto la causa di inammissibilità di cui all'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Il medesimo difensore rappresenta che la misura custodiale è stata sostituita dall'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e che a ciò si deve la rinuncia. 8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Le misure applicate al ricorrente sono state revocate, per sopravvenuta carenza delle esigenze cautelari, con provvedimento assunto dal giudice e depositato il 6 aprile 2022. Trattandosi di misure non custodiali, la revoca delle stesse, sopravvenuta nel corso del procedimento incidentale, importa il venir meno dell'interesse al gravame da parte dell'indagato (Sez. U, n. 22 del 12/10/1993, Corso, Rv. 195357; conf. tra le ultime Sez. 1, n. 52781 del 09/03/2017, Cavaliere, Rv. 271548; cfr. anche Sez. 6, n. 46995 del 04/11/2021, Antonuccio, Rv, 282392 sul rapporto tra revoca di una misura cautelare non detentiva per insussistenza delle esigenze cautelari e interesse alla impugnazione). Ergo ricorre la causa di inammissibilità di cui all'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. 9. Dalla inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento; mentre le ragioni sottese alle cause di inammissibilità li lasciano indenni da sanzioni. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorre