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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 febbraio 1982

Cassazione n. 21030/2022

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la seguente SENTENZA 30 MAG 2022 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19.2.1982 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20.2.1986 avverso la sentenza in data 22.3.2021 della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 22.3.2021 la Corte dì Appello di Lecce ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella rispettiva qualità di amministratrice e socia della s.n.c.

"[OSCURATO:PERSONA] & C.", alla pena di quattro mesi di reclusione in quanto responsabili del reato di cui all'art. 4 L. 401/1989 per aver allestito all'interno di un esercizio commerciale denominato [OSCURATO:PERSONA] un centro scommesse provvedendo alla raccolta del denaro e alla gestione delle scommesse anche on line su eventi sportivi soggetti a monopolio dello Stato mediante contratto stipulato con la società [OSCURATO:PERSONA], munita di licenza per l'attività di gioco presso lo Stato di Malta, che gli aveva concesso l'uso del marchio BetuniQ e dei prodotti necessari allo svolgimento di un servizio transfrontaliero di scommesse, senza aver conseguito alcuna concessione da parte dell'autorità italiana.

2. Avverso il suddetto provvedimento le imputate hanno congiuntamente proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando cinque motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen..

2.1. Con il primo motivo deducono, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 4 e 4-bis L. 401/1989 e al vizio motivazionale, che la situazione di fatto in cui versavano nella veste di titolari di un servizio transfrontaliero di raccolta e trasmissione dati inerenti scommesse su eventi sportivi giocate in Italia in favore della [OSCURATO:PERSONA] in assenza dei titoli autorizzativi italiani, in cui si limitavano a mettere in contatto lo scommettitore con il bookmaker comunitario, era perfettamente sovrapponibile a quella esaminata dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza Biasci che aveva ritenuto, nel contrasto tra la normativa sovrannazionale che consente la libertà di stazionamento e la libertà della fornitura dei servizi, e quella nazionale che la limita, la disapplicazione della normativa interna.

Deduce che il principio affermato dalla Corte europea era stato integralmente recepito dalla giurisprudenza della Cassazione cne nella sentenza n.26912 del 2009 ha chiarito che non integra il reato ex art. 4 L.401/1989 la condotta del titolare di un esercizio commerciale che in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. si limiti, tramite postazione internet, a fornire il supporto tecnico per l'inoltro dei dati dallo scommettitore al concessionario, così restando estraneo al rapporto di scommessa.

Lamenta in ogni caso la mancata disapplicazione della normativa italiana che abilita allo svolgimento dell'attività di raccolta e gestione delle scommesse i soggetti che abbiano ottenuto, al termine di una pubblica gara, la concessione rilasciata dallo Stato in numero chiuso prefissato secondo la disciplina transitoria fissata dal d.I.16/2012 conv. con modif. nella L. 44/2012 (il cd. [OSCURATO:PERSONA]) e, successivamente l'autorizzazione di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S. stante il contrasto, in ragione dei profili discriminatori riscontrati nel bando Monti ai danni degli operatori stranieri, con i principi di cui agli artt. 49 e 56 dell'Unione Europea come sopra indicati, come già riconosciuto da Cass. n. 27864/2016.

2.2. Con il secondo motivo lamenta l'omessa valutazione della circostanza che le Cervellieri abbia risolto il proprio rapporto contrattuale con la li niq [OSCURATO:PERSONA] affiliandosi ad un altro bookmaker, stante l'impossibilità per l'allibratore maltese di partecipare al [OSCURATO:PERSONA] a parità di condizioni con gli altri concessionari come finalmente riconosciuto dalla Legge di Stabilità 2015 che ha riordinato la materia mediante l'eliminazione dei punti di criticità concernenti le già rilevate politiche discriminatorie.

2.3. Con il terzo motivo si contesta la sussistenza dell'elemento psicologico rilevando come la Cervellieri avesse stipulato il contratto con la [OSCURATO:PERSONA] certa della legittimità dell'attività intrapresa, come comprovato dalle modalità non clandestine del suo svolgimento stante le insegne riproducenti il marchio ben visibili su strada dell'esercizio commerciale in cui l'attività di scommesse aveva luogo.

Si invoca altresì la buona fede in ragione della complessa normativa di settore resa ancor più intricata dalla successione delle diverse disposizioni nel tempo

2.4. Con il quarto motivo contestano, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 131 bis cod. pen. e al vizio motivazionale, il diniego della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, rilevando come l'attività in esame, iniziata il 10.4.2017, come documentato dalla S.C.I.A. in atti, avesse avuto una durata di appena sette giorni stante il sopralluogo della PG avvenuto il 17.4.2017 ed il contestuale sequestro degli incassi ammontante ad appena C 584,00.

Evidenziano pertanto come l'esiguità della somma e il limitatissimo arco temporale dell'attività contestata escludessero l'abitualità della condotta e la gravità dell'offesa, tenuto peraltro conto che l'evoluzione della normativa di settore ha notevolmente ridimensionato il disvalore della condotta e che in ogni caso le imputate, avendo proceduto alla regolarizzazione fiscale ex art. 1, comma 643 L.190/2014 con il versamento delle somme dovute, avevano eliminato le conseguenze dannose della violazione.

2.5. Con il quinto motivo eccepiscono la prescrizione del reato, attesa la data di consumazione attestata al 17.4.2014 [OSCURATO:PERSONA]

1. Tutti i motivi della presente impugnativa, seppur separatamente formulati, sono accomunati dalla genericità, venendo con essi riproposte le medesime doglianze del ricorso in appello, compiutamente esaminate e disattese dai giudici del gravame sulla base di argomentazioni che la difesa tralascia integralmente.

Dalla lettura di entrambe le sentenze di merito emerge come la condanna pronunciata nei confronti delle ricorrenti si fondi sull'attività da costoro svolta, non già quali mere intermediatrici tra la [OSCURATO:PERSONA], bookmaker maltese titolare del marchio BetUniq, e gli scommettitori, come sostiene in termini esclusivamente autoreferenziali la difesa, bensì come esercenti di un servizio organizzato all'interno di un esercizio commerciale aperto al pubblico e dalle stesse gestito, per la raccolta e l'accettazione delle scommesse su eventi sportivi, provvedendo, quali concessionarie del marchio BetUniq in forza di un contratto stipulato con la società maltese, priva di autorizzazione ad operare sul territorio italiano, direttamente alla riscossione del denaro versato dalla clientela, al rilascio delle ricevute e al pagamento delle vincite.

E' stato infatti accertato che le imputate, benché prive della concessione o licenza ai sensi dell'art. 88 TULPS, avevano allestito all'interno di un locale gestito dalla snc [OSCURATO:PERSONA] & C, con l'insegna all'esterno "Betuniq", dotato di arredi caratteristici del centro scommesse stante la presenza di sette postazioni con personal computer, quattro a disposizione della clientela per le scommesse on line, e tre gestite direttamente dai titolari, nonché del materiale necessario all'espletamento delle scommesse on line, quali schedine di gioco, i palinsesti i tagliandi e le ricevute delle giocate, ove svolgevano l'attività di raccolta e di scommesse a distanza, per conto dell'operatore maltese titolare del marchio BetUniq, operavano sui conti gioco dei singoli clienti e riscuotevano i proventi delle giocate, come desunto dal denaro rinvenuto in una cassetta rinvenuta nel locale all'esito del sopralluogo.

Su tale quadro probatorio, rivelatore di una struttura organizzata predisposta per la gestione dell'attività di scommesse, la Corte di merito coerentemente fonda la qualificazione della condotta come volta all'agevolazione della suddetta attività che in quanto sussumibile nell'intermediazione per conto di un allibratore straniero privo di concessione, risulta illecita.

Va al riguardo puntualizzato che l'attività legata alle scommesse lecite è soggetta a concessione rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) e, ottenuta tale autorizzazione, deve essere rilasciata la licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 TULPS, con la conseguenza che il reato di cui all'art. 4

I. 13 dicembre 1989, n. 401 risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 TULPS, una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse, a nulla rilevando l'esistenza di abilitazione in capo al gestore stesso non riconosciuta nel territorio nazionale (Sez.

U, n. 23271 del 26/04/2004, Corsi, Rv. 227726).

Tale essendo la condizione del Mallia, ovverosia del booknnaker con cui la Cervellieri aveva stipulato il contratto che la abilitava all'utilizzazione del marchio BetUniq, il quale seppur munito di regolare licenza emessa dal paese di appartenenza, era privo di un titolo autorizzativo che gli consentisse di operare sul territorio italiano, non colgono nel segno le censure difensive in ordine alla illegittimità della normativa di diritto interno sul rilascio delle autorizzazioni all'allibratore estero perché in contrasto con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nei paesi dell'UE fissati dalla normativa comunitaria.

Se è vero che il giudice nazionale, a seguito della vincolante interpretazione data alle norme del trattato dalla Corte di giustizia CE, è chiamato a disapplicare la normativa interna per contrasto con quella comunitaria allorquando l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 3^, n. 40865 del 20/09/2012, Maiorana, Rv. 253367), o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell'operatore comunitario, non è affatto questa l'evenienza ricorrente nel caso di specie, essendo stato al contrario accertato che la [OSCURATO:PERSONA]. era stata esclusa dalla gara relativa al rilascio delle concessioni rilasciate dall'Azienda dei Monopoli di Stato, restandole conseguentemente precluso il conseguimento della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., per non aver fornito le garanzie sufficienti sulla sua capacità economica finanziaria.

Siffatta esclusione, motivata da ragioni avulse da finalità discriminatorie nei confronti dell'allibratore straniero, non risulta censurabile alla luce della normativa sovrannazionale atteso che, come già rilevato da questa Corte sulla scorta dei principi fissati dalla Corte Europea (cfr. sentenza la 12.9.2013, Biasci, emessa dalla Corte di Giustizia UE), le libertà di insediamento e di prestazione dei servizi, di cui gli operatori economici devono poter fruire indipendentemente dal Paese membro dell'Unione Europea in cui sono insediati, possono subire legittime restrizioni nel campo delle attività commerciali connesse ai giochi telematici e alle scommesse su eventi sportivi quando si tratti di limiti, anche consistenti nella previsione di un regime concessorio e di controlli di pubblica sicurezza, che siano fondati su motivi imperativi di carattere generale e che rispondano a criteri di proporzionalità, di non discriminazione e di trasparenza (Sez. 3, n.28413 del 10.7.2012).

Né d'altra parte la difesa, che si limita a ripercorrere l'excursus giurisprudenziale formatosi in relazione al contrasto tra la normativa interna e quella comunitaria, omettendo di prendere in esame le specifiche ragioni che avevano determinato l'esclusione della [OSCURATO:PERSONA]., titolare del marchio, dalla procedura selettiva, evidenzia in alcun modo che la società maltese non abbia ottenuto le necessarie concessioni a causa di un'illegittima esclusione dalle gare o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto nei suoi confronti dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Del tutto fuori contesto risulta, pertanto, l'invocata l'impossibilità per 1"allibratore maltese di partecipare al [OSCURATO:PERSONA] a parità di condizioni con gli altri concessionari, sulla quale il ricorso vorrebbe fondare il successivo conseguimento da parte della Cervellieri, per effetto della entrata in vigore della legge di Stabilità del 2015 che aveva riordinato la materia per superare le criticità del [OSCURATO:PERSONA], del titolo autorizzatorio e di seguito della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. da parte del Questore di Lecce: è di contro la risoluzione del rapporto contrattuale con la [OSCURATO:PERSONA], priva dei requisiti per ottenere la concessione dell' AMS,, che ha consentito all'imputata, una volta affiliatasi ad un diverso allibratore, invece munito degli attributi richiesti, di ottenere la licenza in precedenza negatale.

La genericità delle censure articolate con il primo ed il secondo motivo conduce conseguentemente all'inammissibilità.

2. Inammissibile è anche la doglianza diretta a censurare la motivazione in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo, fondata su un errore provocato da una normativa ritenuta e oscura e contraddittoria e dunque sull'incolpevole ignoranza della legge penale.

Al di là del fatto che le imputate non versavano in una situazione di ignoranza inevitabile, atteso che, in caso di dubbio, gravava su di loro un obbligo rigoroso di informazione, trattandosi di soggetti che svolgono professionalmente un'attività commerciale, quale l'intermediazione in tema di giochi e scommesse, va in ogni caso rilevato che la buona fede risulta esclusa dalla stessa condotta da costoro tenuta in costanza dello svolgimento dell'attività illecita.

Dirimente è infatti l'argomentazione addotta dalla Corte pugliese, ed integralmente tralasciata dalla difesa, secondo la quale i software di tutti i computer presenti nel locale dove si effettuavano le scommesse erano stati manomessi con una modifica finalizzata ad impedirne l'intercettazione da parte dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato ed il conseguente blocco del loro funzionamento, rivelatrice della piena consapevolezza del divieto allo svolgimento dell'attività suddetta su un sito non autorizzato.

Consapevolezza, peraltro, avvalorata dalla richiesta della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. che la stessa amministratrice della società aveva inoltrato al Questore e che non avrebbe avuto ragione cli effettuare ove avesse avuto la convinzione di operare lecitamente a seguito del contratto stipulato con la [OSCURATO:PERSONA].

3. Anche il quarto motivo è inammissibile, risolvendosi le dispiegate doglianze nel dissenso valutativo degli apprezzamenti riservati al giudice di merito, senza l'individuazione di alcuna frattura logica o carenza argomentativa nelle quali possa compendiarsi il devoluto vizio motivazionale.

Il diniego opposto dalla Corte territoriale alla causa di non punibilità si fonda sull'insussistenza del primo indice-requisito, relativo alla particolare tenuità dell'offesa, il quale, come puntualizzato dalle Sezioni Unite di questa Corte, richiede una valutazione complessiva che prenda in esame tutte le peculiarità della fattispecie concreta riferite alla condotta in termini di possibile disvalore e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto, che comunque ricorre senza distinzione tra reati di danni e reati di pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Ciò posto la sentenza impugnata, con apprezzamento fatl:uale logicamente motivato, ha escluso la sussistenza dei presupposti applicativi della speciale causa di non punibilità in esame mettendo l'accento sullo svolgimento in modo organizzato e reiterato nel tempo dell'attività illecita nei confronti di un pubblico indeterminato di scommettitori, desunto dalla documentazione sequestrata rivelatrice della finalità di lucro perseguita e della frequentazione del locale da parte di cospicuo numero di avventori: elementi, questi, ampiamente idonei ad escludere l'inoffensività della condotta in presenza di un reato di pericolo, in relazione al quale è ininfluente l'accertamento di un effettivo danno erariale, peraltro logicamente prospettabile attese le concrete modalità di organizzazione dell'attività svolta verso una platea indeterminata di clienti, in assenza della prescritta autorizzazione, senza che la contestazione sollevata dalla difesa, priva di alcuna evidenza processuale, sulla breve durata dell'attività possa ritenersi consona, al di là della sua natura fattuale, ad incrinare la coerenza del ragionamento seguito dai giudici distrettuali.

Né alcun pregio riveste l'intervenuta regolarizzazione fiscale sottolineata dalla difesa posto che, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, trattasi di una condotta successiva alla consumazione del reato, la quale, evidentemente, non assume alcuna rilevanza in relazione alla valutazione dell'offesa, già perfezionatasi, come di "particolare tenuità".

5. Manifestamente infondata è infine l'eccezione di prescrizione, formulata peraltro in via soltanto cautelativa posto che è la stessa difesa a riconoscere che al momento della proposizione del ricorso i termini non fossero ancora maturati.

Se è già tale formulazione ad escluderne la rilevabilità alla luce dell'inammissibilità delle restanti censure non potendo per effetto della presente impugnativa ritenersi instaurato un valido rapporto processuale, va per tuziorismo comunque rilevato che a tutt'oggi la prescrizione, calcolato dalla data di accertamento del reato (17.4.2014) il termine di sette anni e sei mesi ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. e sommato ad esso il periodo complessivo di sospensione, pari a 200 giorni, non risulta ancora maturata.

Segue all'esito dei ricorsi l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in difetto di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA 30 MAG 2022 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19.2.1982 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20.2.1986 avverso la sentenza in data 22.3.2021 della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 22.3.2021 la Corte dì Appello di Lecce ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella rispettiva qualità di amministratrice e socia della s.n.c. "[OSCURATO:PERSONA] & C.", alla pena di quattro mesi di reclusione in quanto responsabili del reato di cui all'art. 4 L. 401/1989 per aver allestito all'interno di un esercizio commerciale denominato [OSCURATO:PERSONA] un centro scommesse provvedendo alla raccolta del denaro e alla gestione delle scommesse anche on line su eventi sportivi soggetti a monopolio dello Stato mediante contratto stipulato con la società [OSCURATO:PERSONA], munita di licenza per l'attività di gioco presso lo Stato di Malta, che gli aveva concesso l'uso del marchio BetuniQ e dei prodotti necessari allo svolgimento di un servizio transfrontaliero di scommesse, senza aver conseguito alcuna concessione da parte dell'autorità italiana. 2. Avverso il suddetto provvedimento le imputate hanno congiuntamente proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando cinque motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo deducono, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 4 e 4-bis L. 401/1989 e al vizio motivazionale, che la situazione di fatto in cui versavano nella veste di titolari di un servizio transfrontaliero di raccolta e trasmissione dati inerenti scommesse su eventi sportivi giocate in Italia in favore della [OSCURATO:PERSONA] in assenza dei titoli autorizzativi italiani, in cui si limitavano a mettere in contatto lo scommettitore con il bookmaker comunitario, era perfettamente sovrapponibile a quella esaminata dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza Biasci che aveva ritenuto, nel contrasto tra la normativa sovrannazionale che consente la libertà di stazionamento e la libertà della fornitura dei servizi, e quella nazionale che la limita, la disapplicazione della normativa interna. Deduce che il principio affermato dalla Corte europea era stato integralmente recepito dalla giurisprudenza della Cassazione cne nella sentenza n.26912 del 2009 ha chiarito che non integra il reato ex art. 4 L.401/1989 la condotta del titolare di un esercizio commerciale che in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. si limiti, tramite postazione internet, a fornire il supporto tecnico per l'inoltro dei dati dallo scommettitore al concessionario, così restando estraneo al rapporto di scommessa. Lamenta in ogni caso la mancata disapplicazione della normativa italiana che abilita allo svolgimento dell'attività di raccolta e gestione delle scommesse i soggetti che abbiano ottenuto, al termine di una pubblica gara, la concessione rilasciata dallo Stato in numero chiuso prefissato secondo la disciplina transitoria fissata dal d.I.16/2012 conv. con modif. nella L. 44/2012 (il cd. [OSCURATO:PERSONA]) e, successivamente l'autorizzazione di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S. stante il contrasto, in ragione dei profili discriminatori riscontrati nel bando Monti ai danni degli operatori stranieri, con i principi di cui agli artt. 49 e 56 dell'Unione Europea come sopra indicati, come già riconosciuto da Cass. n. 27864/2016. 2.2. Con il secondo motivo lamenta l'omessa valutazione della circostanza che le Cervellieri abbia risolto il proprio rapporto contrattuale con la li niq [OSCURATO:PERSONA] affiliandosi ad un altro bookmaker, stante l'impossibilità per l'allibratore maltese di partecipare al [OSCURATO:PERSONA] a parità di condizioni con gli altri concessionari come finalmente riconosciuto dalla Legge di Stabilità 2015 che ha riordinato la materia mediante l'eliminazione dei punti di criticità concernenti le già rilevate politiche discriminatorie. 2.3. Con il terzo motivo si contesta la sussistenza dell'elemento psicologico rilevando come la Cervellieri avesse stipulato il contratto con la [OSCURATO:PERSONA] certa della legittimità dell'attività intrapresa, come comprovato dalle modalità non clandestine del suo svolgimento stante le insegne riproducenti il marchio ben visibili su strada dell'esercizio commerciale in cui l'attività di scommesse aveva luogo. Si invoca altresì la buona fede in ragione della complessa normativa di settore resa ancor più intricata dalla successione delle diverse disposizioni nel tempo 2.4. Con il quarto motivo contestano, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 131 bis cod. pen. e al vizio motivazionale, il diniego della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, rilevando come l'attività in esame, iniziata il 10.4.2017, come documentato dalla S.C.I.A. in atti, avesse avuto una durata di appena sette giorni stante il sopralluogo della PG avvenuto il 17.4.2017 ed il contestuale sequestro degli incassi ammontante ad appena C 584,00. Evidenziano pertanto come l'esiguità della somma e il limitatissimo arco temporale dell'attività contestata escludessero l'abitualità della condotta e la gravità dell'offesa, tenuto peraltro conto che l'evoluzione della normativa di settore ha notevolmente ridimensionato il disvalore della condotta e che in ogni caso le imputate, avendo proceduto alla regolarizzazione fiscale ex art. 1, comma 643 L.190/2014 con il versamento delle somme dovute, avevano eliminato le conseguenze dannose della violazione. 2.5. Con il quinto motivo eccepiscono la prescrizione del reato, attesa la data di consumazione attestata al 17.4.2014 [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i motivi della presente impugnativa, seppur separatamente formulati, sono accomunati dalla genericità, venendo con essi riproposte le medesime doglianze del ricorso in appello, compiutamente esaminate e disattese dai giudici del gravame sulla base di argomentazioni che la difesa tralascia integralmente. Dalla lettura di entrambe le sentenze di merito emerge come la condanna pronunciata nei confronti delle ricorrenti si fondi sull'attività da costoro svolta, non già quali mere intermediatrici tra la [OSCURATO:PERSONA], bookmaker maltese titolare del marchio BetUniq, e gli scommettitori, come sostiene in termini esclusivamente autoreferenziali la difesa, bensì come esercenti di un servizio organizzato all'interno di un esercizio commerciale aperto al pubblico e dalle stesse gestito, per la raccolta e l'accettazione delle scommesse su eventi sportivi, provvedendo, quali concessionarie del marchio BetUniq in forza di un contratto stipulato con la società maltese, priva di autorizzazione ad operare sul territorio italiano, direttamente alla riscossione del denaro versato dalla clientela, al rilascio delle ricevute e al pagamento delle vincite. E' stato infatti accertato che le imputate, benché prive della concessione o licenza ai sensi dell'art. 88 TULPS, avevano allestito all'interno di un locale gestito dalla snc [OSCURATO:PERSONA] & C, con l'insegna all'esterno "Betuniq", dotato di arredi caratteristici del centro scommesse stante la presenza di sette postazioni con personal computer, quattro a disposizione della clientela per le scommesse on line, e tre gestite direttamente dai titolari, nonché del materiale necessario all'espletamento delle scommesse on line, quali schedine di gioco, i palinsesti i tagliandi e le ricevute delle giocate, ove svolgevano l'attività di raccolta e di scommesse a distanza, per conto dell'operatore maltese titolare del marchio BetUniq, operavano sui conti gioco dei singoli clienti e riscuotevano i proventi delle giocate, come desunto dal denaro rinvenuto in una cassetta rinvenuta nel locale all'esito del sopralluogo. Su tale quadro probatorio, rivelatore di una struttura organizzata predisposta per la gestione dell'attività di scommesse, la Corte di merito coerentemente fonda la qualificazione della condotta come volta all'agevolazione della suddetta attività che in quanto sussumibile nell'intermediazione per conto di un allibratore straniero privo di concessione, risulta illecita. Va al riguardo puntualizzato che l'attività legata alle scommesse lecite è soggetta a concessione rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) e, ottenuta tale autorizzazione, deve essere rilasciata la licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 88 TULPS, con la conseguenza che il reato di cui all'art. 4 I. 13 dicembre 1989, n. 401 risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 TULPS, una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse, a nulla rilevando l'esistenza di abilitazione in capo al gestore stesso non riconosciuta nel territorio nazionale (Sez. U, n. 23271 del 26/04/2004, Corsi, Rv. 227726). Tale essendo la condizione del Mallia, ovverosia del booknnaker con cui la Cervellieri aveva stipulato il contratto che la abilitava all'utilizzazione del marchio BetUniq, il quale seppur munito di regolare licenza emessa dal paese di appartenenza, era privo di un titolo autorizzativo che gli consentisse di operare sul territorio italiano, non colgono nel segno le censure difensive in ordine alla illegittimità della normativa di diritto interno sul rilascio delle autorizzazioni all'allibratore estero perché in contrasto con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nei paesi dell'UE fissati dalla normativa comunitaria. Se è vero che il giudice nazionale, a seguito della vincolante interpretazione data alle norme del trattato dalla Corte di giustizia CE, è chiamato a disapplicare la normativa interna per contrasto con quella comunitaria allorquando l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 3^, n. 40865 del 20/09/2012, Maiorana, Rv. 253367), o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell'operatore comunitario, non è affatto questa l'evenienza ricorrente nel caso di specie, essendo stato al contrario accertato che la [OSCURATO:PERSONA]. era stata esclusa dalla gara relativa al rilascio delle concessioni rilasciate dall'Azienda dei Monopoli di Stato, restandole conseguentemente precluso il conseguimento della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., per non aver fornito le garanzie sufficienti sulla sua capacità economica finanziaria. Siffatta esclusione, motivata da ragioni avulse da finalità discriminatorie nei confronti dell'allibratore straniero, non risulta censurabile alla luce della normativa sovrannazionale atteso che, come già rilevato da questa Corte sulla scorta dei principi fissati dalla Corte Europea (cfr. sentenza la 12.9.2013, Biasci, emessa dalla Corte di Giustizia UE), le libertà di insediamento e di prestazione dei servizi, di cui gli operatori economici devono poter fruire indipendentemente dal Paese membro dell'Unione Europea in cui sono insediati, possono subire legittime restrizioni nel campo delle attività commerciali connesse ai giochi telematici e alle scommesse su eventi sportivi quando si tratti di limiti, anche consistenti nella previsione di un regime concessorio e di controlli di pubblica sicurezza, che siano fondati su motivi imperativi di carattere generale e che rispondano a criteri di proporzionalità, di non discriminazione e di trasparenza (Sez. 3, n.28413 del 10.7.2012). Né d'altra parte la difesa, che si limita a ripercorrere l'excursus giurisprudenziale formatosi in relazione al contrasto tra la normativa interna e quella comunitaria, omettendo di prendere in esame le specifiche ragioni che avevano determinato l'esclusione della [OSCURATO:PERSONA]., titolare del marchio, dalla procedura selettiva, evidenzia in alcun modo che la società maltese non abbia ottenuto le necessarie concessioni a causa di un'illegittima esclusione dalle gare o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto nei suoi confronti dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato. Del tutto fuori contesto risulta, pertanto, l'invocata l'impossibilità per 1"allibratore maltese di partecipare al [OSCURATO:PERSONA] a parità di condizioni con gli altri concessionari, sulla quale il ricorso vorrebbe fondare il successivo conseguimento da parte della Cervellieri, per effetto della entrata in vigore della legge di Stabilità del 2015 che aveva riordinato la materia per superare le criticità del [OSCURATO:PERSONA], del titolo autorizzatorio e di seguito della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. da parte del Questore di Lecce: è di contro la risoluzione del rapporto contrattuale con la [OSCURATO:PERSONA], priva dei requisiti per ottenere la concessione dell' AMS,, che ha consentito all'imputata, una volta affiliatasi ad un diverso allibratore, invece munito degli attributi richiesti, di ottenere la licenza in precedenza negatale. La genericità delle censure articolate con il primo ed il secondo motivo conduce conseguentemente all'inammissibilità. 2. Inammissibile è anche la doglianza diretta a censurare la motivazione in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo, fondata su un errore provocato da una normativa ritenuta e oscura e contraddittoria e dunque sull'incolpevole ignoranza della legge penale. Al di là del fatto che le imputate non versavano in una situazione di ignoranza inevitabile, atteso che, in caso di dubbio, gravava su di loro un obbligo rigoroso di informazione, trattandosi di soggetti che svolgono professionalmente un'attività commerciale, quale l'intermediazione in tema di giochi e scommesse, va in ogni caso rilevato che la buona fede risulta esclusa dalla stessa condotta da costoro tenuta in costanza dello svolgimento dell'attività illecita. Dirimente è infatti l'argomentazione addotta dalla Corte pugliese, ed integralmente tralasciata dalla difesa, secondo la quale i software di tutti i computer presenti nel locale dove si effettuavano le scommesse erano stati manomessi con una modifica finalizzata ad impedirne l'intercettazione da parte dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato ed il conseguente blocco del loro funzionamento, rivelatrice della piena consapevolezza del divieto allo svolgimento dell'attività suddetta su un sito non autorizzato. Consapevolezza, peraltro, avvalorata dalla richiesta della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. che la stessa amministratrice della società aveva inoltrato al Questore e che non avrebbe avuto ragione cli effettuare ove avesse avuto la convinzione di operare lecitamente a seguito del contratto stipulato con la [OSCURATO:PERSONA]. 3. Anche il quarto motivo è inammissibile, risolvendosi le dispiegate doglianze nel dissenso valutativo degli apprezzamenti riservati al giudice di merito, senza l'individuazione di alcuna frattura logica o carenza argomentativa nelle quali possa compendiarsi il devoluto vizio motivazionale. Il diniego opposto dalla Corte territoriale alla causa di non punibilità si fonda sull'insussistenza del primo indice-requisito, relativo alla particolare tenuità dell'offesa, il quale, come puntualizzato dalle Sezioni Unite di questa Corte, richiede una valutazione complessiva che prenda in esame tutte le peculiarità della fattispecie concreta riferite alla condotta in termini di possibile disvalore e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto, che comunque ricorre senza distinzione tra reati di danni e reati di pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590). Ciò posto la sentenza impugnata, con apprezzamento fatl:uale logicamente motivato, ha escluso la sussistenza dei presupposti applicativi della speciale causa di non punibilità in esame mettendo l'accento sullo svolgimento in modo organizzato e reiterato nel tempo dell'attività illecita nei confronti di un pubblico indeterminato di scommettitori, desunto dalla documentazione sequestrata rivelatrice della finalità di lucro perseguita e della frequentazione del locale da parte di cospicuo numero di avventori: elementi, questi, ampiamente idonei ad escludere l'inoffensività della condotta in presenza di un reato di pericolo, in relazione al quale è ininfluente l'accertamento di un effettivo danno erariale, peraltro logicamente prospettabile attese le concrete modalità di organizzazione dell'attività svolta verso una platea indeterminata di clienti, in assenza della prescritta autorizzazione, senza che la contestazione sollevata dalla difesa, priva di alcuna evidenza processuale, sulla breve durata dell'attività possa ritenersi consona, al di là della sua natura fattuale, ad incrinare la coerenza del ragionamento seguito dai giudici distrettuali. Né alcun pregio riveste l'intervenuta regolarizzazione fiscale sottolineata dalla difesa posto che, come correttamente rilevato dalla Corte di appello, trattasi di una condotta successiva alla consumazione del reato, la quale, evidentemente, non assume alcuna rilevanza in relazione alla valutazione dell'offesa, già perfezionatasi, come di "particolare tenuità". 5. Manifestamente infondata è infine l'eccezione di prescrizione, formulata peraltro in via soltanto cautelativa posto che è la stessa difesa a riconoscere che al momento della proposizione del ricorso i termini non fossero ancora maturati. Se è già tale formulazione ad escluderne la rilevabilità alla luce dell'inammissibilità delle restanti censure non potendo per effetto della presente impugnativa ritenersi instaurato un valido rapporto processuale, va per tuziorismo comunque rilevato che a tutt'oggi la prescrizione, calcolato dalla data di accertamento del reato (17.4.2014) il termine di sette anni e sei mesi ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. e sommato ad esso il periodo complessivo di sospensione, pari a 200 giorni, non risulta ancora maturata. Segue all'esito dei ricorsi l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in difetto di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibi
Sentenza Cassazione n. 21030/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris