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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33352/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 11/02/2022, che confermava la pronuncia del Tribunale della stessa città il 19/02/2020 con cui il ricorrente veniva condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Al riguardo, il ricorrente deduce:

1.1. vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 385 cod. pen. 1.2. violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen.

Poiché entrambi afferenti all'affermazione di responsabilità del prevenuto per i reati a lui ascritti, i motivi possono essere trattati congiuntamente.

Ebbene, le doglianze dedotte sono manifestamente infondate in quanto la lettura della sentenza impugnata dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici e connotato dalla complessiva disamina degli elementi probatori in atti in punto di responsabilità per il delitto di ricettazione, sicché i motivi proposti si traducono in censure in punto di fatto, non consentite in sede di legittimità.

In particolare, i giudici di merito hanno fondato l'affermazione di colpevolezza per il delitto in contestazione sulla scorta della ritenuta non plausibilità della versione fornita dalla difesa e della rilevata disponibilità da parte del prevenuto del bene che era stato oggetto di furto il giorno precedente, desunta logicamente dalla circostanza che lo stesso imputato aveva appena asportato dall'auto uno dei finestrini e l'apparecchio stereofonico all'atto di intervento della P.G.

Inoltre, l'imputato non aveva fornito alcuna giustificazione in ordine alla provenienza e/o alla disponibilità del bene, né al momento del controllo da parte degli operanti delle forze dell'ordine, né nel corso del processo di merito.

In tal senso, i giudici di prime e seconde cure hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (ex multis, Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Rv. 268643).

Peraltro, le doglianze dedotte risultano meramente riproduttive di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non ri confronta.2.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 11/02/2022, che confermava la pronuncia del Tribunale della stessa città il 19/02/2020 con cui il ricorrente veniva condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Al riguardo, il ricorrente deduce: 1.1. vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 385 cod. pen. 1.2. violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen. Poiché entrambi afferenti all'affermazione di responsabilità del prevenuto per i reati a lui ascritti, i motivi possono essere trattati congiuntamente. Ebbene, le doglianze dedotte sono manifestamente infondate in quanto la lettura della sentenza impugnata dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici e connotato dalla complessiva disamina degli elementi probatori in atti in punto di responsabilità per il delitto di ricettazione, sicché i motivi proposti si traducono in censure in punto di fatto, non consentite in sede di legittimità. In particolare, i giudici di merito hanno fondato l'affermazione di colpevolezza per il delitto in contestazione sulla scorta della ritenuta non plausibilità della versione fornita dalla difesa e della rilevata disponibilità da parte del prevenuto del bene che era stato oggetto di furto il giorno precedente, desunta logicamente dalla circostanza che lo stesso imputato aveva appena asportato dall'auto uno dei finestrini e l'apparecchio stereofonico all'atto di intervento della P.G. Inoltre, l'imputato non aveva fornito alcuna giustificazione in ordine alla provenienza e/o alla disponibilità del bene, né al momento del controllo da parte degli operanti delle forze dell'ordine, né nel corso del processo di merito. In tal senso, i giudici di prime e seconde cure hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (ex multis, Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Rv. 268643). Peraltro, le doglianze dedotte risultano meramente riproduttive di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non ri confronta.2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
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