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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22568/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6254/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATO- avverso la sentenza del tribunale di Nuoro n. 627/2019, depositata in data 26.11.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29.4.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: con ordinanza interlocutoria del 27.5.2021 è stata ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso al resistente [OSCURATO:PERSONA], con assegnazione di gg. 60 per l'adempimento; che l'ordinanza è stata comunicata alla domiciliataria Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha successivamente informato l'ufficio del decesso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto nella pendenza del termine per la rinnovazione; che non è stato possibile, per fatto non imputabile alla parte , provvedere agli adempimenti volti a regolarizzare il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA]: la morte dell'unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e nella pendenza del termine per regolarizzare il contraddittorio, determini la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa, dandone comunicazione alla parte personalmente onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore (cfr. Cass. s.u. 477/2013).

P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per la comunicazione personale al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dell'avvenuto decesso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6254/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATO- avverso la sentenza del tribunale di Nuoro n. 627/2019, depositata in data 26.11.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29.4.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: con ordinanza interlocutoria del 27.5.2021 è stata ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso al resistente [OSCURATO:PERSONA], con assegnazione di gg. 60 per l'adempimento; che l'ordinanza è stata comunicata alla domiciliataria Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha successivamente informato l'ufficio del decesso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto nella pendenza del termine per la rinnovazione; che non è stato possibile, per fatto non imputabile alla parte , provvedere agli adempimenti volti a regolarizzare il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA]: la morte dell'unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e nella pendenza del termine per regolarizzare il contraddittorio, determini la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa, dandone comunicazione alla parte personalmente onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore (cfr. Cass. s.u. 477/2013). P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per la comunicazione personale al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dell'avvenuto decesso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in
Sentenza Cassazione n. 22568/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris