CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08300/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 1g/6/2022 la Corte di appello di Cagliari confermava la pronuncia emessa il 9/7/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale a carico di [OSCURATO:PERSONA], con riguardo ai delitti di furto aggravato, ricettazione, detenzione e cessione di stupefacenti. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, chiedendo l'annullamento della decisione in ordine alla cessione plurima di sostanze contestata nella seconda parte del capo 2), riconosciuta pur in assenza di prove: nessun elemento, infatti, confermerebbe l'esistenza di episodi, i quantitativi eventualmente trattati ed i soggetti ai quali la droga sarebbe stata ceduta. Conseguentemente, si contesta il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 cit. quanto ha la condotta di detenzione, l'unica che resisterebbe qualora - correttamente - si escludesse quella di cessione, in totale assenza di prove. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile. 3.1. Innanzitutto, la contestazione di cui al primo motivo - relativa alla responsabilità per plurime condotte di cessione di stupefacenti - non è stata proposta in sede di appello (compresa l'integrazione a data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), laddove l'unico motivo di gravame sul reato atteneva alla configurabilità della fattispecie lieve di cui al comma 5 dell'art. 73, con ogni conseguenza in tema di trattamento sanzionatorio e di confisca. 3.2. Di seguito, e proprio con riferimento alla stessa ipotesi attenuata, la Corte di appello ha respinto la doglianza con argomento del tutto solido e congruo, come tale non censurabile. In particolare, la sentenza ha evidenziato la presenza di sostanze eterogenee, il quantitativo del tutto cospicuo di cocaina (66 grammi netti), l'esistenza di una piccola "centrale" per il confezionamento della droga da spaccio, il sequestro di più involucri già destinati al confezionamento di dosi e la detenzione della sostanza in parte all'interno di un veicolo, in parte nell'abitazione; ebbene, tutti questi elementi hanno condotto i giudici del merito ad affermare - con motivazione non manifestamente illogica - che lo Spiga fosse inserito nel mercato degli stupefacenti con una posizione niente affatto trascurabile, tale da escludere l'invocata fattispecie lieve. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cas