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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 1968

Cassazione n. 20468/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/01/1968 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che, dichiarando di non doversi procedere nei confronti del predetto per il reato di furto (capo b) e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile anche del reato di furto in abitazione (capo a); Considerato che il ricorso proposto dall'imputato - il quale articola un unico motivo, con cui si denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 444 cod. proc. pen. e vizio di motivazione - è inammissibile in quanto svolge censure non pertinenti, atteso che nella specie non si versa in ipotesi di applicazione della pena, essendo l'imputato stato giudicato con rito ordinario; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 26 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/01/1968 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che, dichiarando di non doversi procedere nei confronti del predetto per il reato di furto (capo b) e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile anche del reato di furto in abitazione (capo a); Considerato che il ricorso proposto dall'imputato - il quale articola un unico motivo, con cui si denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 444 cod. proc. pen. e vizio di motivazione - è inammissibile in quanto svolge censure non pertinenti, atteso che nella specie non si versa in ipotesi di applicazione della pena, essendo l'imputato stato giudicato con rito ordinario; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 26 ma
Sentenza Cassazione n. 20468/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris