CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 21299/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con la rettifica dell'importo dell'indennità riconosciuta all'istante in 59.898,28 euro, oltre interessi legali dalla • data di irrevocabilità dell'ordinanza e con l'eliminazione della condanna alla rifusione delle spese processuali a carico del Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di L'Aquila ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], arrestato in flagranza di reato il 05/04/2022 e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere dal 08/04/2022 al 1,5/12/2022, in *`. relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n.309 del 1990, dal qvp ' à stato poi assolto, per non aver commesso il fatto, con sentenza del Tribìì7Adi Teramo 1del 15/12/2022, irrevocabile il 16/05/2023. 2. Il Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla quantificazione dell'indennizzo effettivamente dovuto ed alla erronea liquidazione degli interessi legali sul quantum liquidato. Rileva che la Corte territoriale, pur avendo fissato per i 254 giorni di custodia cautelare subita l'importo giornaliero dell'indennizzo . in quello massimo, pari ad euro 235,82, ha poi liquidato la somma complessiva di euro 64.470,28, in luogo di quella corretta di euro 59.898,28; che, inoltre, su detta somma ha liquidato gli interessi legali dalla data della notifica dell'ordinanza impugnata fino al soddisfo, con ciò incorrendo in un duplice errore, posto che I Ai t)detti interessi non sono stati richiesti dall'istante tYrr -Fq ogni caso decerr.t. dalla irrevocabilità dell'ordinanza. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Evidenzia che la Corte della riparazione ha condannato il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento delle spese legali, liquidate in euro 1.500, in assenza di costituzione e resistenza in giudizio. 3. In data 29/04/2026, è pervenuta articolata memoria difensiva nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce l'inammissibilità del primo motivo di impugnazione per violazione dell'art. 606 cod. proc. pen., atteso che non denuncia alcuna violazione di legge, ma mira solo ed esclusivamente ad una nuova disamina del quantum, che in questa sede ed in assenza di impugnazione' e contestazione del riconoscimento dei presupposti per l'accoglimento della ingiusta detenzione, si traduce in una inammissibile richiesta di rivalutazione dell'importo riconosciuto. In subordine, si evidenzia che la liquidazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione non può e non deve essere un'operazione meccanica e che il metodo aritmetico non può mai sostituire il criterio equitativo, che può determinare l'importo liquidato in misura diversa dal mero « calcolo matematico; che, nel caso di specie, la liquidazione di una somma (euro 64.470/27) che, peraltro, supera di pochissimo ottenuta dal risultato aritmetico invocato dal ricorrente (euro 59.898/28) è dimostrazione che la Corte territoriale ha inteso discostarsi proprio dal mero calcolo matematico, operando una valutazione in termini di personalizzazione del risarcimento / liberamente apprezzando tutte le circostanze del caso concreto rappresentate nel ricorso introduttivo. 2Quanto ai motivi relativi agli interessi legali e alle spese di lite, la memoria ne assume la non decisività, oltre che l'infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il primo motivo è fondato sotto entrambi i profili. 1.1.1. Sotto il primo aspetto, relativo al quantum liquidato, si osserva, in linea generale, che la liquidazione va effettuata tenendo conto del parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo fissato dall'art. 315, comma 2, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare pari a sei anni ex art. 303, comma 4, lett. c), cod. proc. pen., espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita, che deve essere opportunamente integrato dal giudice, innalzando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico, nei limiti dell'importo massimo indennizzabile, per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alla specificità, positiva o negativa, della situazione concreta. Il giudice, invero, è vincolato esclusivamente al tetto massimo normativamente stabilito, che non può essere superato, ma non anche al parametro aritmetico fondato su tale limite, individuato dalla giurisprudenza per determinare la somma dovuta per ogni giorno di detenzione sofferto, cercando di garantire un trattamento tendenzialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali. Difatti, tale meccanismo offre solo una base di calcolo, che deve essere maggiorata o diminuita con riguardo alle contingenze proprie del caso concreto, pur restando ferma la natura indennitaria e non risarcitoria dell'istituto (Sez. 4, n. 9987 del 15/12/2020, dep. 2021, M., Rv. 280698 - 01; Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280072 - 01; Sez. 4, n. 19809 del 19/04/2019, Candiano, Rv. 276334 - 01; Sez. 3, n. 29965 del 01/04/2014, Chaaij, Rv. Rv. 259940 - 01; Sez. 4, n. 23119 del 15/05/2008, Zaccagni, Rv. 240302 - 01). Ne consegue che - ferma restando la cifra massima, stabilita dalla legge in euro 516.456,90 - il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare medio giornaliero di euro 235,82 (euro 117,91 per gli arresti domiciliari), valorizzando lo specifico pregiudizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla restrizione della libertà dimostratasi ingiusta (Sez. 4, n. 10123 del 17/11/2011, dep. 2012, Amato, Rv. 252026). In altri termini, se il giudice non applica il parametro aritmetico - e può farlo iure -, deve dare adeguata motivazione dei criteri seguiti nella liquidazione e ciò perché, se l'equità è immediatamente percepibile quando il giudice si avvale del parametro aritmetico, qualora se ne allontani, deve indicarne le ragioni proprio per 3consentire di cogliere l'equità della determinazione dell'indennizzo (Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280072 - 01; Sez. 4, n. 21077 del 01/04/2014, Silletti, Rv. 259237 - 01). Nel caso di specie, il giudice della riparazione ha chiaramente individuato il quantum dell'indennizzo nel valore medio giornaliero pari ad euro 235,82, per cui su tale specifico punto non possono esserci dubbi; poi, per un evidente errore materiale di calcolo, ha errato nell'indicare il risultato della moltiplicazione di detto importo per il numero dei giorni da indennizzare. Trattasi di errore, che - non comportando valutazioni di fatto, né l'esercizio di .alcuna discrezionalità da parte di questa Corte di legittimità - può essere emendato in questa sede. 1.1.2. Coglie nel segno anche il profilo relativo alla liquidazione degli interessi. Va, innanzitutto, premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, gli interessi legali dovuti sull'indennità riconosciuta a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita hanno natura corrispettiva e non moratoria e vanno corrisposti solo a partire dalla data del passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito - avente natura non risarcitoria - può ritenersi certo, liquido ed esigibile (Sez. 4, n. 1856 del 07/01/2016, Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265580 - 01, in motivazione; Sez. 3, n. 45706 del 26/10/2011, Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251595 - 01; Sez. 4, n. 1678 del 27/11/2007, dep. 2008, Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA], Rv. 238677 - 01). Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha poi avuto modo di affermare che, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi corrispettivi sulla somma attribuita a titolo di indennizzo vanno riconosciuti solo qualora l'interessato abbia proposto, nel corso del giudizio, la relativa domanda, in mancanza della quale la pronuncia di riconoscimento deve ritenersi emanata "ultra petita", in quanto resa in violazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., secondo cui il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda (Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025, Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288270 - 01; Sez. 4, n. 1856 del 07/01/2016, Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] .e delle [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265580 - 01; Sez. 3, n. 45706 del 26/10/2011, Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA], Rv. 251595 - 01). Nel caso di specie, non risultando che il [OSCURATO:PERSONA] abbia mai formalmente avanzato, né con l'istanza, né all'udienza di trattazione, alcuna domanda diretta al riconoscimento degli interessi legali sull'indennità riparatoria rivendicata, il corrispondente riconoscimento operato dalla Corte territoriale deve ritenersi avvenuto "ultra petita" e, dunque, illegittimamente. 4In accoglimento dell'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] ricorrente, dunque, si impone l'annullamento senza rinvio in parte qua del provvedimento impugnato, limitatamente al punto concernente la statuizione relativa alla liquidazione degli interessi legali, che deve essere eliminata. 1.2. Fondato è anche il secondo motivo di ricorso. Principio pacifico è quello per cui le spese del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, per le connotazioni civilistiche che afferiscono a tale istituto, vanno regolate secondo i criteri indicati dagli articoli 91 e 92 cod. proc. civ.. (Sez. 4, n. 38163 del 10/07/2013, Terzani, Rv. 256832; Sez. 4, Sentenza n. 46265 del 14/10/2005, Baraldi, Rv. 232911). In proposito, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella sua più autorevole composizione, il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario - che si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'economia e delle finanze - ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l'[OSCURATO:PERSONA] intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice, sicché in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non v'è soccombenza dell'[OSCURATO:PERSONA] e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese e degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore della controparte, mentre, qualora essa si costituisca, svolgendo una qualsiasi eccezione diretta a paralizzare o ridurre la pretesa dell'istante e veda rigettate le sue deduzioni o conclusioni, il contraddittorio si connota di carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese stesse, nonché gli eventuali diritti e onoraria carico dell'[OSCURATO:PERSONA] soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264 - 01). Va considerato che l'attivazione della procedura giudiziale è assolutamente necessaria perché il privato consegua l'indennizzo dovuto, sicché lo Stato, e per esso il Ministero dell'[OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA], non può spontaneamente procedere extra-giudizialmente ad alcuna determinazione, né relativamente all'an, né relativamente al quantum debeatur in ordine alla pretesa del privato. Ne consegue che, ove la [OSCURATO:PERSONA] non si opponga affatto alla richiesta del privato, essa non può essere considerata soccombente nella relativa procedura e non può, quindi, essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata, conformemente all'orientamento giurisprudenziale formatosi prima delle modifiche dell'art. 92 cod. proc. civ. (Sez. 4, n. 15209 del, 26/02/2015, Rv. 263141 - 01; Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019, Rv. 277357 - 02). Tali principi conservano validità anche a seguito della modifica dell'art. 92 cod. proc. civ. ad opera del d.l.n. 132 del 2014 e convertito nellaLegge n. 162 del 2014: secondo la nuova disposizione il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, soltanto laddove vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Sez. 3, n: 1890 del 10/12/2025, Campagna, dep. 2026, Rv. 289152 - 01; Sez. 4, n. 24020 del 24/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284649 - 01; Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277357 - 02). Facendo applicazione di tali principi nel caso concreto, il Ministero, non costituito in giudizio, non avrebbe dovuto essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte ricorrente. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio limitatamente alla rifusione delle spese di lite in favore del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente eliminazione di tale statuizione P.Q.M