CassazionedecretoSezione 6Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 36227/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 12966/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in POTENZA,[OSCURATO:PERSONA], N. 116/B , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Ric. 2022n. 12966 sez. M2 - ud. 25 - 1 1 - 2022 -2- avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 162/2022 depositata il 29/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto collegiale della Corte d’Appello di Napoli, di rigetto di opposizione a decreto monocratico che aveva denegato indennizzo ex lege“Pinto” per irragionevole durata di giudizio innanzi alla Corte dei Conti in materia di benefici pensionistici di guerra. In particolare, l’indennizzo veniva negato per la manifesta infondatezza della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto dal dante causa dell’odierna ricorrente, e poi coltivata da quest’ultima in riassunzione. 2. Il Ministero dell’Economia e Finanze èrimasto intimat o . 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilitào infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo, la Aschettino denuncia violazione dell’art. 2, comma 2 quinques, lett. a) , l. n. 89 del 2001, in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il ricorso è inammissibile per difetto di procura speciale. Il mandato in calce al ricorso fa infatti generico riferimento al “presente ricorso in materia di equa riparazione per la Ric. 2022n. 12966 sez. M2 - ud. 25 - 1 1 - 2022 -3- eccessiva durata del giudizio dinanzi la Corte dei Conti, e negli atti successivi, in tutti i gradi o stadi”. Esso è peraltro datato 13.02.2008, ed è quindi sicuramente antecedente al provvedimento impugnato, pubblicato il 29.04.2022. Ad ogni buon conto, l’unico motivo di ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’Appello ha infatti ritenuto che la parte fosse consapevole dell’infondatezza della pretesa avanzata nel giudizio presupposto, in quanto [OSCURATO:PERSONA] (dante causa della ricorrente) aveva richiesto la pensione di guerra quale vedova di militare, pur essendo separata dal 1949 (condizione, questa, preclusiva del diritto al beneficio pensionistico). L’originaria ricorrente aveva sostenuto di essere stata riabilitata dal coniuge con un lascito testamentario; la Corte dei Conti, ravvisando la sussistenza di una questione pregiudiziale di stato, aveva quindi dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sul punto e aveva sospeso il giudizio contabile in attesa che fosse accertato con autorità di giudicato se alla data della morte del coniuge [OSCURATO:PERSONA] risultasse o meno separata per propria colpa. Sennonché, la Aschettino non introdusse mai il giudizio civile. Da queste circostanze, la Corte d’Appello ha desunto la conoscenza dell’infondatezza della pretesa, posto che l’inerzia del dante causa della ricorrente, e poi di quest’ultima, non avrebbe potuto che portare al rigetto della domanda da parte del giudice contabile. Tali argomentazioni, relative in particolare alla ravvisata inerzia della parte riverberatasi sull’esito della lite, con conseguente insussistenza del diritto alla tutela indennitaria, non sono state attinte da alcuna specifica censura da parte della ricorrente, la quale si è limitata a sostenere che l’indennizzo Ric. 2022n. 12966 sez. M2 - ud. 25 - 1 1 - 2022 -4- avrebbe comunque dovuto essere riconosciuto in assenza di condotte processuali abusive. 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4 Il difensore della parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, non sottoscritta dalla parte di persona ma dal solo difensore, senza tuttavia, che questi risulti munito di mandato speciale a rinunziare, mancando dei requisiti previsti dall'art. 390, comma 2, c.p.c., non produce l'effetto dell'estinzione del processo, ma, deve dichiararsi il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio (ex plurimis Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19907 del 27/07/2018, Sez.2, Sent. n.23161 del 11/10/2013 ) 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delMinistero dell’Economia e delle Finanze che liquida in euro 750,00 oltre