CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 settembre 2019
Cassazione n. 17337/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
naio 2026 del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza ex art. 444 e ss. cod. proc. pen., emessa in data 29 gennaio2026, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicatoa [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 3 e giorni 20 di arresto ed euro 1.000,00 diammenda, nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida peranni 2.La pena è stata applicata per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp.2.1. Con il primo motivo denuncia il vizio di omessa motivazione: il Tribunale,si osserva, ha applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guidanella misura di anni 2, coincidente con il massimo edittale, senza offrire alcunaargomentazione a sostegno di tale decisione.2.2. Con il secondo motivo lamenta, seppur in via subordinata, il caratteremanifestamente illogico della decisione assunta, considerata la concessione delleverificati né danno né pericolo concreto” (p. 4 ricorso).3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta e le parti hannoformulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.4. Il ricorso è fondato.4.1. Quanto alla ammissibilità del ricorso è sufficiente rilevare che, in quantoestranee all’accordo delle parti in forza della loro autonomia, le statuizioni concernentile sanzioni amministrative accessorie sono suscettibili di essere sindacate in sede dilegittimità.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto infatti ammissibile il ricorso percassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., nei confronti della sentenza di"patteggiamento" con cui si censuri l'erronea, ovvero l'omessa applicazione di sanzioniamministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349 –01).4.2. Quanto, invece, al modo in cui può dirsi soddisfatto l’onere motivazionaleche ricade sul giudice, il cui mancato rispetto si censura in ricorso, costituisce iusreceptum il principio secondo cui quando la sanzione amministrativa accessoria vienestabilita in misura che si discosta sensibilmente dal minimo edittale, e anzi supera lamedia della forbice edittale, il giudice è tenuto a dare adeguatamente conto delleragioni che lo hanno indotto a tale determinazione.Se nessuna motivazione è necessaria per giustificare l'applicazione del minimo,nell'ipotesi di sanzione determinata entro il medio edittale, il richiamo ai criteri previstidall'art. 218, comma 2, cod. strada, costituisce congrua giustificazione dell'uso delladiscrezionalità, perché si colloca in una fascia valutativa - fra il minimo ed il medioedittale appunto - all'interno della quale il legislatore stesso prevede la sanzione comecorrispondente alla gravità media della violazione e del pericolo futuro.In tali casi l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante lasemplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione (cfr., Sez. 4, n.5425 del 21/12/2022, dep. 2023, Pavarino, in motivazione; Sez. 4, n. 21194 del27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738 - 01; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv.237470 – 01; Sez. 4, n. 18368 del 28/04/2021, Nicolaci, in motivazione, e Sez. 4, n.2278 del 20/01/1998, Gemignani, Rv. 210395 - 01, che fanno riferimentoall'applicazione della sanzione in misura modesta e comunque inferiore alla media;Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211 - 01, che fa riferimentoall'ipotesi del mancato superamento della media edittale e all'insussistenza di specificielementi di meritevolezza dell'imputato).Diversamente, quando ci si discosta da quella medietà - e tanto più ci si discosta- è necessario spiegare per quale motivo i parametri che si analizzano inducono adapplicare una sanzione superiore, perché il superamento di quella soglia implica unavalutazione della gravità che supera la 'media' e il giudice deve spiegarne le ragioni(Sez. 4, n. 37628 del 30/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione; Sez. F, n. 24023 del20/08/2020, Rojas, in motivazione).4.3. Di tali principi la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione.L'art. 186, comma 7, cod. strada stabilisce infatti che alla condanna conseguela sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per unperiodo da sei mesi a due anni.In sentenza si rinviene, invece, solo l’indicazione della durata, fissata in anni 2:pertanto la sospensione è stata determinata in una misura coincidente con il massimoedittale, in assenza di qualsivoglia motivazione, neppure implicita.L’immotivato scostamento dal minimo non può neppure ritenersi implicitamentegiustificato dal fatto che il veicolo fosse intestato a terzi, trattandosi di circostanzairrilevante quando si procede per il reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada(cfr., Sez. U, n. 46624 del 29/10/2015, Bordin, Rv. 265024).Identiche considerazioni valgono per lo stringato riferimento che la sentenza faalla “congruità della pena” concordata tra le parti (p. 2 sentenza): la determinazionedella durata della sospensione, infatti, deve essere effettuata in base non ai criteri dicui all'art. 133 cod. pen. bensì ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod.strada, sicché le motivazioni relative alla commisurazione giudiziale della pena e allacommisurazione giudiziale della sanzione amministrativa accessoria restano tra di loroautonome (Sez. 4, n. 12457 dell’8/02/2024, Colaneri, Rv. 286196 - 01, inmotivazione; Sez. 4, n. 5425 del 21/12/2022, dep. 2023, Pavarino, in motivazione;Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393 – 01; Sez. 4, n.55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661 – 01; Sez. 4, n. 862 del 17/03/1999,Galtineri, Rv. 213150 - 01).5. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla durata dellasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, contrasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio sul punto.5.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolarecomplessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in formasemplificata. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzioneamministrativa accessoria con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica.Così deciso in Roma, il 22 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]