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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2022

Cassazione n. 01771/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ;ed° ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e i provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto per un verso meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridicamente corretti, puntuali e lineari sul pianc) della logica dal giudice di merito con riguardo alla rivendicata destinazione ad un asserito () O. gruppo della sostanza detenuta dal ricorrente (si veda il primo capoverso del punto 3.1.), oitre crie manifestamente infondati, in relazione al mancato riconoscimento dello continuazione mcritti all'imputato (atteso che la doglianza si fonda su una prospettazione solo ca quanto alla finalizzazione dei furto di energia elettrica all'attività di illecita detenzione i,ostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità del ricorrente); vc=-3t.o che all'inammissibilità dei ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna I ricorrente al pagamento delle spese de,suali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. deciso il 19 dicembre 2022.

I. Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]- te [OSCURATO:PERSONA] ostanzo P Lk [T\ TA 18 [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ;ed° ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e i provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto per un verso meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridicamente corretti, puntuali e lineari sul pianc) della logica dal giudice di merito con riguardo alla rivendicata destinazione ad un asserito () O. gruppo della sostanza detenuta dal ricorrente (si veda il primo capoverso del punto 3.1.), oitre crie manifestamente infondati, in relazione al mancato riconoscimento dello continuazione mcritti all'imputato (atteso che la doglianza si fonda su una prospettazione solo ca quanto alla finalizzazione dei furto di energia elettrica all'attività di illecita detenzione i,ostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità del ricorrente); vc=-3t.o che all'inammissibilità dei ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. P.Q.M. Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna I ricorrente al pagamento delle spese de,suali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. deciso il 19 dicembre 2022. I. Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]- te [OSCURATO:PERSONA] ostanzo P Lk [T\ TA 18 [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Cassazione n. 01771/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris